Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012
Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile» e, in particolare, l'articolo 18, che al comma 1 disciplina le modalita' per promuovere la piu' ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o degli altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di Protezione Civile ad un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 107, comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione Civile, e l'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 7), che attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di Protezione Civile», con il quale e' stata data attuazione alla richiamata disposizione contenute nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 225/1992;
Considerato che il predetto Regolamento contiene la disciplina generale delle modalita' di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di Protezione Civile relativamente alla definizione e al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, alla promozione e realizzazione delle attivita' formative ed addestrative finalizzate al miglioramento della capacita' operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti, nonche' alla partecipazione delle organizzazioni alle attivita' operative in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, della legge n. 225/1992;
Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successiva modificazioni ed integrazione, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», che prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di Protezione Civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Ritenuto necessario adottare i predetti indirizzi operativi, anche al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attivita' del volontariato di Protezione Civile, precisando, anche alla luce dell'applicazione pratica riscontrata a partire dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, ambiti operativi e modalita' di attuazione di talune delle disposizioni in esso contenute;
Dato atto che sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;
Viste le note del 5 marzo 2012, del 29 marzo 2012 e del 20 febbraio 2012 con le quali hanno espresso il proprio parere favorevole, rispettivamente, il Presidente della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana ed il Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per quanto di interesse delle due strutture operative;
Considerato che taluni temi trattati nei presenti indirizzi operativi sono stati oggetto di approfondimento in occasione degli «Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile», svoltisi a Roma dal 13 al 15 aprile 2012 e che nel documento conclusivo approvato dall'assemblea dei delegati sono contenuti auspici conformi al contenuto dei medesimi;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata istituita con il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno 21 giugno 2012;

A d o t t a
i seguenti indirizzi operativi
finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di Protezione Civile
Premesse e finalita'.

Il volontariato di Protezione Civile costituisce una componente fondamentale del Servizio nazionale della Protezione Civile e dei sistemi regionali e locali che lo compongono. La qualificazione come struttura operativa consente alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di prendere attivamente parte a tutte le attivita' previste dalla legge: la previsione, la prevenzione, l'intervento di soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati.
La legislazione tutela l'autonomia del volontariato, anche nel particolare settore della Protezione Civile, e pone la sua promozione tra gli obiettivi primari in capo allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali.
Il Regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, (di seguito «Regolamento») e' uno strumento di straordinaria efficacia per assicurare la piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato agli interventi in emergenza, alle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi nonche' a quelle di pianificazione delle emergenze. Gli istituti in esso contenuti hanno consentito di conseguire risultati positivi sia nelle attivita' preparatorie e formative che in quelle di intervento operativo, anche nelle emergenze di piu' vaste dimensioni.
E' ora necessario procedere al consolidamento dei risultati conseguiti ed alla contestuale stabilizzazione del ruolo del volontariato di Protezione Civile nell'ambito del Servizio nazionale istituito nel 1992.
I presenti indirizzi operativi si focalizzano sulla partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, nelle diverse forme associative che la legge consente, alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso da svolgere in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alle attivita' di formazione ed addestramento nella stessa materia.
Gli eventi individuati dalla predetta disposizione sono articolati in tre tipologie, le prime due delle quali (lettere a. e b.) possono essere attribuite latu sensu al mondo dell'operativita' su scala locale o regionale. L'ultima (lettera c.) e', invece, rappresentativa del mondo dell'operativita' su scala nazionale. Nelle more della piena attuazione delle disposizioni contenute in materia di Protezione Civile nel cosiddetto «federalismo amministrativo», varato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' disciplinato dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il regolamento ha ritenuto opportuno assimilare ed omogeneizzare la trattazione di tutte le attivita' da svolgersi a cura dei volontari di Protezione Civile, indipendentemente dall'ambito territoriale ed operativo di riferimento, introducendo un apposito periodo di supplenza dello Stato, in attesa che, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, le Regioni e le Province Autonome legiferassero sul tema, garantendo la piena funzionalita' degli istituti contenuti nel regolamento anche a livello locale.
Tutto cio' premesso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di Protezione Civile, nel predetto quadro ordinamentale vengono emanati specifici indirizzi operativi con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalita':
valorizzare la partecipazione delle organizzazioni nello svolgimento di tutte le attivita' previste dalla legge n. 225/1992;
promuovere l'assunzione da parte delle Regioni e degli Enti locali della piena responsabilita' delle funzioni ad esse attribuite dalle disposizioni vigenti in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di Protezione Civile, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento;
semplificare ed agevolare l'applicazione degli istituti contenuti nel Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 e finalizzate a consentire la piena partecipazione delle organizzazioni alle attivita' di previsione, prevenzione ed intervento in vista o in occasione degli eventi oggetto della legge n. 225/1992, nonche' le attivita' formative ed addestrative nei medesimi campi;
promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigurando in tal senso la struttura dell'elenco nazionale previsto dall'articolo 1 del Regolamento.
1. Elenco nazionale delle Organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile (Art. 1 d.P.R. n. 194/2001)
1.1. L'Elenco nazionale.

