Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2013 (vai al sommario)
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale.
2. La presente legge puo' essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 81 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 81.
(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
relativo all'anno 2013)
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.

****

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014)
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede
ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita'
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale».
- La legge 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
aprile 2012, n. 95.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata
legge 20 aprile 2012, n. 1:
«Art. 5. 1. La legge di cui all'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge costituzionale, disciplina, per il
complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli
andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti
rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti
all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli
interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi
cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti
per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo,
al superamento del quale occorre intervenire con misure di
correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche,
delle crisi finanziarie e delle gravi calamita' naturali
quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81,
secondo comma, della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al
verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso
all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti
del ciclo economico e il superamento del limite massimo di
cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un
piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che
consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la
riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto
interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della
relativa autonomia costituzionale, di un organismo
indipendente al quale attribuire compiti di analisi e
verifica degli andamenti di finanza pubblica e di
valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle
fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli
eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente
comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione,
concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli
altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai
diritti civili e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi':
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facolta' dei Comuni, delle Province, delle
Citta' metropolitane, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere
all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma,
secondo periodo, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalita' attraverso le quali i Comuni, le
Province, le Citta' metropolitane, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il
28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalita' stabilite dai
rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo
sulla finanza pubblica con particolare riferimento
all'equilibrio tra entrate e spese nonche' alla qualita' e
all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dalla normativa in materia di contabilita' e finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in conformita' alle modalita' stabilite dall'ordinamento dell'Unione europea;
c) per «saldo del conto consolidato» l'indebitamento netto o l'accreditamento netto come definiti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformita' all'ordinamento dell'Unione europea;
e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
f) per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico» le fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3;
h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto capitale.
2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c) e d), e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e), sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
 
Art. 3
Principio dell'equilibrio dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine.
3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualita' del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformita' all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilita' delle finanze pubbliche.
5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;
b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 97 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 97.
(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
relativo all'anno 2013)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

****

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014)
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

 
Art. 4
Sostenibilita' del debito pubblico

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.
3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, si tiene conto della necessita' di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo ordinamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non e' consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.
Note all'art. 4:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 97 della
Costituzione della Repubblica Italiana, vedasi nelle note
all'articolo 3.

 
Art. 5
Regole sulla spesa

1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello della spesa delle amministrazioni pubbliche.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici.
 
Art. 6
Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche' le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali e' autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalita' indicate nella richiesta di cui al medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi' qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).
 
Art. 7
Monitoraggio degli scostamenti
rispetto agli obiettivi di finanza pubblica

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora preveda che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce alle Camere.
 
Art. 8
Meccanismo di correzione degli scostamenti
rispetto all'obiettivo programmatico strutturale

1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entita' e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui e' stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.
3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3, possono disporre la sospensione dell'operativita' del meccanismo di correzione previsto dal presente articolo sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro di cui al medesimo comma.
 
Art. 9
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.
3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalita' previste dall'articolo 10.
4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
 
Art. 10
Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni
e degli enti locali

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le citta' metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalita' stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonche' gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.
4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed e' ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo.
 
Art. 11
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle
funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi
di eventi eccezionali

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma e' determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico.
2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e' determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui all'articolo 10, comma 1.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato.
 
Art. 12
Concorso delle regioni e degli enti locali
alla sostenibilita' del debito pubblico

1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente articolo, nonche', secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo e' incluso tra le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Il contributo di cui al comma 2 e' ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato.
 
Art. 13

Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non
territoriali

1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilita' finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilita' economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.
3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonche' i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.
 
Art. 14
Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato

1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3.
2. La legge di bilancio indica il valore di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
3. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.
4. Il rendiconto generale dello Stato indica il saldo netto da finanziare effettivamente conseguito nell'anno di riferimento e da' autonoma evidenza degli eventuali scostamenti rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio ai sensi del comma 2. Nella relazione allegata al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo anche conto delle eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle procedure statistiche relative al calcolo del saldo strutturale previste dall'ordinamento dell'Unione europea.
 
Art. 15
Contenuto della legge di bilancio

1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato.
2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o microsettoriale.
3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e delle proposte di rimodulazioni da introdurre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.
4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e il quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito articolo e' annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto dell'importo di quelli da rimborsare.
5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le unita' di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.
6. Il disegno di legge di bilancio e' accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota e' un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.
7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio e le proposte di rimodulazione contenute nella seconda sezione relative a ciascuno stato di previsione sono corredate di una relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, nonche' sulle relative coperture. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
8. Con legge dello Stato e' disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.
9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo il criterio della legislazione vigente, possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unita' di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato.
10. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
 
Art. 16
Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.
2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalita' stabilite dai Regolamenti parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale. Al Presidente e' riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio e' riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al Presidente.
3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo modalita' stabilite dai Regolamenti parlamentari.
4. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio, previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o piu' regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio.
Note all'art. 16:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 5 della
citata legge 20 aprile 2012, n. 1, vedasi nelle note
all'articolo 1.

 
Art. 17
Risorse umane, strumentali
e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio

1. L'Ufficio seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.
2. Il personale dell'Ufficio e' composto da:
a) personale assunto dall'Ufficio attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;
c) personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.
3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. L'Ufficio puo' restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere e' subordinata all'assenso dell'Ufficio.
4. Nei primi tre anni di attivita', la dotazione di personale dell'Ufficio non puo' superare il limite di trenta unita'. Decorso tale termine, la dotazione di personale non puo' superare complessivamente le quaranta unita'.
5. Al funzionamento dell'Ufficio sovraintende un Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza in materia di economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito del personale di cui al comma 2.
6. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.
 
Art. 18
Funzioni dell'Ufficio

1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:
a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;
c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
d) la sostenibilita' della finanza pubblica nel lungo periodo;
e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;
f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.
2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.
3. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio.
4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle attivita', che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il programma annuale delle attivita' nonche' le analisi e i rapporti di cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ufficio.
5. Il Consiglio puo' istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attivita' dell'Ufficio.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.
 
Art. 19
Dotazione finanziaria dell'Ufficio

1. A decorrere dall'anno 2014, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma puo' essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.
2. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 20
Funzioni di controllo della Corte dei conti
sui bilanci delle amministrazioni pubbliche

1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalita' del controllo di cui al comma 1.
Note all'art. 20:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 97 della
Costituzione della Repubblica Italiana, vedasi nelle note
all'articolo 3.

 
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali

1. E' autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita attivita' di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio. L'attivita' di sperimentazione e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenta alle Camere una relazione in merito all'attivita' di sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilita' e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio «a base zero».
2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilita' di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 11. Manovra di finanza pubblica
(In vigore dal 13 aprile 2011)
1. La legge di stabilita' e la legge di bilancio
compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa
contiene, per il triennio di riferimento, le misure
qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli
obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2,
con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo
10-bis, della presente legge. Nel corso del periodo
considerato dalla manovra, in caso di eventuali
aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a
cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale
ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello
in corso.
2. La legge di stabilita' dispone annualmente il quadro
di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo,
alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla
legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
4. Al disegno di legge di stabilita' e' allegato, a
fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti
triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla
manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il
medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche
apportate dal Parlamento al disegno di legge, e' allegato
alla legge di stabilita'.
5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge
di stabilita' sono articolate, di norma, per missione e
indicano il programma cui si riferiscono.
6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge di stabilita' puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo
18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle
nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e
contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento
del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di
previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata
disposte dalla legge di stabilita', purche' risulti
assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.
7. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge di stabilita' non possono concorrere
a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
8. In allegato alla relazione al disegno di legge di
stabilita' sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo
17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonche' le
ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma
3, lettera l), del presente articolo.
9. Il disegno di legge di stabilita', fermo restando
l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, e' accompagnato
da una nota tecnico-illustrativa. La nota e' un documento
conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio
presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche
amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i
relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati
nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per
la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le
previsioni del conto economico delle pubbliche
amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10,
comma 3, lettera b), e del relativo conto di cassa,
integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica
per il triennio di riferimento.
10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge
di stabilita' contiene altresi' la valutazione di cui
all'articolo 10-bis, comma 3, secondo periodo, in relazione
alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel
medesimo disegno di legge».
- Il testo della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1978, n. 233.

 
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