Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2013 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 20 dicembre 2012
Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. (Delibera n. 292/12/CSP).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2012;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, in particolare l'art. 34;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42;
Vista la delibera Agcom n. 23/07/CSP recante «Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 marzo 2007, n. 63;
Vista la delibera Agcom n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010 recante «Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'art. 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
Vista la delibera Agcom n. 224/12/CSP del 4 ottobre 2012 recante «Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120»;
Vista la delibera Agcom n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117;
Rilevato che l'art. 34, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, dispone che «Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salvo le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono altresi' vietate, in quanto gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film, ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine di conformare la programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai criteri fissati dall'Autorita'»;
Rilevato che l'art. 34, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, dispone che «L'Autorita' al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignita' umana e dello sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' di cui al comma 1 e' offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilita' per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;
b) il codice segreto dovra' essere comunicato con modalita' riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita' nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio»;
Rilevato che l'art. 34, comma 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, dispone che «L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorita', comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' ai sensi del comma 5»;
Considerato che l'Autorita', stante la particolare novita' e rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, e la conseguente necessita' di approfondire gli aspetti relativi ai criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'art. 34, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento relativo alla classificazione dei criteri sopra menzionati, con specifico riferimento alle definizioni dei contenuti gravemente nocivi ai minori che i servizi a richiesta possono trasmettere con gli accorgimenti tecnici di cui al comma 5 dell'art. 34;
Ritenuto congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;
Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

1. E' sottoposto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento, allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, recante «Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'art. 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120».
2. Le modalita' di consultazione sono riportate nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e' pubblicata integralmente nel sito web dell'Autorita' e priva degli allegati A e B nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 20 dicembre 2012

Il Presidente
Cardani

Il commissario relatore
Posteraro

Il segretario generale ad interim
Aria

 
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