Le organizzazioni che intendono partecipare alle attivita' di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati dall'articolo 2 della legge n. 225/1992, come integrati dalle disposizioni in materia di interventi all'estero (decreto-legge n. 90/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005) nonche' svolgere attivita' formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento.
Possono essere iscritte nell'elenco nazionale le organizzazioni aventi i requisiti specificati dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento, nelle diverse forme organizzative ed articolazioni operative disciplinate dai rispettivi statuti, ed i gruppi comunali di Protezione Civile.
L'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento e' costituito dalla sommatoria:
degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche' dalle rispettive legislazioni regionali in materia di Protezione Civile, detti «elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile»;
dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4, detto «elenco centrale del volontariato di Protezione Civile».
L'accesso ai benefici previsti dal Regolamento e' consentito a tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale, fin dal momento dell'iscrizione.
Tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in caso di eventi di rilievo nazionale.
Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa necessari per l'iscrizione agli elenchi territoriali o all'elenco centrale deve essere verificato periodicamente, secondo tempistiche di aggiornamento stabilite preventivamente e, comunque, non superiori a tre anni.
1.2. Gli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile.

Le organizzazioni che intendono operare per attivita' od eventi di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile, ossia nell'elenco della regione nella quale hanno la propria sede operativa. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai Comuni interessati, affinche' i Sindaci, in qualita' di autorita' comunali di Protezione Civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialita' del volontariato di Protezione Civile disponibili sul territorio di competenza.
L'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono essere iscritte ad entrambi.
L'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorita' locali di Protezione Civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
Possono iscriversi negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile:
a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 aventi carattere locale;
b) le organizzazioni di altra natura purche' a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
c) i gruppi comunali e intercomunali;
d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.
Possono, inoltre, iscriversi negli elenchi territoriali i coordinamenti territoriali che raccolgono piu' gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o provinciali. Un medesimo coordinamento puo' comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.
Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della gestione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio in caso di emergenze nazionali, le articolazioni locali di organizzazioni a diffusione sovra-regionale o nazionale di cui alla lettera d), al momento dell'iscrizione devono comunicare esplicitamente la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della rispettiva colonna mobile nazionale. Qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Le predette comunicazioni devono essere notificate contestualmente anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni, al fine di consentire la necessaria ottimizzazione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio sia in occasione di emergenze di rilievo locale sia per il supporto e la partecipazione alle attivita' ordinarie di Protezione Civile a livello comunale, ivi comprese quelle prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.
Le modalita' per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano altresi' i necessari requisiti di idoneita' tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicita' di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:
1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
a. assenza di fini di lucro;
b. esplicitazione dello svolgimento di attivita' di Protezione Civile;
c. presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (1) , da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito e' riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);
3. aver realizzato nel precedente triennio attivita' di Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non e' necessaria in fase di prima iscrizione).
Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) e' inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base:
4. democraticita' della struttura ed elettivita' delle cariche associative.
Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono operare anche per attivita' od eventi di rilievo nazionale. In tal caso il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni mediante la Regione di appartenenza, che provvede altresi' al conseguente coordinamento operativo. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative alle sezioni delle organizzazioni di rilievo nazionale iscritte nell'elenco centrale.
L'iscrizione, la gestione e la cancellazione dagli elenchi territoriali e' disciplinata dalle rispettive disposizioni regionali.
Al fine di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di Protezione Civile agli indirizzi operativi qui esposti, le Regioni provvedono ai necessari adempimenti entro il termine di 180 giorni previsto dal paragrafo 3 dei presenti indirizzi.
1.3. L'Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile, e le eventuali rispettive sezioni locali e articolazioni territoriali come di seguito specificate, possono operare in caso di eventi o attivita' di rilievo nazionale.
L'iscrizione nell'elenco centrale costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte dell'autorita' nazionale di Protezione Civile (il Dipartimento della Protezione Civile), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile:
a) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 diffuse in piu' regioni o province autonome;
b) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura purche' a componente prevalentemente volontaria e diffuse in piu' regioni o province autonome;
c) organizzazioni appartenenti alle categorie a) e b) prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;
d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed intercomunali di Protezione Civile.
Le modalita' per richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale sono disciplinate dal Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, assicurando la distinzione delle quattro categorie sopra richiamate.
I requisiti strutturali e le caratteristiche di capacita' tecnico-operativa di rilievo nazionale delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nell'elenco centrale sono i seguenti:
1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
a. assenza di fini di lucro;
b. esplicitazione, dello svolgimento di attivita' di Protezione Civile;
c. presenza prevalente della componente volontaria;
2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (2) , da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge;
3. rilevanza operativa nazionale argomentata con riferimento ai seguenti parametri:
in fase di prima iscrizione:
dimensioni e diffusione sul territorio nazionale;
partecipazione documentata ad attivita' ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile;
strutturazione organizzativa che presenti un'effettiva capacita' di coordinamento e mobilitazione del livello centrale;
possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo h24, anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale;
capacita' specifica in particolari settori di interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;
ai fini della conferma periodica dell'iscrizione:
conferma dei requisiti su elencati;
partecipazione documentata ad attivita' ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile relativi al precedente triennio.
Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) e' inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base:
4. democraticita' della struttura ed elettivita' delle cariche associative.
I requisiti di cui al punto 3 possono essere articolati anche con riferimento ad attivita' diverse da quelle finalizzate agli interventi di emergenza (quali la diffusione della conoscenza di Protezione Civile, l'informazione alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione) a condizioni che venga mantenuta la caratteristica di unitarieta' del meccanismo di mobilitazione.
L'iscrizione nell'elenco centrale di un'organizzazione diffusa in piu' regioni puo' comportare il riconoscimento anche delle sezioni locali ed articolazioni territoriali segnalate dalla struttura nazionale dell'organizzazione medesima come operative per attivita' di rilievo nazionale, vale a dire incluse nel dispositivo di mobilitazione della rispettiva colonna mobile nazionale. Al riguardo si richiama quanto precedentemente precisato in ordine al necessario coordinamento informativo delle articolazioni locali delle organizzazioni che risultino iscritte anche negli elenchi territoriali.
L'aggiornamento della segnalazione delle sezioni locali ed articolazioni territoriali operative per attivita' di rilievo nazionale deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di emergenza possono essere segnalate anche ulteriori sezioni od articolazioni, purche' in possesso dei necessari requisiti. La segnalazione deve essere inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Regione dove ha sede la sezione/articolazione locale, ove essa risulti iscritta nel rispettivo elenco territoriale.
In previsione di interventi per emergenze di livello nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono preventivamente con le organizzazioni, per quanto di rispettiva competenza, i necessari accordi e protocolli operativi volti ad assicurare la possibile contestuale operativita' di sezioni od articolazioni locali sia nell'ambito della rispettiva colonna mobile regionale o provinciale, sia nell'ambito della colonna mobile nazionale dell'organizzazione di appartenenza, predisponendo altresi' idonee procedure per garantire la tempestiva circolazione delle relative comunicazioni e, in caso di attivazione, la necessaria informazione alla Regione di provenienza dell'organizzazione.
La cancellazione dall'elenco centrale e' disposta, con provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile per comprovati e gravi motivi, anche su segnalazione delle autorita' regionali e locali di Protezione Civile.
1.4. Gestione informatizzata dell'Elenco nazionale delle
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

Al fine di consentire l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e la sua pubblica consultazione, il Dipartimento della Protezione Civile e le strutture di Protezione Civile delle Regioni mettono a punto strumenti e modalita' per la gestione informatizzata degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale, avendo cura, in particolare, di assicurare la tempestiva circolazione e la piena condivisione delle informazioni utili nei casi di duplice operativita' locale e nazionale.
Il Dipartimento della Protezione Civile e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli indirizzi forniti nel presente paragrafo 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile e
delle loro organizzazioni (Articoli 9 e 10 d.P.R. n. 194/2001)

L'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento e' finalizzata alla partecipazione delle medesime alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi elencati nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992 e alle attivita' addestrative e formative nel medesimo campo.
L'attivazione deve contenere:
l'evento o l'attivita' di riferimento;
la decorrenza;
il termine delle attivita' (in caso di interventi di emergenza puo' essere specificato che essa e' valida fino a cessata esigenza);
le modalita' di accreditamento dei volontari e di rilascio dei relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l'autorita' od il soggetto incaricato di rilasciarli; in caso di emergenza; in situazioni di emergenza, come precisato in seguito, l'individuazione del soggetto incaricato del rilascio degli attestati puo' essere effettuata successivamente;
l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 9, nei limiti temporali previsti dall'articolo 9, comma 1, mediante la quantificazione in giornate/uomo di presenza autorizzate, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di spesa in relazione alle tipologie di spese di cui al comma 1 del medesimo articolo o, previa specifica autorizzazione, di altre tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma 3, lettera b, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari o delle organizzazioni di volontariato attivate, precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori di lavoro interessati.
L'attivazione che, in caso o in vista di situazioni di emergenza, viene disposta anche nelle vie brevi ovvero priva di uno o piu' degli elementi suindicati, deve essere ratificata nel piu' breve tempo possibile con l'indicazione di quanto necessario per la corretta gestione delle istruttorie conseguenti.
Ove necessario, e' possibile procedere all'accreditamento ed al rilascio dell'attestazione di partecipazione anche ai volontari che non necessitano dell'applicazione dei benefici previsti ai sensi dell'articolo 9.
2.1. Attivita' formative ed addestrative.

Per quanto riguarda le attivita' di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini l'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 medesimo, avviene sempre a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili. Per attivita' formative ed addestrative promosse a livello locale, le Regioni interessate possono concorrere con proprie risorse alla parziale copertura dei costi preventivati.
Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono rivolgere istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo le procedure vigenti (3) . Le sezioni locali e le articolazioni territoriali delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive strutture nazionali, informando contestualmente le strutture di Protezione Civile della Regione di appartenenza. Il rispetto delle procedure vigenti e, in particolare, l'obbligo di presentare la relazione finale dell'attivita' formativa o addestrativa, sara' considerato come elemento di valutazione in caso di presentazione di proposte per l'organizzazione di ulteriori attivita' della medesima natura.
Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano promuovere attivita' formative o addestrative a livello locale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive Regioni, ovvero per il tramite degli Enti locali ove a cio' espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente.
Al fine di garantire una compiuta individuazione delle spese ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie procedure.
2.2. Attivita' ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri
eventi.

Per quanto riguarda le attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di cui alla lettera c) del richiamato articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992, ivi compresi gli interventi all'estero, l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e di quelle iscritte negli elenchi territoriali (queste ultime per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome) e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili, ovvero, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel limite delle risorse finanziarie specificamente stanziate.
Per quanto riguarda le attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo regionale o locale di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento, l'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di Protezione Civile delle Regioni territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi bilanci, nel limite delle risorse all'uopo stanziate, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il Dipartimento della Protezione Civile potra' trasferire, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio da quantificare sulla base delle attivazioni effettivamente disposte negli anni precedenti.

