Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2013 (vai al sommario)
LEGGE 30 novembre 2012, n. 240
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.
 


Parte di provvedimento in formato grafico


Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

L'Unione europea, in seguito denominata «Unione»,
e
il Regno del Belgio,
la Repubblica di Bulgaria,
la Repubblica Ceca,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica di Estonia,
l'Irlanda,
la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna,
la Repubblica francese,
la Repubblica italiana,
la Repubblica di Cipro,
la Repubblica di Lettonia,
la Repubblica di Lituania,
il Granducato di Lussemburgo,
la Repubblica di Ungheria,
Malta,
il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica D'Austria,
la Repubblica di Polonia,
la Repubblica portoghese,
la Romania,
la Repubblica di Slovenia,
la Repubblica slovacca,
la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «Stati membri»,
da una parte, e
la Repubblica di Corea,
dall'altra,
in seguito denominate congiuntamente «Parti»,
Considerando i tradizionali vincoli di amicizia e i legami storici, politici ed economici che le uniscono;
Rammentando l'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed entrato in vigore il 1° aprile 2001;
Tenendo conto del rapido processo mediante il quale l'Unione europea sta acquisendo la propria identita' nella politica estera e nei settori della sicurezza e della giustizia;
Consapevoli del ruolo e delle responsabilita' sempre maggiori che la Repubblica di Corea assume in seno alla comunita' internazionale;
Sottolineando l'ampia natura delle loro relazioni e l'importanza di un impegno costante per preservarne la coerenza generale;
Confermando il desiderio di mantenere e sviluppare il loro regolare dialogo politico, basato su valori e aspirazioni comuni;
Esprimendo la comune volonta' di elevare le loro relazioni al livello di partenariato rafforzato, in particolare nei settori politico, economico, sociale e culturale;
Determinate, a questo riguardo, a consolidare, approfondire e diversificare le relazioni nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e su basi di parita', rispetto della sovranita', non discriminazione e mutui vantaggi;
Riaffermando il loro fermo impegno al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonche' dei principi dello Stato di diritto e del buon governo;
Riaffermando la loro determinazione a lottare contro i crimini gravi di rilevanza internazionale e la convinzione che si debba assicurare l'effettivo perseguimento dei crimini piu' gravi di rilevanza internazionale adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale;
Considerando che il terrorismo e' una minaccia per la sicurezza mondiale, auspicando d'intensificare il dialogo e la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e riaffermando che il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto costituiscono le basi fondamentali della lotta contro il terrorismo;
Concordando nel ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori costituisca una grave minaccia per la sicurezza internazionale, riconoscendo l'impegno della comunita' internazionale nella lotta contro tale proliferazione, tradottosi nell'adozione delle pertinenti convenzioni e risoluzioni internazionali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1540, e desiderose di rafforzare il dialogo e la cooperazione in questo settore;
Riconoscendo la necessita' di una maggiore cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza;
Rammentando a tale riguardo che le disposizioni dell'accordo rientranti nell'ambito di applicazione della parte III, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, fino al momento in cui l'Unione europea notifichi alla Repubblica di Corea che l'uno o l'altro di tali Stati e' vincolato in tal senso in quanto membro dell'Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che altrettanto vale per la Danimarca, conformemente al pertinente protocollo allegato ai suddetti trattati;
Riconoscendo il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;
Esprimendo l'impegno a garantire un livello elevato di tutela ambientale e la determinazione a cooperare nella lotta contro il cambiamento climatico;
Rammentando il loro sostegno a un'equa globalizzazione e agli obiettivi di un'occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti;
Riconoscendo che gli scambi e i flussi d'investimenti fra le Parti hanno prosperato sulla base di un sistema commerciale disciplinato da regole mondiali sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC);
Desiderose di assicurare le condizioni necessarie e di dare impulso all'incremento e allo sviluppo sostenibili del commercio e degli investimenti fra le Parti a reciproco vantaggio, tra l'altro istituendo una zona di libero scambio;
Concordi sull'esigenza di profondere sforzi collettivi in risposta a questioni di portata mondiale come il terrorismo, i crimini gravi di rilevanza internazionale, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, il cambiamento climatico, l'insicurezza in materia di energia e risorse, la poverta' e la crisi finanziaria;
Determinate a rafforzare la cooperazione nei settori di reciproco interesse, in particolare la promozione dei principi democratici e il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro il traffico illecito in armi leggere e di piccolo calibro, l'adozione di provvedimenti contro i crimini piu' gravi di rilevanza per la comunita' internazionale, la lotta contro il terrorismo, la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali, il commercio e gli investimenti, il dialogo sulla politica economica, la cooperazione fra le imprese, la fiscalita', le dogane, la politica della concorrenza, la societa' dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, la politica dei trasporti marittimi, la politica dei consumatori, la salute, l'occupazione e gli affari sociali, l'ambiente e le risorse naturali, il cambiamento climatico, l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, l'ambiente marino e la pesca, gli aiuti allo sviluppo, la cultura, l'informazione, la comunicazione, i mezzi audiovisivi e i media, l'istruzione, lo Stato di diritto, la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro le droghe illecite, la lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalita' informatica, l'attivita' di contrasto, il turismo, la societa' civile, la pubblica amministrazione e le statistiche;
Consapevoli dell'importanza di agevolare la partecipazione alla cooperazione dei singoli e delle entita' direttamente interessati, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li rappresentano;
Riconoscendo l'opportunita' che ciascuna delle Parti promuova il ruolo e il profilo dell'altra nella propria regione e di promuovere i contatti personali fra le Parti;

Hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I
Fondamento e campo di applicazione
Art. 1.
Fondamento della cooperazione

1. Le Parti confermano il loro impegno al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali e dello Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle liberta' fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, che riflettono il principio dello Stato di diritto, e' alla base delle politiche interna e internazionale di entrambe le Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le Parti confermano la loro fedelta' alla Carta delle Nazioni Unite e il loro sostegno ai valori condivisi ivi espressi.
3. Le Parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e la crescita economica, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e a cooperare per affrontare le sfide ambientali mondiali, in particolar modo il cambiamento climatico.
4. Le Parti riaffermano la propria adesione ai principi del buon governo e della lotta contro la corruzione, in particolare tenendo conto dei loro obblighi internazionali.
5. Le Parti sottolineano il comune attaccamento al carattere globale delle relazioni bilaterali e al mantenimento della coerenza generale a tale riguardo.
6. Le Parti convengono di elevare le loro relazioni al livello di partenariato rafforzato e di sviluppare i settori di cooperazione ai livelli bilaterale, regionale e mondiale.
7. L'attuazione del presente accordo tra Parti animate da rispetto e valori comuni si basa pertanto sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Art. 2.
Obiettivi della cooperazione

1. Per rafforzare la loro cooperazione, le Parti s'impegnano a intensificare il dialogo politico e a migliorare ulteriormente le loro relazioni economiche, mirando in particolare a:
a) convenire una visione futura per il rafforzamento del partenariato e sviluppare progetti comuni volti ad attuare tale visione;
b) condurre un regolare dialogo politico;
c) promuovere gli sforzi collettivi in tutti i consessi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti per dare risposta alle questioni di portata mondiale;
d) promuovere la cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, compresa la cooperazione scientifica e tecnologica, allo scopo di diversificare gli scambi a reciproco vantaggio;
e) incentivare la cooperazione tra imprese agevolando gli investimenti da entrambi i lati e promuovendo una migliore comprensione reciproca;
f) rafforzare la partecipazione rispettiva di ciascuna Parte ai programmi di cooperazione aperti all'altra;
g) promuovere il ruolo e il profilo dell'altra Parte nella propria regione attraverso vari mezzi, compresi gli scambi culturali, l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e l'istruzione;
h) promuovere i contatti personali e la comprensione.
2. Sulla base del loro partenariato consolidato e dei loro valori comuni, le Parti convengono di sviluppare la cooperazione e il dialogo su tutte le questioni d'interesse comune, mirando in particolare a:
a) rafforzare il dialogo politico e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, le armi leggere e di piccolo calibro, i crimini piu' gravi di rilevanza per la comunita' internazionale e la lotta contro il terrorismo;
b) rafforzare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse concernenti gli scambi e gli investimenti e assicurare le condizioni per un incremento sostenibile degli scambi e investimenti tra le Parti a reciproco vantaggio;
c) rafforzare la cooperazione nel settore economico, in particolare per quanto riguarda il dialogo sulla politica economica, la cooperazione tra imprese, la fiscalita', le dogane, la politica della concorrenza, la societa' dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, la politica dei trasporti marittimi e la politica dei consumatori;
d) rafforzare la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda la salute, l'occupazione e gli affari sociali, l'ambiente e le risorse naturali, il cambiamento climatico, l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, l'ambiente marino e la pesca e gli aiuti allo sviluppo;
e) rafforzare la cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione, della comunicazione, dei mezzi audiovisivi e media e dell'istruzione;
f) rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro le droghe illecite, la lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalita' informatica e l'attivita' di contrasto;
g) rafforzare la cooperazione in altri settori d'interesse comune, in particolare il turismo, la societa' civile, la pubblica amministrazione e le statistiche.

TITOLO II
Dialogo politico e cooperazione
Art. 3.
Dialogo politico

1. L'Unione europea e la Repubblica di Corea avviano un regolare dialogo politico basato su valori e aspirazioni comuni. Il dialogo si svolge secondo le procedure concordate tra la Repubblica di Corea e l'Unione europea.
2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di:
a) sottolineare l'impegno delle Parti a favore della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali;
b) promuovere soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali o regionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;
c) intensificare le consultazioni politiche su questioni di sicurezza internazionale come il controllo degli armamenti e il disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e il trasferimento internazionale di armi convenzionali;
d) riflettere sulle principali questioni internazionali d'interesse comune intensificando lo scambio d'informazioni pertinenti tra le Parti e nei consessi internazionali;
e) intensificare le consultazioni su questioni di particolare interesse per i paesi delle regioni dell'Asia-Pacifico ed europea, al fine di promuovere la pace, la stabilita' e la prosperita' in entrambe le regioni.
3. Il dialogo tra le Parti avviene tramite contatti, scambi e consultazioni, in particolare nelle seguenti forme:
a) incontri di vertice a livello di capi di Stato e di governo ogniqualvolta le Parti lo ritengano necessario;
b) consultazioni annuali a livello ministeriale in sedi da concordarsi tra le Parti;
c) incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali a livello di alti funzionari;
d) dialoghi settoriali su questioni d'interesse comune;
e) scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e l'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea.

