Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2013 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 20 dicembre 2012
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome». (Rep. Atti n. 255/CSR).


LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012:
Vista la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;
Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Vista la lettera pervenuta in data 17 dicembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di un Accordo in questa Conferenza, il documento recante: «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome» che, in data 18 dicembre u.s. e' stato diramato alle Regioni e Province autonome;
Vista la nota in pari data con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:
Considerati:
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;
il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;
il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 di «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»;
il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
il Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistema di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati;
il Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che estende il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita';
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modificazioni;
la circolare del Ministero della sanita' 24 marzo 2000 n. 5, con la quale sono state fornite indicazioni applicative del menzionato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che garantisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettivita';
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
le risultanze dei lavori del Tavolo interregionale «Immigrati e servizi sanitari», istituito nell'ambito del progetto «Promozione della salute della popolazione immigrata», promosso dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della salute, la cui realizzazione e' stata affidata alla regione Marche nell'anno 2007;
l'indagine nazionale sulla salute della popolazione immigrata, realizzata dal suddetto Tavolo e pubblicata nel marzo 2008, con la quale e' stato valutato il grado di adesione delle regioni alla normativa nazionale e, in particolare, a quanto previsto dal citato D.P.R. n. 394 del 1999, che demanda alle regioni stesse l'implementazione delle modalita' piu' opportune per garantire le cure essenziali e continuative alla popolazione immigrata;
il documento elaborato dal suddetto Tavolo, recante: «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano», trasmesso dal Ministro della salute al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota del 12 ottobre 2012;
la nota del 13 dicembre 2012, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha comunicato al Ministro della salute di condividerne i contenuti, affinche' lo stesso fosse oggetto di Accordo in questa Conferenza;
che sul territorio nazionale e' stata riscontrata una difformita' di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata;
che e' necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative piu' efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformita', nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui livelli essenziali di assistenza;
che e' opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all'assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari;

Si conviene
sul documento recante «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome», Allegato sub A), parte integrante del presente atto.
Alle attivita' previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 20 dicembre 2012

Il Presidente: D'Andrea
Il Segretario: Siniscalchi
 
Allegato
Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l'assistenza sanitaria alla
popolazione straniera da parte delle regioni e
province autonome italiane
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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