2.2.1. Attivita' ed interventi di rilievo nazionale o internazionale

L'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e - per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni - delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attivita' ed interventi di rilievo nazionale o internazionale e' disposta dal Dipartimento della Protezione Civile. Tale attivazione puo' essere disposta su autonoma iniziativa del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero su richiesta delle autorita' regionali e locali di Protezione Civile.
L'eventuale coinvolgimento in attivita' di rilievo nazionale od internazionale dei volontari appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per il tramite della Regione competente, anche in riferimento a quanto precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole di autonomia. L'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, con oneri a carico del Dipartimento della Protezione Civile, avviene nell'ambito delle disponibilita' di bilancio alle scopo destinate.
2.2.2. Attivita' ed interventi di rilievo locale e regionale
L'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attivita' ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento e' disposta dalla competente autorita' locale o regionale di Protezione Civile.
L'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento e' disposta dalla Regione territorialmente competente.
Qualora l'attivazione sia disposta da un'autorita' locale di Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia - ad eccezione di Trento e di Bolzano -, Comune), nel rispetto dell'ordinamento vigente nel territorio interessato, l'eventuale richiesta di autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie brevi, alla Regione territorialmente competente anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la disponibilita'. La disciplina delle relative procedure e' rimessa alle singole Regioni.
2.3. Casi particolari - Specifiche tipologie di eventi di rilievo
regionale o locale

Sulla base dell'analisi delle questioni trattate negli ultimi anni si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche relativamente a due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:
eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumita' (eventi a rilevante impatto locale);
attivita' di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio.
In occasione di tali eventi, l'eventuale applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene secondo le modalita' indicate al precedente paragrafo 2.2.2.

2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumita' in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsita' o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze e' consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attivita' specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale puo' disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonche', ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sara' necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.
In considerazione della particolarita' dell'attivita' di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale.
L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalita' di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata e' consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

2.3.2. La ricerca di persone disperse

La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cosi' come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attivita' di Protezione Civile. Tutte le attivita' connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attivita' di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge n. 225/1992.
La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), e' specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.
Le attivita' di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all'articolazione delle competenze normative vigenti, sia per quanto riguarda l'ambiente marino, dove la responsabilita' del coordinamento degli interventi e' attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano piu' autorita' diversamente articolate sul territorio nazionale. In quest'ultimo caso, per l'eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato si colloca nel piu' generale ambito dell'intervento relativo alla specifica emergenza e dovra' articolarsi con riferimento alle strutture e modalita' di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.
La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero - con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso puo' accadere che le autorita' competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di Protezione Civile. Tale richiesta di concorso puo' essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unita' cinofile addestrate per la ricerca in superficie.
L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attivita' e' quindi consentita a condizione che:
la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'autorita' competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumera' la responsabilita' del coordinamento di tutte le attivita', raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato attivate; tra i compiti dell'autorita' competente cosi' individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti dati informativi predetti alla Regione competente;
la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente, in ragione della gravita' dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, dovra' comunque essere tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente;
la struttura di Protezione Civile locale o regionale alla quale e' rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed attivare le organizzazioni utili all'esigenza, rapportandosi con l'autorita' richiedente per garantire il necessario supporto all'intervento.
In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta di concorso potra' avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, ma si dovra' aver cura che l'individuazione dell'autorita' responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attivita' di ricerca. 2.4. Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle richieste di
rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 194/2001
Entro il termine di 180 giorni previsto dal successivo paragrafo 3, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile adegua ai presenti indirizzi operativi le disposizioni che regolano lo svolgimento delle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articolo 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, abrogando contestualmente le disposizioni vigenti contenute nella nota circolare prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004.
3. Entrata in vigore e aggiornamento

Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla data della loro adozione, consentendo in tal modo l'armonizzazione delle disposizioni regionali in materia di volontariato di Protezione Civile ai principi in essi contenuti. Entro il medesimo termine il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono le procedure tecniche per l'effettiva integrazione dei rispettivi elenchi, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 1.4. Sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.
L'applicazione dei presenti indirizzi e' oggetto di valutazione triennale, anche al fine dell'adozione di eventuali correttivi o integrazioni.

Roma, 9 novembre 2012

Il Presidente: Monti
(1) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici
sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2066,
n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla
criminalita' organizzata; i reati contro il patrimonio dello
Stato; i reati contro la personalita' dello Stato o contro
l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione;
i delitti non colposi contro le persone.

(2) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici
sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2066,
n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla
criminalita' organizzata; i reati contro il patrimonio dello
Stato; i reati contro la personalita' dello Stato o contro
l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione;
i delitti non colposi contro le persone.

(3) Attualmente la circolare vigente e' stata adottata in data 2
agosto 2011, prot. n. DPC/VOL/46576, ed e' consultabile sul sito
del Dipartimento della Protezione Civile nella sezione dedicata
al Volontariato.

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121
 
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