Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 19 dicembre 2012, n. 258
Regolamento recante attivita' di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprieta' privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il codice della navigazione e, in particolare: l'articolo 707, sesto comma, il quale prevede che, per gli aeroporti militari, le funzioni previste dal medesimo articolo 707 sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa; l'articolo 710, che individua le competenze che il Ministero della difesa esercita per gli aeroporti militari, fra cui l'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni previste, dal successivo articolo 711, per le opere, le piantagioni e le attivita' che possono costituire pericolo per la navigazione; l'articolo 748, terzo comma, il quale prevede che lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma, tra cui gli aeromobili militari, e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti amministrazioni dello Stato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il proprio decreto 20 aprile 2006, recante la disciplina delle attivita' di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprieta' privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e alle installazioni adibite ad attivita' di volo;
Visto l'allegato numero 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
Sentiti lo Stato maggiore della difesa, la Direzione generale dei lavori e del demanio e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;
Considerata la necessita' di sostituire il predetto decreto 20 aprile 2006 per aggiornare l'elenco degli aeroporti militari ivi contenuto, per recepire le prescrizioni tecniche di cui al citato annesso 14 e per adottare un atto di natura regolamentare;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 106, comma 1 lettera o), che prevede che la Direzione dei lavori e del demanio e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi con beni demaniali militari;
Visto il proprio decreto 25 gennaio 2008, recante l'atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare - civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7670/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 settembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. M_D GGAB 0046572 del 22 novembre 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:
a) aeroporti militari: gli aeroporti di Amendola, Aviano, Cameri, Cervia, Decimomannu, Dobbiaco, Frosinone, Furbara, Galatina, Ghedi, Gioia del Colle, Grazzanise, Grosseto, Guidonia, Istrana, Latina, Luni - Sarzana, Piacenza - San Damiano, Pantelleria, Pisa, Pratica di Mare, Rivolto, Sigonella, Trapani - Birgi, Varese - Venegono e Viterbo;
b) annesso ICAO: l'allegato numero 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, citato in premessa;
c) codice: il codice della navigazione;
d) installazioni aeronautiche militari: gli aeroporti militari e ogni altra installazione militare permanentemente adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili;
e) recinzione perimetrale: la recinzione che delimita il perimetro delle installazioni aeronautiche militari;
f) superficie di avvicinamento: la «approach surface», cosi' come definita dall'annesso ICAO;
g) superficie di salita al decollo: la «take off climb surface» (T.O.C.S.), cosi' come definita dall'annesso ICAO;
h) superficie orizzontale esterna: la «outer horizontal surface» (O.H.S.), cosi' come definita dall'annesso ICAO;
i) impronta della superficie orizzontale esterna: la proiezione sul terreno della superficie orizzontale esterna;
l) zona di traffico dell'aeroporto: la «aerodrome traffic zone» (A.T.Z.), cosi' come individuata, in conformita' alla definizione adottata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nella Pubblicazione militare di informazioni aeronautiche, edita dal Centro informazioni geotopografiche aeronautiche dell'Aeronautica militare.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 707, 710, 711 e 748
del Codice della navigazione:
"Art. 707. Determinazione delle zone soggette a
limitazioni.
Al fine di garantire la sicurezza della navigazione
aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo
nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le
limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea
ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla
normativa tecnica internazionale. Gli enti locali,
nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla
programmazione ed al governo del territorio, adeguano i
propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni
dell'ENAC.
Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi
e di collocare i segnali puo' accedere nella proprieta'
privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati,
l'assistenza della forza pubblica.
Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni
sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate
mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.
Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci
giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale
della regione interessata. Il comune interessato provvede
inoltre a darne pubblicita' ai singoli soggetti
interessati, nei modi ritenuti idonei.
Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere
autorizzate opere o attivita' compatibili con gli appositi
piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti
adottano, anche sulla base delle eventuali direttive
regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla
costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione
dell'Annesso XIV ICAO.
Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al
presente articolo sono esercitate dal Ministero della
difesa e disciplinate con decreto del Ministro della
difesa."
"Art 710. Aeroporti militari.
Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa
esercita le competenze relative:
a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe
aeronautiche;
b) alla autorizzazione alla costituzione degli
ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli
stessi;
c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di
autorizzazioni di cui all'articolo 711;
d) al collocamento di segnali di cui all'articolo
712;
e) all'abbattimento degli ostacoli ed
all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714."
"Art. 711. Pericoli per la navigazione.
Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a
limitazioni le opere, le piantagioni e le attivita' che
costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica
o comunque un pericolo per la navigazione aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, fatte salve
le competenze delle autorita' preposte, sono subordinati
all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di
pericolosita' ai fini della sicurezza della navigazione
aerea."
"Art. 748. Norme applicabili.
Salva diversa disposizione, non si applicano le norme
del presente codice agli aeromobili militari, di dogana,
delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel
quarto comma dell'articolo 744.
L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di
Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746,
comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa,
nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle
strutture aeroportuali.
Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli
aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo
un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le
speciali regolamentazioni adottate dalle competenti
Amministrazioni dello Stato, nonche', per quanto riguarda
gli aereomobili di cui al quarto comma dell'articolo 744,
d'intesa con l'ENAC.
Le norme del presente codice, salva diversa specifica
disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli
impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero
della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano
aeromobili di Stato di loro proprieta'.".
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 106
S.O.
Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
(Approvazione della Convenzione Internazionale per
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1948, n.
131, S.O..
La legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156.
 
