Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 ottobre 2012
Istituzione di una sezione per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese ubicate nei comuni della regione Abruzzo, danneggiati dal sisma dell'aprile 2009.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 10, comma 1, nel quale, a seguito degli eventi sismici nella regione Abruzzo del mese di aprile 2009, e' previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonche' degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura: a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 percento dell'ammontare di ciascun finanziamento; b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 percento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 percento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

Decreta:

Art. 1

Istituzione e dotazione finanziaria della sezione

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (nel seguito, Fondo), e' istituita, ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, una sezione destinata alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonche' degli studi professionali, con unita' locali ubicate nei Comuni di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.
2. Alla sezione di cui al comma 1 (nel seguito, Sezione) e' attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle disponibilita' del Fondo, di euro 10.000.000,00 (dieci milioni).
 
Art. 2

Modalita' e durata dell'intervento

1. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo gratuito e per un importo massimo garantito per singolo beneficiario di cui all'art. 1, comma 1, fino a euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila), di garanzie dirette e controgaranzie, con copertura massima:
a) dell'80 (ottanta) percento dell'ammontare di ciascun finanziamento, nel caso di garanzia diretta;
b) del 90 (novanta) percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di controgaranzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 (ottanta) percento di ciascun finanziamento.
2. Le richieste di garanzia a valere sulla Sezione sono esaminate con priorita' dal Comitato di gestione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
3. La Sezione puo' rilasciare garanzie per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Decorso tale periodo, le risorse eventualmente non impegnate sono utilizzate per altri interventi del Fondo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2012

Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n. 126
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone