Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 gennaio 2013
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Contratti d'area.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'articolo 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera f) recante la definizione di Contratto d'Area;
Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;
Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in GURI del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 3.1;
Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilita' del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4.4.2002;
Vista la circolare del 15 gennaio 2001, n. 900019, recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per il completamento dei Contratti d'Area ai sensi della delibera CIPE 22 giugno 2000 n. 69 e della delibera CIPE del 2 novembre 2000, n. 119;
Viste le circolari esplicative del Ministero delle attivita' produttive n. 1178517 del 18 febbraio 2002, n. 1187946 del 24 luglio 2002, n. 1231355 del 17 marzo 2004, e n. 8133 del 4 agosto 2006;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'articolo 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;
Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite dei relativi Responsabili Unici, erogazioni a titolo di avanzamento;
Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;
Presa visione delle Visure Camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;
Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione di legge, non si procedera' alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicita' sara' assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1
Revoca delle agevolazioni

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l'importo di euro 13.684.435,97, da utilizzare ai fini di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Clausola di ricorribilita'

Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sara' possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorita' giurisdizionale ordinaria e', invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: Sappino
 
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