Art. 2
Sicurezza della navigazione aerea

1. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nel rispetto delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
a) rilascia l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di volo militare sulle installazioni aeronautiche militari;
b) esercita le competenze attribuitegli dalla legge in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sulle installazioni aeronautiche militari.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare si avvale, per l'alta consulenza tecnica e per gli adempimenti di specifica competenza, dei comandi dell'Aeronautica militare e delle strutture dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa competenti per materia.
 
Art. 3

Norme tecniche per l'imposizione dei vincoli alla proprieta' privata

1. Le limitazioni alla realizzazione di opere, costruzioni o impianti definite dal presente articolo sono finalizzate a garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero della difesa, la sicurezza della navigazione aerea e la salvaguardia dell'incolumita' pubblica.
2. Nelle zone limitrofe agli aeroporti militari le costruzioni sono soggette alle limitazioni in altezza definite nell'annesso ICAO, reso disponibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) numero 4). Inoltre, le aree sottostanti alle superfici di salita al decollo e di avvicinamento poste esternamente alla recinzione perimetrale sono soggette all'ulteriore vincolo di inedificabilita' assoluta, sino alla distanza di 300 metri dalla recinzione medesima. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, all'interno delle aree aeroportuali, alle infrastrutture atte a garantire il funzionamento dell'aeroporto.
3. Nelle zone limitrofe agli aeroporti militari, non possono essere realizzati impianti eolici nelle aree site all'interno della zona di traffico dell'aeroporto e nelle aree sottostanti alle superfici di salita al decollo e di avvicinamento. Esternamente alle aree cosi' definite, la realizzazione di impianti eolici e' subordinata all'autorizzazione del Ministero della difesa se ricadono all'interno dell'impronta della superficie orizzontale esterna o se, comunque, costituiscono pericolo per la navigazione ai sensi dell'articolo 711, primo comma, del codice. L'autorizzazione non puo' comunque essere concessa per impianti ricadenti all'interno dell'impronta della superficie orizzontale esterna, se hanno altezza pari o superiore alla superficie orizzontale esterna stessa.
4. Nelle zone limitrofe alle altre installazioni aeronautiche militari, possono essere imposti vincoli ai sensi dei commi 2 e 3, per le finalita' di cui al comma 1, tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle installazioni stesse.
5. Nelle zone limitrofe alle installazioni aeronautiche militari, la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree distanti meno di un chilometro dalla recinzione perimetrale e' subordinata all'autorizzazione del Ministero della difesa.
 