Art. 4.
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le Parti considerano la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di attori statali e non statali, una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali.
2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori tramite la piena attuazione dei rispettivi obblighi giuridici vigenti in materia di disarmo e non proliferazione e di altri strumenti pertinenti concordati dalle Parti. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
3. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
a) l'adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare o aderire, secondo il caso, e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;
b) l'istituzione di un sistema nazionale efficace di controllo delle esportazioni per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei beni e tecnologie ad esse correlati, inclusi controlli sugli utilizzatori finali e adeguate sanzioni civili e penali in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
4. Le Parti convengono che il dialogo politico accompagni e consolidi i suddetti elementi.

Art. 5.
Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni nonche' la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le Parti convengono di attuare i rispettivi impegni in materia di contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni nell'ambito degli strumenti internazionali, tra cui il programma d'azione dell'ONU volto a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati d'identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (ITI), nonche' gli obblighi che derivano loro dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3. Le Parti s'impegnano a cooperare e ad assicurare il coordinamento, la complementarita' e la sinergia delle loro azioni di contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale.

Art. 6.
Crimini piu' gravi di rilevanza per la comunita' internazionale

1. Le Parti ribadiscono che i crimini piu' gravi di rilevanza per l'intera comunita' internazionale non devono rimanere impuniti e che deve essere assicurato il loro effettivo perseguimento adottando provvedimenti a livello nazionale e, se opportuno, rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale. Le Parti convengono di sostenere pienamente l'universalita' e l'integrita' dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e relativi strumenti.
2. Le Parti convengono che sarebbe proficuo un dialogo tra di esse a tale riguardo.

Art. 7.
Cooperazione nella lotta contro il terrorismo

1. Ribadendo l'importanza della lotta contro il terrorismo e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e quello in materia di diritti umani e rifugiati, nonche' alle rispettive legislazioni e normative e tenuto conto della strategia globale contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo.
2. In particolare, le Parti agiscono in tal senso:
a) nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e degli obblighi che derivano loro da altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;
b) mediante scambi d'informazioni su gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno a norma del diritto internazionale e nazionale;
c) mediante scambi di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambi di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
d) mediante una cooperazione volta a rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo, compresa la definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale;
e) attraverso la condivisione delle migliori pratiche nel settore della tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

TITOLO III

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e
internazionali
Art. 8.

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e
internazionali

Le Parti s'impegnano a cooperare e a scambiare opinioni nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'OMC, il vertice Asia-Europa (ASEM) e il forum regionale dell'ASEAN.

TITOLO IV
Cooperazione in materia di sviluppo economico
Art. 9.
Commercio e investimenti

1. Le Parti s'impegnano a cooperare per assicurare le condizioni necessarie e dare impulso all'incremento e allo sviluppo sostenibili del commercio e degli investimenti a reciproco vantaggio. Le Parti avviano un dialogo e rafforzano la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse correlati al commercio e agli investimenti, allo scopo di agevolare flussi commerciali e di investimenti sostenibili, prevenire ed eliminare gli ostacoli al commercio e agli investimenti e far progredire il sistema commerciale multilaterale.
2. A tal fine, le Parti attuano la cooperazione nel settore commerciale e degli investimenti tramite l'accordo che istituisce una zona di libero scambio. Detto accordo costituisce un accordo specifico ai sensi dell'art. 43 che mette in atto le disposizioni commerciali del presente accordo.
3. Le Parti si tengono reciprocamente informate e scambiano opinioni sullo sviluppo del commercio bilaterale e internazionale, sugli investimenti e sulle politiche e problematiche correlate.

Art. 10.
Dialogo sulla politica economica

1. Le Parti convengono di rafforzare il dialogo fra le rispettive autorita' e di promuovere lo scambio d'informazioni e la condivisione di esperienze in materia di politiche e tendenze macroeconomiche.
2. Le Parti convengono di rafforzare il dialogo e la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.

