Gazzetta n. 33 del 8 febbraio 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 21 dicembre 2012
Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2013. (Delibera n. 18427).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;
Viste le proprie delibere n. 18.050 e n. 18.051 del 28 dicembre 2011 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2012 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Vista la propria delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2013, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2013, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012;

Delibera:

Art. 1
Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2013, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 e' determinato nelle seguenti misure:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 e' computato come segue:
2/1 per i soggetti di cui alle lettere a), d) ed h) e' computato in misura pari ad € 2.185 maggiorato, per le Banche italiane e Poste Italiane - Divisione BancoPosta dello 1,1% dei ricavi da servizi di investimento e accessori, per le societa' di intermediazione mobiliare dello 0,3% dei ricavi da servizi di investimento e accessori. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento e accessori riferiti ai bilanci chiusi nel 2012, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 per le banche ed ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991 per le societa' di intermediazione mobiliare. In particolare saranno considerate le pertinenti sottovoci della voce 40924 per le banche e delle voci 43962 e 43964 per le societa' di intermediazione mobiliare. La misura massima della contribuzione per ciascun intermediario e' pari ad € 110.000;
2/2 per i soggetti di cui alle lettere b), c), e), f) e g) con riferimento al numero dei servizi/attivita' di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2013 [esclusa l'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), del decreto legislativo n. 58/1998] nelle seguenti misure:
a) un servizio/attivita' di investimento: € 2.185;
b) due servizi/attivita' di investimento: € 9.470;
c) tre servizi/attivita' di investimento: € 17.480;
d) quattro servizi/attivita' di investimento: € 23.315;
e) cinque servizi/attivita' di investimento: € 29.145;
f) sei servizi/attivita' di investimento: € 38.255.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. q), della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2013.
Per gli emittenti italiani di cui ai punti q1) ed q2):
a) l'importo del contributo per le azioni e' pari ad una quota fissa di € 10.320 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, piu' € 96,9 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, piu' € 77,9 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente;
b) l'importo del contributo per le obbligazioni e' pari ad una quota fissa di € 10.320 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998 e le obbligazioni garantite dallo Stato italiano emesse ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
c) l'importo del contributo per i warrant e' pari ad una quota fissa di € 10.320, per ogni warrant quotato;
d) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes e' pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento quotato;
e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di € 2.820 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;
f) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari ad € 411.555.
Per gli emittenti esteri di cui al punto q1):
a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi e' pari ad una quota fissa di € 10.320;
b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes e' pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento quotato;
c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav e' pari ad una quota fissa di € 2.820 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;
d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari ad € 411.555.
4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. s), punti s1) e s2) della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 e' determinato nelle seguenti misure:
4/1 per le sollecitazioni all'investimento e per le offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto o del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso la sollecitazione ovvero l'offerta pubblica, e' pari ad una quota fissa di € 2.875;
4/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e' pari a € 285 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);
4/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e' pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 2.875 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,575% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione e' pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;
4/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-ter, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/1999, e' pari ad una quota fissa di € 440 per ciascuna sollecitazione conclusa;
4/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o per le offerte pubbliche di scambio e' pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 2.875 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,02212% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione e' pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto e/o scambio.
5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/5, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento d'offerta ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. t), della delibera 18.426 del 21 dicembre 2012 e' determinato nella misura del 8,40% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998 e degli artt. 16, comma 1, e 43, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione chiuso nel 2012.
7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. u), della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:
a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 17.950;
b) da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 36.650;
c) da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 55.350;
d) oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 74.050.
8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. v), della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:
a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 7.200;
b) da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 12.000;
c) da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 16.800;
d) oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 21.600.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: Vegas
 
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