Art. 4
Competenze degli organi del Ministero della difesa

1. Le competenze attribuite al Ministero della difesa dall'articolo 710 del codice sono cosi' suddivise, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1 lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
a) la Direzione dei lavori e del demanio:
1) provvede alla pubblicazione delle mappe aeronautiche mediante deposito nell'ufficio del comune interessato, in conformita' alle procedure stabilite dall'articolo 707 del codice;
2) impone i vincoli sulla proprieta' privata e le limitazioni alla costituzione degli ostacoli nelle vicinanze delle installazioni aeronautiche militari, in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 3, ed ordina con provvedimento motivato, su richiesta degli organi tecnico-operativi dell'Aeronautica militare, l'abbattimento degli ostacoli e l'eliminazione dei pericoli per la navigazione aerea;
3) concede le autorizzazioni di competenza del Ministero della difesa previste dall'articolo 3 del presente regolamento, previa acquisizione del nulla osta tecnico-operativo degli organi tecnico-operativi dell'Aeronautica militare;
b) l'Aeronautica militare, per il tramite dei propri organi tecnico-operativi:
1) predispone le mappe aeronautiche con l'indicazione delle zone soggette a vincoli;
2) ordina, con provvedimento motivato, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e, in genere, sulle opere che richiedono maggiore visibilita' e l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione aerea e provvede alla verifica dell'efficienza dei segnali stessi;
3) rilascia ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dell'incolumita' pubblica il nulla osta tecnico-operativo previsto dalla lettera a) numero 3), tenendo anche conto dei rischi di abbagliamento e dell'impatto elettromagnetico;
4) rende disponibile in consultazione gratuita, anche presso gli aeroporti militari, a richiesta degli interessati, il testo vigente dell'annesso ICAO.
2. Gli oneri derivanti dall'abbattimento degli ostacoli e dall'eliminazione dei pericoli, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), nonche' dal collocamento di segnali e dall'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione aerea, di cui al comma 1, lettera b), numero 2), sono posti a carico del proprietario ai sensi degli articoli 712 e 714 del codice.
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 106, comma 1, lettera
o), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90:
"Art. 106. Ordinamento del Segretariato generale
della difesa
1. Il Segretariato generale della difesa, composto da
undici strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi'
ordinato:
(Omissis).
o) Direzione dei lavori e del demanio (GENIODIFE). Di
livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale
generale del genio dell'Esercito italiano o del genio
Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri
dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina
militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria
civile o lauree equivalenti, cura la progettazione, la
realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di
ogni tipo, ordinarie e speciali, provvede all'acquisizione,
amministrazione, alla valorizzazione e alienazione nonche'
alle dismissioni dei beni demaniali militari; e' competente
in materia di servitu' e di vincoli di varia natura
connessi a beni demaniali militari; cura la formazione,
quando effettuata presso gli organi dipendenti, di
personale tecnico e specializzato militare e civile per le
unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e
territoriali; fino alla definizione degli specifici
percorsi formativi provvede al riconoscimento dell'adeguata
capacita' tecnico-professionale e dell'idonea esperienza
nel settore delle infrastrutture militari ai fini della
acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio.".
Si riporta il testo degli articoli 712 e 714 del Codice
della navigazione:
"Art. 712. Collocamento di segnali.
L'ENAC, anche su segnalazione delle autorita' e degli
organismi locali e con oneri a carico del proprietario,
ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle
delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di
segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in
genere sulle opere che richiedono maggiore visibilita',
nonche' l'adozione di altre misure necessarie per la
sicurezza della navigazione.
Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone
di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale."
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC
eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di
collocamento di segnali"
"Art. 714. Abbattimento degli ostacoli ed
eliminazione dei pericoli.
L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano
abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza
della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la
stessa. Il relativo onere e' posto a carico del
proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.
Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono
preesistenti alla data di pubblicazione del piano di
sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano
regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennita'
all'interessato che abbia subito un pregiudizio in
conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.".
 
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto 20 aprile 2006, citato in premessa. Restano fermi i vincoli alla proprieta' privata imposti ai sensi di tale decreto. Le opere e le costruzioni gia' esistenti e realizzate nel rispetto di tale decreto, se contrastano con le limitazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 710, primo comma lettera b), del codice.
2. Sino all'attribuzione di un diverso stato giuridico, nell'elenco aeroporti militari di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del presente regolamento e' incluso anche l'aeroporto di Ciampino.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 dicembre 2012

Il Ministro: Di Paola
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2013 Registro n. 1 Difesa, foglio n. 203
 
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