Art. 11.
Cooperazione tra imprese

1. Le Parti, tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori ritenuti opportuni, in particolare allo scopo di migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI), tra l'altro mediante:
a) scambi d'informazioni e di esperienze sulla realizzazione di un contesto favorevole al miglioramento della competitivita' delle PMI e sulle procedure per la loro creazione;
b) la promozione di contatti tra operatori economici, l'incentivazione di coinvestimenti e la costituzione di joint ventures e di reti d'informazione, in particolare attraverso i programmi esistenti;
c) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti e ai mercati, la fornitura di informazioni e la promozione dell'innovazione;
d) l'agevolazione delle attivita' avviate dalle PMI di entrambe le Parti;
e) la promozione della responsabilita' e rendicontazione sociale delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili.
2. Le Parti agevolano le pertinenti attivita' di cooperazione avviate dal settore privato di entrambe.

Art. 12.
Fiscalita'

Al fine di rafforzare e sviluppare le attivita' economiche tenendo conto nel contempo della necessita' di sviluppare un quadro normativo adeguato, le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare nel settore della fiscalita' i principi della trasparenza, dello scambio d'informazioni e della leale concorrenza fiscale. A tal fine, secondo le rispettive competenze, le Parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppano misure finalizzate a un'efficace attuazione dei suddetti principi.

Art. 13.
Dogane

Le Parti cooperano nel settore doganale su base bilaterale e multilaterale. A tal fine, condividono in particolare le esperienze ed esaminano le possibilita' di semplificare le procedure, aumentare la trasparenza e sviluppare la cooperazione. Esse ricercano inoltre una convergenza di opinioni e un'azione comune nei pertinenti ambiti internazionali.

Art. 14.
Politica della concorrenza

1. Le Parti promuovono la concorrenza leale nelle attivita' economiche applicando integralmente la propria normativa in materia di concorrenza.
2. Nel perseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e conformemente all'accordo tra la Comunita' europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attivita' anticoncorrenziali, le Parti s'impegnano a cooperare per:
a) riconoscere l'importanza del diritto della concorrenza e delle autorita' preposte alla concorrenza e puntare ad applicare in modo proattivo la legge al fine di creare un clima di concorrenza leale;
b) condividere informazioni e migliorare la cooperazione tra le autorita' preposte alla concorrenza.

Art. 15.
Societa' dell'informazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le Parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.
2. La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro:
a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita privata e dei dati personali, nonche' l'indipendenza e l'efficienza dell'autorita' di regolamentazione;
b) sull'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi di ricerca, anche in un contesto regionale;
c) sulla standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) sulla promozione della cooperazione tra le Parti nella ricerca riguardante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
e) sugli aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro la criminalita' informatica e l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica.
3. E' incoraggiata la cooperazione tra imprese.

Art. 16.
Scienza e tecnologia

Le Parti promuovono, sviluppano e agevolano le attivita' di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia a scopo pacifico, conformemente all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunita' europea e il governo della Repubblica di Corea.

Art. 17.
Energia

1. Le Parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia per lo sviluppo economico e sociale e si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:
a) diversificare gli approvvigionamenti energetici per rafforzare la sicurezza energetica e sviluppare forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, compresi, tra l'altro, i biocombustibili e le biomasse e l'energia eolica, solare e idrica;
b) sostenere lo sviluppo di politiche volte ad accrescere la competitivita' delle energie rinnovabili;
c) pervenire ad un utilizzo razionale dell'energia con contributi dal lato sia della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale dell'energia;
d) incentivare i trasferimenti di tecnologia ai fini della produzione e dell'utilizzo sostenibili di energia;
e) migliorare lo sviluppo delle capacita' e agevolare gli investimenti nel settore dell'energia, tenendo conto dei principi di trasparenza, non discriminazione e compatibilita' di mercato;
f) promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia;
g) scambiare opinioni sugli sviluppi nei mercati mondiali dell'energia, compresa l'incidenza sui paesi in via di sviluppo.
2. A tal fine, le Parti prendono le opportune iniziative per promuovere, in particolare nei contesti regionali e internazionali esistenti, le seguenti attivita' di cooperazione:
a) cooperazione nell'elaborazione delle politiche energetiche e scambio d'informazioni attinenti alle politiche energetiche;
b) scambio d'informazioni sulla situazione e sulle tendenze del mercato, dell'industria e delle tecnologie nel settore dell'energia;
c) realizzazione di studi e ricerche comuni;
d) aumento del commercio e degli investimenti nel settore dell'energia.

Art. 18.
Trasporti

1. Le Parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporti.
2. La cooperazione fra le Parti in questo settore e' volta a promuovere:
a) gli scambi d'informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali, aerei e marittimi, comprese la loro logistica e l'interconnessione e interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali nonche' la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;
b) un dialogo e azioni comuni nel settore del trasporto aereo in ambiti di reciproco interesse, compresi l'accordo su taluni aspetti dei servizi aerei e l'esame delle possibilita' di maggiore sviluppo delle relazioni, la cooperazione tecnica e normativa in materia di sicurezza e protezione nel settore aereo, ambiente, gestione del traffico aereo, applicazione del diritto della concorrenza e regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo, nell'intento di promuovere la convergenza normativa e di rimuovere gli ostacoli alle attivita' economiche. Su questa base, le Parti valutano la possibilita' di una piu' ampia cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
c) la cooperazione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti;
d) la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti;
e) l'applicazione di norme in materia di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi e aerei, conformemente alle pertinenti convenzioni internazionali applicabili ad entrambe le Parti, compresa la cooperazione nei consessi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle normative internazionali.
3. Per quanto riguarda la navigazione satellitare globale civile, le Parti cooperano a norma dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Art. 19.
Politica dei trasporti marittimi

1. Le Parti s'impegnano a perseguire l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale in condizioni di concorrenza leale e su base commerciale conformemente al disposto del presente articolo.
2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui servizi di trasporto marittimo, inclusi i trasporti sfusi di merci liquide o solide e i trasporti di linea, e dall'applicare tali clausole se contenute in precedenti accordi bilaterali;
b) si astengono dall'applicare, dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche e legislative suscettibili di creare discriminazioni tra i propri cittadini o societa' e quelli dell'altra Parte nella prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale;
c) concedono alle navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'infrastrutture per il carico e lo scarico;
d) autorizzano la presenza commerciale di societa' di navigazione dell'altra Parte sul proprio territorio applicando, per l'insediamento e le attivita' di tali societa', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie societa' oppure alle consociate e alle filiali di societa' di paesi terzi, nel caso che a queste ultime siano concesse condizioni migliori.
3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi di trasporto porta a porta comprendenti una tratta marittima e, a tal fine, di concludere contratti direttamente con i gestori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell'altra Parte, fatte salve le restrizioni in materia di cittadinanza previste per il trasporto di merci e passeggeri con tali altri modi di trasporto.
4. Il disposto del presente articolo si applica alle societa' dell'Unione europea e della Corea e alle societa' di navigazione aventi sede fuori dell'Unione europea e della Repubblica di Corea controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive norme di legge.
5. Le attivita' delle societa' di navigazione nell'Unione europea e nella Repubblica di Corea sono disciplinate, se del caso, da accordi specifici.
6. Le Parti conducono un dialogo nel settore della politica dei trasporti marittimi.

Art. 20.
Politica dei consumatori

Le Parti si adoperano per cooperare nel settore della politica dei consumatori al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. Le Parti convengono che, per quanto possibile, la cooperazione in questo settore puo' mirare a:
a) accrescere la compatibilita' tra le normative di protezione dei consumatori, per evitare barriere commerciali assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori;
b) promuovere lo scambio d'informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, inclusi le leggi a protezione dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, l'applicazione delle leggi, l'educazione e il rafforzamento dei mezzi di azione dei consumatori e i mezzi di ricorso a loro disposizione;
c) favorire lo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

TITOLO V
Cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile
Art. 21.
Salute

1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca e lo scambio d'informazioni nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.
2. Le Parti s'impegnano a promuovere gli scambi d'informazioni e la cooperazione reciproca, tra l'altro, tramite:
a) lo scambio d'informazioni sulla sorveglianza delle malattie infettive, incluse le pandemie influenzali, e sull'allarme precoce e le contromisure;
b) lo scambio d'informazioni sulle strategie sanitarie e sui piani sanitari pubblici;
c) lo scambio d'informazioni sulle politiche di promozione della salute, come le campagne contro il fumo, la prevenzione dell'obesita' e il controllo delle malattie;
d) lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, nel settore della sicurezza e dell'approvazione dei farmaci;
e) lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, e la ricerca comune nel settore della sicurezza degli alimenti, per esempio in riferimento alle leggi e ai regolamenti in materia di alimenti, ai sistemi di allarme rapido, ecc.;
f) la cooperazione nel settore della ricerca e sviluppo, per esempio in riferimento alle terapie avanzate e ai medicinali orfani e innovativi;
g) lo scambio d'informazioni e la cooperazione in materia di politica dei servizi sanitari in rete.
3. Le Parti si adoperano per promuovere l'applicazione degli accordi sanitari internazionali, quali i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro per il controllo del tabacco.

Art. 22.
Occupazione e affari sociali

1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi d'informazioni e di esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere la coesione regionale e sociale, l'integrazione sociale, i sistemi di previdenza sociale, l'acquisizione di competenze lungo tutto l'arco della vita, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la parita' di genere e il lavoro dignitoso.
2. Le Parti ribadiscono la necessita' di sostenere un processo di globalizzazione a vantaggio di tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta'.
3. Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, sancite in particolare dalla dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro.
4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

Art. 23.
Ambiente e risorse naturali

1. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica come basi per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. Le Parti si adoperano per proseguire e rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche in un contesto regionale, in particolare per quanto concerne:
a) il cambiamento climatico e l'efficienza energetica;
b) la consapevolezza ambientale;
c) l'adesione agli accordi ambientali multilaterali, compresi quelli riguardanti la biodiversita' e la biosicurezza e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, e la loro attuazione;
d) la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compresi i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale;
e) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;
f) il controllo della conservazione dell'ambiente costiero e marino e la lotta contro il suo inquinamento e degrado;
g) la partecipazione a livello locale alla protezione dell'ambiente quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile;
h) la gestione dei suoli e dei terreni;
i) lo scambio d'informazioni, di conoscenze specialistiche e di pratiche.
3. Si tiene opportunamente conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione dei pertinenti accordi ambientali multilaterali.

Art. 24.
Cambiamento climatico

1. Le Parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la necessita' di adottare misure per la riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni sul cambiamento climatico in altre sedi, quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le Parti rafforzano la cooperazione in questo settore. Tale cooperazione ha come scopo:
a) la lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo generale di una rapida transizione verso societa' a bassa emissione di carbonio, mediante adeguate azioni nazionali di mitigazione e adattamento;
b) la promozione dell'impiego efficiente delle risorse, anche attraverso il diffuso utilizzo delle migliori tecnologie a basse emissioni di carbonio disponibili ed economicamente convenienti e norme per la mitigazione e l'adattamento;
c) lo scambio di conoscenze specialistiche e informazioni sui benefici e sulla struttura dei sistemi di scambio dei diritti di emissione;
d) il miglioramento degli strumenti di finanziamento dei settori pubblico e privato, inclusi i meccanismi di mercato e i partenariati pubblico-privato atti a contribuire efficacemente all'azione volta a combattere il cambiamento climatico;
e) la collaborazione in materia di ricerca, sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a effetto serra preservando, nel contempo, la crescita economica;
f) se del caso, lo scambio di esperienze e di conoscenze specialistiche in materia di controllo e analisi degli effetti dei gas a effetto serra e di sviluppo di programmi di mitigazione e adattamento;
g) se del caso, il sostegno alle azioni di mitigazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso i meccanismi di flessibilita' del Protocollo di Kyoto.
2. A tal fine, le Parti convengono d'intensificare il dialogo e la cooperazione a livello politico, strategico e tecnico.

Art. 25.
Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura

Le Parti convengono di favorire la cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura. In particolare, le Parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei seguenti campi:
a) la politica agricola e forestale e le prospettive dell'agricoltura e della silvicoltura a livello internazionale in generale;
b) la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche;
c) la produzione biologica;
d) la ricerca nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;
e) la politica di sviluppo delle zone rurali e segnatamente la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli;
f) l'agricoltura sostenibile, la silvicoltura e l'integrazione delle esigenze ambientali nella politica agricola;
g) i nessi tra l'agricoltura, la silvicoltura e l'ambiente e la politica di sviluppo delle zone rurali;
h) le attivita' di promozione dei prodotti agroalimentari;
i) la gestione sostenibile delle foreste, allo scopo d'impedire la deforestazione e di favorire la creazione di nuove aree boschive, tenendo in debita considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo esportatori di legname.

Art. 26.
Ambiente marino e pesca

Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca, allo scopo di promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili dell'ambiente marino e della pesca. La cooperazione puo' comprendere:
a) gli scambi d'informazioni;
b) il sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; e
c) la promozione delle azioni volte a prevenire e combattere le attivita' di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.

Art. 27.
Aiuti allo sviluppo

1. Le Parti convengono di scambiare informazioni sulle rispettive politiche di aiuti allo sviluppo al fine di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valutano la fattibilita' di una cooperazione piu' sostanziale conformemente alle rispettive legislazioni e alle condizioni previste per l'attuazione di tali programmi.
2. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano d'intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati nel settore dello sviluppo.

TITOLO VI
Cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura
Art. 28.
Cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione,
della comunicazione, dei mezzi audiovisi e dei media

1. Le Parti concordano di promuovere la cooperazione al fine di accrescere la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.
2. Le Parti si adoperano per adottare misure adeguate intese a promuovere gli scambi culturali e per intraprendere iniziative comuni in questo settore.
3. Le Parti convengono di cooperare strettamente in seno ai consessi internazionali competenti, quali l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e l'ASEM, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversita' culturale, nel rispetto delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.
4. Le Parti valutano le modalita' per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e dei media.

Art. 29.
Istruzione

1. Le Parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione allo sviluppo di risorse umane in grado di partecipare all'economia mondiale basata sulla conoscenza e riconoscono di avere un interesse comune a cooperare nel settore dell'istruzione e della formazione.
2. Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le Parti s'impegnano a sostenere congiuntamente opportune attivita' di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventu', con particolare riguardo all'istruzione superiore. In particolare, questa cooperazione puo' attuarsi sotto forma di:
a) sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione europea e della Repubblica di Corea, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, programmi di studio comuni e la mobilita' degli studenti;
b) dialogo, studi e scambi d'informazioni e di conoscenze tecniche nel settore della politica dell'istruzione;
c) promozione di scambi di studenti, di personale accademico e amministrativo degli istituti d'istruzione superiore e di animatori giovanili, anche mediante l'attuazione del programma Erasmus Mundus;
d) la cooperazione nei settori dell'istruzione d'interesse comune.

TITOLO VII
Cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza
Art. 30.
Stato di diritto

Nel quadro della cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto, compresi l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo.

Art. 31.
Cooperazione giuridica

1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la ratifica e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato relative alla cooperazione giuridica e alle controversie a livello internazionale e alla protezione dei minori.
2. Le Parti convengono di agevolare e incoraggiare il ricorso all'arbitrato per comporre le controversie civili e commerciali private ogniqualvolta gli strumenti internazionali applicabili lo consentano.
3. Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull'assistenza giuridica reciproca e sull'estradizione, il che comprende eventualmente l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite, tra cui lo statuto di Roma della Corte penale internazionale di cui all'art. 6 del presente accordo, e l'applicazione di tali strumenti.

Art. 32.
Protezione dei dati personali

1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' alle piu' rigorose norme internazionali, come quelle contenute negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990).
2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e di conoscenze specialistiche.

Art. 33.
Migrazione

1. Le Parti convengono di rafforzare e intensificare la cooperazione nei settori della migrazione clandestina e del traffico e della tratta di esseri umani nonche' d'includere le questioni connesse alla migrazione nelle strategie nazionali per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di provenienza dei migranti.
2. Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono di riammettere i propri cittadini in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dell'altra Parte. Le Parti forniscono ai propri cittadini documenti d'identita' appropriati a tal fine. In caso di dubbi circa la cittadinanza, le Parti convengono d'identificare i loro presunti cittadini.
3. Le Parti si adoperano per concludere, se necessario, un accordo che regoli gli obblighi specifici di riammissione dei propri cittadini. Tale accordo comprendera' anche le condizioni applicabili ai cittadini di altri paesi e agli apolidi.

Art. 34.
Lotta contro le droghe illecite

1. Nel rispetto delle rispettive leggi e normative, le Parti mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla societa' nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Nell'ambito di tale cooperazione, le Parti assicurano l'adozione di un'impostazione globale ed equilibrata per il raggiungimento di detti obiettivi tramite la regolamentazione dei mercati legali e un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorita' competenti, anche nei settori della salute, dell'istruzione, dell'attivita' di contrasto e della giustizia.
2. Le Parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi e basano le loro azioni su principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

Art. 35.
Lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione

Le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la criminalita' organizzata, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le transazioni illegali adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresa la cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli aggiuntivi e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Art. 36.

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo

1. Le Parti convengono sulla necessita' di agire e cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, quali il traffico di droga e la corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da atti delittuosi.
2. Le Parti possono scambiare informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e applicare norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in tale settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro (FATF).

Art. 37.
Lotta contro la criminalita' informatica

1. Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalita' ad alta tecnologia, informatica ed elettronica e la diffusione di contenuti terroristici su Internet mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e nei limiti della propria competenza.
2. Le Parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalita' informatica, delle indagini sulla criminalita' informatica e della scienza forense digitale.

Art. 38.
Cooperazione nell'attivita' di contrasto

Le Parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorita', le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e sconfiggere le minacce della criminalita' transnazionale per entrambe le Parti. La cooperazione tra autorita', agenzie e servizi di contrasto puo' attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attivita' di contrasto e di ogni altro tipo di attivita' congiunta e di assistenza concordato tra le Parti.

TITOLO VIII
Cooperazione in altri settori
Art. 39.
Turismo

Le Parti s'impegnano a instaurare una cooperazione nel settore del turismo al fine di accrescere e migliorare la comprensione reciproca e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. In particolare, questa cooperazione puo' attuarsi sotto forma di:
a) scambio d'informazioni su questioni d'interesse comune concernenti il turismo;
b) organizzazione di eventi turistici;
c) scambi turistici;
d) cooperazione per la salvaguardia e la gestione del patrimonio culturale;
e) cooperazione nella gestione del turismo.

Art. 40.
Societa' civile

Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo di una societa' civile organizzata nel processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo effettivo con la societa' civile organizzata e la sua partecipazione concreta.

Art. 41.
Pubblica amministrazione

Le Parti convengono di cooperare, mediante lo scambio di esperienze e migliori pratiche e sulla base di iniziative gia' in atto, in relazione alla modernizzazione della pubblica amministrazione sotto i seguenti aspetti:
a) miglioramento dell'efficienza organizzativa;
b) maggiore efficienza delle istituzioni nella prestazione di servizi;
c) gestione trasparente delle risorse pubbliche e rendicontazione;
d) miglioramento del quadro giuridico e istituzionale;
e) progettazione e attuazione delle politiche.

