Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2013
Disposizioni modificative e integrative della delibera elettorale: «Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013». (Documento n. 16).



La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Art. 1
Modifiche in materia di trasmissioni di comunicazione politica a
diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI

All'articolo 4, il comma 5, e' sostituito dal seguente: "Il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario tra le coalizioni di cui al comma 4, lettera a) e tra le liste di cui al comma 4, lettera b).".
 
Art. 2

Modifiche in materia di interviste

All'articolo 10, al comma 6, le parole: "compresa tra i dieci e i venti minuti; in relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi; la RAI" sono sostituite dalle seguenti: "di cinque minuti. In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi, la RAI".
 
Art. 3

Modifiche in materia di conferenze-stampa

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, le parole da: "ai capi delle coalizioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ai rappresentanti nazionali di lista, comprese le liste che esprimono il capo di una coalizione e, successivamente, ai capi delle coalizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a). Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. La successione giornaliera e oraria delle conferenze-stampa e' determinata separatamente per entrambi i soggetti di cui al periodo precedente mediante sorteggio";
al comma 2, primo periodo, le parole: "la durata non inferiore a quarantacinque minuti" sono sostituite dalle seguenti: "una durata di quaranta minuti"; le parole: "tra le ore 21 e le ore 22,30," sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalle ore 21,".
 
Art. 4

Norme di coordinamento

All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, le parole: "articolo 10," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 18,".
All'articolo 3, le parole: "dei partiti" sono soppresse.
All'articolo 4, comma 3, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".
All'articolo 6, i commi 7 e 9 sono soppressi; all'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito http://www.raiparlamento.rai.it/ i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata, nonche' le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.".
All'articolo 8, comma 4, le parole: "commi 6, 7 8 e 9." sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7."; all'ultimo comma, le parole: "articoli 15 e 16." sono sostituite dalle seguenti: "articoli 18 e 19.".
All'articolo 9, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in ambito nazionale, tra le coalizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), nonche' tra le liste di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b). Nelle singole Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 5, comma 4.".
All'articolo 10, comma 7, primo periodo, le parole: "L'ordine di trasmissione" sono sostituite dalle seguenti: "La successione"; al comma 8 le parole: "di cui all'articolo 4, commi 5 e 6," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, commi 6 e 7,".
All'articolo 11, ultimo comma, le parole: "di cui all'articolo 4, commi 5 e 6," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, commi 6 e 7,".
All'articolo 18, i commi 5 e 6 sono soppressi. Conseguentemente all'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La RAI deve fornire settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali. Tale documentazione e' contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito http://www.raiparlamento.rai.it/ e sul sito http://www.tgr.rai.it/".
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2013

Il presidente: Zavoli
 
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