Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2013 (vai al sommario)
LEGGE 1 febbraio 2013, n. 11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° febbraio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio e dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza:
Il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
11 del 14 gennaio 2013.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 22.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 1

All'articolo 1:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le parole: "ad aprile" sono sostituite dalle seguenti: "a luglio"».
All'articolo 2, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «14 giugno 2012» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "possono essere concessi contributi" sono inserite le seguenti: ", anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili,"».
 
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