Art. 42.
Statistiche

1. Le Parti sviluppano e rafforzano la loro cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di fornire tempestivamente dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili. Ci si attende che sistemi statistici sostenibili, efficienti e professionalmente indipendenti forniscano ai cittadini, alle imprese e ai decisori delle Parti informazioni pertinenti che permettano loro di prendere decisioni informate. Le Parti si scambiano, tra l'altro, informazioni ed esperienze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza gia' acquisita.
Tale cooperazione ha come scopo:
a) la progressiva armonizzazione dei sistemi statistici delle Parti;
b) il perfezionamento dello scambio di dati tra le Parti, tenendo conto delle pertinenti metodologie applicate a livello internazionale;
c) il miglioramento delle capacita' professionali degli operatori statistici, per consentire loro di applicare gli standard statistici pertinenti;
d) la promozione dello scambio di esperienze tra le Parti sullo sviluppo delle competenze tecniche in materia di statistiche.
2. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

TITOLO IX
Quadro istituzionale
Art. 43.
Altri accordi

1. L'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed entrato in vigore il 1° aprile 2001 e' abrogato.
2. Il presente accordo aggiorna e sostituisce il suddetto accordo. I riferimenti a tale accordo in tutti gli altri accordi tra le Parti s'intendono fatti al presente accordo.
3. Le Parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.
4. Sono parimenti considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune gli accordi in vigore concernenti settori specifici di cooperazione rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.

Art. 44.
Comitato misto

1. Nell'ambito del presente accordo, le Parti istituiscono un comitato misto composto di rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra.
2. In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e conseguirne gli obiettivi generali e a mantenere la coerenza generale delle relazioni e assicurare il corretto funzionamento di qualsiasi altro accordo tra le Parti.
3. Il comitato misto ha i seguenti compiti:
a) assicurare il corretto funzionamento del presente accordo;
b) seguire lo sviluppo delle relazioni complessive tra le Parti;
c) chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi rientranti nel quadro istituzionale comune ed esaminare le relazioni da essi presentate;
d) scambiare opinioni e formulare proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;
e) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
f) individuare metodi adeguati per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto del presente accordo;
g) comporre per consenso, a norma dell'art. 45, paragrafo 3, eventuali controversie sorte nell'applicazione o interpretazione del presente accordo;
h) esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte concernenti il mancato adempimento degli obblighi e tenere consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti a norma dell'art. 45, paragrafo 3.
4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul. A richiesta di una delle Parti vengono indette riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari.

Art. 45.
Modalita' di attuazione

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per adempiere agli obblighi che derivano loro dal presente accordo e ne assicurano la conformita' con gli obiettivi stabiliti da quest'ultimo.
2. L'attuazione e' fondata sul consenso e il dialogo. Tuttavia, in caso di divergenze di opinioni riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' sottoporre la questione al comitato misto.
3. Se una Parte ritiene che l'altra non abbia adempiuto agli obblighi che le derivano dal presente accordo, puo' adottare le misure del caso a norma del diritto internazionale. Prima di procedere in tal senso, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. Le Parti procedono a consultazioni in seno al comitato misto e, se entrambe vi acconsentono, tali consultazioni possono essere facilitate da un mediatore nominato dal comitato misto.
4. In casi particolarmente urgenti, la misura e' notificata immediatamente all'altra Parte. Su richiesta dell'altra Parte, le consultazioni si tengono per un periodo non superiore a venti (20) giorni. Al termine di questo periodo si procede all'applicazione della misura. In tal caso, l'altra Parte puo' chiedere un arbitrato a norma dell'art. 46 affinche' venga esaminato qualsiasi aspetto della misura o il suo fondamento.

Art. 46.
Procedura di arbitrato

1. Il collegio arbitrale e' composto di tre (3) arbitri. Ciascuna Parte nomina un arbitro e il comitato misto nomina un terzo arbitro entro quattordici (14) giorni, secondo il caso, con decorrenza dalla richiesta di arbitrato presentata da una delle Parti. La nomina dell'arbitro scelto da una delle Parti e' notificata immediatamente all'altra Parte per iscritto e tramite i canali diplomatici. La decisione arbitrale e' presa a maggioranza. Gli arbitri si adoperano per giungere ad una decisione nei tempi piu' brevi possibili e, in ogni caso, entro tre (3) mesi dalla loro nomina. Il comitato misto concorda le procedure dettagliate per un rapido svolgimento dell'arbitrato.
2. Ciascuna Parte della controversia deve adottare le misure necessarie per dare attuazione alla decisione arbitrale. Se richiesto, gli arbitri formulano raccomandazioni sulle modalita' di attuazione della loro decisione al fine di ristabilire l'equilibrio di diritti e obblighi nell'ambito del presente accordo.

TITOLO X
Disposizioni finali
Art. 47.
Definizione

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Art. 48.
Sicurezza nazionale e divulgazione di informazioni

Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata nel senso che obbliga una delle Parti a fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

Art. 49.
Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, in attesa dell'entrata in vigore il presente accordo si applica a titolo provvisorio. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure necessarie.
3. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle due Parti puo' comunicare per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.

Art. 50.
Notifiche

Le notifiche a norma dell'art. 49 sono indirizzate, rispettivamente, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri e del Commercio della Repubblica di Corea.

Art. 51.
Dichiarazioni e allegati

Le dichiarazioni e gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 52.
Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea e alle condizioni ivi specificate, da una parte, e al territorio della Repubblica di Corea, dall'altra.

Art. 53.
Testi facenti fede

Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone