Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale
unificato e finanziamento dell'ISTAT

1. Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella relazione e' fornita, altresi', dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalita' la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere.
2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « i Ministri dell'economia e delle finanze e » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro »;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e' disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identita' elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonche' al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalita' tecniche di produzione, distribuzione gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite entro sei mesi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute. »;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014. ».
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio ».
3. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2013.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazz. Uff.
9 febbraio 2012, n. 33, S.O.:
"Art. 47. Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale
europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il
Governo persegue l'obiettivo prioritario della
modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione,
cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di
connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e
imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la
crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, il Ministro per la coesione
territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' istituita una cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi
pubblici volti alle medesime finalita' da parte di regioni,
province autonome ed enti locali. All'istituzione della
cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2,
nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle
indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue
i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e
immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti»
(smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente
domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita',
il risparmio energetico, il sistema educativo, la
sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione
digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione
attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare
un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di
architetture di cloud computing per le attivita' e i
servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la
domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie
digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole,
universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il
sistema scolastico e universitario, al fine di rendere
l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti
in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui
all'articolo 81, comma 2-bis, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di
consentire la messa a disposizione dei cittadini delle
proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da
parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive
modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative
modalita' per effettuare i pagamenti con modalita'
informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la
rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di
pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti,
anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative. (88)
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
1 e al fine di garantire la massima concorrenzialita' nel
mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto
previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, secondo le
procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come
modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le
misure idonee a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi
relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai
servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di
accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente
il costo della prestazione dell'affitto della linea e il
costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di
attivazione della linea stessa e il servizio di
manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti,
acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in
regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le
modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando,
comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.".
Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti
per l'economia), pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio
2011, n. 110, come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Servizi ai cittadini
1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici
nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei
servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il
procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di
identificazione, all'articolo 7-vicies ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. L'emissione della carta d'identita'
elettronica, che e' documento obbligatorio di
identificazione, e' riservata al Ministero dell'interno che
vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della
Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. E' riservata, altresi',
al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del
documento identificativo, attraverso il CNSD".
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione
tecnologica e con il Ministro della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta
d'identita' elettronica ai sensi del comma 3 del presente
articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinate le
modalita' tecniche di attuazione della disposizione di cui
al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto
dal comma 1 del presente articolo, e definito un piano per
il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con
il medesimo decreto, della carta d'identita' elettronica
sul territorio nazionale. Nelle more della definizione
delle modalita' di convergenza della tessera sanitaria
nella carta d'identita' elettronica, il Ministero
dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la
generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta
nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, e' disposto anche progressivamente,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle
possibili utilizzazioni della carta d'identita' elettronica
anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto
della carta d'identita' elettronica con la tessera
sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta
d'identita' elettronica e della tessera sanitaria
necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo
supporto, nonche' al rilascio gratuito del documento
unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di
produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a
legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalita'
tecniche di produzione, distribuzione e gestione del
documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al
comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai
profili sanitari, con il Ministro della salute.
3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del
documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle
risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82
milioni di euro a decorrere dal 2014.
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis,
si mantiene il rilascio della carta di identita'
elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di
non interromperne l'emissione e la relativa continuita' di
esercizio ».
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui
al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto
dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e
delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle
societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966,
n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15
dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette
societa' e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei
relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione
dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il
relativo statuto, ove necessario, dovra' conformarsi, entro
il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12,
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi
nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta
d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero
dell'interno.";
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per
i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della
carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta'
compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque
anni.";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte
digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni";
c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici,
l'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio e'
subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di
uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga
menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare
l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o
dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".
6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' aggiunto infine il seguente
periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice
nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento
ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi
pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".
7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre
1998, n. 407 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al
pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali
competenti per il pagamento della pensione di
reversibilita' o indiretta.".
8.
9.
10. La durata del corso di formazione di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno
di applicazione pratica; la durata del corso di formazione
di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei e la durata
del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio
operativo.
11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi
contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in
tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione
del servizio idrico, con particolare riferimento alla
tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare
determinazione e adeguamento delle tariffe, nonche' alla
promozione dell'efficienza, dell'economicita' e della
trasparenza nella gestione dei servizi idrici, e'
istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata
"Agenzia".
12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e
funzionalmente indipendente dal Governo.
13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di
trasparenza e di economicita'.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e
di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio,
sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei
consumatori, e vigila sulle modalita' della sua erogazione,
esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di
documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di
inosservanza, in tutto o in parte, dei propri
provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel
massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle
violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del
servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto
affidante la sospensione o la decadenza della concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in
favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi
provvedimenti;
b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui
all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
c) definisce le componenti di costo per la
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per
i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione
al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi
tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico
della collettivita';
d) predispone il metodo tariffario per la
determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui
tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio
idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e
dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo
conto, in conformita' ai principi sanciti dalla normativa
comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del
servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse,
affinche' siano pienamente attuati il principio del
recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e
con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento
dell'Agenzia; fissa, altresi', le relative modalita' di
revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle
tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini
previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
definizione della tariffa da parte delle autorita' al
riguardo competenti, come individuate dalla legislazione
regionale in conformita' a linee guida approvate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di
Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere
sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida
all'autorita' competente ad adempiere entro il termine di
venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorita'
competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena
d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole
contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le
Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i gestori del
servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della
contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole
prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base
comparativa della efficienza e della economicita' delle
gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico
integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli
enti locali, delle Autorita' d'ambito, dei gestori e delle
associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli
utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei
quali puo' intervenire con i provvedimenti di cui alla
lettera a);
i) puo' formulare proposte di revisione della
disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi di grave
inosservanza e di non corretta applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attivita'
svolta, con particolare riferimento allo stato e alle
condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento
delle entrate in applicazione dei meccanismi di
autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
cui si riferisce.
15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma
11, sono trasferite le funzioni gia' attribuite alla
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal
Governo sono previamente sottoposte al parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono
essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono
procedere all'audizione delle persone designate. I
componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. I componenti
dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. La carica di componente
dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici
elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che
abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le
funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di
regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla
regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al
Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di
cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono
scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il
medesimo provvedimento e' nominato anche un membro
supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Da'
attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa
approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di
carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato
dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile.
Al direttore generale non si applica il comma 8
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia
sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Il compenso e'
ridotto almeno della meta' qualora il componente
dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica
amministrazione, opti per il mantenimento del proprio
trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il
direttore generale non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attivita' professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti
pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti
nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore
generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa
senza assegni per l'intera durata dell'incarico ed il
relativo posto in organico e' reso indisponibile per tutta
la durata dell'incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione
dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore
generale non possono intrattenere, direttamente o
indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
di impiego con le imprese operanti nel settore. La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto
costituisca reato, con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo del
corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato
tale divieto si applicano una sanzione amministrativa
pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e,
comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il
comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca
dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo
sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati rilevato dall'ISTAT.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate
ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al
perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
il medesimo decreto e' nominato un commissario
straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a
sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui
al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia,
secondo quanto disposto dal comma 16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia,
con cui sono definiti le finalita' e i compiti
istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento,
le competenze degli organi e le modalita' di esercizio
delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta
giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo
precedente, e' approvato il regolamento che definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e
ne determina il contingente di personale, nel limite di 40
unita', in posizione di comando provenienti da
amministrazioni statali con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro
quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
al secondo periodo del comma 22, sono individuate le
risorse finanziarie e strumentali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da
trasferire all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel
limite massimo di venti unita', del personale del medesimo
Ministero gia' operante presso la Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti
posti del contingente di personale di cui al comma 22 si
provvede mediante personale di altre amministrazioni
statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia
si provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i
soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non
puo' essere recuperato in tariffa, di importo non superiore
all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, per un totale dei contributi versati
non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato
di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia
con propria deliberazione, approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed
e' versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative
somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;
b) in sede di prima applicazione, anche mediante
apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23,
la cui dotazione non puo' superare 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo
di cui alla lettera a) e dei costi complessivi
dell'Agenzia.
25. In sede di prima applicazione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22,
secondo periodo, e' stabilito l'ammontare delle risorse di
cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono conseguentemente rideterminate le dotazioni
finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la
misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24,
e le relative modalita' di versamento al bilancio
dell'Agenzia.
26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' soppressa la
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 e' abrogato
nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al
presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma
11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma
15, le funzioni gia' attribuite dalla legge alla
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da
quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla
nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori
dei conti.
26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo
15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si
interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in
vigore di quest'ultimo, e' da considerarsi cessato il
regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.".
Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre
2004, n. 280:
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

 
Allegato I

(previsto dall'articolo 34, comma 36)
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (brevetti).
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sanzioni Antitrust).
Articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (diritti della motorizzazione civile).
 
Art. 2
Anagrafe nazionale della popolazione residente

1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
« ART. 62. - (Anagrafe nazionale della popolazione residente. - (ANPR)). - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.
3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' la disponibilita' dei dati anagrafi e dei servizi per l'interoperabilita' con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni, inoltre, possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui all'articolo 58;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. ».
2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « indice nazionale delle anagrafi; » sono sostituite dalle seguenti: « anagrafe nazionale della popolazione residente; ».
3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma.
4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, e' adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.
6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
« 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. ».
7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n.
8:
"Art. 1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe
della popolazione residente.
L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica
possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti
uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
Nell'anagrafe della popolazione residente sono
registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune
la residenza, nonche' le posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il
proprio domicilio, in conformita' del regolamento per
l'esecuzione della presente legge.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all'articolo 12, e' istituito, presso il Ministero
dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
informatico, da tutti i comuni .
L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la
circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al
fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali
e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei
dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla
famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone
residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti
all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente
al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate .
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il
regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento
dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per l'accesso
da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali
al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.".
Si riporta l'articolo 54, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
"Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale.
(Omissis).
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica1.".
Si riporta l'articolo 33 del Decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223:
"Art. 33. Certificati anagrafici.
1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne
faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i
certificati concernenti la residenza e lo stato di
famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti
anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma
2 dell'art. 35, puo' essere attestata o certificata,
qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di
pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del
sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre
mesi dalla data di rilascio.".
Si riporta l'articolo 74 del Decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per
la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L.
15 maggio 1997, n. 127), pubblicato nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2000, n. 303, S.O.:
"Art. 74. Inumazione, tumulazione e cremazione.
1. Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di
un cadavere senza la preventiva autorizzazione
dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta
semplice e senza spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare
l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore
dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti
speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte
medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro
delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato
scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve
indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da
reato o di morte violenta. Il certificato e' annotato negli
archivi di cui all'articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.".
L'articolo 60, comma 3-bis, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Si riporta l'articolo 32, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
"Art. 32. Unione di comuni.
(Omissis).
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le
risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle
funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti
dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa
sostenuta per il personale dell'Unione non puo' comportare,
in sede di prima applicazione, il superamento della somma
delle spese di personale sostenute precedentemente dai
singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una
rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di
personale.".

 
Art. 3
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio
nazionale dei numeri civici delle strade urbane
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalita' di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalita' di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonche' i criteri per l'interoperabilita' dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT puo' stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN;
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle piu' avanzate metodologie statistiche e delle piu' moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche, nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
« ART. 12. - (Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica).
1. E' istituita la Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica avente il compito di:
a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La Commissione e' sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT. ».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 15, comma 1 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23
agosto 1988, n. 400), pubblicato nella Gazz. Uff. 22
settembre 1989, n. 222:
"Art. 15. Compiti dell'ISTAT.
1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico
nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita'
statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema
statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti
parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,
nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti
dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza
dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma
statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e
metodologie di base per la classificazione e la rilevazione
dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli
enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico
nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei
censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle
statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e
inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle
analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da
altri uffici del Sistema statistico nazionale che non
possano provvedervi direttamente; in particolare alla
pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del
Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini
statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di
dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di
qualificazione professionale per gli addetti al Sistema
statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali
operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia
statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni
statistiche per conto di enti e privati, remunerate a
condizioni di mercato.".
Si riporta l'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
"Art. 50. Censimento
1. E' indetto il 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE)
9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nonche' il 9° censimento generale dell'industria
e dei servizi ed il censimento delle istituzioni
non-profit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200
milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno
2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c)
ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento
attraverso il Piano generale di censimento e apposite
circolari, nonche' mediante specifiche intese con le
Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel
Piano Generale di Censimento vengono definite la data di
riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di
osservazione, le metodologie di indagine e le modalita' di
organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli
uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo
svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi
delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di
basi dati amministrative relative a soggetti costituenti
unita' di rilevazione censuaria. L'ISTAT, attraverso il
Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':
a) le modalita' di costituzione degli uffici di
censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento
delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i
criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione
censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa
con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive
tipologie di incarico, le modalita' di selezione ed i
requisiti professionali del personale con contratto a tempo
determinato, nonche' le modalita' di conferimento
dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e
comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa
con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il
trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le
modalita' di diffusione dei dati, anche con frequenza
inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti
facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto
legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica,
nonche' la comunicazione agli organismi di censimento dei
dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta
all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e
necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e
dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, le modalita' per il
confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati
rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi
della popolazione residente, nonche', d'intesa con il
Ministero dell'interno, le modalita' di aggiornamento e
revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla
base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano
generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di
fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla
progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal
Patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse
trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i
quali il Patto di stabilita' interno e' regolato con
riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite
dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale
del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6,
lettera a).
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed
eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti,
l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel
Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle
risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e,
comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime
risorse, l'ISTAT puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014,
dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale e'
definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla
base dei dati del censimento relativi alla popolazione
residente, come definita dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di
Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle
iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare
la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni
di censimento nei comuni con popolazione residente non
inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste
precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi
di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con
apposite circolari e nel rispetto della riservatezza,
l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati
individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione
residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni
devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno vigila
sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro
obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale
esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14,
comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente: «6.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica
nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in
Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice
fiscale, dall'Agenzia delle Entrate». Con decreto, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione ai sensi dell'art. 1, comma 7,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le
disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di
gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa
sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome
in data 17 dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del
predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di
Censimento di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che
individuano anche gli enti e gli organismi pubblici
impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita' loro
affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e
attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di
Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a
partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi;
c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati
nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del
predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme
contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il
2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento
da parte dell'ISTAT e' data apposita comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle
operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono
autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di
rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura
autonoma limitatamente alla durata delle operazioni
censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il
reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e
gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le
modalita' previste dalla normativa e dagli accordi di cui
al presente comma e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra
i dipendenti dell'amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra
personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT
provvede con proprie circolari alla definizione dei
requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di
censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei
coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle
peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei
alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini
di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il
personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV -
VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui
all'articolo 7 del presente decreto, che risultino in
esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli
enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono
trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze
risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione
dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta fermo
il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo
1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a
quelli derivanti dalle ulteriori attivita' previste dal
regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si
provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti
dal citato articolo 17.
Si riporta l'articolo 5 del Decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (Regolamento
recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica),
pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2010, n. 235:
"Art. 5. Uffici dirigenziali e organizzazione interna
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono
apportate modifiche al regolamento di organizzazione
dell'ISTAT, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con
particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture
giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca,
anche tenuto conto di quanto previsto dal citato
regolamento (CE) n. 223/2009 e dell'assetto organizzativo
adottato a livello internazionale per le strutture operanti
nel settore della statistica e, comunque, secondo i
seguenti criteri:
a) individuazione della direzione generale, dei
dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi,
nonche' degli uffici regionali, quali uffici dirigenziali,
in numero massimo complessivamente non superiore a
settantatre;
b) qualificazione, quali uffici giuridici e
amministrativi dirigenziali di prima fascia, della
direzione generale, alla quale puo' essere preposto anche
un soggetto esterno con particolare comprovata
qualificazione professionale al quale e' corrisposto un
trattamento economico complessivo determinato con
riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro
della dirigenza dell'area ricerca secondo parametri
stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma
1, e di non piu' di tre direzioni centrali, e quali uffici
dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi
giuridico amministrativi;
c) qualificazione dei dipartimenti di produzione e di
ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di
ricerca come uffici tecnici generali, in numero non
superiore a sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno
di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente
tecnologo o di un dirigente di amministrazioni pubbliche,
ovvero di un esperto della materia, con contratto
individuale di durata non superiore a tre anni rinnovabili,
previa valutazione comparativa dei requisiti culturali,
professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in
ambito nazionale ed internazionale, con compenso da
determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3,
comma 4, lettera f), del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con
riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro
della dirigenza dell'area ricerca;
d) individuazione dei servizi di produzione e di
ricerca e degli uffici regionali quali uffici tecnici non
generali in cui si articolano gli uffici dirigenziali di
cui alla lettera c), con previsione che ai dirigenti
responsabili di tali servizi e uffici compete il
trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto
collettivo di appartenenza, in relazione alla tipologia e
alla complessita' delle strutture cui sono preposti;
e) previsione che, in sede di prima attuazione delle
modifiche al regolamento di organizzazione, ai fini
dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda
fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e
amministrativi, sia effettuato dall'ISTAT un concorso
pubblico per titoli ed esami con riserva di posti, in
favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso
l'Istituto incarichi dirigenziali, per almeno un triennio,
nel medesimo settore, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000. Agli
esami sono ammessi i soli candidati che abbiano raggiunto,
in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo
fissato dal bando di concorso;
f) previsione che la formazione dirigenziale, per i
dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l'attivita' di
formazione e qualificazione professionale, di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), siano accentrate,
senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre
strutture esistenti nell'ente, presso la struttura
permanente di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, denominata: «Scuola
superiore di statistica e di analisi sociali ed
economiche», posta alle dirette dipendenze del presidente
dell'Istituto, che opera in collegamento con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione e la Scuola
superiore dell'economia e finanze, nonche' con altre
istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee
e internazionali;
g) semplificazione dei meccanismi di definizione della
pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente
coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con
previsione di possibili riduzioni della pianta organica del
personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili
economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero
rideterminazioni della stessa per effetto dell'applicazione
degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste
dall'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322.
2. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui
alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali
tecnici di cui alla lettera c) sono conferiti dal
presidente dell'Istituto, sentito il consiglio nel caso
dell'incarico di direttore generale.
3. Il presidente puo' delegare, per l'esercizio di
particolari attribuzioni, la legale rappresentanza
dell'Istituto al direttore generale, ai direttori di
dipartimento, ai direttori centrali, nonche' ai dirigenti
dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e
con le modalita' che saranno previste dal regolamento di
cui al comma 1.".
Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), modificato dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre
1989, n. 222.

 
Art. 4
Domicilio digitale del cittadino

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
« ART. 3-bis. - (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 82 del 2005:
"Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie.
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere
ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di
pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente
codice (25).
1-bis.
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
Si riporta l'articolo 16-bis, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 29
novembre 2008, n. 280, S.O.:
"Art. 16-bis. Misure di semplificazione per le famiglie
e per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita' ivi
previste, i cittadini comunicano il trasferimento della
propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato
civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
conclusione del procedimento amministrativo anagrafico,
l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice
nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto
comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle
altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella
trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il
responsabile del procedimento ne risponde a titolo
disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo
di danno erariale.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni
o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la
formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai
fini della responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di
massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una
casella di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. L'utilizzo della posta elettronica
certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per
la predetta casella di posta elettronica certificata sono
senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni
amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica
certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le
comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra amministrazione
pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di
uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente
articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le
modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di
evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza
di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese" con decreto dei Ministri delle attivita'
produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29
giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli standard
del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo
18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita' contributiva (DURC) dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi
in cui e' richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di
lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, si intendono assolti con la
presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le
comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi
competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e
nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui
all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto
previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.".Si riporta l'articolo 21-bis della L.
7-8-1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto
1990, n. 192:
"21-bis. Efficacia del provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati.
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun
destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata
anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura
civile. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata
clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi
della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.".
Si riporta l'articolo 11, comma 9, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
"Art. 11. Trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
all'articolo 13;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura
dell'integrita'.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di
trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o
utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di
mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti.".
Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo
12.02.1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre
1992, n. 421), pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio
1993, n. 42.:
"Art. 3. 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte
le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti
tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la
trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante
sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di
atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono
essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del
responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o
emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli
atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa,
la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile.".

 
Art. 5

Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi
delle imprese e dei professionisti

1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
« ART. 6-bis. - (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessita' di autenticazione. L'indice e' realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 16, comma 6, del citato decreto
legge n. 185 del 2008:
"Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un
dodicesimo».
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal
mezzo di trasporto.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in
attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell'ordine
inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e
2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario
debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne
l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via
telematica la registrazione degli atti di trasferimento
delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1,
numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai
seguenti:«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e'
inserito il seguente: «Art. 2215-bis. - (Documentazione
informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la
documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione
e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione,
e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal
comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono
effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e'
effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del
codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono
senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono
soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri»
sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del
codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le
parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.".
Si riporta l'articolo 37 del decreto - legge 9-2-2012,
n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile
2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), pubblicata nella Gazz. Uff.
6 aprile 2012, n. 82, S.O.:
"Art. 37. Comunicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata al registro delle imprese
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente:
«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in
attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata»".
Si riporta l'articolo 2630 del codice civile:
"Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni, depositi.
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle
funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio,
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese,
ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e
nella rete telematica le informazioni prescritte
dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103
euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il
deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla
scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un
terzo.".
Si riporta l'articolo 6 del citato n. 82 del 2005:
" Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata.
1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma
1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il
proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica,
le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta
elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo
vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa
accettazione dell'invio, tramite posta elettronica
certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni,
degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano
1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta
elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10,
e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti
indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e'
effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali .".

 
Art. 6
Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della
pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. »;
b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il seguente: « 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. »;
c) all'articolo 65, comma 1, le parole: « le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica » sono sostituite dalle seguenti: « le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici »;
d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: « amministrazioni pubbliche » sono inserite le seguenti: « e i gestori di servizi pubblici »;
d-bis) il comma 1 dell'articolo 57-bis e' sostituito dal seguente: « 1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati ».
2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' aggiunto in fine il seguente:
« 2-bis. A fare data dal 1o gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente ».
3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
« 13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. ».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformita' alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.
6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

Si riporta degli articoli 47, 65 e 54 del citato D.Lgs.
n. 82 del 2005, come modificati dalla presente legge:
"Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta
elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne
sia verificata la provenienza.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al
comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per
danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti
la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e
pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
La pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati."
"Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica.
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei
servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo
periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che
prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita'
dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate
sul sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82»
"Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni.
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono
necessariamente i seguenti dati pubblici (163):
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le
attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
svolta, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il
termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
altro termine procedimentale, il nome del responsabile e
l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale, nonche'
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di
una casella di posta elettronica certificata di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.
150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando
i tempi previsti per l'attivazione medesima;
g-bis) i bandi di concorso.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano
in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di
cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i
criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento
individuati con circolare del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo
precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del
Dipartimento della funzione pubblica. La mancata
comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti.
2.
2-bis.
2-ter. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
servizi pubblici pubblicano nei propri siti un indirizzo
istituzionale di posta elettronica certificata a cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi
del presente codice. Le amministrazioni devono altresi'
assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi
di risposta.
2-quater. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
servizi pubblici che gia' dispongono di propri siti devono
pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti
al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi
strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
necessita' di identificazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi
e corrispondenti alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di
pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente
previsti dall'ordinamento.".
Si riporta l'articolo 24 del citato D.Lgs n. 82 del
2005:
"Art. 24. Firma digitale.
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui e' apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71, la validita' del certificato stesso,
nonche' gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore e gli eventuali limiti d'uso.".
Si riporta l'articolo 1 del citato D.Lgs n. 82 del
2005:
"Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento
dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica
della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione del documento informatico: la
validazione del documento informatico attraverso
l'associazione di dati informatici relativi all'autore o
alle circostanze, anche temporali, della redazione;
c) carta d'identita' elettronica: il documento
d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di
dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
su supporto informatico per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati
per verificare le firme elettroniche;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico
conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva
1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai
requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce
altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento
informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
i-bis) copia informatica di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento analogico da cui e' tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di
documento analogico: il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico:
il documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento da cui e' tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento
informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario;
l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui
conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a
specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato
formato, o comunque trattato da una pubblica
amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36;
o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati
senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di
legge;
p) documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica;
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in
forma elettronica allegati oppure connessi a un documento
informatico che consentono l'identificazione del firmatario
del documento e garantiscono la connessione univoca al
firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo'
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai
quali detta firma si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati;
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo
di firma elettronica avanzata che sia basata su un
certificato qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrita' di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di
utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi
informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle
attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura di
protocollo, nonche' alla classificazione, organizzazione,
assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti
informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter) identificazione informatica: la validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed
univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione
nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune
tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la
creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura
informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu'
documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai
terzi.".
Il decreto legislativo 12-4-2006 n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), modificato dalla presente legge,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
Si riportano gli articoli 68bis, 61, 72 e 62bis della
Legge 16-2-1913 n. 89
(Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1913, n. 5:
"Art. 68-bis.
1. Con uno o piu' decreti non aventi natura
regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro
per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio
nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei
dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82:
a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto
a quella prevista dall'articolo 52-bis che possono essere
utilizzate per la sottoscrizione dell'atto pubblico, ferma
restando l'idoneita' dei dispositivi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto;
b) le regole tecniche per l'organizzazione della
struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis;
c) le regole tecniche per la trasmissione telematica,
la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie
e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e
62-ter;
d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da
parte del notaio di quanto previsto alla lettera c);
e) le regole tecniche per l'esecuzione delle
annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui
all'articolo 62-bis;
f) le regole tecniche per l'esecuzione delle ispezioni
di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento
agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei
repertori formati su supporto informatico e per la loro
conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio
o il suo trasferimento in altro distretto.
2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono
stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della
disposizione di cui all'articolo 476, primo comma, del
codice di procedura civile, le regole tecniche per il
rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di
cui all'articolo 474 del codice di procedura civile.
3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e
62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli
50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ."
"Art. 61. Il notaro deve custodire con esattezza ed in
luogo sicuro, con i relativi allegati:
a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di
tutela ed i verbali delle operazioni di divisione
giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
b) gli atti presso di lui depositati per disposizione
di legge o a richiesta delle parti.
A questo effetto li rileghera' in volumi per ordine
cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero
progressivo. Ciascuno degli allegati avra' lo stesso numero
progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo
controdistingue.
I testamenti pubblici prima della morte del testatore,
i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il
notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono
custoditi in fascicoli distinti.
I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su
richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri
dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far
passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di
ultima volonta' a quello generale degli atti notarili.
L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovra'
essere collocato nel fascicolo, sara' determinato dalla
data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti
pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di
pubblicazione per i testamenti olografi."
"Art. 72. L'autenticazione delle firme apposte in fine
delle scritture private ed in margine dei loro fogli
intermedi e' stesa di seguito alle firme medesime e deve
contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in
presenza del notaro e, quando occorrano, dei testi e dei
fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi
bastera' che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la
propria firma.
Le scritture private autenticate dal notaro, verranno,
salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle
soggette a pubblicita' immobiliare o commerciale,
restituite alle medesi me. In ogni caso pero' debbono
essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle
leggi sulle tasse di registro."
"Art. 62-bis. 1. Il notaio per la conservazione degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se
informatici, si avvale della struttura predisposta e
gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72,
terzo comma conservati nella suddetta struttura
costituiscono ad ogni effetto di legge originali
informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.
2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge
l'attivita' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di
cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo 71
dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei
a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso
ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.
3. Le spese per il funzionamento della struttura sono
poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri
determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso
ogni onere per lo Stato.".
Si riportano gli articoli 60 e 40 del citato D.Lgs. n.
82 del 2005:
"Art. 60. Base di dati di interesse nazionale.
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale
l'insieme delle informazioni raccolte e gestite
digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per
tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabile
dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici,
per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle
competenze e delle normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli
istituzionali e territoriali e che garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La
realizzazione di tali sistemi informativi e le modalita' di
aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul
sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 e
secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni."
"Art. 40. Formazione di documenti informatici.
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali
dei propri documenti con mezzi informatici secondo le
disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche
di cui all'articolo 71.
2.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la
funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono
individuate le categorie di documenti amministrativi che
possono essere redatti in originale anche su supporto
cartaceo in relazione al particolare valore di
testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad
assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri
decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il
valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed
ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualita'
personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni, su
supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. ".
Si riportano gli articoli da 127 a 134 della citata
Legge n. 89 del 1913:
"Art. 127. 1. Il Ministero della giustizia esercita
l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili
distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e
puo' ordinare le ispezioni ritenute opportune.
2. La stessa vigilanza e' esercitata dai procuratori
della Repubblica presso i tribunali competenti per
territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha
la propria sede."
"Art. 128. 1. Nell'anno successivo ad ogni biennio, i
notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale
procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati
nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per
l'ispezione.
2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto
salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, e' sospeso in
via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con
provvedimento della commissione amministrativa regionale di
disciplina, adottato senza indugio, a richiesta
dell'autorita' che procede all'ispezione, ai sensi
dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile.
3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in
particolare, se, nella redazione e conservazione degli
atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei
repertori e nei versamenti all'archivio, siano state
osservate le disposizioni di legge."
"Art. 129. 1. Le ispezioni sono eseguite:
a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal
presidente del consiglio notarile o da un consigliere da
lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo
dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio e'
iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni
di capo dell'archivio notarile non ha la qualifica di
conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni
speciali lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale
degli archivi notarili puo' conferire l'incarico al
conservatore di altro archivio;
b) agli atti, registri e repertori del presidente del
consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso
delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione
ispettiva.
2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o
il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione
dell'ispezione, anche le violazioni delle norme
deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1,
l'ispettore informa il consiglio notarile distrettuale
competente per l'azione disciplinare delle violazioni
deontologiche riscontrate.
3. Gli archivi notarili forniscono al consiglio
notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso
in merito a tali violazioni "
"Art. 130."
"Art. 131."
"Art. 132. 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui
all'articolo 128, il Ministero della giustizia puo'
disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di
controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo
129. Se il notaio impedisce o ritarda l'esecuzione
dell'ispezione straordinaria, si provvede ai sensi
dell'articolo 128, comma 2.
2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene
accertata una irregolarita' punita con una sanzione non
inferiore a quelle previste dall'articolo 137, comma 2, le
spese dell'ispezione sono a carico del notaio. In caso
contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi
notarili.
3. Se a carico del presidente del consiglio notarile
distrettuale, del consigliere da lui delegato o del
conservatore ispezionanti risultano delle irregolarita'
commesse nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 129,
i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese
dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle
sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai
contratti collettivi."
"Art. 133. 1. Di ciascuna ispezione e' redatto verbale
in doppio esemplare in carta libera. Il verbale e' formato
e conservato secondo le norme del regolamento di cui al
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e successive
modificazioni."
"Art 134. 1. Tutte le spese per il servizio delle
ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione
della presente legge sono a carico del bilancio
dell'Amministrazione degli archivi notarili."

 
Art. 7

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore
pubblico e privato

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: « Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita' a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
« 3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche »;
b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
« 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le proprie generalita' allo scopo di usufruire del congedo medesimo. ».
3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b), del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

Il Decreto Legislativo 30-3-2001 n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) modificato dalla presente legge,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta l'articolo 15 della L. 8-3-2000 n. 53
recante "Disposizioni per il sostegno della maternita' e
della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'".
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2000, n. 60.
"Art. 15. Testo unico.
1. Al fine di conferire organicita' e sistematicita'
alle norme in materia di tutela e sostegno della maternita'
e della paternita', entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
e' deliberato dal Consiglio dei ministri ed e' trasmesso,
con apposita relazione cui e' allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
2, disposizioni correttive del testo unico.".
Si riporta l'articolo 47 del decreto legislativo
26-3-2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15
della L. 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz. Uff.
26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"Art. 47. Congedo per la malattia del figlio.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4,
7, comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto
di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle
malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore
per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per
via telematica direttamente dal medico curante del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in
cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle
certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro
della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le
modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma
3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata,
con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato
e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o
del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del
Garante per protezione dei dati personali, sono adottate,
in conformita' alle regole tecniche previste dal Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
definizione del modello di certificazione e le relative
specifiche »;
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.".

 
Art. 8
Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto

1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.
3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita', anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di comunicazione.
4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante « Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto », e considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:
a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilita';
b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.
5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:
a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilita' multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.
5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
« 11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata mediante modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonche', previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade ».
6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.
7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformita' a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonche' alla legislazione nazionale di riferimento.
8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicita' di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilita' di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario.
9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
9-quater. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
« f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensita', l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumita' delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative ».
10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:
a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni;
b) PMIS, Port management Information System: sistema informative per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
« Art. 179. - (Nota di informazioni all'autorita' marittima). -
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:
formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;
formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.
All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale.
Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di arrivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari. ».
12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilita' delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea. L'interoperativita' va altresi' assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle autorita' portuali per il migliore espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1o giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal comandante della nave anche all'autorita' doganale, all'autorita' di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorita' sanitaria competenti per il porto di arrivo.
15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente o sanitaria.
16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente articolo e' soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7
luglio 2010 n. 2010/40/UE, sul quadro generale per la
diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel
settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri
modi di trasporto, e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto
2010, n. L 207.
Si riporta il testo degli articoli 176, comma 11, 11,
12 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285( Nuovo
codice della strada), pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio
1992, n. 114, S.O., come modificati dalla presente legge:
"Art. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali
1. (Omissis).
11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto
il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere
effettuata mediante modalita' manuale o automatizzata,
anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere. I
conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le
modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni
date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto.
I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma
1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento
delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio
possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di
qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal
personale dei concessionari autostradali e stradali e dei
loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente
alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della
concessione nonche', previo accordo con i concessionari
competenti, alle violazioni commesse sulle altre
autostrade."
"Art. 11. Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi
diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi',
alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in
genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di
rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto
concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno
compete, altresi', il coordinamento dei servizi di polizia
stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di
polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite
relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa
dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
"Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. (Omissis).
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti , del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art.6, comma
7."
"Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei
centri abitati
1. (Omissis).
4. L'ente proprietario della strada puo', con
l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di
carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o
tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate
categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a
veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero
abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici
invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti
di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,
rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non
meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri
mezzi appropriati.".
La Direttiva del Consiglio Europeo 25 luglio 1985 n.
85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti
difettosi. e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 agosto 1985, n. L
210.
Si riporta il testo dell'art. 12 della Legge 14 giugno
1949, n.410, recante "Concorso dello Stato per la
riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in
concessione." Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 luglio 1949,
n. 164:
"Art. 12. Con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogati i decreti
legislativi Luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12
aprile 1946, n. 361, e 12 dicembre 1947 n. 1406.
Per l'applicazione delle disposizioni della presente
legge e' istituita presso il Ministero dei trasporti una
Commissione interministeriale cui sono anche demandate le
attribuzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge
Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, ed all'art. 5 del
regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668.".
Si riporta il testo dell'art. 10 della Legge 2 agosto
1952, n. 1221 recante: "Provvedimenti per l'esercizio e per
il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto
in regime di concessione." Pubblicata nella Gazz. Uff. 25
settembre 1952, n. 223.:
"Art. 10. I provvedimenti per l'applicazione della
presente legge saranno adottati dal Ministro per i
trasporti su parere della Commissione interministeriale
istituita in applicazione dell'articolo 12 della legge 14
giugno 1949, n. 410 , sulla riattivazione dei pubblici
servizi di trasporto in concessione.
Ai fini della presente legge e qualora ricorrano
argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in
cui gia' sia stato attuato l'ordinamento regionale detta
Commissione e' integrata da un rappresentante della Regione
interessata, designato dalla Giunta regionale.
Sempre ai fini della presente legge, nonche' ai fini
della legge 14 giugno 1949, n. 410 , nei casi in cui
ricorra l'applicazione dell'art. 4 della legge predetta,
della Commissione, il parere della quale tiene luogo a
quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno
parte anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e
l'altro tecnico del Ministero dei trasporti, Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in materia
di trasporti di cui due scelti fra funzionari della
Direzione generale delle ferrovie dello Stato, piu' un
rappresentante degli autotrasportatori scelto dal Ministro
per i trasporti e due rappresentanti del personale
autoferrotramviario.".
Si riporta il testo dell'art. 2 della Legge 29 dicembre
1969, n. 1042 (Disposizioni concernenti la costruzione e
l'esercizio di ferrovie metropolitane), pubblicata nella
Gazz. Uff. 15 gennaio 1970, n. 12:
"Art. 2. Approvazione del piano dei trasporti e dei
progetti; procedure espropriative.
I comuni o i consorzi di cui al secondo comma del
precedente articolo 1 presentano un piano dei trasporti
pubblici del comprensorio per il miglior coordinamento
delle linee metropolitane con le ferrovie e con gli altri
modi di trasporto. Il piano e' approvato dalla Regione o,
qualora essa non sia costituita, dai provveditorati
regionali alle opere pubbliche, previo parere dei comitati
regionali per la programmazione economica.
I progetti di massima e i progetti esecutivi di
costruzione di ferrovie metropolitane - corredati dei piani
finanziari e del piano di cui al precedente comma - e le
relative varianti sono approvati dal Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile, sentita la commissione di
cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
integrata da un rappresentante della Associazione nazionale
dei comuni d'Italia, da un rappresentante della
Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti
locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di
cui al secondo comma dell'articolo 1 interessato, nonche'
da un esperto in costruzioni di impianti fissi
metropolitani, da un esperto di materiale rotabile
metropolitano e da un esperto dell'esercizio nominati dal
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Il parere favorevole della commissione indicata nel
comma precedente sostituisce ogni altro intervento
consultivo di qualsiasi altra autorita'. L'approvazione dei
progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica
utilita' e di urgenza e di indifferibilita' delle opere
approvate.
Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto
di massima, il comune o il consorzio di cui al secondo
comma dell'articolo 1, ovvero la societa' o l'ente
concessionario, potra' occupare in via di urgenza ed
espropriare le aree interessanti il progetto, che debbono
comprendere anche quelle necessarie per la istituzione dei
parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi.
Per le espropriazioni e per la costituzione di servitu'
si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse,
approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e
dell'articolo 13, secondo, terzo e quarto comma, della
legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .
I fabbricati comunque interessati dalle opere di
costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a
tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei
singoli tronchi della ferrovia medesima, per la esecuzione
delle opere di sottomurazione e rinforzo.".
Si riporta il testo dell'art. 5 della Legge 26 febbraio
1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di
trasporto rapido di massa), pubblicata nella Gazz. Uff. 6
marzo 1992, n. 55.:
"Art. 5.
1. (Omissis).
2. Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei
programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
progettazione definitiva, indicando contestualmente se
intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4
dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, delle
opere e degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi
del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi di cui
all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 , e
all'articolo 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 . La
commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto
1952, n. 1221 , come integrata ai sensi del citato articolo
2 della legge n. 1042 del 1969, e', nel caso specifico,
ulteriormente integrata da un rappresentante della
Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del Ministero dell'interno e da un
rappresentante del Ministro per i problemi delle aree
urbane.".
Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n.2238 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153:
"Art. 29. Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi.
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi
collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e'
ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta
nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le
necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall' articolo
1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.".
La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 20
ottobre 2010 n. 2010/65/UE, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti
degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE , e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 ottobre 2010, n. L 283.
Si riporta il testo degli articoli 2, 14-bis e 9 del
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul
traffico navale), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre
2005, n. 222:
"Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «strumenti internazionali pertinenti» nella loro
versione aggiornata:
1) «MARPOL»: la convenzione internazionale di Londra
del 12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e il relativo protocollo del 1978;
2) «SOLAS»: la convenzione internazionale di Londra del
1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in
mare e i relativi protocolli e modifiche;
3) la convenzione internazionale di Londra del 23
giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;
4) la convenzione internazionale di Bruxelles del 29
novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di
sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da
idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973
sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento
causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;
5) «SAR»: la convenzione internazionale di Amburgo del
27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo;
6) «Codice ISM»: il codice internazionale per la
gestione della sicurezza;
7) «Codice IMDG»: il codice marittimo internazionale
per il trasporto di merci pericolose;
8) «Codice IBC»: il codice internazionale dell'IMO per
la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al
trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
9) «Codice IGC»: il codice internazionale dell'IMO per
la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al
trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
10) «Codice BC»: il Codice dell'IMO delle norme
pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi;
11) «Codice INF»: il Codice dell'IMO relativo alle
norme di sicurezza per il trasporto di combustibile
nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente
radioattive in fusti a bordo di navi;
12) «Risoluzione IMO A851 (20)»: la risoluzione 851
(20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale, avente
per titolo «Principi generali dei sistemi di rapportazione
navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese
le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui
sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o
sostanze inquinanti per l'ambiente marino»;
13) «Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione
Marittima Internazionale avente per titolo VDR»;
13-bis) risoluzione A. 917(22) dell'IMO: la risoluzione
917(22) dell'Organizzazione marittima internazionale
recante: «Linee guida per l'utilizzo a bordo del sistema
AIS» quale modificata dalla risoluzione A. 956(23)
dell'IMO;
13-ter) risoluzione A. 949(23) dell'IMO: la risoluzione
949(23) dell'Organizzazione marittima internazionale
recante «Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi che
necessitano di assistenza»;
13-quater) risoluzione A. 950(23) dell'IMO: la
risoluzione 950(23) dell'Organizzazione marittima
internazionale intitolata «Servizi di assistenza marittima
(MAS)»;
13-quinquies) Linee guida dell'IMO sul giusto
trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo:
le linee guida allegate alla risoluzione LEG. 3(91) del
comitato giuridico dell'IMO del 27 aprile 2006 come
approvate dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nella
sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006;
b) «armatore»: la persona fisica o giuridica che
esercita l'attivita' di gestione della nave;
c) «agente»: la persona incaricata o autorizzata a
rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave;
d) «spedizioniere ovvero caricatore»: la persona che ha
stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di
merci via mare o la persona nel cui nome o per conto della
quale e' stipulato il contratto;
e) «compagnia»: la compagnia ai sensi della regola 1,
paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;
f) «nave»: qualsiasi costruzione destinata al trasporto
marittimo;
g) «merci pericolose»:
1) le merci classificate nel Codice IMDG;
2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17
del Codice IBC;
3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice
IGC;
4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice
BC;
5) le merci per il cui trasporto sono state prescritte
condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del
codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC;
h) «merci inquinanti»:
1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL,
allegato I;
2) le sostanze liquide nocive, secondo la definizione
della MARPOL, allegato II;
3) le sostanze dannose, secondo la definizione della
MARPOL, allegato III;
i) «unita' di carico»: un veicolo stradale adibito al
trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al
trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna
stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna
mobile;
l) «indirizzo»: il nome e i canali di comunicazione che
consentono di stabilire, in caso di necessita', un contatto
con l'armatore, l'agente, l'amministrazione, l'autorita'
marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in
possesso di informazioni dettagliate riguardanti il carico
della nave;
m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera;
n) autorita' competenti: le autorita' incaricate delle
funzioni contemplate dal presente decreto ovvero,
l'amministrazione di cui alla precedente lettera m) quale
autorita' nazionale competente, National Competent
Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local
Competent Authority LCA:
1) le autorita' marittime ovvero gli uffici marittimi
di cui all'articolo 16 del codice della navigazione;
2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC,
individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662, quali autorita' preposte al
coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio;
3) le Autorita' VTS, come definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28
gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
6 febbraio 2004, di cui all'allegato 5 aggiornato con
decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro
luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area
riparata individuata per accogliere una nave che necessita
di assistenza;
p) «servizio di assistenza al traffico marittimo
(VTS)»: il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza
della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a
tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che
transitano nell'area coperta dal VTS;
q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il
sistema di identificazione delle navi rispondente alle
norme di funzionamento definite dall'IMO;
r) «sistema di rotte navali»: qualsiasi sistema che
organizza uno o piu' corsie di traffico o prevede misure di
organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio
di sinistri; esso comprende schemi di separazione del
traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte
raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero,
rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque
profonde;
s) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave storica
e relative ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a
incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte marinaresca
tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti
viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi
tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;
t) «sinistro»: il sinistro quale definito dal Codice
dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli
incidenti marittimi;
t-bis) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo
scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in
cooperazione con gli Stati membri per garantire
l'attuazione della normativa comunitaria;
t-ter) servizio di linea: serie di collegamenti
effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi
due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo
stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti
caratteristiche:
1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto
regolari o frequenti da costituire una serie sistematica
evidente;
2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese
continuativamente;
t-quater) unita' da pesca: qualsiasi nave attrezzata
per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche
vive;
t-quinquies) nave che necessita di assistenza: fatte
salve le disposizioni della Convenzione internazionale
sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che si
trova in una situazione che potrebbe comportarne il
naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione;
t-sexies) LRIT: sistema di identificazione e
tracciamento a grande distanza delle navi di cui alla
regola V/19-1 della Convenzione SOLAS;
t-septies) direttiva: e' la direttiva 2002/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;
t-octies) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione
navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.73 (69)
adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 19
maggio 1998, come recepito anche dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20
ottobre 2008;
t-nonies) Adriatic Traffic: sistema di rapportazione
navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.139 (76)
adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 5
dicembre 2002;
t-decies) MARES, Mediterranean AIS Regional Exchange
System: sistema internazionale di scambio di dati sul
traffico marittimo realizzato e gestito dal Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 1, e che contempla l'invio di
informazioni al sistema SafeSeaNet;
t-undecies) PMIS, Port Management Information System:
Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e
gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n);
t-duodecies) monitoraggio e controllo del traffico
marittimo: funzione di raccolta e di scambio di
informazioni sul traffico marittimo, svolta in via
esclusiva dalle autorita' competenti, come regolamentata
dal presente decreto e finalizzata ad incrementare la
sicurezza e l'efficienza del traffico, migliorare la
capacita' di risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso
alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o
situazioni potenzialmente pericolose, ed a contribuire ad
una piu' efficace prevenzione e localizzazione degli
inquinamenti causati dalle navi, nonche' al monitoraggio e
controllo delle attivita' legate allo sfruttamento delle
risorse ittiche;
t-terdecies) VTMIS nazionale: sistema integrato di
monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e
delle emergenze in mare in dotazione alle autorita'
competenti, come definite alla lettera n);
t-quaterdecies) regolamento VTS: il regolamento,
approvato dall'amministrazione che reca le procedure
operative adottate da ogni Autorita' VTS."
"Art. 14-bis. Portale per lo scambio telematico di dati
tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari,
compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni -
PMIS.
1. Lo scambio delle informazioni di interesse
commerciale previste dal presente decreto tra armatori,
proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti
delle navi e le autorita' marittime, l'agenzia delle dogane
e gli altri uffici interessati, finalizzato al piu'
efficace esercizio delle attivita' amministrative correlate
all'ingresso, all'operativita' portuale ed alla partenza
delle unita', si attua attraverso il sistema telematico
PMIS.
2. L'Amministrazione assicura l'integrazione del PMIS
con il SafeSeaNet."
"Art. 9. Gestione dei sistemi di monitoraggio ed
informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale.
1. L'amministrazione realizza e gestisce in via
esclusiva il VTMIS nazionale, nonche' lo scambio delle
informazioni acquisite con le altre autorita' competenti.
L'amministrazione provvede allo scambio delle informazioni
acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri
Stati dell'Unione europea e piu' in generale in ambito
internazionale.
2. L'amministrazione rende disponibili agli organi
preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza
marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed
al soccorso pubblico i dati e le informazioni concernenti
il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali
materie, secondo modalita' tecniche, esistenti a
legislazione vigente, fissate in appositi decreti
interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con
i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali
decreti l'amministrazione rende comunque disponibili i
predetti dati e informazioni agli organi suddetti.
3. Il personale impiegato nel sistema VTMIS o addetto
ai sistemi di rapportazione navale obbligatoria e'
qualificato presso il Centro di formazione VTMIS
dell'amministrazione.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata
L. n. 400 del 1988:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ".
Il Decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335
(Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti
degli Stati membri della Comunita') e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.

 
Art. 9
Documenti informatici,
dati di tipo aperto e inclusione digitale

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « dispositivo di firma » sono inserite le seguenti: « elettronica qualificata o digitale »;
0b) all'articolo 21, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale »;
0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale e' possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilita' »;
a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
« Art. 52. - (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.
4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.
8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente »;
b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ».
2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente:
« n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; ».
3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet »;
b) all'articolo 4:
1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
« L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale. »;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma
4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico. ».
5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: « quantita' di lavoro » sono inserite le seguenti parole: « ,anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 ».
5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « affissione » e' sostituita dalla seguente: « pubblicazione ».
6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: « partecipazione » sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione »;
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 »;
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
« 5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. »;
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: « siano » e' inserita la seguente: « accessibili, »;
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: « per via telematica » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, »;
f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: « conformita' » sono inserite le seguenti: « ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ».
6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ».
6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilita' per l'anno corrente e lo stato di attuazione del « piano per l'utilizzo del telelavoro » nella propria organizzazione, in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilita' dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7:
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
Riferimenti normativi

Si riportano gli articoli 21, 23-ter e 52 , del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificati dalla
presente legge:
"Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica.
1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma
elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile
in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche
oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e
immodificabilita'.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20,
comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.
L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata
o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che
questi dia prova contraria.
2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le
scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma,
numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con
firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli
atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice
civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta
se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata
o digitale.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia'
a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche se la firma elettronica e' basata su un certificato
qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, ed e' accreditato in uno Stato
membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie."
"Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici.
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. I documenti costituenti atti amministrativi con
rilevanza interna al procedimento amministrativo
sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno
l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.
3. Le copie su supporto informatico di documenti
formati dalla pubblica amministrazione in origine su
supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli
originali da cui sono tratte, se la loro conformita'
all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione
di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in
tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del
documento e' soddisfatto con la conservazione della copia
su supporto informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche'
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti
DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.
5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi
informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno,
sulla base dei criteri definiti con linee guida
dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale e'
possibile ottenere il documento informatico, ovvero
verificare la corrispondenza allo stesso della copia
analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo
periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la
sottoscrizione autografa e non puo' essere richiesta la
produzione di altra copia analogica con sottoscrizione
autografa del medesimo documento informatico. I programmi
software eventualmente necessari alla verifica sono di
libera e gratuita disponibilita'.
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono
essere fruibili indipendentemente dalla condizione di
disabilita' personale, applicando i criteri di
accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis."
"Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati
delle pubbliche amministrazioni.
L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e
il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le
disposizioni del presente codice e nel rispetto della
normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
nel proprio sito web, all'interno della sezione
"Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati,
dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso
ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della
facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi
i dati presenti in Anagrafe tributaria.
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari
pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa
adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi
all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale
adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma
1, lettera h), e' motivata ai sensi delle linee guida
nazionali di cui al comma 7.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei
contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che
comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico
e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche,
di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di
dati e delle relative banche dati.
4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico
e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni
rientrano tra i parametri di valutazione della performance
dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V
del presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia
trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li
approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in
cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un
rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione
in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto
sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee
guida nazionali che individuano gli standard tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e
dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle
disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo
di rendere il processo omogeneo a livello nazionale,
efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano
alle suddette linee guida.
8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al
Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del
presente articolo.
9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie
previste a legislazione vigente »;
b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Agli effetti del presente decreto legislativo si
intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia
digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi
eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi,
trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni
caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali
individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla
direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, recepita con il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ».
2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la
seguente:
« n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36; ».
3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui
all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n.
82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati gia'
pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma
2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova
applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , nonche' a tutti i soggetti che
usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per
l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi
o internet »;
b) all'articolo 4:
1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
« L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le
specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto
della normativa internazionale. »;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
5. I datori di lavoro pubblici provvedono
all'attuazione del comma
4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio
destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema
informatico. ».
5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dopo le parole: « quantita' di lavoro » sono
inserite le seguenti parole: « ,anche mediante la
predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi
dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3
marzo 2009, n. 18 ».
5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
parola: « affissione » e' sostituita dalla seguente: «
pubblicazione ».
6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «
partecipazione » sono inserite le seguenti: « nel rispetto
dei principi di uguaglianza e di non discriminazione »;
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 »;
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il
seguente:
« 5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono
essere fruibili indipendentemente dalla condizione di
disabilita' personale, applicando i criteri di
accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. »;
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: « siano »
e' inserita la seguente: « accessibili, »;
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: « per via
telematica » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto
dei requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo
11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, »;
f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «
conformita' » sono inserite le seguenti: « ai requisiti
tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4, ».
6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «
La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di
eguaglianza e di non discriminazione, applicando i
requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11
della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione
nei termini di cui al periodo precedente e' altresi'
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili ».
6-ter. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio
sito web, gli obiettivi di accessibilita' per l'anno
corrente e lo stato di attuazione del « piano per
l'utilizzo del telelavoro » nella propria organizzazione,
in cui identificano le modalita' di realizzazione e le
eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del
telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve
essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai
fini della misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili.
8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine
all'accessibilita' dei servizi erogati dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4,
ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica,
all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia
ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei
servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente
articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli
obiettivi di cui al comma 7:
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili;
b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme
restando le eventuali responsabilita' penali e civili
previste dalle disposizioni vigenti.".
Si riporta l'articolo 124, commi 1 e 2, del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O., come
modificati dalla presente legge:
"Art. 124. Pubblicazione delle deliberazioni.
1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia
sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio,
nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi,
salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono
pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del
comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi,
salvo specifiche disposizioni.".
Si riporta l'articolo 32 della L. 18-6-2009 n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile), pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno
2009, n. 140, S.O., come modificato dalla presente legge:
" Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea)
A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La
pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di
eguaglianza e di non discriminazione, applicando i
requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11
della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione
nei termini di cui al periodo precedente e' altresi'
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli
elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o
approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle
loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle
amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di
promuovere il progressivo superamento della pubblicazione
in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici
tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o
i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi
compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono
altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo
modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le
materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre
amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro
associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e
gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo
comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui
al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere
sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC
alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici,
nonche' nel sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel
sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.".

 
Art. 10

Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia
scolastica

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilita', e che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.
2. La mobilita' nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.
3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilita' internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilita' definiti a livello internazionale.
4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente e' alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.
5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere in modalita' telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita' telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per l'universita' (ISEEU)».
8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli studenti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonche' quella degli studenti e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe degli studenti e dei laureati accedono anche le universita'. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e' altresi' alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia.
9. A decorrere dal 1o marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalita' informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalita' per l'attuazione del comma 9, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 5-bis L. 2-8-1999, n. 264 (Norme
in materia di accessi ai corsi universitari), pubblicata
nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle
universita' sono effettuate esclusivamente per via
telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di
un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da
consentire il reperimento di ogni dato utile per
l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del
comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita'
possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, e successive modificazioni, per verificare la
veridicita' dei titoli autocertificati. Per i medesimi
fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita'
telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo
dell'Indicatore della situazione economica equivalente per
l'universita' (ISEEU).
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la
verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami,
di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti
universitari sono eseguite esclusivamente con modalita'
informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente
i propri regolamenti.".

 
Art. 11
Libri e centri scolastici digitali

1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. »;
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: « a stampa » sono sostituite dalla seguente: « cartacea » e sono aggiunte in fine le seguenti : « , tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista »;
2) alla lettera b), le parole: « nelle versioni on line e mista » sono sostituite dalle seguenti: « nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi »;
3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter »;
3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
« c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche »;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3. ».
2. A decorrere dal 1o settembre 2013 e' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualita' dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunita' di scuole. ».
4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente:
« a) Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gia' destinate con delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, alla costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale in conformita' alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, anche nelle forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ».
4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita' strategiche, le modalita' e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i relativi finanziamenti.
4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti.
4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.
4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacita' di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestivita', dell'efficienza e dell'esaustivita' dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualita' precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al 20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto.
4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie.
4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « dell'intera dotazione libraria » e' inserita la seguente: « necessaria ».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo15 del D.L. 25-6-2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 15. Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel
rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia
didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di
ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione
didattica esistente, i competenti organi individuano
preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in
parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi
disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro
pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa
vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la
fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e
strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e
delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a
decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo
per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli
istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e
mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione
digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti
digitali integrativi, oppure da una combinazione di
contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o
acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di
cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire
progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola
primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
s econdaria di secondo grado.
La delibera del collegio dei docenti relativa
all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le
istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla
verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma
3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte
salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti
didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali
delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono
essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad
unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili
di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
versione cartacea, anche al fine di assicurarne il
contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali
integrativi della versione mista;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo
nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva
integrazione tra la versione digitale e i contenuti
digitali integrativi;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e
i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun
anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto
dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore,
tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera
dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e
dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter.
c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra
libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto
delle specifiche esigenze didattiche.
3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti
digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro
lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei
supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e
con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite
definito con il decreto di cui al comma 3.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
di cui ai commi 1, 2 e 3.".

 
Art. 12

Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore
sanitario

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di cui al comma 7.
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonche', su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.
3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale puo' decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE e i limiti di responsabilita' e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per a protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attivita' di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia' realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 15, comma 25-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazz. Uff. del 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi
nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di
cui al presente articolo, il Ministero della salute
provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi
informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle
informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso
disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente
in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della
salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni
assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine,
AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai
sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
Si riporta l'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) pubblicato nella Gazz. Uff.
del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.:
"Art. 154. Compiti
(Omissis).
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
(Omissis).".
Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
pubblicata nella Gazz. Uff. del 12 settembre 1988, n. 214,
S.O. :
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari (34);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) lettera abrogata dall'art. 74 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Omissis).".
Si riportano gli articoli 20, 22, 154, 3 e 11 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
"Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresi' a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al
comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente".
"Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle liberta'
fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere
c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale."
"Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni,
il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita'
al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla
notificazione, anche in caso di loro cessazione e con
riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere
sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle
associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del
trattamento le misure necessarie o opportune al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti,
ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il
trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il
blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri
provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al
trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi
dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita'
di interventi normativi richiesti dalla necessita' di
tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito
dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e delle relative finalita', nonche' delle misure
di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla
base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che
e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la
funzione di controllo o assistenza in materia di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da
regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13
marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio,
dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il
confronto delle impronte digitali e per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13
della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorita'
amministrative indipendenti nello svolgimento dei
rispettivi compiti. A tale fine, il Garante puo' anche
invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare
alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di
altra autorita', prendendo parte alla discussione di
argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi',
la collaborazione di personale specializzato addetto ad
altra autorita'.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,
il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine
di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita'
giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente
codice o in materia di criminalita' informatica e'
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante"
"Art. 3. Principio di necessita' nel trattamento dei
dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne
il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalita' che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessita'"
"Art. 11. Modalita' del trattamento e requisiti dei
dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati".
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Si riporta l'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9
febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazz.
Uff. del 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.
"Art. 47. Agenda digitale italiana
(Omissis).
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, il Ministro per la coesione
territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' istituita una cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi
pubblici volti alle medesime finalita' da parte di regioni,
province autonome ed enti locali. All'istituzione della
cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
(Omissis).".

 
Art. 13
Prescrizione medica e cartella clinica digitale

1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalita' di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, concernente la de materializzazione della ricetta cartacea di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con e equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80 percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015.
2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le Asl e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.
3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni e delle province autonome di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti i seguenti periodi: «Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento ».
4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilita' delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e' integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese note sul sito del sistema informativo del progetto « Tessera sanitaria », di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilita' del farmaco del Ministero della salute. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati.
5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:
« 1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche puo' essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate. ».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 11, comma 16, del decreto 31
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica)
pubblicato nella Gazz. Uff. del 31 maggio 2010, n. 125,
S.O.
"Art. 11. Controllo della spesa sanitaria
(Omissis).
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di
cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti
dall'adozione delle modalita' telematiche per la
trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50,
commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del
2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura
l'avvio della diffusione della suddetta procedura
telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalita'
tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio
telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli
effetti la prescrizione medica in formato cartaceo".
Si riporta l'articolo 55 - septies , comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. del
9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
"Art. 55-septies. Controlli sulle assenze.
(Omissis).
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi .
(Omissis).".
Si riporta l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, pubblicato nella Gazz. Uff. del 2
ottobre 2003, n. 229, S.O. :
"Art. 50. Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie.
1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica
nel settore sanitario e delle iniziative per la
realizzazione di misure di appropriatezza delle
prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica del
budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza
epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze,
con decreto adottato di concerto con il Ministero della
salute e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS); il
Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione
e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1°
gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice
fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di
attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso
e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice
fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in
banda magnetica, quale unico requisito necessario per
l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il 15
dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero
degli accertamenti specialistici prescritti ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa. Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire
dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita' di
trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso
di corretta installazione e funzionamento del predetto
software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere,
valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede
nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta
nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni
caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza
del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo'
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e'
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero della salute e le associazioni di categoria
interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro
della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal
fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private e per le strutture di erogazione dei servizi
sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale
dell'assistito. Il predetto software assicura altresi' che
in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa
essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso
le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della
sua ricezione telematica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari
competente per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali
non risulta associato il codice fiscale dell'assistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo,
l'azienda sanitaria locale competente non procede alla
relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di
ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non
e' responsabile della mancata rispondenza del codice
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo,
i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa o
penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal
quale gli stessi sono tratti.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52,
comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del
SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate
dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro
400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12".
Si riporta l'articolo 47-bis del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazz. Uff.
del 9 febbraio 2012, n. 33, S.O, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 47-bis. Semplificazione in materia di sanita'
digitale
1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani
di sanita' nazionali e regionali si privilegia la gestione
elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo
della cartella clinica elettronica, cosi' come i sistemi di
prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da
parte dei cittadini con la finalita' di ottenere vantaggi
in termini di accessibilita' e contenimento dei costi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la
conservazione delle cartelle cliniche puo' essere
effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle strutture sanitarie private
accreditate. ".

 
Art. 14
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)] - Italia] per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale, tenendo conto delle singole specificita' territoriali e della copertura delle aree a bassa densita' abitativa, definite dal medesimo regime d'aiuto.
2. All'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, le parole: « inizia nuovamente » sono sostituite con la seguente: « riprende ».
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalita' di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori interessati, in conformita' alle previsioni del regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale, specificando che devono prioritariamente essere utilizzati gli scavi gia' attualmente in uso per i sottoservizi. Tale decreto definisce la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.
4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « Trascorso il termine di » la parola: « novanta » e' sostituita dalla seguente « quarantacinque »;
b) dopo le parole: « il termine e' ridotto a » la parola: « trenta » e' sostituita dalla seguente: « quindici »;
c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: « Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a dieci giorni. ».
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 15-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 610, e' aggiunto il seguente periodo: « Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima puo' essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrita' del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione ».
6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente comma: « 2-bis: Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta e' sostituito da una attestazione di conformita' del gestore. ».
7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati ».
8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che:
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:
1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini);
b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui alla lettera a), invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualita' si potra' anche fare riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell'impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualita', le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilita' temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalita' di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici cosi' come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalita' contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, alla elaborazione di Linee Guida che saranno approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicita' semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvedera' alla relativa approvazione.
9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2 ».
10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati ».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 87, comma 5, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazz. Uff.
del 15 settembre 2003, n. 214, S.O, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici.
(Omissis).
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine,
di cui al comma 9, riprende a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale".
Si riporta l'articolo 88, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico.
(omissis)
7. Trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a quindici giorni. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento
utenti il termine e' ridotto a dieci giorni.
(Omissis).".
Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazz. Uff. del 30 agosto 1997, n.
202:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
Si riporta l'articolo 2, comma 15-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff.
del 25 giugno 2008, n. 147, S.O, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicata nella Gazz. Uff. del 21 agosto 2008, n. 195,
S.O. :
"Art. 2. Banda larga
(Omissis).
15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la
profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a
quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere
ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura
civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta
giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.
(Omissis).".
Si riporta l'articolo 66, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada), pubblicato nella Gazz. Uff. del 28 dicembre
1992, n. 303, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 66. (Art. 25 Cod. Str.) Attraversamenti in
sotterraneo o con strutture sopraelevate.
(Omissis).
3. La profondita', rispetto al piano stradale,
dell'estradosso dei manufatti protettivi degli
attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente
approvata dall'ente proprietario della strada in relazione
alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni
di traffico. La profondita' minima misurata dal piano
viabile di rotolamento non puo' essere inferiore a 1 m. Per
le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la
profondita' minima puo' essere ridotta a condizione che sia
assicurata la sicurezza della circolazione e garantita
l'integrita' del corpo stradale per tutta la sua vita
utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di
traffico e di pavimentazione.".
Si riporta l'articolo 95 del citato decreto legislativo
1°agosto 2003, n. 259, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 95. Impianti e condutture di energia elettrica -
Interferenze.
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se
subacquea, a qualunque uso destinata, puo' essere
costruita, modificata o spostata senza che sul relativo
progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del
Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia
della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato
dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio,
per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo
le definizioni di classe adottate nel decreto del
Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano
interferenze con linee di comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza
previsti dall'articolo 113 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775.
2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia
elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi
cordati ad elica, il nulla osta e' sostituito da una
attestazione di conformita' del gestore.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti
di linee che abbiano interferenze con impianti di
comunicazione elettronica, i competenti organi del
Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da
precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione
dei progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle
condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi
atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso del
Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli
opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le
relative spese sono a carico dell'esercente delle
condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque
uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata
senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente
ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4
e 5 possono essere delegate ad organi periferici con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Consiglio superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non
presentano interferenze con impianti di comunicazione
elettronica, il relativo nulla osta e' rilasciato dal capo
dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione
elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica
sotterrati devono essere osservate le norme generali per
gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano
del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme
generali, in quanto applicabili, devono essere osservate
nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica
sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica,
anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti,
si abbia un turbamento del servizio di comunicazione
elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette
autorita', lo spostamento degli impianti od altri
provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma
dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese
sono a carico di chi le rende necessarie.".
Si riporta l'articolo 91 del citato decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 91. Limitazioni legali della proprieta'.
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica
di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza
appoggio possono passare, anche senza il consenso del
proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o
private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi
siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi
all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio
di condutture, fili o qualsiasi altro impianto,
nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono
essere collocati in guisa da non impedire il libero uso
della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio
nell'immobile di sua proprieta' del personale
dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di
accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione
degli impianti di cui sopra.
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di
sviluppo della rete in fibra ottica puo', in ogni caso,
accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di
installare, collegare e manutenere gli elementi di rete,
cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di
emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati
e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di
ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si
accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni
arrecati.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al
proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture".
Si riporta l'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) pubblicata
nella Gazz. Uff. del 7 marzo 2001, n. 55.
"Art. 14. Controlli.
1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine
di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza
sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente
legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze
in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite
dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini
di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e
comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi
multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o
mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze
armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e'
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta
fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo,
puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di
emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita'
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le informazioni e i
documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale e' munito di documento di
riconoscimento dell'ente di appartenenza".
Si riporta l'articolo 6, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. del
27 luglio 2005, n. 173 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
pubblicata nella Gazz. Uff. del 1° agosto 2005, n. 177,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e
telematico.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del
provvedimento legislativo di attuazione della direttiva
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, e'
sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di
regolamento o dell'autorita' amministrativa che prescrivono
o consentono la cancellazione dei dati del traffico
telefonico o telematico, anche se non soggetti a
fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che
consentono la tracciabilita' degli accessi, nonche',
qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati
fino alla data di entrata in vigore del provvedimento
legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008, dai fornitori di
una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte
salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di
conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati
oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere
utilizzati esclusivamente per le finalita' del presente
decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati
comunque perseguibili.
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, le parole: «al momento
dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle
seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento
della consegna o messa a disposizione della occorrente
scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano
tutte le necessarie misure affinche' venga garantita
l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un
documento di identita', nonche' del tipo, del numero e
della riproduzione del documento presentato dall'acquirente
ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti».
2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2,
gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.)
abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche o punti di accesso ad internet utilizzando
tecnologia senza fili possono essere identificati e
registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste
misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori
procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal
comma 2.
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico
telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, mentre, per le medesime finalita', i dati
relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico
telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta,»;
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori
ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli
relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del
pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti:
«pubblico ministero anche su istanza»;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la
acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con
decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e
comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente
per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide
sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non e' convalidato nel termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati».
4. ".
Si riporta l'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazz. Uff.
del 6 luglio 2011, n. 155 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pubblicata nella Gazz. Uff. del 16 luglio 2011, n. 164,
come sostituito dalla presente legge:
"Art. 35. Disposizioni in materia di salvaguardia delle
risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di
telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo
dell'energia.
(Omissis).
4. Al fine di agevolare la diffusione della banda
ultra-larga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi
adempimenti amministrativi, sono soggette ad
autocertificazione di attivazione, da inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, le istallazioni e le modifiche , ivi comprese
le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli
impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di cui al
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, degli impianti
radioelettrici per la trasmissione punto-punto e
punto-multi punto e degli impianti radioelettrici per
l'accesso a reti di comunicazione ed uso pubblico con
potenza massima in singola antenna inferire o uguale a 10
watt e con dimensione della superficie radiante non
superiore a 0,5 metri quadrati.".
Si riporta l'articolo 87 del citato decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259:
"87-bis. Procedure semplificate per determinate
tipologie di impianti .
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di banda larga
mobile, nel caso di installazione di apparati con
tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su
infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o
di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo
restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli
obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto
al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la
segnalazione certificata di inizio attivita', conforme ai
modelli predisposti dagli enti locali e, ove non
predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un
provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un
parere negativo da parte dell'organismo competente di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la
denuncia e' priva di effetti.".

 
Art. 15
Pagamenti elettronici

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante « Codice dell'amministrazione digitale », e' sostituito dal seguente:
« Art. 5. - (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita' di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1o marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' disciplinata l'estensione delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica ».
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi ».
 
Art. 16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via
telematica

1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: « in carta non bollata » sono soppresse.
2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « pubblici elenchi » sono inserite le seguenti: « o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ».
3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: « Quando viene redatto su supporto cartaceo »;
b) al secondo comma le parole « Esse contengono » sono sostituite dalle seguenti: « Il biglietto contiene »;
c) al secondo comma le parole « ed il nome delle parti » sono sostituite dalle seguenti: « il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato »;
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: « Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. ».
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: « 1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile. ».
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo e' autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 136 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 136. Comunicazioni
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria fa le
comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli
altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia
di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge
tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a
mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
Salvo che la legge disponga diversamente, se non e'
possibile procedere ai sensi del comma che precede, il
biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso
all'ufficiale giudiziario per la notifica".
Si riporta l'art. 149-bis del codice di procedura
civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica
Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la
notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica
certificata, anche previa estrazione di copia informatica
del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale
giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui
il gestore rende disponibile il documento informatico nella
casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui
all'articolo 148, primo comma, su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il
quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia
informatica del documento cartaceo sono allegate, con le
modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario
restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.".
Si riporta l'articolo 45 delle "Disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere
Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto,
col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma
dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti
uguali una delle quali deve essere consegnata al
destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo
d'ufficio.
Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione
dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa
e' assegnata, dell'istruttore se e' nominato, del numero
del ruolo generale sotto il quale l'affare e' iscritto e
del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo
integrale del provvedimento comunicato.
Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio
deve essere stesa la relazione di notificazione
dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del
destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del
servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo
d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.
Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal
messaggio di posta elettronica certificata, formato ed
inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.".
Si riportano gli articoli 148, comma 2.bis, 149, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale:
"Art. 148. Organi e forme delle notificazioni.
(Omissis).
2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le
notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in
calce ad esso di aver trasmesso il testo originale."
"Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e
del telegrafo.
1. Nei casi di urgenza, il giudice puo' disporre, anche
su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato
siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura
della cancelleria.
2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono
annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le
funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la
comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il
giorno e l'ora della telefonata.
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero
telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo
157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal
destinatario ovvero da persona che conviva anche
temporaneamente col medesimo.
4. La comunicazione telefonica ha valore di
notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta,
sempre che della stessa sia data immediata conferma al
destinatario mediante telegramma.
5. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato
nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per
estratto, mediante telegramma"
"Art. 150. Forme particolari di notificazione disposte
dal giudice.
1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il
giudice puo' prescrivere, anche di ufficio, con decreto
motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona
diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di
mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.
2. Nel decreto sono indicate le modalita' necessarie
per portare l'atto a conoscenza del destinatario"
"Art. 151. Notificazioni richieste dal pubblico
ministero.
(Omissis).
2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da
parte della segreteria ha valore di notificazione. Il
pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto
la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.".
Si riporta l'art. 64 del citato decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82:
"Art. 64. Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni.
1. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.
L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi e' comunque consentito
indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte
dalle singole amministrazioni.
3. ".
Si riportano le rubriche degli articoli 136, 137 e
seguenti della Sezione IV (Delle comunicazioni e delle
notificazioni) del Capo I (Delle forme degli atti e dei
provvedimenti), del Titolo IV (Degli atti processuali) del
Libro I ( Disposizioni generali) del codice di procedura
civile
Art. 136. Comunicazioni
Art. 137. Notificazioni
Art. 138. Notificazione in mani proprie
Art. 139. Notificazione nella residenza, nella dimora o
nel domicilio
Art. 140. Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la
copia
Art. 141. Notificazione presso il domiciliatario
Art. 142. Notificazione a persona non residente, ne'
dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica
Art. 143. Notificazione a persona di residenza, dimora
e domicilio sconosciuti
Art. 144. Notificazione alle amministrazioni dello
Stato
Art. 144. Notificazione alle amministrazioni dello
Stato
Art. 145. Notificazione alle persone giuridiche
Art. 146. Notificazione a militari in attivita' di
servizio
Art. 147. Tempo delle notificazioni
Art. 148. Relazione di notificazione
Art. 149. Notificazione a mezzo del servizio postale
Art. 149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica
Art. 150. Notificazione per pubblici proclami
Art. 151. Forme di notificazione ordinate dal giudice.
Si riportano di seguito le rubriche degli articoli 148
e seguenti della Parte prima, Libro II (Atti), Titolo V
(Notificazioni), del codice di procedura penale:
Art. 148. Organi e forme delle notificazioni.
Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e
del telegrafo.
Art. 150. Forme particolari di notificazione disposte
dal giudice.
Art. 151. Notificazioni richieste dal pubblico
ministero.
Art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private.
Art. 153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico
ministero.
Art. 154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte
civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato
per la pena pecuniaria.
Art. 155. Notificazioni per pubblici annunzi alle
persone offese.
Art. 156. Notificazioni all'imputato detenuto.
Art. 157. Prima notificazione all'imputato non
detenuto.
Art. 158. Prima notificazione all'imputato in servizio
militare.
Art. 159. Notificazioni all'imputato in caso di
irreperibilita'.
Art. 160. Efficacia del decreto di irreperibilita'.
Art. 161. Domicilio dichiarato, eletto o determinato
per le notificazioni.
Art. 162. Comunicazione del domicilio dichiarato o del
domicilio eletto.
Art. 163. Formalita' per le notificazioni nel domicilio
dichiarato o eletto.
Art. 164. Durata del domicilio dichiarato o eletto.
Art. 165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso.
Art. 166. Notificazioni all'imputato interdetto o
infermo di mente.
Art. 167. Notificazioni ad altri soggetti.
Art. 168. Relazione di notificazione.
Art. 169. Notificazioni all'imputato all'estero.
Art. 170. Notificazioni col mezzo della posta.
Art. 171. Nullita' delle notificazioni.
Si riporta l'articolo 51, commi 1, 2, 3 e 4, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, abrogati dalla
presente legge:
"Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via
telematica
(In vigore dal 20 ottobre 2012)
1. (abrogato).
2. (abrogato).
3 (abrogato).
4. (abrogato).
5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico
attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai
sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A
decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia
con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi
riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a
cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle
forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile».
Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. del
9 maggio 2001, n. 106, S.O.
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.

(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI".
Si riporta l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), pubblicato nella
Gazz. Uff. del 30 dicembre 2009, n. 302, S.O., convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24, pubblicata nella Gazz. Uff. del 26 febbraio 2010, n.
47.
"Art. 4. Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante
per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2.
(Omissis).".
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. del 28 aprile 2005, n. 97.
Si riporta l'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia - Testo A), pubblicato nella Gazz.
Uff. del 15 giugno 2002, n. 139, S.O.:
"Art. 40 (L). Determinazione di nuovi supporti e degli
importi.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi
tecnologici, il diritto di copia e il diritto di
certificato e ne sono individuati gli importi sulla base
dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei
diritti.
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del
diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di
quello previsto per il rilascio di copia in formato
elettronico.
1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di
dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati
in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la
notificazione al destinatario non si e' resa possibile per
causa a lui imputabile.".

 
Art. 17

Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. »;
b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: « 31-bis (Comunicazioni del curatore). - Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti »;
c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. »;
d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:
1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalita' indicate nell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. »;
e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: « La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. »;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. »;
3) al terzo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente: « 5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore. »;
4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: « Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma. »;
f) all'articolo 95, il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza. »;
g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
« ART. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»;
h) all'articolo 101, primo comma, le parole: « depositate in cancelleria » sono sostituite dalle seguenti: « trasmesse al curatore »;
i) all'articolo 102, terzo comma, dopo le parole: « primo comma » sono inserite le seguenti: « trasmettendone copia »;
l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata. »;
m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. »;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. »;
n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: « Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma. »;
2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole. »;
o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
« Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»;
p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: « Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. »;
q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
« Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale. »;
r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma. »;
s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma. »;
t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: « Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma »;
u) all'articolo 205, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nello stesso termine, copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. »;
v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: « Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. »;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze. »;
3) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: « Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore. »;
z) all'articolo 208, primo periodo, dopo le parole: « il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni » sono aggiunte le seguenti: « , comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma »;
aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente:
« Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. »;
bb) all'articolo 213, secondo comma, le parole: « nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma »;
cc) all'articolo 214, secondo comma, le parole: « nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma » sono sostituite dalle parole: « con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma ».
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 22, comma 1, e' sostituito dal seguente: « 1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo. »;
b) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente: « 2. I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale. »;
c) l'articolo 28, comma 5, e' sostituito dal seguente: « 5. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne copia. La stessa e' trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria. »;
d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti periodi: « L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario straordinario. »;
e) all'articolo 61, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria. »;
f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria. »;
2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente periodo: « Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. ».
3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 15 del Regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15. (Procedimento per la dichiarazione di
fallimento)
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si
svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con
le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione
di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e'
delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto
comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a
cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica
certificata del debitore risultante dal registro delle
imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso,
con modalita' automatica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata del ricorrente. Quando, per
qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o
non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente,
del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di
persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
presso la sede risultante dal registro delle imprese.
Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste
modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa
comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle
imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal
deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o
notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un
termine non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento
e' volto all'accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la
presentazione di memorie e il deposito di documenti e
relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che
l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e
finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali
informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere
abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto
motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In
tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il
ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano
portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo,
omessa ogni formalita' non indispensabile alla
conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore
l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato
provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che
hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e
vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara
il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta
l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e'
complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo
e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al
terzo comma dell' articolo 1.".
Si riporta l'articolo 33 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella Gazz.
Uff. del 6 aprile 1942, n. 81, S.O, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 33. Relazione al giudice e rapporti
riepilogativi.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui al primo comma, redige
altresi' un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte,
con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la
prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei creditori,
unitamente agli estratti conto dei depositi postali o
bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o
ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni
scritte. Altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme
alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio
del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi
alla scadenza del termine per il deposito delle
osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso
termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali
osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui
beni".
Si riporta l'articolo 92 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 92. Avviso ai creditori ed agli altri interessati
Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore
ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai
creditori e ai titolari di diritti reali o personali su
beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del
fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il
relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro
delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi
di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la
residenza del creditore:
1) che possono partecipare al concorso trasmettendo
domanda con le modalita' indicate nell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e
quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la
presentazione della domanda, con l'avvertimento delle
conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma,
nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo
93, terzo comma, n. 5);
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
(Omissis).".
Si riporta l'articolo 93 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 93. Domanda di ammissione al passivo
La domanda di ammissione al passivo di un credito, di
restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si
propone con ricorso da trasmettere a norma del comma
seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata
per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente
dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma
2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine
stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di
posta elettronica certificata del curatore indicato
nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti
di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di
credito allegato al ricorso e' depositato presso la
cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
1) l'indicazione della procedura cui si intende
partecipare e le generalita' del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende
insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui
si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione,
nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si
esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni
relative alla procedura, le cui variazioni e' onere
comunicare al curatore.
Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o
assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1),
2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o assolutamente
incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e'
considerato chirografario.
Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n.
5), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di
posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del
diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che
chiede la restituzione o rivendica il bene.
Con la doanda di restituzione o rivendicazione, il
terzo puo' chiedere la sospensione della liquidazione dei
beni oggetto della domanda.
Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante
comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418,
secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi
di creditori.
Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il
cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o
all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione
dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo".
Si riporta l'articolo 95 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 95. Progetto di stato passivo e udienza di
discussione
Il curatore esamina le domande di cui all' articolo 93
e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari
di diritti su beni mobili e immobili di proprieta' o in
possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue
motivate conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti
estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto
valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono
fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta
la relativa azione.
Il curatore deposita il progetto di stato passivo
corredato dalle relative domande nella cancelleria del
tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata
per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo
trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni
all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al
passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il
fallito possono esaminare il progetto e presentare al
curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 93,
secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi
fino a cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza
fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice
delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna
domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto
riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili
d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il
giudice delegato puo' procedere ad atti di istruzione su
richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di
speditezza del procedimento.
Il fallito puo' chiedere di essere sentito.
Delle operazioni si redige processo verbale.".
Si riporta l'articolo 101 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 101. Domande tardive di crediti.
Le domande di ammissione al passivo di un credito, di
restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili,
trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni
prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e
non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di
esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive;
in caso di particolare complessita' della procedura, il
tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo'
prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi".
Si riporta l'articolo 102 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 102 Previsione di insufficiente realizzo
Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima
dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza
del curatore depositata almeno venti giorni prima
dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle
prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato
dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo
al procedimento di accertamento del passivo relativamente
ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere
acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che
abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la
soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di
procedura.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in
quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente
realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato
passivo.
Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma
trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato
domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93
e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono
presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con
decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il
curatore, il comitato dei creditori ed il fallito".
Si riporta l'articolo 110 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 110. Procedimento di ripartizione
Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del
decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine
stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle
somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle
medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel
progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si
applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui
all'articolo 51.
Il giudice ordina il deposito del progetto di
ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i
creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei
giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione
mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica
certificata.
I creditori, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato
contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 36.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta
del curatore, dichiara esecutivo il progetto di
ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di
ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento
delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di
contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo
dispone in ordine alla destinazione delle somme
accantonate".
Si riporta l'articolo 116 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 116. Rendiconto del curatore
Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del
riparto finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle
funzioni, il curatore presenta al giudice delegato
l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della
attivita' di gestione della procedura.
Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria
e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che
siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del
rendiconto a tutti i creditori.
Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza
il curatore da' immediata comunicazione ai creditori
ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto
opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti,
con posta elettronica certificata, inviando loro copia del
rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali
osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima
dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93,
secondo comma. Al fallito, se non e' possibile procedere
alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto
e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su
queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il
conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al
collegio che provvede in camera di consiglio".
Si riporta l'articolo 125 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 125. (Esame della proposta e comunicazione ai
creditori)
La proposta di concordato e' presentata con ricorso al
giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore,
con specifico riferimento ai presumibili risultati della
liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso e'
proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale
ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis,
secondo comma.
Una volta espletato tale adempimento preliminare il
giudice delegato, acquisito il parere favorevole del
comitato dei creditori, valutata la ritualita' della
proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del
comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a
cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica
certificata, specificando dove possono essere reperiti i
dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata
risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel
medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine
non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta, entro
il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria
del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso
di presentazione di piu' proposte o se comunque ne
sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato
ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie
quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su
richiesta del curatore, il giudice delegato puo' ordinare
la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte,
tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si
applica l'articolo 41, quarto comma.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate
per singole classi di creditori essa, prima di essere
comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i
pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del
tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di
cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b)
tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo
124, terzo comma.
Se la societa' fallita ha emesso obbligazioni o
strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato,
la comunicazione e' inviata agli organi che hanno il potere
di convocare le rispettive assemblee, affinche' possano
esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto
dal terzo comma e' prolungato per consentire l'espletamento
delle predette assemblee".
Si riporta l'articolo 129 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 129. Giudizio di omologazione
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il
curatore presenta al giudice delegato una relazione sul
loro esito.
Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato
dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata al proponente,
affinche' richieda l'omologazione del concordato e ai
creditori dissenzienti. Al fallito, se non e' possibile
procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la
notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da
pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non
inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni
per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da
parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da
parte del comitato dei creditori di una relazione motivata
col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non
provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata
dal curatore nei sette giorni successivi.
L'opposizione e la richiesta di omologazione si
propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte
opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della
procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato
con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di
ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma
dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una
classe dissenziente contesta la convenienza della proposta,
il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga
che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato
in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a
norma dell'articolo 17.".
Si riporta l'articolo 143 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 143. Procedimento di esdebitazione
Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento
o su ricorso del debitore presentato entro l'anno
successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo
142 e tenuto altresi' conto dei comportamenti collaborativi
del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei
creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore
gia' dichiarato fallito i debiti concorsuali non
soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del
tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo
posta elettronica certificata.
Contro il decreto che provvede sul ricorso, il
debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il
pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre
reclamo a norma dell'articolo 26".
Si riporta l'articolo 171 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 171. Convocazione dei creditori
Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica
dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta
delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161,
apportando le necessarie rettifiche.
Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai
creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il
relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro
delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi
di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la
residenza del creditore, un avviso contenente la data di
convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il
decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta
elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo
di posta elettronica certificata, le cui variazioni e'
onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e'
contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo
comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai
creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta
elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici
giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato
l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e
nei casi di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante
deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis,
terzo comma, sostituendo al curatore il commissario
giudiziale.
Quando la comunicazione prevista dal comma precedente
e' sommamente difficile per il rilevante numero dei
creditori o per la difficolta' di identificarli tutti, il
tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' dare
l'autorizzazione prevista dall'art. 126.
Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto
dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.
In ogni caso l'avviso di convocazione per gli
obbligazionisti e' comunicato al loro rappresentante
comune.
Sono salve per le imprese esercenti il credito le
disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.".
Si riporta l'articolo 172 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 172. Operazioni e relazione del commissari
Il commissario giudiziale redige l'inventario del
patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata
sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore,
sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai
creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni
prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la
comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma
dell'articolo 171, secondo comma.
Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare
uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.".
Si riporta l'articolo 173 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 173. (Revoca dell'ammissione al concordato e
dichiarazione del fallimento nel corso della procedura)
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore
ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente
omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita'
insussistenti o commesso altri atti di frode, deve
riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre
d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al
concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e
ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal
commissario giudiziale a mezzo posta elettronica
certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme
di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto
e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e
5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale
sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche se il debitore durante la procedura di concordato
compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o
comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se
in qualunque momento risulta che mancano le condizioni
prescritte per l'ammissibilita' del concordato".
Si riporta l'articolo 182 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 182. Provvedimenti in caso di cessione di beni
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non
dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di
omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o
cinque creditori per assistere alla liquidazione e
determina le altre modalita' della liquidazione.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37,
38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40
e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri
del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili
e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le
cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
rapporti giuridici individuali in blocco devono essere
autorizzate dal comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto
compatibili.
Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo
e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore,
che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina.
Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica
certificata altra copia del rapporto al commissario
giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a
norma dell'articolo 171, secondo comma".
Si riporta l'articolo 205 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 205. Relazione del commissario
L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o una
persona giuridica, gli amministratori devono rendere al
commissario liquidatore il conto della gestione relativo al
tempo posteriore all'ultimo bilancio.
Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio
annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre
all'autorita' che vigila sulla liquidazione una relazione
sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento
della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di
sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione
e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli
estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al
periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi
componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra
copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali
osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro
delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica
certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui
beni".
Si riporta l'articolo 207 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 207. Comunicazione ai creditori e ai terzi
Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a
ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata,
se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal
registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e
dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la
residenza del creditore, il suo indirizzo di posta
elettronica certificata e le somme risultanti a credito di
ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti
dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i
creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo
comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata,
con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma
e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni
variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva
delle eventuali contestazioni.
Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far
valere domande di rivendicazione, restituzione e
separazione su cose mobili possedute dall'impresa.
Entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal
comma precedente possono far pervenire al commissario
mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni
o istanze.
Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal
commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata
indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei
casi di mancata consegna per cause imputabili al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in
cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma,
sostituendo al curatore il commissario liquidatore.".
Si riporta l'articolo 208 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 208. Domande dei creditori e dei terzi
I creditori e le altre persone indicate nell'articolo
precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista
dal predetto articolo possono chiedere mediante
raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione,
il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei
loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica
certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma".
Si riporta l'articolo 209 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 209. Formazione dello stato passivo
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior
termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento
di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti
ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo
comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita
nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede
principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti
ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto
o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai
sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in
cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le
domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate
dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice
delegato il giudice istruttore ed al curatore il
commissario liquidatore.
Restano salve le disposizioni delle leggi speciali
relative all'accertamento dei crediti chirografari nella
liquidazione delle imprese che esercitano il credito.".
Si riporta l'articolo 213 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 213. Chiusura della liquidazione
Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio
finale della liquidazione con il conto della gestione e il
piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una
relazione del comitato di sorveglianza, devono essere
sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la
quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del
tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario
liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi al
passivo ed ai creditori prededucibili con le modalita' di
cui all'articolo 207, quarto comma, ed e' data notizia
mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali
designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni
con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti
giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal
commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla
inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro
interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del
cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione,
al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza,
che nel termine di venti giorni possono presentare nella
cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il
tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 26.
Decorso il termine senza che siano proposte
contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano
di riparto si intendono approvati, e il commissario
provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si
applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli
articoli 2495 e 2496 del codice civile".
Si riporta l'articolo 214 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"Art. 214. Concordato
L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere
del commissario liquidatore, sentito il comitato di
sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in liquidazione,
uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un
concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le
disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di societa'.
La proposta di concordato e' depositata nella
cancelleria del tribunale col parere del commissario
liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal
commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le
modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma, e
pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare
nella cancelleria le loro opposizioni nel termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione
fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione
delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per
ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che
vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla
proposta di concordato con decreto in camera di consiglio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo
135.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del
comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del
concordato".
Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274),
pubblicato nella Gazz. Uff. del 9 agosto 1999, n. 185, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 22. Avviso ai creditori per l'accertamento del
passivo.
1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai
terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in
possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta
elettronica certificata, se il relativo indirizzo del
destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero
dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso
la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
termine entro il quale devono trasmettergli a tale
indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che
riguardano l'accertamento del passivo.
2. I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni
sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di
posta elettronica certificata ed avvertiti delle
conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di
comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le
successive comunicazioni sono effettuate dal commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal
creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso
di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata o di mancata comunicazione della variazione,
ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in
cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del
regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al
curatore il commissario giudiziale".
Si riporta l'articolo 28 del citato decreto legislativo
8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge:
"Art. 28. Relazione del commissario giudiziale.
1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato
di insolvenza, il commissario-giudiziale deposita in
cancelleria una relazione contenente la descrizione
particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e
una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni
previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria.
2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed
estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei
creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione.
3. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il
commissario giudiziale trasmette copia della relazione al
Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la
prova dell'avvenuta ricezione.
4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e'
affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
5. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato
hanno facolta' di prendere visione della relazione e di
estrarne copia. La stessa e' trasmessa dal commissario
giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di
diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2,
entro dieci giorni dal deposito in cancelleria".
Si riporta l'articolo 59 del citato decreto legislativo
8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge:
"Art. 59. Comunicazione al tribunale del programma
autorizzato.
1. Il commissario straordinario trasmette entro tre
giorni copia del programma autorizzato al tribunale,
segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche
la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe
pregiudicarne l'attuazione.
2. Il giudice delegato dispone il deposito in
cancelleria del programma, con esclusione delle parti in
relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di
riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente
e ogni altro interessato possono prendere visione ed
estrarre copia del programma depositato, che reca
l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni
di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci
giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario
straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo
22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al
curatore il commissario straordinario.
Si riporta l'articolo 61 del citato decreto legislativo
8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge:
"Art. 61. Esecuzione del programma.
1. Il commissario straordinario compie tutte le
attivita' dirette all'esecuzione del programma autorizzato,
fermo quanto stabilito dall'articolo 42.
2. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi
al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento
dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del
programma.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza
del programma, il commissario presenta una relazione
finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti
della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi
indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti.
4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato
di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del
comitato e' depositata entro tre giorni dal commissario
presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque
interessato puo' prenderne visione ed estrarne copia. Il
commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna
relazione periodica e della relazione finale a tutti i
creditori a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2,
entro dieci giorni dal deposito in cancelleria".
Si riporta l'articolo 75 del citato decreto legislativo
8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge:
"Art. 75. Bilancio finale della procedura e rendiconto
del commissario straordinario.
1. Prima della chiusura della procedura, il commissario
straordinario sottopone al Ministero dell'industria il
bilancio finale della procedura con il conto della
gestione, accompagnati da una relazione del comitato di
sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso
la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di
insolvenza e liquida il compenso al commissario.
2. Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del
cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e
affisso entro tre giorni. Il commissario straordinario
trasmette una copia del bilancio finale della procedura e
del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma
dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito
in cancelleria.
3. Gli interessati possono proporre le loro
contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti
giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla
comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato,
dalla sua affissione. Il termine decorre, per
l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i
creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma
dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato,
dalla sua affissione.
4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che
siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della
gestione si intendono approvati.".

 
Art. 18
Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3, e all'articolo
217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: « Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio »;
b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la seguente sezione:
« Sezione prima - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) »;
c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e' inserito il seguente: « § 1 Disposizioni generali »;
d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Finalita' e definizioni »;
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « alle vigenti procedure concorsuali » sono sostituite dalle seguenti: « a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo »;
b) le parole: « dal presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « dalla presente sezione »;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8. »;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita' di adempierle regolamente;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. »;
e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal giudice »;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. »;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. »;
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: « 2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. »;
f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore »;
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: « accordo » sono inserite le seguenti: « o di piano del consumatore »;
b) la parola: « redditi » e' sostituita dalla seguente: « crediti »;
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « i beni o i redditi » sono sostituite dalle seguenti: « i beni e i redditi »;
b) le parole: « del piano » sono sostituite dalle seguenti: « dell'accordo o del piano del consumatore »;
c) le parole: « l'attuabilita' dell'accordo » sono sostituite dalle seguenti: « assicurarne l'attuabilita' »;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: « 4. La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. »;
g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Deposito della proposta »;
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: « sede » e' inserita la seguente « principale »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. »;
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: « Il debitore, unitamente alla proposta, deposita» sono sostituite dalle seguenti: « Unitamente alla proposta devono essere depositati »;
2) le parole: « dei beni » sono sostituite dalle seguenti « di tutti i beni del debitore »;
4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
« 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. »;
h) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: « § 2 Accordo di composizione della crisi »;
i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « i requisiti previsti dagli articoli 7 » e' inserito il seguente: « , 8 »;
b) dopo la parola: « comunicazione » sono inserite le seguenti:
« , almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, »;
c) le parole « contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo » sono soppresse;
d) in fine e' aggiunto il seguente periodo: « Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni. »;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. »;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonche' la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. »;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto. »;
5) al comma 4 le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 2, lettera c) »;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. »;
l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole seguenti:
« almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata »;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. »;
3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « e' revocato di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « cessa, di diritto, di produrre effetti »;
b) dopo le parole: « i pagamenti dovuti » sono inserite le seguenti: « secondo il piano »;
c) le parole: « Agenzie fiscali » sono sostituite da « amministrazioni pubbliche »;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'accordo e' altresi' revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato. ».
m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti periodi: « Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneita' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. »;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: « 3. L'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. »;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: « 3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. »;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. »;
5) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 »;
n) dopo l'articolo 12 e' inserito:
« § 3 Piano del consumatore »
« ART. 12-bis (Procedimento di omologazione del piano del consumatore).
- 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita' del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.
5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
ART. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore). -
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
2. Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4. »;
o) dopo l'articolo 12-ter e' inserito il seguente: « § 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore »;
p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore »;
2) al comma 1 dopo la parola: « accordo » sono inserite le seguenti: « o dal piano del consumatore, »;
3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « all'accordo o al piano » sono sostituite dalle seguenti: « all'accordo o al piano del consumatore »;
b) le parole: « creditori estranei » sono sostituite dalle seguenti: « crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo »;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicita'. In ogni caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi »;
4) al comma 4 le parole: « dell'accordo e del piano sono nulli » sono sostituite dalle parole: « dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3 »;
5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, puo' modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione »;
q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « dolosamente » sono inserite le seguenti: « o con colpa grave »;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. »;
3) al comma 2 la parola: « regolarmente » e' soppressa;
4) al comma 3 dopo le parole: « a pena di decadenza, » sono inserite le seguenti parole: « entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, »;
5) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. »;
r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo:
« ART. 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti;
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
6. Si applica l'articolo 14, comma 5. »;
s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione:
« SEZIONE SECONDA
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
ART. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilita' di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
ART. 14-quater (Conversione della procedura di composizione in liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione e' altresi' disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.
ART. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).
3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo
14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.
ART. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori). - 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilita' della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilita' del debitore:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
ART. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione). - 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che contiene:
a) l'indicazione delle generalita' del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.
ART. 14-octies (Formazione del passivo). - 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.
ART. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.
4. I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo' avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.
ART. 14-decies (Azioni del liquidatore). - 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attivita' di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.
ART. 14-undecies (Beni e crediti sopravvenuti). - 1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.
ART. 14-duodecies (Creditori posteriori). - 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
ART. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
2. L'esdebitazione e' esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
3. L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.
5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:
a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);
b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. »;
t) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente sezione:
« SEZIONE TERZA
DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 15 (Organismi di composizione della crisi). - 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovra indebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalita' determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attivita' di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attivita' di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
ART. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: « ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 6 della citata legge 27 gennaio
2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Finalita' e definizioni
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di
sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a
procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal
presente capo, e' consentito al debitore concludere un
accordo con i creditori nell'ambito della procedura di
composizione della crisi disciplinata dalla presente
sezione. Con le medesime finalita', il consumatore puo'
anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui
all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui
all'articolo 8.
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficolta' di adempiere le proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita' di
adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha
assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei
all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta".
Si riporta l'articolo 7 della citata legge 27 gennaio
2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Presupposti di ammissibilita'
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo'
proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di
composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede
nel circondario del tribunale competente ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione
dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un
piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di
crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice
di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in
leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento
dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le
eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E'
possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio,
pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti
integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la
causa di prelazione, come attestato dagli organismi di
composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai
tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea,
all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e
non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la
dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere
l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per
la liquidazione, la custodia e la distribuzione del
ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal
giudice.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un
accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di
sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'articolo
15 con sede nel circondario del tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le
previsioni di cui al comma 1.
2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore,
anche consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di
ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale.
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c)
e d), l'imprenditore agricolo in stato di
sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di
composizione della crisi secondo le disposizioni della
presente sezione.".
Si riporta l'articolo 8 della citata legge 27 gennaio
2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Contenuto dell'accordo o del piano del
consumatore.
1. La proposta di accordo o di piano del consumatore
prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non
siano sufficienti a garantire la fattibilita' dell'accordo
o del piano del consumatore, la proposta deve essere
sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni
sufficienti per assicurarne l'attuabilita'.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali
limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo,
all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a
credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e
finanziari.
4. La proposta di accordo con continuazione
dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono
prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno
o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni
o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione".
Si riporta l'articolo 9 della citata legge 27 gennaio
2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Deposito della proposta.
1. La proposta di accordo e' depositata presso il
tribunale del luogo di residenza o sede principale del
debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano
presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La
proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale,
e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a
cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente
della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli
enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della
sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali
contenziosi pendenti.
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati
l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle
somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli
eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli
ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del
piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al
sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione
della composizione del nucleo familiare corredata del
certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita
altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi,
unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita'
all'originale.
3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e'
altresi' allegata una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della
diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere
volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore
negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del
debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della
documentazione depositata dal consumatore a corredo della
proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano
rispetto all'alternativa liquidatoria.
3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio
non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni
alla proposta e produrre nuovi documenti.
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di
piano del consumatore sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali,
a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da
pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile. ".
Si riporta l'articolo 10 della citata legge 27 gennaio
2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Procedimento.
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti
previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con
decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno
trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11,
comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale,
anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno
del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e
l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della
proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il
proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione
degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o
l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili
registrati, la trascrizione del decreto, a cura
dell'organismo di composizione della crisi, presso gli
uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento
di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena
di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali ne' disposti sequestri conservativi ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del
debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte
dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la
sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti
impignorabili.
3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di
iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca
del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione
della trascrizione dello stesso, nonche' la cessazione di
ogni altra forma di pubblicita' disposta.
3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui
al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo
gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti
senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto
ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita
la pubblicita' del decreto.
4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c),
le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si
verificano.
5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi
equiparato all'atto di pignoramento.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo
si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte
il giudice che ha pronunciato il provvedimento.".
Si riporta l'articolo 11 della citata legge 27 gennaio
2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Raggiungimento dell'accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o
per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per
telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo
di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del
proprio consenso alla proposta, come eventualmente
modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui
all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che
abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui
e' stata loro comunicata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e'
necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali
la proposta prevede l'integrale pagamento non sono
computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e
non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che
non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono
computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il
coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al
quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti
da meno di un anno prima della proposta.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei
confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e
obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle
obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se
il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni
dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il
piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo e'
altresi' revocato se risultano compiuti durante la
procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai
sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile,
innanzi al tribunale e del collegio non puo' far parte il
giudice che lo ha pronunciato".
Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata legge
27 gennaio 2012, n. 3 , come modificato dalla presente
legge:
"Art. 12. Omologazione dell'accordo
(In vigore dal 19 dicembre 2012)
1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di
composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una
relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della
percentuale di cui all' articolo 11, comma 2, allegando il
testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al
ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare
le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine,
l'organismo di composizione della crisi trasmette al
giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute,
nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del
piano.
2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone
l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui
all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra
contestazione, ha verificato il raggiungimento della
percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneita'
del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti
impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7,
comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha
aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato
contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa
se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto
dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore
all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo,
anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al
tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che
ha pronunciato il provvedimento.
3. L'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i
creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la
pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori
con causa o titolo posteriore non possono procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di
sei mesi dalla presentazione della proposta.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso
di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei
crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui
all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del
mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale
con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di
diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo'
far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del
debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le
garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo
omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui
all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A
seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i
crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione
o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a
norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
Si riporta l'articolo 13 della citata legge 27 gennaio
2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Esecuzione dell'accordo o del piano del
consumatore.
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati
beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto
dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su
proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina
un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e
delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le
eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo
e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando
ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle
contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti
soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per
giustificati motivi decide il giudice investito della
procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la
conformita' dell'atto dispositivo all'accordo o al piano
del consumatore, anche con riferimento alla possibilita' di
pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui
all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della
trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi
compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli
10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni
altra forma di pubblicita'. In ogni caso il giudice puo',
con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione
dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in
essere in violazione dell'accordo o del piano del
consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui
agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.
4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di
uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono
soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con
esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni
oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai
creditori garantiti.
4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del
consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili
al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di
composizione della crisi, puo' modificare la proposta e si
applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della
presente sezione".
Si riporta l'articolo 14 della citata legge 27 gennaio
2012, n. 3, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Impugnazione e risoluzione dell'accordo
1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su
istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il
debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave
aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero
dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa
alcuna altra azione di annullamento.
1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel
termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non
oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto.
2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti
dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono
costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene
impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun
creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello
stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,
entro un anno dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non
pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e
del collegio non puo' far parte il giudice che ha
pronunciato il provvedimento".

 
Art. 19
Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformita' al programma europeo Horizon 2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, tenendo conto delle singole specificita' territoriali e della copertura delle aree a bassa densita' abitativa, e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonche' al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.».
2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano:
a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;
b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;
c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;
d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita' competitiva delle piccole e medie imprese.
d-bis) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale.
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati».
3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi:
a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati;
b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri strumenti di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni, puo' essere utilizzato un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio denominato Risksharingfacility per l'innovazione digitale-RSFID. Per l'implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L'accordo quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le modalita' di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, quale centrale di committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica competente alla relativa gestione. Le attivita' connesse alle specifiche intese o accordi di programma stipulati con l'Agenzia per l'Italia Digitale sono svolte dalle regioni e delle altre amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettere c) e d-bis), trova applicazione il comma 9.
6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a disposizione dell'Agenzia e' destinata a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli indirizzi tematici di cui al comma 2.
7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata una quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse riservate ai sensi del presente comma e' effettuato nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con le medesime modalita' di utilizzo dei predetti fondi. Per la stessa finalita' possono essere utilizzate anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.
8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettere c) e d-bis), e' disciplinato con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pubblichi con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie gia' esistenti sul mercato;
b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;
c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilita' dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;
d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della migliore soluzione;
e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 20. Funzioni
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta alla
realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla
Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l'Agenda digitale
europea.
2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le funzioni
dell'INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo
dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni
scolastiche, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e
regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e,
in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4, nonche' le funzioni affidate
all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera
d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni
svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia svolge,
altresi', le funzioni dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in
materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
individuati i criteri per il trasferimento del personale in
servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione, necessario allo
svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il
Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione
delle strutture e delle dotazioni organiche in misura
corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente
trasferito all'Agenzia. L'Agenzia assicura il coordinamento
informatico dell'amministrazione statale, regionale e
locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione.
3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni
nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel
Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine
l'Agenzia:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo
scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica,
anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della
diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in
materia di sicurezza informatica e di omogeneita' dei
linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo
aperto, in modo da assicurare anche la piena
interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i sistemi
informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i
sistemi dell'Unione europea;
c) assicura l'omogeneita', mediante il necessario
coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici
destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese,
garantendo livelli uniformi di qualita' e fruibilita' sul
territorio nazionale, nonche' la piena integrazione a
livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di
digitalizzazione dei flussi documentali delle
amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione
sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione
dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione
degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si
frappongono alla realizzazione dell'amministrazione
digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto
all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla
razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche
in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;
f) promuove e diffonde le iniziative di
alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonche'
di formazione e addestramento professionale destinate ai
pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il
ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito
delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
g) effettua il monitoraggio, anche a campione,
dell'attuazione dei piani di Information and Communication
Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti
in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b),
sotto il profilo dell'efficacia, economicita' e qualita'
delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo
degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche'
segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino
ipotesi di danno erariale;
h) svolge attivita' di progettazione e coordinamento
delle iniziative strategiche e di preminente interesse
nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la piu'
efficace erogazione di servizi in rete della pubblica
amministrazione a cittadini e imprese;
i) costituisce autorita' di riferimento nazionale
nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa
all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre,
reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate
allo sviluppo della societa' dell'informazione;
l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle
amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica dei
contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, anche al fine della piena
integrazione dei sistemi informativi;
m) promuove, anche a richiesta di una delle
amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi
istituzionali finalizzati alla creazione di strutture
tecniche condivise per aree omogenee o per aree
geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al
piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena
integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi
informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle
intese o degli accordi medesimi.
3-bis. L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo
sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e
innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda
digitale italiana e in conformita' al programma europeo
Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle
comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici
rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile,
tenendo conto delle singole specificita' territoriali e
della copertura delle aree a bassa densita' abitativa, e i
relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni
culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale, i
trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonche'
al fine di mantenere e incrementare la presenza sul
territorio nazionale di significative competenze di ricerca
e innovazione industriale.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono affidate alla
societa' CONSIP Spa le attivita' amministrative,
contrattuali e strumentali gia' attribuite a DigitPA, ai
fini della realizzazione e gestione dei progetti in
materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3.
5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi
al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa in materia informatica, al fine di ottenere
significativi risparmi, comunque garantendo, a decorrere
dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni
di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata
dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico
nell'anno 2012.".
Si riporta l'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 22. Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione
dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
e strumentali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli
organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto continuano a svolgere
le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore
generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura degli
enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi,
che sono corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data e
trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Direttore generale esercita in via transitoria le
funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di
cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di commissario
straordinario, fino alla nomina degli altri organi
dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
personale di ruolo delle amministrazioni di cui
all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e
strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Le risorse
finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate
con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono destinate alle
finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa
Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati . E'
fatto salvo il diritto di opzione per il personale in
servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per
la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia
subentra nella titolarita' del rapporto fino alla naturale
scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20,
comma 2, puo' optare per il transito alle dipendenze
dell'Agenzia. Il transito e' effettuato, previo interpello,
con valutazione comparativa della qualificazione
professionale posseduta nonche' dell'esperienza maturata
nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita'
di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20,
comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non
transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o
all'ente di appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di
contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del
Direttore generale dell'Agenzia, e' determinata l'effettiva
dotazione delle risorse umane, nel limite del personale
effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle
amministrazioni di provenienza, fissata entro il limite
massimo di 150 unita', nonche' la dotazione delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento
dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra
personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica
di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese
per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con
lo stesso decreto e' definita la tabella di equiparazione
del personale trasferito con quello appartenente al
comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del
comparto Ministeri, il personale percepisce per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale
dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione del decreto
di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma
2.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul
patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui
all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a
soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della
pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e'
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto» ".
Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
"34. Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.".
Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 2
maggio 2006, n. 100, S.O.:
"Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici.
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti,
salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le
societa' commerciali, le societa' cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti,
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui
all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3,
comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi .
2.".
Si riporta l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:
"Art. 23. Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione
nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella
finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di
sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare
riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra
le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Si riporta l'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n.
33, S.O.
Si riporta l'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:
"Art. 61. Fondo per gli investimenti in ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST)
1. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 60,
comma 4, sono sostenute con le risorse a valere sul Fondo
per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST) istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo per gli investimenti
in ricerca scientifica e tecnologica continua a operare
anche attraverso l'esistente contabilita' speciale
esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati
che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura
non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle
regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio
per gli altri interventi.
2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di
progetti di ricerca presentati da soggetti privati e'
trattenuta e accantonata, per ogni intervento, una quota
del finanziamento nella misura massima del 10 per cento
dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento
della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.".
Si riporta l'articolo 47, comma 2-bis, del citato
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato
nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.:
"Art. 47. Agenda digitale italiana
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2,
nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle
indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue
i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e
immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti»
(smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente
domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita',
il risparmio energetico, il sistema educativo, la
sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione
digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione
attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare
un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di
architetture di cloud computing per le attivita' e i
servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la
domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie
digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole,
universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il
sistema scolastico e universitario, al fine di rendere
l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti
in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui
all'articolo 81, comma 2-bis, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di
consentire la messa a disposizione dei cittadini delle
proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da
parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive
modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative
modalita' per effettuare i pagamenti con modalita'
informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la
rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di
pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
per effettuare il pagamento.".

 
Art. 20
Comunita' intelligenti

1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunita' intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2:
a) predispone annualmente il piano nazionale delle comunita' intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo;
b) entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto annuale sull'attuazione del citato piano nazionale, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12;
c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunita' intelligenti, e procedurali nonche' di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti;
d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunita' intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.
2. E' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico delle comunita' intelligenti, formato da undici componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle comunita' intelligenti, nominati dal direttore generale dell'Agenzia, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'Unione delle province d'Italia e altri sei scelti dallo stesso direttore generale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, tre dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno dall'Agenzia stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti. I suoi componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.
3. Il comitato tecnico delle comunita' intelligenti propone all'Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della piattaforma nazionale di cui al comma 9, collabora alla supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri:
a) definizione dei principi e delle condizioni, compresi i parametri di accessibilita' e inclusione digitale ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche delle comunita' intelligenti;
b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e le singole amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del piano nazionale delle comunita' intelligenti. I protocolli sono aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale.
5. L'Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate stabiliscono congiuntamente le modalita' di consultazione pubblica periodica mirate all'integrazione dei bisogni emersi dalla cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di cui ai commi precedenti.
6. La sottoscrizione dello Statuto e' condizione necessaria per ottenere la qualifica di comunita' intelligente.
7. Il rispetto del protocollo d'intesa, misurato dall'Agenzia avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, e' vincolante per l'accesso a fondi pubblici per la realizzazione di progetti innovativi per le comunita' intelligenti.
8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilita', l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali e l'adattamento ai diversi contesti territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie e i comuni per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a).
9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone le modalita' per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunita' intelligenti e le relative componenti, che includono:
a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;
b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;
b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
c) il sistema di monitoraggio.
10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni l'Agenzia:
a) promuove indirizzi operativi e strumenti d'incentivazione alla pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della domanda;
b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi standard per l'indicizzazione e la condivisione delle applicazioni presenti nel catalogo;
c) definisce standard tecnici aperti e regole di interoperabilita' delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunita' intelligenti.
11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia:
a) cataloga i dati e i servizi informativi con l'obiettivo di costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e faciliti il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;
b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo pubblico;
c) definisce standard tecnici per l'esposizione dei dati e dei servizi telematici;
d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attivita' formative, l'utilizzo innovativo e la realizzazione di servizi e applicazioni basati sui dati delle comunita' intelligenti.
12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e per valutare l'impatto delle misure indicate nel piano nazionale delle comunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il comitato tecnico, di concerto con ISTAT:
a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione basato su indicatori statistici relativi allo stato e all'andamento delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunita' intelligenti e della qualita' di vita dei cittadini; tra tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di risultato; indicatori relativi alle applicazioni tecnologiche funzionali alle misure adottate delle comunita' intelligenti; indicatori di spesa o investimento; i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni oggetto della misurazione, da acquisire dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dello schema di classificazione adottato nell'ambito della stessa, individuando uno schema comune di riclassificazione che ne faciliti la lettura e l'utilizzo in riferimento al sistema di indicatori definito; indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della comunita' in cui risiedono;
b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati, promuove sistemi e applicazioni di visualizzazione e provvede affinche' i dati raccolti all'interno del sistema di monitoraggio delle comunita' intelligenti siano accessibili, interrogabili e utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con la definizione di « dati di tipo aperto »;
c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma 1, lettera b), l'analisi delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunita' intelligenti, con particolare riguardo allo stato di attuazione e all'effettivo conseguimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunita' intelligenti;
d) individua, sentita l'ANCI, i meccanismi per l'inclusione progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei comuni che non abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale delle comunita' intelligenti.
13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei bandi per progetti di promozione delle comunita' intelligenti, clausole limitative dell'accesso ai relativi benefici per le amministrazioni pubbliche che:
a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui al comma 10 le specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate; nel caso siano nella disponibilita' del codice sorgente e l'applicazione sia rilasciata con una licenza aperta, esse condividono altresi' tutti i riferimenti necessari al riutilizzo;
14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 9, l'Agenzia per l'Italia digitale potra' riutilizzare basi informative e servizi previsti per analoghe finalita', compresi quelli previsti nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonche' progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attivita' delle comunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all'innovazione tecnologica.
17. L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l'inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunita' intelligenti e dello statuto delle comunita' intelligenti nonche' delle attivita' di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunita' intelligenti.
18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunita' intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il decreto di cui al comma 4 e' fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.
L'Agenzia per l'Italia digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul rispetto del presente comma.
19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18:
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 19 e dal presente articolo, all'incarico di Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
20-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «anche di tipo aperto,» sono inserite le seguenti: «anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,»;
b) alla lettera f), le parole: « anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez,» sono sostituite dalle seguenti: « anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,».
20-ter. All'articolo 22, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri » sono aggiunte le seguenti: « e per il personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione».
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n.
202:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta l'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n.
156, S.O.:
"Art. 23. Altre disposizioni di carattere finanziario
ed esigenze indifferibili
(In vigore dal 15 agosto 2012)
"12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle
applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per
sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra
anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei
rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti i dati
e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da
piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate
con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i
potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei
limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza
nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei
dati geografici, territoriali ed ambientali generati da
tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata
da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con
decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una
intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
protezione civile, Ministero della difesa, Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la
gestione della piattaforma e per l'accesso,
l'interoperativita' e la condivisione, anche in tempo
reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e
gli obblighi di comunicazione e disponibilita' dei dati
acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale
attivita' con il sostegno pubblico, anche parziale.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
Si riporta l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
"Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche
( In vigore dal 13 aprile 2011)
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per
dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.".
Si riporta l'articolo 72 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
"Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di
connettivita'.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione,
gestione ed evoluzione di reti informatiche per la
trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) «interoperabilita' di base»: i servizi per la
realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo
scambio di documenti informatici fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) «connettivita'»: l'insieme dei servizi di trasporto
di dati e di interoperabilita' di base;
d) «interoperabilita' evoluta»: i servizi idonei a
favorire la circolazione, lo scambio di dati e
informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema
pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per
garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
dei procedimenti amministrativi.".
Si riporta l'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n.
4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici), pubblicata nella
Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilita'»: la capacita' dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di
tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni
tecniche, hardware e software, che permettono alla persona
disabile, superando o riducendo le condizioni di
svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi
erogati dai sistemi informatici.".
Si riportano gli articoli 21, 55 e 19, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. 9
maggio 2001, n. 106, S.O.:
"Art. 21. Responsabilita' dirigenziale.
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco."
"Art. 55. Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative.
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339
e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del
codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19,
comma 3."
"Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Omissis).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.".
Si riportano gli articoli 20 e 22 del citato decreto
legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno
2012, n. 147, S.O., come modificati dalla presente legge:
"Art. 20. Funzioni
(In vigore dal 20 ottobre 2012)
(Omissis).
3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni
nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel
Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine
l'Agenzia:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo
scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica,
anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della
diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in
materia di sicurezza informatica e di omogeneita' dei
linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo
aperto, anche sulla base degli studi e delle analisi
effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo
da assicurare anche la piena interoperabilita' e
cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della
pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi
dell'Unione europea;
c) assicura l'omogeneita', mediante il necessario
coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici
destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese,
garantendo livelli uniformi di qualita' e fruibilita' sul
territorio nazionale, nonche' la piena integrazione a
livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di
digitalizzazione dei flussi documentali delle
amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione
sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione
dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione
degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si
frappongono alla realizzazione dell'amministrazione
digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto
all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla
razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche
in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;
f) promuove e diffonde le iniziative di
alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonche'
di formazione e addestramento professionale destinate ai
pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, il Formez e
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, il ricorso a tecnologie didattiche
innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie
disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
g) effettua il monitoraggio, anche a campione,
dell'attuazione dei piani di Information and Communication
Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti
in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b),
sotto il profilo dell'efficacia, economicita' e qualita'
delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo
degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche'
segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino
ipotesi di danno erariale;
h) svolge attivita' di progettazione e coordinamento
delle iniziative strategiche e di preminente interesse
nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la piu'
efficace erogazione di servizi in rete della pubblica
amministrazione a cittadini e imprese;
i) costituisce autorita' di riferimento nazionale
nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa
all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre,
reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate
allo sviluppo della societa' dell'informazione;
l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle
amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica dei
contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, anche al fine della piena
integrazione dei sistemi informativi;
m) promuove, anche a richiesta di una delle
amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi
istituzionali finalizzati alla creazione di strutture
tecniche condivise per aree omogenee o per aree
geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al
piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena
integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi
informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle
intese o degli accordi medesimi."
"Art. 22. Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione
dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
e strumentali.
(Omissis).
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
personale di ruolo delle amministrazioni di cui
all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e
strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto
salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a
tempo indeterminato presso il Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e per il personale dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.
Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella
titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.

 
Art. 21

Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonche' al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS:
a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;
b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attivita' di contrasto attuate contro le frodi;
c) segnala alle imprese di assicurazione e all'Autorita' giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell'attivita' di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di cui al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;
d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;
f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta, formula i criteri e le modalita' di valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attivita' di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri relativi ai veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005 nonche' con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalita' di connessione delle banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalita' e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.
4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS, per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettera b), e comunicano all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o rinnovati.
5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e alle forze di polizia.
7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, la parola: « due » e' sostituita dalla seguente: «cinque».
Riferimenti normativi

Si riportano gli articoli 134 , 135, 283, 286, 125, 126
e 122 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), pubblicato nella
Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.:
"Art. 134. Attestazione sullo stato del rischio.
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni
relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in
occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di
assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore,
l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona
diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario,
all'acquirente con patto di riservato dominio o al
locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni
contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno
liquidato..
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di
esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla
richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo
agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione
obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le
modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al
comma 1.
1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del
rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche' ai sensi del
regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, e' effettuata per
via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati
elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di
cui all'articolo 135 ).
2. Il regolamento puo' prevedere l'obbligo, a carico
delle imprese di assicurazione, di inserimento delle
informazioni riportate sull'attestato di rischio in una
banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero,
qualora gia' esistente, da enti privati, al fine di
consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti
di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni
caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente
le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di
rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il
regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla
decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In
caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di
sospensione o di mancato rinnovo del contratto di
assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validita' per un
periodo di cinque anni ).
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto
della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo
al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita
direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica
attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente
articolo e di cui all'articolo 135..
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona
fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un
componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu'
sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito sul veicolo gia'
assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro,
le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna
variazione di classe di merito prima di aver accertato
l'effettiva responsabilita' del contraente, che e'
individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
non sia possibile accertare la responsabilita' principale,
ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di
liquidazione parziale, la responsabilita' si computa pro
quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai
fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di
assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente
le variazioni peggiorative apportate alla classe di
merito."
"Art. 135. Banca dati sinistri e banche dati anagrafe
testimoni e anagrafe danneggiati
1. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e
il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, sono istituite presso l'ISVAP una
banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati
denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati».
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati
riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le
modalita' stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I
dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel
territorio della Repubblica in regime di libera prestazione
dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti
dall'ISVAP alle rispettive autorita' di vigilanza degli
Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento,
le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di
cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni,
dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle
imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli
obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle
imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei
sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento,
sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della
riservatezza, il Garante per la protezione dei dati
personali."
"Art. 283. Sinistri verificatisi nel territorio della
Repubblica.
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada,
costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali
vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante
non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da
assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una
impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime
di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, e
che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la
volonta' del proprietario, dell'usufruttuario,
dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio
della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo
1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato
all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo
stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di
assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero
con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo
stesso veicolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il
risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. In
caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto
anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore
all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale
ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e
d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona,
nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1,
lettera c), il risarcimento e' dovuto per i danni alla
persona, nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al
comma 1, lettera d), il risarcimento e' dovuto,
limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono
trasportati contro la propria volonta' ovvero che sono
inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni
alla persona sia per i danni a cose ).
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno
e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti,
per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel
regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle
autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilita'
permanente, la qualifica di convivente a carico e la
percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a
favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate
in base alle norme del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d),
d-bis) e d-ter), il danno e' risarcito nei limiti dei
massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128
per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il
mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e'
surrogato, per l'importo pagato, nei diritti
dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento
previsto per i crediti di assicurazione indicati
all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di
assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del
danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso
nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della
strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di
assicurazione del veicolo responsabile."
"Art. 286. Liquidazione dei danni a cura dell'impresa
designata.
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui
all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis) e
d-ter), e' effettuata a cura di un'impresa designata
dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato
dal Ministro delle attivita' produttive. L'impresa provvede
alla liquidazione dei danni anche per i sinistri
verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino
alla data indicata nel provvedimento che designi altra
impresa ).
2. Le somme anticipate dalle imprese designate,
comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai
sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP -
Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le
convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di
garanzia per le vittime della strada, soggette
all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive su
proposta dell'ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per
l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle direttive per
il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione
dei danni emanate in via generale o particolare dalla
CONSAP."
"Art. 125. Veicoli e natanti immatricolati o registrati
in Stati esteri.
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di
assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri
nonche' per i motori amovibili di cui all'articolo 123,
comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro
documento equivalente emesso all'estero, che circolino
temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali
della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della
permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si
considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione
secondo quanto previsto con regolamento adottato dal
Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato
internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio
nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio
centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di
assicurazione:
a) e' assolto mediante contratto di assicurazione
«frontiera», come disciplinato dal regolamento previsto
all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione del
veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti
dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale
italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni
cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli
e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso
l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione
di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di
immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in
possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale
di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale
italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso
dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si
considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia
reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di
accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali
accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c),
l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei
danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei
limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di
quelli eventualmente previsti dalla polizza di
assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui
al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla
liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali
minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente
previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi
dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica
agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata
ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta..
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano
anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti
diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o
di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al
comma 4 non si applicano per l'assicurazione della
responsabilita' civile per danni cagionati dalla
circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato estero e individuati nel
regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro
delle attivita' produttive."
"Art. 126. Ufficio centrale italiano.
1. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato
all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di
assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti
stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente
codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle
attivita' produttive, che ne approva lo statuto con
decreto.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui
all'articolo 125, svolge le seguenti attivita':
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle
imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata
nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal
Ministro delle attivita' produttive e provvede alla
liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b),
comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125,
ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la
qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del
responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di
cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4
dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese
aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati
dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
immatricolati o registrati all'estero possono esercitare
direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto
agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche
nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le
disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa
di assicurazione del responsabile civile secondo quanto
previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di
risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i
termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318,
secondo comma, del codice di procedura civile sono
aumentati del doppio, risultando percio' stabiliti in
centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e
in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di
pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma,
del codice di procedura civile non possono essere comunque
inferiori a sessanta giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere
le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di
veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei
confronti dei corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali
certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di
assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso
stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni
causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore
immatricolati in Italia non coperti da assicurazione,
l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei
confronti del proprietario o del conducente del veicolo per
le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della
Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti
immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale
italiano puo' richiedere ai competenti organi di polizia le
informazioni acquisite relativamente alle modalita'
dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e
alla targa di immatricolazione o altro analogo segno
distintivo."
"Art. 122. Veicoli a motore
(In vigore dal 1 gennaio 2006)
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i
filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in
circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo
2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del
codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro
delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP,
individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di
assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso
pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i
danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di
circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato
dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria,
fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera
d), a partire dal giorno successivo alla denuncia
presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. In deroga
all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice
civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di
premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al
netto dell'imposta pagata e del contributo previsto
dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i
danni causati nel territorio degli altri Stati membri,
secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle
legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati,
concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente
previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in
cui stazionano abitualmente. ".
Si riporta il testo dell'art. 148, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 148. Procedura di risarcimento.
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta
di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi
diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno
di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad
accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione, l'impresa di
assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata
offerta per il risarcimento, ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta
quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo'
procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
lo spirare del termine indicato al periodo precedente,
entro il quale devono essere comunque completate le
operazioni di accertamento del danno da parte
dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle
medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose
danneggiate non siano state messe a disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo,
ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuera'
le proprie valutazioni sull'entita' del danno solo previa
presentazione di fattura che attesti gli interventi
riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto
dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di
non procedere alla riparazione.".
Si riporta l'articolo 226 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato
nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.:
"Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale
(In vigore dal 30 giugno 2003)
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle strade,
che comprende tutte le strade distinte per categorie, come
indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri , che
e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i
dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale
sulla base dei dati trasmessi dalle societa'
concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento
determina i criteri e le modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n ).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai
dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a
totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri , dal P.R.A., dagli organi
addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di
cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri .
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che
si siano verificati durante la circolazione ed alle
sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri , dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.".
Il regio decreto-legge 15 marzo1927, n. 436, convertito
dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 (Disciplina dei
contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione
del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi
dell'Automobile club d'Italia), e' stato pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 aprile 1927, n. 84.
Si riporta l' articolo 31, comma 1, del decreto- legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.:
"Art. 31. Contrasto della contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
(In vigore dal 25 marzo 2012)
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, avvalendosi anche dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) definisce le
modalita' per la progressiva dematerializzazione dei
contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi
elettronici o telematici, anche in collegamento con banche
dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi
controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo
definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi
e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data
della sua entrata in vigore, per la conclusione del
relativo processo di de materializzazione.".

 
Art. 22

Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel
mercato assicurativo

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 170 e' inserito il seguente:
«Art. 170-bis. - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza».
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, e' definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».
5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
6. L'offerta di cui al comma 5 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalita' secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS definisce con apposito regolamento, che dovra' riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.
9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale».
10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di liberta' dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.
11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.
13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra' definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attivita' di preventivazione, monitoraggio e valutazione.
14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni».
15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet, garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresi', all'interno della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.
15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on-line.
15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale attivita'.
15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonche' del capitale assicurato residuo.
15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalita' per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilita' dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies.
Riferimenti normativi

Si riportano gli articoli 30, 111 e 109, comma 2, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), pubblicato nella Gazz. Uff.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.:
"Art. 30. Requisiti organizzativi dell'impresa.
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio
dei rami vita o dei rami danni opera con un'idonea
organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato
sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure
atte a far si' che i sistemi di monitoraggio dei rischi
siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale
e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la
coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire
la quantificazione e il controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel
ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalita'
del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle
attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento."
"Art. 111. Requisiti particolari per l'iscrizione dei
produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari
1. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i
produttori diretti ed e' accertato dall'impresa per conto
della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i
produttori diretti provvedono ad impartire una formazione
adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed
all'attivita' complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i
soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato
dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere
cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita'
ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante
attestato con esito positivo relativo alla frequenza a
corsi di formazione professionale a cura delle imprese o
dell'intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si
applicano altresi' ai soggetti addetti all'attivita' di
intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario
opera."
"Art. 109. Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di
intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria
rispetto all'attivita' svolta a titolo principale,
esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e
nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena
responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che
operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del
testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico bancario, le societa' di intermediazione mobiliare
autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, la societa' Poste
Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui
alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione
svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello
stesso intermediario in piu' sezioni del registro.".
Si riporta l'articolo 1899 del codice civile, primo,
secondo e terzo comma:
"Art. 1899. Durata dell'assicurazione.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del
giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel
contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una
copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di
durata poliennale a fronte di una riduzione del premio
rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal
contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i
cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha
facolta' di recedere dal contratto con preavviso di
sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita'
nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata
esercitata.
Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o
piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una
durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle
assicurazioni sulla vita.".
Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche'
modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto
legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei
soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi),
pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 12 Disposizioni di attuazione dell'articolo
128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
(In vigore dal 19 dicembre 2012)
1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita'
finanziaria, ne' di mediazione creditizia:
a) la promozione e la conclusione, da parte di
fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento
unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla
base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli
intermediari finanziari. In tali contratti non sono
ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di banche,
intermediari finanziari, imprese di investimento, societa'
di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative,
istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e
Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla
prestazione di servizi di pagamento; (29)
c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria
e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari
finanziari ed altri soggetti operanti nel settore
finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito
delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di
finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni,
le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1.
Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle
societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per
il perseguimento delle finalita' associative.
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
conto del soggetto abilitato che ha conferito loro
l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato
cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori
finanziari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i
danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.
1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione
regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura
l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi
mandatari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i
danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi
su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di
servizi di pagamento non e' necessaria l'iscrizione
nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a
condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un
contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le
modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente
materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri
dispositivi.
2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria
comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale
previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice
civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies
individua forme di collaborazione e di scambio di
informazioni con gli enti di previdenza.".
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e'
stato pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n.
230, S.O. Il Titolo V riguarda le banche cooperative mentre
il Titolo VI concerne norme relative a particolari
operazioni di credito.".
Si riporta l'articolo 33, comma 2 del provvedimento
ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 (Disciplina dell'attivita' di
intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al
titolo IX (intermediari di assicurazione e di
riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di
comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n.
5)), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2006, n. 247,
S.O.:
"Art. 33. Elenco annesso al registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi.
1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale
in un altro Stato membro intenda svolgere l'attivita' di
intermediazione nel territorio della Repubblica italiana in
regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi, l'Autorita' di vigilanza dello Stato membro
d'origine ne da' notifica all'ISVAP. L'ISVAP informa
tempestivamente l'Autorita' dello Stato membro di origine
dell'avvenuta ricezione della notifica e comunica le norme
di interesse generale che gli intermediari devono osservare
nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione nel
territorio della Repubblica. Tali norme sono pubblicate
dall'ISVAP sul proprio Bollettino e sul proprio sito
internet.
2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte
dell'ISVAP della notifica di cui al comma 1, gli
intermediari interessati sono abilitati ad operare nel
territorio della Repubblica italiana e sono inseriti in un
apposito elenco annesso al registro, che riporta almeno le
seguenti informazioni:
a) cognome e nome o ragione sociale;
b) nazionalita';
c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero
di registrazione nello Stato membro d'origine;
d) regime di attivita' svolta;
e) in caso di attivita' in regime di stabilimento, sede
secondaria nel territorio della Repubblica italiana e
nominativo del responsabile;
f) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine;
g) data di inizio dell'attivita' nel territorio della
Repubblica italiana;
h) data dell'eventuale provvedimento, adottato
dall'ISVAP, di sospensione o di divieto di svolgimento
dell'attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
i) indirizzo del sito internet dove e' possibile
consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui
sono contenuti i dati relativi all'intermediario.
3. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle
Autorita' di vigilanza competenti degli altri Stati membri,
l'ISVAP provvede all'aggiornamento dei dati contenuti
nell'elenco di cui al comma 2, eliminando dall'elenco i
nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta
comunicazione di cancellazione dal registro dello Stato
membro d'origine.
4. L'ISVAP assicura il pubblico accesso all'elenco
annesso al registro, garantendone la consultazione sul
proprio sito internet.".
Si riporta l'articolo 2952 del codice civile:
"Art. 2952. Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si
prescrive in un anno dalle singole scadenze
Gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si e'
verificato il fatto su cui il diritto si fonda .
Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il
termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo
l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del
terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende
il corso della prescrizione finche' il credito del
danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica
all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il
pagamento dell'indennita'.".

 
Art. 23
Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso

1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' istituita un'apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le societa' di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.
2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente:
«Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attivita':
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. ».
3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente:
«Le societa' possono inoltre promuovere attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Le societa' di mutuo soccorso non possono svolgere attivita' diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere attivita' di impresa.
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Societa' nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali.».
4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma:
«Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».
5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma:
«In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».
6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: « Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso. ».
7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa' di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa', i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' la loro osservanza in fatto.
2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di societa' di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle societa' cooperative.».
8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed e' diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonche' per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo.
10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, puo' essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e puo' essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attivita' di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale.
11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, le seguenti parole: « essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.
12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: « le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative » sono inserite le seguenti: « anche in piu' soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».
Riferimenti normativi

Si riportano gli articoli 3 e 8 della legge 15 aprile
1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di mutuo
soccorso), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1886, n.
100, come modificati dalla presente legge:
"Art. 3. La costituzione della societa' e
l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto
notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa
legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del codice di
commercio.
Lo statuto deve determinare espressamente:
La sede della societa';
I fini per i quali e' costituita;
Le condizioni e le modalita' di ammissione e di
eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono, e i
diritti che acquistano;
Le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione
del patrimonio sociale;
Le discipline alla cui osservanza e' condizionata la
validita' delle assemblee generali, delle elezioni e delle
deliberazioni;
L'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee
generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle
del comitato dei sindaci;
La formazione degli uffici esecutivi e di un comitato
di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
La costituzione della rappresentanza della societa', in
giudizio e fuori;
Le particolari cautele con cui possono essere
deliberati lo scioglimento, la proroga della societa' e le
modificazioni dello statuto, sempreche' le medesime non
siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli
precedenti.
Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo
soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci
altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri
persone fisiche di queste siano beneficiari delle
prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari
integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei
lavoratori iscritti. E' ammessa la categoria dei soci
sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere
anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un
terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i
soci ordinari."
"Art. 8. I lasciti o le donazioni che una societa'
avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed
avente carattere di perpetuita', saranno tenuti distinti
dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi
dovranno essere erogate in conformita' della destinazione
fissata dal testatore o dal donatore.
Se la societa' fosse liquidata, come pure se essa
perdesse semplicemente la personalita' giuridica, si
applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le
norme vigenti sulle opere pie.
In caso di liquidazione o di perdita della natura di
societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad
altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi
mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio
dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31
gennaio 1992, n. 59.".
Si riporta l'articolo 18 del decreto legislativo 2
agosto 2002 n. 220 (Norme in materia di riordino della
vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante:
«Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore»), pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2002,
n. 236, come modificato dalla presente legge:
"Art. 18. Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
e sulle societa' di mutuo soccorso
1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e
tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse
autorita' vigilanti, le banche di credito cooperativo, come
definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina
dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti
all'autorita' governativa, limitatamente al rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i
rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi
sociali.
2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di
cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono
avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza
oneri per la finanza pubblica, della Associazione di
categoria specializzata e sue articolazioni territoriali,
che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali
delle revisioni effettuate.
2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte
alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e
delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente
decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le
revisioni anche nei confronti delle societa' di mutuo
soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle
stesse sulla base di apposita convenzione.
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari
delle Societa', i modelli di verbale di revisione e di
ispezione straordinaria sono approvati con decreto del
Ministero dello sviluppo economico.
2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso
ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto
sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' la loro
osservanza in fatto.
2-quinquies. In caso di accertata violazione delle
suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero
dispongono La perdita della qualifica di societa' di mutuo
soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e
dall'Albo delle societa' cooperative.".
Si riportano gli l'articoli 4 e 12 del citato decreto
legislativo n. 220 del 2002:
"Art. 4. Oggetto della revisione cooperativa
1. La revisione cooperativa e' finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di
amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per
migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna,
al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla
vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifica della
gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica
dell'ente, verificando l'effettivita' della base sociale,
la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo
scambio mutualistico con l'ente, la qualita' di tale
partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei
limiti previsti dalla legislazione vigente, e la
legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni
fiscali, previdenziali e di altra natura.
2. Il revisore accerta altresi' la consistenza dello
stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio
d'esercizio, delle relazioni del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale, nonche', ove
prevista, della certificazione di bilancio.
3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del
regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
accerta la correttezza e la conformita' dei rapporti
instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel
regolamento stesso."
"Art. 12. Provvedimenti.
1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in
sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, puo'
adottare, i seguenti provvedimenti:
a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti
cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto
ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione
dal registro prefettizio e dallo schedario generale della
cooperazione;
b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543
del codice civile;
c) scioglimento per atto dell'autorita', ai sensi
dell'articolo 2544 del codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo
2545 del codice civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'articolo 2540 del codice civile.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la
Commissione centrale per le cooperative.
3. Gli enti cooperativi che si sottraggono
all'attivita' di vigilanza o non rispettano finalita'
mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione
centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti
cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello
stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale
della cooperazione.
4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e
gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.
5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al
comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali.
5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato
motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche
parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza,
salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la
sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita'
dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali
obbligazioni contrattuali.
5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono
all'attivita' di vigilanza o risultano irreperibili al
momento delle verifiche disposte nei loro confronti si
applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro
500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del
comportamento elusivo da parte dell'autorita' di vigilanza
e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione
dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica alle
irregolarita' previste dall'articolo 10 della legge 23
luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della
sospensione semestrale di ogni attivita'.".
Si riporta l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure
urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione),
pubblicata nella Gazz. Uff. 5 marzo 1985, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17.
1. E' istituito presso la Sezione speciale per il
credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per
una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle
societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno
presentato domanda di partecipazione e per una quota pari
al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte
di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite
dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta
norma. Per l'attivita' di formazione e consulenza alle
cooperative nonche' di promozione della normativa, le
societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono
autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non
superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli
interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5
marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad
integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente
articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di
attuazione del presente comma.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, essere costituite in forma
cooperativa, essere in possesso dei requisiti, individuati
con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed
onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni
amministrative, di direzione e di controllo ed essere
partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite
sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di
dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
societa' finanziarie possono assumere partecipazioni
temporanee di minoranza nelle cooperative anche in piu'
soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente
all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, con
priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti
da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative
stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in
conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per la
realizzazione di progetti di impresa. Le societa'
finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di
servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi
pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le
modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle
partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.".
Il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009,
n. 150.
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria) e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio
2011, n. 155.

 
Art. 24

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte I, dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente:
«Art. 4-ter. (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.
2. La Consob e' l'autorita' competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorita' competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.
4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.
5. La Consob e' l'autorita' responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.
6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonche' le modalita' di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.
7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-octies.»;
b) all'articolo 170-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite » sono inserite le seguenti: « alla Banca d'Italia e»;
c) all'articolo 187-quinquiesdecies:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Tutela dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera nei termini alle richieste » sono inserite le parole « della Banca d'Italia e»;
d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente:
«Art. 193-ter. (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.
2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi:
a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;
b) violi le misure adottate dall'autorita' competente di cui all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole, per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».
2. Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 13.362 azioni per complessivi 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare.
5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 5.215 azioni per complessivi 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.
6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045 per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le medesime modalita' ivi indicate.
Riferimenti normativi

Il regolamento (CE) 14-3-2012 n. 236/2012, Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti
derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di
inadempimento dell'emittente (credit default swap) (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 24 marzo 2012, n. L 86.
Si riporta l'articolo 170-bis del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 170-bis (Ostacolo alle funzioni di vigilanza
della Banca d'Italia e della Consob)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del
codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza
attribuite alla Banca d'Italia e alla CONSOB e' punito con
la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da
euro diecimila ad euro duecentomila.».
Si riporta l'articolo 187-quinquiesdecies del
suindicato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 187-quinquiesdecies (Tutela dell'attivita' di
vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del
codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle
richieste della Banca d'Italia e della CONSOB ovvero
ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila ad
euro un milione.»
Si riporta l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.:
«Art. 7 Partecipazione italiana a banche e fondi
(Omissis).
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli
aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo,
la somma di 226 milioni di euro delle disponibilita'
giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui
all'articolo 7, comma 2-bis del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata
all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni
di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015,
35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel
2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e
programma dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione
degli effetti finanziari di cui al presente comma si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.»

 
Art. 25

Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione
e pubblicita'

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialita' e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito « start-up innovativa », e' la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
b) e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: « incubatore certificato » e' una societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attivita';
f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno a start-up innovative.
14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma 10.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

Si riporta di seguito l'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
[Testo post riforma 2004], Pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.:
« Art. 73. Soggetti passivi (Testo post riforma 2004)
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti
ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato. Si considerano,
inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust
istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
trust un'attribuzione che importi il trasferimento di
proprieta' di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per
quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui
all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti
in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti
diversi dalle societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai
fondi immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi
purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni. » .
Si riporta di seguito l'articolo 2, del decreto
legislativo del 24 marzo 2006, n. 155, "Disciplina
dell'impresa sociale", a norma della L. 13 giugno 2005, n.
118. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97:
« Art. 2. Utilita' sociale.
1. Si considerano beni e servizi di utilita' sociale
quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre
2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle
prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione
dei livelli essenziali di assistenza», e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio
2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione, con esclusione delle attivita',
esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10,
della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della
legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica ed al successo
scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da
enti composti in misura superiore al settanta per cento da
organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
2. Indipendentemente dall'esercizio della attivita' di
impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la
qualifica di impresa sociale le organizzazioni che
esercitano attivita' di impresa, al fine dell'inserimento
lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2,
primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre
2002, della Commissione relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore dell'occupazione;
b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo
paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n.
2204/2002.
3. Per attivita' principale ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi
sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi
dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con
decreto del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti
i criteri quantitativi e temporali per il computo della
percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi
dell'impresa.
4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in
misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori
impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa
situazione deve essere attestata ai sensi della normativa
vigente.
5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo. » .
Si riporta di seguito l'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica del 23 luglio 2004, n. 247,
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo
alla cancellazione di imprese e societa' non piu' operative
dal registro delle imprese. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4
ottobre 2004, n. 233:
« Art.3. Cancellazione della societa' semplice, della
societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita
semplice.
1. Il procedimento per la cancellazione della societa'
semplice, della societa' in nome collettivo e della
societa' in accomandita semplice e' avviato quando
l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle
seguenti circostanze:
a) irreperibilita' presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni
consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralita' dei soci nel
termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di
proroga tacita.
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una
delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di
segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il
procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento inviata
all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro
e alla residenza anagrafica di ciascuno degli
amministratori risultante nel registro, a comunicare
l'avvenuto scioglimento della societa' stessa ovvero a
fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza
dell'attivita' sociale della societa'. L'ufficio,
contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze
di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento e' data
notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle
lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo
camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi
del comma 3, al mancato riscontro.
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima
delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di
irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al
comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione
della notizia nell'albo camerale senza che gli
amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma
2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del
Tribunale il quale puo' nominare il liquidatore o, qualora
non lo ritenga necessario, puo' trasmettere direttamente
gli atti al giudice del registro per l'adozione delle
iniziative necessarie a disporre la cancellazione della
societa'.
4. La trasmissione degli atti al giudice del registro
e' annotata nel registro delle imprese a cura del
conservatore, con l'indicazione delle circostanze
accertate.
5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle
imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva
possibilita' di riscossione, se procedere alla riscossione
del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle
eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla
data di avvio del procedimento di cancellazione. La
determinazione di non procedere alla riscossione e'
motivata con comunicazione al competente collegio dei
revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29
dicembre 1993, n. 580. » .

 
Art. 26
Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.
2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, puo' creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
6. Nelle start-up innovative costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
Riferimenti normativi

Si riporta di seguito il comma 2 dell'articolo 2446 del
codice civile:
« Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite.
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite , gli amministratori o il
consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il
collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza,
devono senza indugio convocare l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti . All'assemblea deve essere
sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale
della societa', con le osservazioni del collegio sindacale
o del comitato per il controllo sulla gestione. La
relazione e le osservazioni devono restare depositate in
copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne
visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare
conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione.
Se entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta
diminuita, a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il
consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano
senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione
ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere
che la riduzione del capitale di cui al precedente comma
sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
in tal caso l'articolo 2436. » .
Si riporta di seguito l'articolo 2447 del codice
civile:
« Art.2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale.
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di
gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della societa' . » .
Si riporta, di seguito, l'articolo 2468 del codice
civile:
« Art.2468. Effetti della pubblicazione nel registro
delle imprese.
Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o
il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai
terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la
societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti
non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati
nella impossibilita' di averne conoscenza. » .
Si riporta, di seguito, l'articolo 2474 del codice
civile:
« Art.2474. Operazioni sulle proprie partecipazioni.
In nessun caso la societa' puo' acquistare o accettare
in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare
prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro
sottoscrizione. » .
Si riporta, di seguito l'articolo 2479 del codice
civile.
"Art. 2479. Decisioni dei soci.
I soci decidono sulle materie riservate alla loro
competenza dall'atto costitutivo, nonche' sugli argomenti
che uno o piu' amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli
utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli
amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei
sindaci e del presidente del collegio sindacale o del
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei
soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai
documenti sottoscritti dai soci devono risultare con
chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione
di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle
materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del
presente articolo nonche' nel caso previsto dal quarto
comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono
uno o piu' amministratori o un numero di soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le
decisioni dei soci debbono essere adottate mediante
deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni
previste dal presente articolo ed il suo voto vale in
misura proporzionale alla sua partecipazione .
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le
decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale
sociale.".
Si riporta, di seguito, l'articolo 2479-bis, del codice
civile.
"Art. 2479-bis. Assemblea dei soci.
L'atto costitutivo determina i modi di convocazione
dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la
tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In
mancanza la convocazione e' effettuata mediante lettera
raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima
dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle
imprese.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il
socio puo' farsi rappresentare in assemblea e la relativa
documentazione e' conservata secondo quanto prescritto
dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo
l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed e'
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentano almeno la meta' del capitale sociale e
delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai
numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il
voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta'
del capitale sociale.
L'assemblea e' presieduta dalla persona indicata
nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata
dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la
regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la
legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed
accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando
ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli
amministratori e sindaci sono presenti o informati della
riunione e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento.".
Si riporta di seguito il comma 4 dell'articolo 2482-bis
del codice civile,
"Art. 2482-bis. Riduzione del capitale per perdite.
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli
opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione
degli amministratori sulla situazione patrimoniale della
societa', con le osservazioni nei casi previsti
dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se
l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della
relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella
sede della societa' almeno otto giorni prima
dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata
l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la
riduzione del capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale
in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi
interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma
dell'articolo 2446.".
Si riporta di seguito il comma 4 dell'articolo 2482-ter
del codice civile,
"Art. 2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del
minimo legale.
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad
una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la
trasformazione della societa'.".
Si riporta di seguito il primo comma, punto 4),
dell'articolo 2484 del codice civile:
"Art. 2484. Cause di scioglimento.
Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo, salvo che
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la
continuata inattivita' dell'assemblea [c.c. 2409];
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo
legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447 e
2482-ter ;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e
2473;
6) per deliberazione dell'assemblea ;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o
dallo statuto .
La societa' inoltre si scioglie per le altre cause
previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle
ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo
comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese della dichiarazione con cui gli
amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi
prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre
cause di scioglimento, essi devono determinare la
competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
Si riporta, di seguito, l'articolo 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre
1994, n. 304, S.O.:
"Art. 30. Societa' di comodo. Valutazione dei titoli.
1. Agli effetti del presente articolo le societa' per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice,
nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti,
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si
considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei
ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi,
esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli
importi che risultano applicando le seguenti percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di
partecipazione nelle societa' commerciali di cui
all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i
predetti beni e partecipazioni costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria
per gli immobili classificati nella categoria catastale
A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5 per cento;
per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la
percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento; per
tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per
cento; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le
disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e'
fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di
capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo
di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata
o straordinaria; 4) alle societa' ed enti che controllano
societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle stesse
societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi
controllate, anche indirettamente; 5) alle societa'
esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle societa'
con un numero di soci non inferiore a 50; 6-bis) alle
societa' che nei due esercizi precedenti hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita';
6-ter) alle societa' in stato di fallimento, assoggettate a
procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione
coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
6-quater) alle societa' che presentano un ammontare
complessivo del valore della produzione (raggruppamento A
del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale; 6-quinquies) alle societa' partecipate da
enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del
capitale sociale; 6-sexies) alle societa' che risultano
congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i
proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio
e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i
beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto
dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di
documentazione, la somma dei canoni di locazione e del
prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del
comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni
immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale
e' ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati
nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e'
ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli
immobili situati in comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento c) il
12 per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite
di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo
di cui al presente comma.
3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per
le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma
1 si presume che il valore della produzione netta non sia
inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma
3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale
dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli
interessi passivi.
4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4- ter, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta
consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1,
l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a
scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta
successivi.
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli
incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non
hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
societa' interessata puo' richiedere la disapplicazione
delle relative disposizioni antielusive ai sensi
dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere individuate determinate
situazioni oggettive, in presenza delle quali e' consentito
disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza
dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di
interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale
dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle
istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma
4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico
raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax
o posta elettronica.
5..
6. ...
7 ...
8. .
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1994.
10. (abrogato) » .
Si riportano, di seguito, i commi da 36-decies a
36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato nella Gazz. Uff.
13 agosto 2011, n. 188, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
« 36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, le societa' e gli enti ivi indicati che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta
consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal
successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli
effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di
non applicazione della disciplina in materia di societa'
non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n.
724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione
anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo
comma, le societa' e gli enti siano per due periodi
d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato
un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del
1994.
36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies
e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e
36-undecies. » .

 
Art. 27

Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e
dell'incubatore certificato

1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.
3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.
Riferimenti normativi

Si riporta, di seguito, l'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi",
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.:
"Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite
[Testo post riforma 2004]
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo sono determinati distintamente per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri e il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale determinato a
norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma
4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non
azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da
quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al
valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo
obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in societa'.".

 
Art. 28

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up
innovative

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le societa' gia' costituite.
2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonche' le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa.
3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilita' di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuita'. In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una parte che non puo' essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa, alla produttivita' del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonche' criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva.
9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una societa' che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo.
10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalita' di promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.
Riferimenti normativi

Si riporta, di seguito, l'articolo 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235:
< < Art. 1. Apposizione del termine.
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
lavoro.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita'
del datore di lavoro.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di
durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore
di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del
contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima
missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere, in via diretta a livello
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al
precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia
richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato
o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo
organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita'
produttiva.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla
non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni
di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la
durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
sia superiore a dodici giorni. > > .
Si riportano di seguito gli articoli 5 e 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235:
< < Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni Successione
dei contratti.
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione
della retribuzione per ogni giorno di continuazione del
rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno
successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno
ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il
trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore
a sei mesi, nonche' decorso il periodo complessivo di cui
al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli
altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini.
2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di
lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego
territorialmente competente, entro la scadenza del termine
inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre
tale termine, indicando altresi' la durata della
prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono
prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei
predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e
trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine
avvenga nell'ambito di un processo organizzativo
determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal lancio
di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento
tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo
progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga
di una commessa consistente. In mancanza di un intervento
della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente
periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo
precedente, operano le riduzioni ivi previste. I termini
ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso
previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a
termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza
alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo
di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo
1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non
trovano applicazione nei confronti delle attivita'
stagionali definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche
e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in
esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo
svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita'
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi
4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e
si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro. > >
< < Art.10. Esclusioni e discipline specifiche.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto legislativo in quanto gia' disciplinati da
specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il
lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un
termine, non costituiscono rapporti di lavoro;
c-bis) i richiami in servizio del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con
l'Amministrazione.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto
legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi'
come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al
centro per l'impiego entro il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma
4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
a tempo determinato, purche' di durata non superiore a
cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque
recedere da essi trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di
cui all' articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, all' articolo 4,
comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'
articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del
presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati
per il conferimento delle supplenze del personale docente
ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in
caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche
determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5,
comma 4-bis, del presente decreto.
4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che
limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per
il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi
dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo
determinato del personale sanitario del medesimo Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in
considerazione della necessita' di garantire la costante
erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui
al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende
che esercitano il commercio di esportazione, importazione
ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed
all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso
esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi
che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste
nell'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni.
8. 9. 10. (abrogati) > > .
Si riporta, di seguito, l'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O:
< < Art. 20. Condizioni di liceita'.
(In vigore dal 12 agosto 2012)
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo'
essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato
utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito
denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della missione i lavoratori
svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto
la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi
in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non sono in missione
presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o
un giustificato motivo di risoluzione del contratto di
lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo'
essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e'
ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di
reti intranet e extranet, siti internet, sistemi
informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento
dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto
di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e
merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei,
archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza
alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo e cambiamento, gestione del personale,
ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato,
organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio
di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli
stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e
macchinari, per particolari attivita' produttive, con
specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica
navale, le quali richiedano piu' fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per
specializzazione da quella normalmente impiegata
nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative;
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e
privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza
alla persona e di sostegno alla famiglia;
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di
utilizzo da parte del somministratore di uno o piu'
lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. E'
fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione
a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e'
vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali,
presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere
alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non
superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli
accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso unita'
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche.
5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con
lavoratori in mobilita' ai sensi del presente comma si
applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223
del 1991.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano
qualora il contratto di somministrazione preveda
l'utilizzo:
a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali o ridotti, da almeno sei mesi;
b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori
sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta
comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5
dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160;
c) di lavoratori definiti «svantaggiati» o «molto
svantaggiati» ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, si provvede all'individuazione dei
lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18)
dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.
5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del
comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai
contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
> > .
Si riportano, di seguito, i commi 2 e 3 dell'articolo 1
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n.
153, S.O. :
"Art. 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore
(In vigore dal 12 agosto 2012)
(Omissis).
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza
almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle
singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo
conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di
parita' di trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e
della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 sono desunti
elementi per l'implementazione ovvero per eventuali
correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla
presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro
macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche
del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle
sociali. > > .

 
Art. 29
Incentivi all'investimento in start-up innovative

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative.
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
9. L'efficacia della disposizione del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 30

Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri
interventi di sostegno per le start-up innovative

1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.
5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.».
2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto decreto e' inserito il seguente:
«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative.
Art. 50-quinquies. (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative). - 1. E' gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed e' iscritto nel registro di cui al comma 2.
2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e' riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche' ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita' stabiliti dalla Consob.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicita';
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob puo' chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni.
7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, puo' altresi' essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle societa' di gestione armonizzate.».
3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e' inserito il seguente:
«Art. 100-ter. (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.».
4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: « ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e50-quinquies.».
5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. In favore delle start-up innovative, di cui all'articolo 25, comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri e modalita' semplificati individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
7. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del presente decreto, sono incluse anche le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresi', a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attivita' indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
« Art.1. Definizioni
(In vigore dal 20 ottobre 2012)
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del risparmio"
(OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
m-bis) "OICR armonizzati": gli OICR rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e
delle relative disposizioni di attuazione;
m-ter) "OICR comunitari": gli OICR costituiti in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-quater) "OICR extracomunitari": gli OICR costituiti
in uno Stato non appartenente all'UE;
m-quinquies) "OICR feeder": l'OICR che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR
master;
m-sexies) "OICR master": l'OICR nel quale uno o piu'
OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che
si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi
comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con
i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR
propri;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio; o-bis) "societa' di gestione
armonizzata": la societa' con sede legale e direzione
generale in uno Stato membro diverso dall'Italia,
autorizzata ai sensi della direttiva in materia di
organismi di investimento collettivo, a prestare il
servizio di gestione collettiva del risparmio;
p) "societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita'
indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
q-bis) "gestore dell'OICR master": la societa' di
gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR
master o la SICAV master;
q-ter) "gestore dell'OICR feeder": la societa' di
gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR
feeder o la SICAV feeder;
q-quater) "depositario dell'OICR master o dell'OICR
feeder": la banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR
feeder o, se l'OICR master o l'OICR feeder sono OICR
comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel
Paese di origine a svolgere i compiti della banca
depositaria;
r) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le
societa' di gestione armonizzate con succursale in Italia,
le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico
bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con
succursale in Italia e le banche extracomunitarie,
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e
B della tabella allegata al presente decreto,
autorizzati nello Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio
di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'articolo 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per
le start-up innovative» si intende una piattaforma online
che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della
raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up
innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la
societa' definita dall'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi; (26)
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
(27)
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati. (28)
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti. »
- si riporta l'articolo 190 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
« Art. 190. Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della
gestione accentrata di strumenti finanziari.
(In vigore dal 20 ottobre 2012)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati,
i quali non osservano le disposizioni previste dagli
articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13,
comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27,
commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1,
2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6
e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41,
commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi
7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5; 50-ter, comma 4;
50-quater, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca
d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa
sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo
18, commi 1 e 2, e dell'articolo 33, comma 1, ovvero in
caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario,
di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza
dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui,
rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 o 50-quinquies.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal capo I del titolo I della parte III e di
quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate
in base ad esse;
b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione degli intermediari indicati
nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e)
ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70- bis e
77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e
quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3.
d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base
ad esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad
esso;
d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione degli emittenti azioni in caso di
inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies,
comma 1
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro
ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8,
commi da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689. » .
Si riporta l'articolo 2, comma 100, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre
1996, n. 303, S.O. :
« 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. »
Si riporta l'articolo 14 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n.
155:
« Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
(In vigore dal 20 ottobre 2012)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione
del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato
anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la
produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui
al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui
all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
materia di investimento delle risorse finanziarie degli
enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e relativa normativa di attuazione e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il
presente decreto sono esercitati con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di
comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti
nell'amministrazione di provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite
dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP
delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,
della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli
enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente
compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa
previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di
controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3,
commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e
ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' costituita la societa' a responsabilita'
limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' della relativa partecipazione, che non puo'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
di capitale per la costituzione della Societa' di cui al
comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come
determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro i trenta giorni successivi alla costituzione della
societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse
umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23
aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo
gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con
riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi
strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto
d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e
documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del
comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e
cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
produzione documentaristica basata prevalentemente sul
patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo
non possono essere ricomprese attivita' di produzione
cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere
ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e
complementari ai compiti espletati nel settore
cinematografico dalle competenti strutture del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici
da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche'
l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e
della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali una proposta di
programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle
attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei
costi per il personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma
8, la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge
23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' posta in
liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a.
o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base
del rendiconto finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da
parte degli amministratori e del collegio sindacale gia' in
carica presso la societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla
nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla
societa' trasferitaria, uno dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e uno dal Ministero dell'economia e
delle finanze con funzioni di presidente al fine di
effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della
predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di
tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione della
societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di
tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione
della societa' trasferita, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento della societa', che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Al termine della
liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e'
attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora
il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia
negativo, il collegio dei periti determina annualmente
l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali alla societa' trasferitaria per
garantire l'intera copertura dei costi di gestione della
societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i
beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del
riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto
il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di
cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date
di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle
finanziarie a legislazione vigente da attribuire al
Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante
corrispondente riduzione del trasferimento a favore di
Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni
previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo
indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo
periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla
societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le
attivita' culturali sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a
rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito; i
dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero,
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le
amministrazioni di destinazione subentrano direttamente
nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano
previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma
16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16,
settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo,
sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero
dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di
presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il
predetto Ministero dell'economia e delle finanze».
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie
di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita'
utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera
in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono indicate le modalita' applicative e la
struttura amministrativa responsabile per assicurare alle
singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il
raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di
accesso alle agevolazioni disponibili per favorire
l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle
aree di interesse all'estero.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri,
di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro
degli affari esteri. I membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. La carica di
componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni
di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello
sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
del collegio spetta al rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si
applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E'
esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione
legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia,
secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto.
Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio
di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle
deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
alle disposizioni operative del presidente, assicurando
altresi' gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i
limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,
primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di
amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di
amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del
presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello
sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero -
e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri,
nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante
personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con
le strategie di internazionalizzazione delle imprese
definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente
massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
a tempo indeterminato del soppresso istituto, da
individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per
titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici
all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito
all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale
sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire
all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione
all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento
delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere
dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della
medesima Agenzia. Il contributo erogato per il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane non puo'
essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il
personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle
imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al
comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.
Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le
regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono definire opportune intese per
individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento
delle attivita' di promozione fieristica, al fine di
conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento
della spesa media annua per tali attivita' registrata
nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie
imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'articolo 12 della legge stessa.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento,
di incremento dell'efficienza e di miglioramento della
qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza
e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
del settore, ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il
compito di promuovere l'incremento e il miglioramento
qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i
libri genealogici, revisionare i meccanismi di
programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei
piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di
diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali
delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture
degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di
allenamento e di addestramento, secondo parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella
titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi
dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
e' esercitato dal Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale,
nonche' quello di componente del comitato direttivo e del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre
anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
di tale personale costituisce il limite massimo della
dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del
personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto
degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della
dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse
finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per
l'UNIRE. » .

 
Art. 31

Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa,
decadenza dei requisiti e attivita' di controllo

1. La start-up innovativa non e' soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro e' consentito esclusivamente all'autorita' giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma.
4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione gia' sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi gia' emessi.
5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalita' previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Riferimenti normativi

Si riporta di seguito l'articolo14-quinquies della
legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di
usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi
da sovra indebitamento), pubblicata nella Gazz. Uff. 30
gennaio 2012, n. 24:
« Art. 14-quinquies. Decreto di apertura della
liquidazione
(In vigore dal 20 ottobre 2012)
1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di
cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in
frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara
aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo
10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo
13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un
professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento
di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena
di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari
o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori
aventi titolo o causa anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda
e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga
attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle
imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili
o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a
cura del liquidatore;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti
parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non
ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di
autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il
provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione
a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5,
lettera b).
3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi
equiparato all'atto di pignoramento.
4. La procedura rimane aperta sino alla completa
esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso,
ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni
successivi al deposito della domanda. »
Si riporta di seguito l'articolo 25 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147,
S.O., convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
7agosto 2012, n. 134:
« Art. 25. Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva
In vigore dal 12 agosto 2012
1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle
agevolazioni di cui al presente decreto-legge, il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo Speciale
Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della
Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa,
analisi, ispezioni e controlli sui programmi di
investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un
protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di
Finanza.
Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al
Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi
Comunitarie:
a) si avvalgono anche dei poteri e delle facolta'
previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) possono accedere, anche per via telematica, alle
informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed
assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai
soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero
dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie e
di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e
privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione
in loro possesso connessa alla gestione delle risorse
finanziarie pubbliche.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Gli oneri relativi alle attivita' ispettive sui
programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse
dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi
delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma
7, sono posti a carico del Fondo, di cui all'articolo 23,
comma 2, entro il limite di 400.000 euro per anno.
4. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266
anche tramite analisi strutturate e continuative
sull'efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero
dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento,
gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e
valori-obiettivo. Di tale determinazione e' data adeguata
pubblicita' sul sito istituzionale dell'Amministrazione
anteriormente al termine iniziale di presentazione delle
domande di agevolazione cui i predetti impatti si
riferiscono.
5. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al
presente decreto-legge si impegnano a fornire al Ministero
dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso
incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti
informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei
programmi agevolati. I contenuti e le modalita' di
trasmissione delle predette informazioni sono individuati,
tenuto conto delle caratteristiche e finalita' dei singoli
interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono, con
circolari del Ministero dello Sviluppo Economico. Con
decreto del medesimo Ministero di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze sono individuati i contenuti
minimi delle predette informazioni alla luce di quanto
stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio del
Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. La non corretta alimentazione del sistema di
monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli
interventi comporta per l'impresa inadempiente la
sospensione dell'erogazione dei benefici fino al ripristino
delle condizioni di corretta alimentazione del predetto
sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento,
la revoca del beneficio concesso.
6. Per consentire un'adeguata trasparenza degli
interventi agevolativi disposti ai sensi del presente
decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico
pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle
iniziative oggetto di finanziamento a valere sul fondo di
cui all'articolo 23, comma 2. » .

 
Art. 32
Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori e delle universita', sulle opportunita' imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie oggetto della presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 25, comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto-legge.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.
5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita, sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente articolo.
6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e accessibilita', e quindi la possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.
7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' presentata entro il 1° marzo 2014.
 
Art. 33

Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

1. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.
2. La non sostenibilita' del piano economico finanziario e l'entita' del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, e' verificata dal Cipe con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalita' per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta, nonche' per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.
2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «puo' avere ad oggetto» sono inserite le seguenti: «il credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso e»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso deve essere rilasciata dall'Agenzia delle entrate entro quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1».
2-ter. Per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario. Con la medesima delibera di cui al comma 2 sono individuati i criteri e le modalita' per l'accertamento, la determinazione e il monitoraggio dell'esenzione, nonche' per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economicofinanziario. La presente misura e' riconosciuta in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2-quater. La misura di cui al comma 2-ter e' utilizzata anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente articolo al fine di assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato. Nel complesso le misure di cui ai commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto.
3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari,»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.».
3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle societa'» sono inserite le seguenti: «operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'».
3-ter. All'articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera».
4. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.
4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «rete di trasmissione nazionale di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «alle societa' titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,».
4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese per l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti le universita' possono rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle universita' destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o piu' degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attivita' internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della liberta' di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2013 al 2020, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 11 la parola: «affida» e' sostituita dalle seguenti: «puo' affidare».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, cui e' affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione e' presieduta dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio' comporti oneri per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al presente comma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al presente comma.
Riferimenti normativi

Il testo dell' articolo 3, comma 15-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' il
seguente:
« 15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di
partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per
oggetto una o piu' prestazioni quali la progettazione, la
costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un
servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o
parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di
tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di
partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria, il
contratto di disponibilita', l'affidamento di lavori
mediante finanza di progetto, le societa' miste. Possono
rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato
pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto
o in parte posticipato e collegato alla disponibilita'
dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti
salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo
44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico
privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.
» .
Il testo dell' articolo 156 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 e' il seguente:
« Art. 156. Societa' di progetto
1. Il bando di gara per l'affidamento di una
concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita'
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della societa'. In caso di
concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e'
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano
anche alla gara di cui all'articolo 153. La societa' cosi'
costituita diventa la concessionaria subentrando nel
rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo',
altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia
un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci
della societa' restano solidalmente responsabili con la
societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento. » .
Si riporta il testo dell' articolo 10 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente
legge:
« Art. 10. Attestazione dei crediti tributari
1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del
conto fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad
attestare la certezza e la liquidita' del credito, nonche'
la data indicativa di erogazione del rimborso.
L'attestazione, che non e' utilizzabile ai fini del
processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione,
puo' avere ad oggetto il credito di imposta di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, chiesto a rimborso e anche importi da
rimborsare secondo modalita' diverse da quelle previste dal
titolo II del regolamento adottato con D.M. 28 dicembre
1993, n. 567 del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro
1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, chiesto a rimborso deve essere rilasciata
dall'Agenzia delle entrate entro quaranta giorni dalla
richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad
attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1.".
Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2012), come modificato dalla presente legge:
"Art. 18. Finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
infrastrutture, incluse in piani o programmi di
amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente,
da realizzare con contratti di partenariato pubblico
privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero
azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo
da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione
di partenariato pubblico privato tenuto conto delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per le
societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, nonche', a seconda delle
diverse tipologie di contratto, per il soggetto
interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, le
seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il
periodo di concessione possono essere compensate totalmente
o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione
con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel
rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio
dell'Unione europea, nonche', limitatamente alle grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione
riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto
dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
possono essere riconosciuti al concessionario come
contributo in conto esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto
nonche' le modalita' e i termini delle misure previste al
comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a
base di gara per l'individuazione del concessionario, e
successivamente riportate nel contratto di concessione da
approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura massima del contributo pubblico,
ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere
il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere
in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
materia. Le misure di cui al comma 1 possono essere
utilizzate anche per le infrastrutture di interesse
strategico gia' affidate o in corso di affidamento con
contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario
ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario.
Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che
allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti
designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottata su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina l'importo del
contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per
il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
del periodo precedente, l'ammontare delle risorse
disponibili a legislazione vigente utilizzabili,
l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico finanziario.
2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e'
determinato per ciascun anno di esercizio
dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in
misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero
potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari
alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni
conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.
2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1,
lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere
accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto,
tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero
sistema portuale, secondo le modalita' di cui al comma
2-quater.
2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le
modalita' di accertamento, calcolo e determinazione
dell'incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di
corresponsione della quota di incremento del predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra
disposizione attuativa della disposizione di cui al
predetto comma 2-bis.
2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di
progetto gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi
del citato comma 991.
3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e'
subordinata all'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104,
comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo
del costo medio ponderato del capitale investito ed
eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto
di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
misure previste al comma 1 sulla base dei valori
consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
luce delle stime di traffico registrate nel medesimo
periodo. »
Si riporta il testo dell' articolo 157, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 157. Emissione di obbligazioni e di titoli di
debito da parte delle societa' di progetto.
(Omissis).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle societa' operanti nella gestione dei
servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa' titolari
delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di
trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, alle societa' titolari delle autorizzazioni
alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
dell'energia elettrica, nonche' a quelle titolari delle
autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalita' relative
al presente comma, il decreto di cui al comma 3 e' adottato
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. » .
Si riporta l' articolo 163, comma 2, lettera f), del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come
modificato dalla presente legge:
"Art. 163. Attivita' del Ministero delle
infrastrutture.
(Omissis).
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive. Per gli interventi
ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso
da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o
indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI
S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi
della presente lettera ».
L'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Legge finanziaria 2007) e' il seguente:
« 1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del
canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei
proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto
direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma
1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attivita'
di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino
alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la
corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e
vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa,
nonche' dei concessionari autostradali, anche attraverso
misure organizzative analoghe a quelle previste
dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del
medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «, ove non
vi siano specifiche professionalita' interne,» sono
soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in
essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma. » .
Si riporta il testo dell'art. 157 del d.lgs. n.
163/2006, come modificato dalla presente legge:
« Art. 157. Emissione di obbligazioni e di titoli di
debito da parte delle societa' di progetto.
1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o
un nuovo servizio di pubblica utilita', le societa' di
progetto di cui all'articolo 156 nonche' le societa'
titolari di un contratto di partenariato pubblico privato
ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, possono emettere
obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti
di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche'
destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori
qualificati come definiti ai sensi del regolamento di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
detti obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non
possono essere trasferiti a soggetti che non siano
investitori qualificati come sopra definiti. In relazione
ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si
applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice
civile.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente
un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio
associato all'operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
della gestione dell'infrastruttura da parte del
concessionario, possono essere garantiti dal sistema
finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle societa' titolari delle autorizzazioni
alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e
delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle
societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di
infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle
societa' titolari delle autorizzazioni per la realizzazione
di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto
legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e alle societa'
titolari delle licenze individuali per l'installazione e la
fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211, nonche'
a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo
46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Per le finalita' relative al presente comma, il decreto di
cui al comma 3 e' adottato di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico. » .
Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5.):
"Art. 6. Limite massimo alle spese per l'indebitamento
1. Le universita' statali possono contrarre mutui e
altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di
investimento, come definite dall'articolo 3, comma 18,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Le operazioni di copertura finanziaria corrente che
non comportano acquisizione di risorse aggiuntive, ma
consentono di superare, entro il limite massimo stabilito
dalla normativa vigente, una momentanea carenza di
liquidita' e di effettuare delle spese per le quali e' gia'
prevista idonea copertura di bilancio non sono considerate
ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 ma
sono comunicate al Ministero, illustrandone le effettive
ragioni di necessita', entro 15 giorni dalla loro
effettuazione.
3. L'indicatore di indebitamento degli atenei e'
calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento
annuo, al netto dei relativi contributi statali per
investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei
contributi statali per il funzionamento e delle tasse,
soprattasse e contributi universitari nell'anno di
riferimento, al netto delle spese complessive di personale,
come definite all'articolo 5, comma 2, e delle spese per
fitti passivi.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma
3 si intende:
a) per onere complessivo di ammortamento annuo, l'onere
annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme
di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo;
b) per contributi statali per investimento ed edilizia,
il valore delle assegnazioni dello Stato per l'edilizia
universitaria e per investimento nell'anno di riferimento;
c) per spese per fitti passivi, l'onere annuo per
contratti passivi per locazione di immobili a carico del
bilancio dell'ateneo.
5. Le altre definizioni necessarie per il calcolo
dell'indicatore di indebitamento sono contenute
all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5.
6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 3
e' pari al 15 per cento.
7. Il Ministero procede annualmente al calcolo
dell'indicatore di indebitamento con riferimento ai dati
relativi all'esercizio finanziario precedente e, entro il
mese di marzo di ogni anno, ne comunica gli esiti alle
universita' ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il
collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale
rispetto della disposizione di cui al comma 6."
"Art. 7. Rispetto dei limiti per le spese di personale
e per le spese per indebitamento
1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui
agli articoli 5 e 6 nonche' la sostenibilita' e
l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle
universita', fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le
disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo
indeterminato e a tempo determinato previste dalla
legislazione vigente, che definiscono i livelli
occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e comunque
limitatamente all'anno 2012, si prevede che:
a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente
riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e
dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al
10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale
a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato
con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua
non superiore al 10 per cento di quella relativa al
corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno
precedente;
b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente
riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e
dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore
al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una
spesa annua non superiore al 20 per cento di quella
relativa al corrispondente personale cessato dal servizio
nell'anno precedente;
c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente
riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento, possono procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di
ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del
proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20
per cento di quella relativa al corrispondente personale
cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un
importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra
l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma
1, al netto delle spese per fitti passivi di cui
all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese
di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico
del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31
dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei
limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni;
d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese
di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non
possono contrarre nuovi mutui e altre forme di
indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
e) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese
di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore
dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80
per cento possono contrarre ulteriori forme di
indebitamento a carico del proprio bilancio
subordinatamente all'approvazione del bilancio unico
d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di
sostenibilita' finanziaria redatto secondo modalita'
definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15
giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero
dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
2. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie
protette e quelle relative a personale docente e
ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri
integralmente a carico di finanziamenti esterni.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto
dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla
relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato
dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del
piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di
indebitamento degli enti e delle societa' partecipate.
4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli
indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' alla successiva verifica del
rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle universita' e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione
di spese per indebitamento disposte in difformita' a quanto
previsto al comma 1:
a) determinano responsabilita' per danno erariale nei
confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le
hanno disposte;
b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO
da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle
in cui si verificano.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
ridefinite per gli anni successivi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre
antecedente al successivo triennio di programmazione e
avente validita' triennale.
L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia e disposizioni per
l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011)
adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure
urgenti antipirateria), reca:
"Art. 5. Ulteriori misure di contrasto alla pirateria
1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle
attivita' internazionali di contrasto alla pirateria al
fine di garantire la liberta' di navigazione del naviglio
commerciale nazionale, puo' stipulare con l'armatoria
privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico
potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni
per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in
transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di
pirateria individuati con decreto del Ministro della
difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dei rapporti periodici dell'International Maritime
Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con
oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di
protezione (NMP) della Marina, che puo' avvalersi anche di
personale delle altre Forze armate, e del relativo
armamento previsto per l'espletamento del servizio.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1240, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
« 1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze. »
L' articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e' il
seguente:
« Art. 55. Disposizioni finanziarie
(Omissis).
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della
partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' integrato di 320 milioni di euro per l'anno
2010 nonche' di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020. »
Si riporta l'articolo 27, comma 11 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:
"Art. 27. Dismissioni immobili
(Omissis).
11. Il Ministero della giustizia puo' affidare a
societa' partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e
delle finanze, in qualita' di centrale di committenza, ai
sensi dell' articolo 33 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di
provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle
proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture
penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 9,
con preferenza per le proposte conformi alla disciplina
urbanistico - edilizia vigente.".
L'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
e' il seguente:
"Art. 6. Coordinamento e direzione unitaria delle forze
di polizia.
Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini
dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle
informazioni e dei dati che devono essere forniti anche
dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine,
della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione
della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei
servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative dei servizi logistici e
amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative della dislocazione delle forze di
polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di
polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie
e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette e'
assegnato, secondo criteri di competenza
tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno, secondo contingenti fissati con
decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle
altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello
Stato, secondo contingenti determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e
tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad
estranei alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di
amministrazione e non possono superare l'anno finanziario;
possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso
incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o
servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio,
anche se da assolversi per conto di amministrazioni
diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e'
tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale
responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna
delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad
apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza,
ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza
ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.".

 
Art. 34

Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i
trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013». La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilita' del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.
2. Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione europea 2010/460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C38/B/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attivita' produttive oggetto della restituzione.
3. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi»;
b) il comma 19-bis e' sostituito dal seguente:
«19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito a titolo gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilita', la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attivita' di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attivita' non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione "La Biennale di Venezia", in virtu' della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale e' sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia».
4. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita' proponente».
5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti.
6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero».
7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.
8. L'ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.
9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 e' corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dello stesso ENAC.
10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture gia' eseguiti, ANAS S.p.A. puo' utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti gia' maturati.
12. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla stessa Societa' le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.
13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili ai sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
14. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.»;
b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.
15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato;
b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna di tali opere e' corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e' trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6».
16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,»;
b) sono soppresse le seguenti parole: «e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione».
18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermati sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.
20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.
22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.
23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».
24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) e' abrogata.
25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.
27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui» sono soppresse.
28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
«3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e' determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico».
29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas».
30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2».
31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale di Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita' di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.
32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della regione.
33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31 e 32 e' stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 36. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
38. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per societa' quotate le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
39. All'articolo 21 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 6 e' abrogato.
40. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti, e' obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi, tra le dotazioni opzionali a disposizione dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.
41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente:
«d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore».
42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: «A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «dei commercianti al dettaglio».
43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio».
44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «ne' obbligo di scarico del mezzo di trasporto» sono aggiunti i seguenti periodi: «L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta».
45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.
46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
47. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma 16- sexiesdecies.1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
48. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
49. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Restano altresi' esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari»;
b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria»;
c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e il Ministero della giustizia».
50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «sette»;
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «sei»;
c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «nove» e le parole: «anche se cessati dall'esercizio» sono soppresse;
d) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non piu' di cinque anni»;
e) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato;
f) all'articolo 11, comma 5, le parole: «Il giudizio di non idoneita' e' motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudizio di non idoneita' e' sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati».
51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f), non si applicano ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:
«ART. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288».
53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
«9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni».
54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la parola: «fax» e' soppressa;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento» sono aggiunte le seguenti: «La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria»;
c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare nuove assunzioni anche presso le unita' produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991».
55. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con piu' punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi».
56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Le suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonche' l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148».
57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, nonche' per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies, fino ad un terzo della misura massima ivi prevista, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.
 

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 14, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale), e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 11. (Sostegno e garanzia dell'attivita'
produttiva).
(Omissis).
14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione
integrata per la gestione della miniera di carbone del
Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura
e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. Al
concessionario e' assicurato l'acquisto da parte del
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le
modalita' previste dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la
disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie
e assegna la concessione mediante procedure di gara entro
il 31 dicembre 2013. Il Comitato di coordinamento istituito
ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e
monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto
di produzione di energia elettrica oggetto della
concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per
la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza
della struttura economica e finanziaria del progetto, ai
fini dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico
complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di
tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli
inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo
supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) definizione di un piano industriale quinquennale per
lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e
l'esercizio della centrale di produzione dell'energia
elettrica;
e) presentazione di un programma di attivita' per la
cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa
dall'impianto.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 2010, n. 41 (Misure urgenti per garantire la
sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle
isole maggiori):
"Art. 1 (Garanzia di sicurezza del sistema elettrico
nazionale nelle isole maggiori)
1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un
nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul
territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la
massima disponibilita', affidabilita' e continuita', la
possibilita' di ridurre la domanda elettrica nelle citate
isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla
societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione
del sistema elettrico nazionale.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con
propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo
economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al
comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti
finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea
non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo
che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico
con parametri minimi di disponibilita', affidabilita' e
continuita' comunicati da Terna; tali soggetti sono
selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere
dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo
triennale, pena la corresponsione di una penale
proporzionata alla durata del periodo di mancato
adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga
nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque
non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla
lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al
doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima
Autorita' 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il
servizio di interrompibilita' istantanea;
d) le quantita' massime richieste tramite procedura
concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in
Sicilia e 500 MW in Sardegna .
3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al
presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote
di potenza non impegnate:
a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla
sicurezza del sistema elettrico;
b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o
limitare il pieno adempimento.
3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al
presente articolo non possono altresi' avvalersi, per le
medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo
32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono
delle misure previste dal presente articolo e ferma
restando la titolarita', ai sensi della medesima
disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o
successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo
2, del presente decreto.".
La Decisione della Commissione europea 19 novembre 2009
n. 2010/460/CE (Decisione della Commissione relativa agli
aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN
38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa
Trasformazioni (notificata con il numero C(2009) 8112) (Il
testo in lingua italiana e' il solo facente fede) (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata sulla G.U.U.E. n.
L 227, del 28 agosto 2010.
La Decisione della Commissione europea 23 febbraio 2011
n. 2011/746/UE (Decisione della Commissione relativa agli
aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N
587/05) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di
Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA
(notificata con il numero C(2011) 956) (Il testo in lingua
italiana e' il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. n. L 309, del 24
novembre 2011.
Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 8 e 19-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive)
(Omissis).
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai
fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, nonche' agli aventi causa da detti
fondi per il limite di durata del finanziamento degli
stessi fondi.
(Omissis).
19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia,
con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero
della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in
ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, e'
trasferito a titolo gratuito in proprieta', nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia,
che ne assicura l'inalienabilita', la valorizzazione, il
recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune
garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni
dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro
operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di
completare gli interventi previsti dal piano attuativo per
l'insediamento delle attivita' di realizzazione, gestione e
manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale
di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione
dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il
periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la
possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con le
esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti
- Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a titolo
oneroso, ad attivita' non esclusivamente finalizzate alla
gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o
parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme
ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a
titolo di canoni di concessione richiesti a operatori
economici o istituzionali, versati direttamente al comune
di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero,
la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione
dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in
essere dalla fondazione "La Biennale di Venezia", in virtu'
della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR e
comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente
allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale
e' sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la
citta' di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio,
d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle
acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del
compendio e alla consegna di quanto trasferito al comune.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la
riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al
comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della
riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato
alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte
del comune di Venezia.".
Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 4, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 183. Procedure.(art. 18, D.Lgs. n. 190/2002; art.
2, D.Lgs. n. 189/2005)
(Omissis).
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di
propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso
rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati,
nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione
della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o
dell'autorita' proponente.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3-octies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
"Art. 2. (Proroghe onerose di termini)
(Omissis).
3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica
e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al
capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n.
3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la
bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul
Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di
bonifica e messa in sicurezza dovranno essere
prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e
siti limitrofi, al fine di consentirne la
reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per
l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle
risorse di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 17, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 32 (Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture)
(Omissis)
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di
realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre
2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo
41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
all'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonche'
all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
possono essere ridotte per determinati tratti ove
particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli
interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono
individuati specificamente i tratti stradali oggetto di
deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da
osservare.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali).
"Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali)
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1025, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007)):
"Art. 1.
(Omissis).
1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e
ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge
28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, e'
soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione
dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei
residui impegni nei confronti dei concessionari
autostradali, nonche' nei rapporti con il personale
dipendente. Il subentro non e' soggetto ad imposizioni
tributarie. Le disponibilita' nette presenti nel patrimonio
del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti
altresi' dalla riscossione dei crediti nei confronti dei
concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa,
secondo le direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ad integrazione delle risorse gia' stanziate
a tale scopo, per gli interventi di completamento
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle
deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della
legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica. Le predette
disponibilita', alle quali si applicano le disposizioni di
cui al comma 1026 nonche' quelle di cui all'articolo 9
della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in
apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego
viene reso altresi' conto, in modo analitico, nel piano
economico-finanziario di cui al comma 1018.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
"Art. 126. (Durata e conferma della validita' della
patente di guida)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la
durata della validita' delle patenti di guida e dei
certificati di abilitazione professionale di cui
all'articolo 116, commi 8 e 10, e' regolata dalle
disposizioni del presente articolo. La conferma della
validita' delle patenti di guida e dei certificati di
abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8
e 10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e
psichici di idoneita' alla guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A,
B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano
rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo
anno di eta' sono valide per cinque anni ed a chi ha
superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre
anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE,
sono valide per cinque anni fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di
eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti
fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le patenti
di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE
sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal
settantesimo anno di eta'. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del
sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria
D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida
solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il
possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva
la possibilita' per il titolare di richiedere la
riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE
rispettivamente in patente di categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati
e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e
BE sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o
confermate a chi ha superato il settantesimo anno di eta'
sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali
delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si
applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2,
3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di eta',
rinnovano la validita' della patente posseduta ogni due
anni.
7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per
il rinnovo di validita' dei certificati di abilitazione
professionale di tipo KA e KB e' effettuato ogni cinque
anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della
patente di guida.
8. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i
sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a
trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla
data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni
altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato
della patente di cui al primo periodo. Analogamente
procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4.
Non possono essere sottoposti alla visita medica i
conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle
ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto
corrente postale degli importi dovuti per la conferma di
validita' della patente di guida. Il personale sanitario
che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver
ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione
della patente scaduta di validita'.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o
dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e
4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane presenti
negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici da parte di medici
fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una
specifica attestazione che per il periodo di permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
requisiti di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la
residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha
provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente,
dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8.
10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio della Direzione
generale per la motorizzazione del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici l'esito dell'accertamento stesso per i
provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e
12, scaduti di validita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624
euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di
qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo
periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 116,
commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque
viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 238, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
"Art. 1.
(Omissis)
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno
2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di
cui al precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013,
all'importo di euro 8.620.000.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32 (Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni per
l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal
CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi
232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE
entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere
ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia stato emanato il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e
non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si applica a finanziamenti approvati
mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004,
n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in
vigore del presente decreto non abbiano assunto
obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di
mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione
diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative
quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di
gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la
progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, non sia stato emanato il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti
beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008
all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006,
alla data di entrata in vigore del presente decreto non
abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo
contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo
mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
delle relative quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2,
3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai
sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno
essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di
finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i
finanziamenti delle opere gia' deliberati dal detto
Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, la destinazione delle risorse che
affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema
informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro
16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale
dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
Frejus per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro
6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul
capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per
pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro,
per essere versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini
di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo
precedente deve intendersi non realizzata nel caso di
contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico
degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi
strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale
partecipano le parti sociali.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione
per la coesione territoriale monitora la realizzazione
degli interventi strategici nonche' propone ulteriori
procedure e modalita' necessarie per assicurare la
qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa; alla
sessione per la coesione territoriale i presidenti delle
regioni del Sud presentano una relazione sui risultati
conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto
dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la
coesione territoriale e' disciplinato con delibera della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per
cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, e'
assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e
gli interventi a favore dei beni e le attivita' culturali.
L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di
attuazione degli interventi finanziati a valere sulle
risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per
l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Dall'anno 2012 fino all'anno 2016 il 3 per cento degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui
all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' definito esclusivamente nei termini di cui al
presente comma.
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di
realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre
2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo
41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
all'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonche'
all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
possono essere ridotte per determinati tratti ove
particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli
interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono
individuati specificamente i tratti stradali oggetto di
deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da
osservare.
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
dell'EXPO Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento
delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
Repubblica italiana nei confronti del Bureau International
des Expositions, si applicano alle opere individuate e
definite essenziali in base al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e
successive modificazioni, le disposizioni processuali di
cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.".
Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 36. (Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A.)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede
in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e'
esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di
direttore generale, nonche' quello di componente del
comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge
i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze
e le procedure previste a legislazione vigente per
l'approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore
autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli
specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di
nuove strade statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad
Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi
sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla
medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
della concessione di gestione di autostrade per le quali la
concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa
aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei
lavori di costruzione delle opere date in concessione e il
controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio
e' dato in concessione;
3) in alternativa a quanto previsto al numero 1),
affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui
alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate,
per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per
la costruzione e gestione di nuove autostrade, con
convenzione da approvarsi con decreto del Ministro
dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali
Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi
s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali,
assentite o da assentire in concessione, di rilevanza
regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori
inerenti la rete autostradale di interesse nazionale, che
equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo
miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni
tariffarie per le concessioni autostradali secondo i
criteri e le metodologie stabiliti dalla competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro
successiva approvazione;
f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei
concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade
medesime;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle
sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per
effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2,
lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al
loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione,
il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili
destinati al servizio delle strade e delle autostrade
statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti
di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143;
d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti
la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non
sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione
per pubblica utilita'.
4. Entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia
subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti convenzionali con le
societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al
comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al
comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas
s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i
quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
servizio alla data del 31 maggio 2012, e' trasferito
all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico.
All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
previste per detto personale a legislazione vigente nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
legge n. 296 del 2006, gia' finalizzate, in via
prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie
autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle
spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina dei contratti
collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e
dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
procede alla individuazione delle unita' di personale da
trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono
lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio
2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas
s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. (abrogato).
7-bis. (abrogato).
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto
dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
materia contenute nel codice civile, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas
S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto decade con effetto dalla data di adozione
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma
integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede altresi' alla
riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.
nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della
societa' che, entro il 1° gennaio 2012, e' approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di
approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di
Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di
amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i
requisiti necessari per stabilire forme di controllo
analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla
societa', al fine di assicurare la funzione di organo in
house dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
il soggetto pubblicizzato».".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione
degli investimenti relativi ad opere pubbliche), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Documento pluriennale di pianificazione)
1. Al fine di migliorare la qualita' della
programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di
bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle procedure di
valutazione d'impatto ambientale previste dalla normativa
comunitaria, predispone un Documento pluriennale di
pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende
coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per
opere pubbliche di propria competenza, ivi compreso il
"Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
2. Il Documento, redatto con cadenza triennale secondo
lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui al
successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la Prima
Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni
infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la
metodologia e le risultanze della procedura di valutazione
e di selezione delle opere da realizzare e individua le
priorita' di intervento; la Terza Sezione definisce i
criteri per le valutazioni ex post degli interventi
individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex
post gia' effettuate.
3. Il Documento e' redatto anche in linea con quanto
previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti
del Documento nei contratti di programma che stipulano con
le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
estese agli obblighi in capo alle aziende vigilate
derivanti dall'adozione del Documento.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
di riferimento, il Documento e' trasmesso al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta
utile del Comitato, previa positiva conclusione
dell'istruttoria da parte del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene
data comunicazione all'amministrazione proponente. Qualora
la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda
seduta utile del CIPE dalla positiva conclusione
dell'istruttoria, i Ministri competenti possono provvedere
all'approvazione del Documento, recependo eventuali
osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministeri
trasmettono al CIPE, per la relativa presa d'atto, una
relazione sullo stato di attuazione del Documento nella
quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche
in coerenza con le risorse disponibili a legislazione
vigente, congruamente motivati.
7. Per le opere relative alla realizzazione delle
infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi
di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il Documento e' costituito dal
programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 161, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, integrato ai sensi
degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
altresi' un ulteriore Documento relativamente a tutti gli
altri piani e programmi di propria competenza, secondo le
procedure previste dal presente decreto.
8. (abrogato).".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione
degli investimenti relativi ad opere pubbliche), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Selezione delle opere)
(Omissis).
2. A tal fine, la Seconda Sezione del Documento
contiene:
a) i criteri e la metodologia valutativa di confronto
utilizzati per selezionare e includere le opere nel
Documento, in ragione degli esiti delle valutazioni ex
ante;
b) la sintesi dei singoli studi di fattibilita'
elaborati;
c) l'elencazione delle opere da realizzare nei diversi
settori di competenza di ciascun Ministero, con
l'indicazione sia dell'ordine di priorita' e dei criteri
utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati
attesi e dei relativi indicatori di realizzazione e di
impatto, anche evidenziando gli eventuali pareri dei
valutatori che si discostino dalle scelte delle
amministrazioni. Ciascuna di tali opere e' corredata del
relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e' trasmesso
a cura del Ministero competente alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, contestualmente alla
trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi dell'articolo
2, commi 5 e 6;
d) la localizzazione, le problematiche di ordine
ambientale, paesaggistico ed urbanistico-territoriale
relative alla realizzazione di ciascuna opera;
e) la previsione dei tempi di attuazione, anche per
fasi, delle singole opere;
f) la stima dei costi delle singole opere, la relativa
articolazione temporale, le risorse disponibili, con
l'indicazione delle specifiche fonti di copertura
finanziaria, e il fabbisogno finanziario residuo articolato
in termini temporali sulla base degli andamenti di cassa;
g) l'indicazione degli atti normativi, amministrativi e
di diritto privato in forza dei quali ciascuna opera sara'
realizzata;
h) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, della
legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia):
"Art. 1.
(Omissis).
5. Le regioni e gli enti locali territorialmente
interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture
energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di
infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi
con i soggetti proponenti che individuino misure di
compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli
obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 1, del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di
energia elettrica nelle isole maggiori), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2-bis. (Autorizzazione di opere comprese
nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale)
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema
energetico e la continuita' del servizio di trasmissione di
energia elettrica, quale attivita' di preminente interesse
statale, sono autorizzate in via definitiva le opere
facenti parte della rete elettrica di trasmissione
nazionale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma
7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che siano
gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto." .
Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno
2000.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 61, della
legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia):
"Art. 1.
(Omissis).
61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas
naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di
due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i
programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi
derivanti dalle concessioni medesime.
(Omissis).".
Il decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno
2011, S.O..
Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto-legge
1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale):
"Art 46. (Procedure di autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto)
1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero
all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono
rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di
impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di
assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione
demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la
successiva adozione e l'aggiornamento delle relative
condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei
competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1
e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore
portuale.".
Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 della legge 9
gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano
energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali):
"Art. 6. (Conferimento del permesso di ricerca, sue
dimensioni e durata)
1. Il permesso di ricerca e' accordato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la
geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o
di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le
rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle
prescrizioni concernenti l'attivita' da svolgere
nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e
della piattaforma continentale.
2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da
consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e
non puo' comunque superare l'estensione di 750 chilometri
quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese
zone adiacenti di terraferma e mare.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non
abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in
relazione alle finalita' ottimali della ricerca, ha
facolta' di non accordare il permesso di ricerca fino a
quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area
stessa con aree finitime.
4. La durata del permesso e' di sei anni.
5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive
proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli
obblighi derivanti dal permesso stesso.
6. Al titolare del permesso puo' essere accordata
un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del
permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o
prove di produzione per motivi non imputabili a sua
inerzia, negligenza o imperizia. La proroga e' accordata
per il tempo necessario al completamento dei lavori e
comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il
decreto di proroga e' approvato il programma tecnico e
finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di
lavori.
7. I titolari di permesso di ricerca cessato per
scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un
nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o
subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni
dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni
non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una
concessione di coltivazione nell'ambito del permesso
precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo
periodo di proroga previsto nel relativo programma di
lavoro.
8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del
titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso,
non puo' essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione
del conferimento del permesso per le indagini geologiche e
geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le
perforazioni.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' prorogare i termini di cui al comma
8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che
provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di
forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al
superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi
per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio
della perforazione, che dovra' in ogni caso iniziare
effettivamente entro la prima vigenza del permesso.
10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le
amministrazioni competenti impongano al titolare del
permesso particolari adempimenti o limitazioni che
comportino la sospensione dell'attivita' di ricerca, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo' disporre con decreto, su istanza del titolare stesso,
che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del
computo della durata dello stesso, resti sospeso per il
tempo strettamente necessario per ottemperare agli
adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso
periodo, sara' sospeso il relativo canone.
11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al
pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale
o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca puo'
essere revocato, anche su istanza di pubbliche
amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si
applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.
13. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone
dichiarate parco nazionale o riserva marina."
"Art. 9. (Concessione di coltivazione. Disposizioni
generali)
1. Al titolare del permesso che, in seguito alla
perforazione di uno o piu' pozzi, abbia rinvenuto
idrocarburi liquidi o gassosi e' accordata la concessione
di coltivazione se la capacita' produttiva dei pozzi e gli
altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili
giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del
giacimento scoperto.
2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma
11 dell'articolo 6.
3. L'area della concessione deve essere tale da
consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
4. Su richiesta dei titolari dei permessi, puo' essere
accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area
ricadente su due o piu' permessi adiacenti, quando cio'
corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del
giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione
puo' estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.
5. All'istanza di concessione deve essere allegato il
programma di sviluppo del giacimento.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge
21 luglio 1967, n. 613 , in materia di contitolarita' si
estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto
applicabili.
7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e
sesto dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613 ,
si applicano anche alle concessioni di coltivazione
accordate in terraferma.
8. Al fine di completare lo sfruttamento del
giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga
decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre
alla proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21
luglio 1967, n. 613 , una o piu' proroghe, di cinque anni
ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di
ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti
dalla concessione o dalle proroghe.
9. (SOSTITUISCE CON TRE COMMI IL TERZO COMMA DELL'ART.
55, L. 21 LUGLIO 1967, N. 613).
10. Nei casi di contitolarita' della concessione di
coltivazione si applica l'articolo 12 della legge 30 luglio
1990, n. 221.
11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza,
la concessione di coltivazione e' accordata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con le regioni a statuto speciale o le province autonome di
Trento e Bolzano interessate." .
Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
Si riporta l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo
restando il termine di cui al primo periodo del presente
comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del
servizio in ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di
servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini
territoriali ottimali gia' prevista in attuazione di
specifiche direttive europee nonche' ai sensi delle
discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
regionali che abbiano gia' avviato la costituzione di
ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'
giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque
tali da consentire economie di scala e di differenziazione
idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai
servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati
con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo
concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi
dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono
prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli
ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura
ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di
regolazione competente abbia verificato l'efficienza
gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei
parametri stabiliti dall'Autorita' stessa.
5. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate
al patto di stabilita' interno secondo le modalita'
definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo
18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente
di governo locale dell'ambito o del bacino vigila
sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo
precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita'
interno.
6. Le societa' affidatarie in house sono tenute
all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Le medesime societa' adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' delle disposizioni che stabiliscono a carico
degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori.".
Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 53. Modificazioni al decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.
148
1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola
«in» e' sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro
degli»;
2) dopo le parole «massimizzare l'efficienza del
servizio», sono inserite le seguenti: «e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi»;
3) al quarto periodo, dopo le parole: «Fermo restando
il termine di cui al primo periodo del presente comma» sono
inserite le seguenti: «che opera anche in deroga a
disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la
riorganizzazione del servizio in ambiti»; (135)
4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non
inferiore a quelle» sono sostituite dalle seguenti: «in
coerenza con le previsioni»;
b) (abrogata).".
Il testo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
Il testo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica)e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
Il testo della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino
del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004,
n. 215.
Il testo della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme
concernenti il servizio farmaceutico) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1968, n. 107.
Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, Pubblicato nella Gazz. Uff. 26
giugno 2012, n. 147, S.O.:
"Art. 37. (Disciplina delle gare per la distribuzione
di gas naturale e nel settore idroelettrico)
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente:
«Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, societa' per azioni o a
responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica,
e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla
base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa',
delle loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi
dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge,
di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici
locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura
non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
al primo periodo non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a
partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai
sensi del medesimo comma»;
b) il primo periodo dell'articolo 15, comma 10, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' sostituito
dai seguenti:
«I soggetti titolari degli affidamenti o delle
concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
partecipare alle prime gare per ambiti territoriali,
indette a norma dell'articolo 14, comma 1, successive al
periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali
soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate
da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici
locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale,
in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad
evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modifiche e integrazioni.».
2. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo
46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale,
e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi del
medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le
gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in
conformita' con l'articolo 24, comma 4, del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale, al fine di garantire la sicurezza del
servizio, sono fatti salvi gli obblighi in materia di
tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, che, a causa dell'obbligatorieta',
non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le regioni e le province autonome, cinque anni
prima dello scadere di una concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di
decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto
previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel
rispetto della normativa vigente e dei principi
fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di
stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di
conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso
della concessione per un periodo di durata da venti anni
fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entita'
degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo
all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del
bacino idrografico di pertinenza, alle misure di
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del
piano di interventi per assicurare la conservazione della
capacita' utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta
economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica
e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza
installata. Per le concessioni gia' scadute alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e per quelle
in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31
dicembre 2017, per le quali non e' tecnicamente applicabile
il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del
presente comma, le regioni e le province autonome indicono
la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre
dal termine del quinto anno successivo alla scadenza
originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel
bando di gara sono specificate altresi' le eventuali
condizioni di esercizio della derivazione al fine di
assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari
riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto
dalla pianificazione idrica. La gara e' indetta anche per
l'attribuzione di una nuova concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime
modalita' e durata»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e
i parametri per definire la durata della concessione in
rapporto all'entita' degli investimenti, nonche', con
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i
parametri tecnico-economici per la determinazione del
corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario
uscente, ed e' determinata la percentuale dell'offerta
economica di cui al comma 1, presentata dal soggetto
risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione dei
costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita'
dei clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo
decreto».
5. Fermo restando quanto previsto per i casi di
decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica
dall'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara
per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione
ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuita'
gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al
nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda
relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di
tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.
6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo
per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e
concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima
della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con
riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda
relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli
di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui
al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
corrispettivo e' determinato sulla base del valore di
mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo
diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con
riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, primo
comma, e' inoltre dovuto un importo determinato sulla base
del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto
dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi
rivalutati, ricevuti dal concessionario per la
realizzazione di tali opere, diminuito nella misura
dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si
provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti
terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna
delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo
dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche
territorialmente competente, i quali operano secondo
sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro
novanta giorni dalla nomina.
7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul
territorio nazionale delle attivita' di generazione
idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori
economici, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri
generali per la determinazione, secondo principi di
economicita' e ragionevolezza, da parte delle regioni, di
valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso
idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le
modalita' tramite le quali le regioni e le province
autonome possono destinare una percentuale di valore non
inferiore al 20 per cento del canone di concessione
pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a
beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di
fornitura localizzati nel territorio della provincia o
dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani
insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere
afferenti alle concessioni di cui al presente comma.
8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.".
Si riporta il testo dell'articolo unico del decreto del
Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, come
modificato dalla presente legge:
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le
categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono
le seguenti:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di
riposo e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti
termali;
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e
sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli
espressamente previsti dalla legge;
7) giardini zoologici e botanici;
8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di
pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9) mattatoi pubblici;
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11) mercati e fiere attrezzati;
12) parcheggi custoditi e parchimetri;
13) pesa pubblica;
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari,
approdi turistici e simili;
15) spurgo di pozzi neri;
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e
spettacoli;
17) trasporti di carni macellate;
18) trasporti funebri, pompe funebri;
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente
a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei
congressi e simili.".
Il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE9 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 30. (Concessione di servizi) - 1. Salvo quanto
disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice
non si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a
favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a
quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti
e della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel
rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara
informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei
criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono
forme piu' ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purche' conformi ai principi
dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che
prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi,
l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta
amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un
soggetto che non e' un'amministrazione aggiudicatrice
diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita' di
servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per
gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di
tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non
discriminazione in base alla nazionalita'.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si
applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143,
comma 7.".
Si riporta il testo dell'articolo 125 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 125. (Lavori, servizi e forniture in economia)
-1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori,
possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni
appaltanti operano attraverso un responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono
effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per
l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in
cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non
superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione
diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti
categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti
quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e
non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di
sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore
inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di
completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in
economia possono essere anticipati dalla stazione
appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il
programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile
formulare una previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e'
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi
per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni
appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo
di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e'
ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso
all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale,
o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia
ritenuto necessario o conveniente per conseguire la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a
seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in
economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
morale, capacita' tecnico - professionale ed economico -
finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo
affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i
soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso
dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non
periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del
presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata
allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in
economia sono disciplinati, nel rispetto del presente
articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal
presente codice, dal regolamento.".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi'
come modificato dalla presente legge:
"8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento
diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a capitale
interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la
gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in
essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31
dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in
via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia
pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, (Riassetto
della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28,
della legge 23 luglio 2009, n. 99.), come modificato dalla
presente legge.
"Art.1. (Ambito di applicazione della legge e
competenze)
1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici
delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello
Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio
1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di
pubblica utilita' e sottoposte a regimi abilitativi ai
sensi del presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto
legislativo, valgono le seguenti definizioni:
a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
superiore a 150 °C;
b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
compresa tra 90 °C e 150 °C;
c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
inferiore a 90 °C.
3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad
alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile
complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono
inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche
economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.
3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo
di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto
ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati
alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di
impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni
nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW
per ciascuna centrale, per un impegno complessivo
autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente
non possono in ogni caso essere autorizzati piu' di tre
impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5
MW.
3-bis.1 Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che
per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del
fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza
nominale installata al fine di mantenere il fluido
geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e'
determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema
elettrico.
4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 3-bis e 5,
sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e
bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal
solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei
reflui di 15 gradi centigradi.
5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse
geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10.
Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e
all'articolo 826 del codice civile.
6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono
risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre
quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile
regionale.
7. Le autorita' competenti per le funzioni
amministrative, ai fini del rilascio del permesso di
ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le
funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di
polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche
d'interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da
esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo
sull'esercizio delle attivita', senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo
40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive
modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole
«e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di
risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana.
8. E' esclusa dall'applicazione del presente
provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione
delle acque termali, intendendosi come tali le acque da
utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2
della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano
presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
disposizioni del presente provvedimento non si applicano
qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da
detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze
minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle
relative alla legislazione regionale di settore.
10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi
geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o
comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
industriale, anche in area marina, sono autorizzate
dall'autorita' competente.".
Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 154. Tariffa del servizio idrico integrato.
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
idrico integrato ed e' determinata tenendo conto della
qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree
di salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di
funzionamento dell'Autorita' d'ambito, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi
e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote
della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di
corrispettivo .
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della
necessita' di recuperare i costi ambientali anche secondo
il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le
componenti di costo per la determinazione della tariffa
relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego
dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti
i criteri generali per la determinazione, da parte delle
regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua
pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi
della risorsa e prevedendo altresi' riduzioni del canone
nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle
acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo
produttivo o di una parte dello stesso o, ancora,
restituisca le acque di scarico con le medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del
piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma
1, lettera d), predispone la tariffa di base,
nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo
10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel
rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate,
anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi,
agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
consumi di determinate categorie, secondo prefissati
scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa
redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di
tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti
ricettivi stagionali, nonche' per le aziende artigianali,
commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni
tiene conto degli investimenti pro capite per residente
effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio idrico integrato .".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 (Misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale), come
modificato dalla presente legge.
"Art. 2. Disposizioni in materia di commercializzazione
di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di
commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, e'
prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2
limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso
per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla
norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni
rilasciate da organismi accreditati, di quelli
riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano
maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore
superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e
100 micron se destinati ad altri usi, di quelli
riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano
maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore
superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e
60 micron se destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con
decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione
europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il
trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere
individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche
ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo
forme di promozione della riconversione degli impianti
esistenti, nonche', in ogni caso, le modalita' di
informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico
proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi
realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata
UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di
plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per
cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui
al periodo precedente puo' essere annualmente elevata con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per
la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei
produttori.
4. A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione
dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2
la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto
prescritto dal presente articolo e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del
massimo se la violazione del divieto riguarda quantita'
ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della
merce superiore al 20 per cento del fatturato del
trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981,
all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o
su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il
rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del
1981 e' presentato alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia nella quale e'
stata accertata la violazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo dell'articolo 66, comma 7, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, e, non oltre due
giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli
avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici
giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo
cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure
urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro
il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.".
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.:
"17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazz. Uff.
31 dicembre 2009, n. 303, S.O:
"2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 6, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, abrogato
dalla presente legge.
"6. Al fine di facilitare ed accelerare la
realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse
nazionale, su richiesta motivata dei concessionari
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas istruisce la
domanda ricevuta circa l'individuazione dei singoli asset
regolati, definendo la relativa remunerazione entro novanta
giorni dal ricevimento della stessa richiesta.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
aprile 2001, n. 170, come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Modalita' di vendita)
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e'
effettuata nel rispetto delle seguenti modalita':
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e
periodica stabilito dal produttore non puo' subire
variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e
non esclusivi, che effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalita' commerciali
di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma
di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere
identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e
non esclusivi, che effettuano la vendita;
c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi,
devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le
testate poste in vendita;
d) e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di
giornali, riviste e materiale pornografico;
d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria
sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla
merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito
in conto vendita e restituito a compensazione delle
successive anticipazioni al distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli
edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la
ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura
ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda
da parte del distributore costituiscono casi di pratica
commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori
ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente
articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di
legge e non viziano il contratto cui accedono.".
Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 3, della
legge 20 febbraio 2006, n. 82, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 28. (Registri per i produttori, gli importatori
ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio).
1. I produttori, gli importatori ed i grossisti di
saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di
isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato
un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di
bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima
dell'uso dal comune competente in base al luogo di
detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le
estrazioni all'atto in cui si verificano.
2. I grossisti che effettuano vendita al minuto devono
annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione,
precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.
3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei
registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione dei
commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al
pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a
esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli
artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico
e scarico delle materie prime, vidimato dal competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, e'
fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con
le stesse modalita' previste dal comma 1 e di annotarvi
giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle
sostanze zuccherine impiegate.
4. I registri istituiti ai sensi dei commi 1 e 3
possono essere tenuti anche tramite supporto informatico,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e devono essere conservati per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
5. Per coloro che tengono la propria contabilita'
avvalendosi di sistemi informatizzati, ai sensi del comma
4, le iscrizioni nei registri di carico e scarico possono
essere completate settimanalmente.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto1996, n. 472, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento cessano di avere efficacia, fatta
eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi
e dei fiammiferi, nonche' dei prodotti sottoposti al regime
delle accise, ad imposte di consumo od al regime di
vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e 62 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni riguardanti
l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei
beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono
applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione
in commercio.
2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni
durante il trasporto ai fini dell'acquisizione di dati e
notizie utili all'accertamento della corretta applicazione
delle norme fiscali.
3. Il documento previsto dall'art. 21, quarto comma,
secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione
della data, delle generalita' del cedente, del cessionario
e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' la
descrizione della natura, della qualita' e della quantita'
dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si
applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Lo stesso documento e' idoneo a superare le
presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto.
4. Il decreto del Ministro delle finanze 18 gennaio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 1996, e' abrogato.".
Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 5-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese)
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un
dodicesimo».
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal
mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata
anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia
necessaria la preventiva introduzione della merce nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di
stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli
articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano
il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal
deposito IVA per la sua immissione in consumo nel
territorio dello Stato, qualora risultino correttamente
poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato
articolo 50-bis del decreto legge n. 331 del 1993,
l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere
definitivamente assolta".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1331, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazz. Uff.
27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
"1331. Nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e' istituito un Fondo di parte corrente, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da
ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del
Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'ufficio centrale del bilancio".
Si riporta il testo dell'articolo 41, comma
16-sexiesdecies.1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2008,
n. 304:
"16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la
concorrenzialita' delle rivendite di benzina e gasolio
utilizzati come carburante per autotrazione situate nella
Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e' istituito, in favore delle regioni
confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di
contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo
della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il
fondo e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le
modalita' di erogazione e i criteri di ripartizione del
predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia
delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata
all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.".
Si riporta il testo dell'articolo 111 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 111 (Revisione delle macchine agricole in
circolazione)
"1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza
nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28
febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle
macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma
dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di
efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di
idoneita' per la sicurezza della circolazione. Con il
medesimo decreto e` disposta, a far data dal 1º gennaio
2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in
circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del
relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle
immatricolate antecedentemente al 1º gennaio 2009, e sono
stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti
della formazione professionale per il conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, qualora sorgano dubbi sulla
persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole
macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi
e le modalita' delle revisioni di cui al presente articolo,
nonche', ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei
requisiti minimi d'idoneita' cui devono corrispondere le
macchine agricole in circolazione e del loro stato di
efficienza.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto emesso di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, puo' modificare la
normativa prevista dal presente articolo in relazione a
quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunita'
economica europea.
5 Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
che non e' stata presentata alla revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
80 ad euro 318. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneita' tecnica,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12. (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di
acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma
diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione
degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli
enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del
Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni
immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti
previdenziali pubblici e privati restano ferme le
disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, relative agli interventi manutentivi, a
carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso per finalita'
istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche
fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge
riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli
affari esteri e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli
41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina
del presente comma gli istituti penitenziari.
Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli
immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
edilizia penitenziaria.
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relative agli
interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero
infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e
b);
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono
curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche
avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale
pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli
interventi manutentivi mediante tali operatori e' curata,
previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
della capacita' operativa delle stesse strutture,
dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici
appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del
Demanio sono controllati secondo le modalita' previste
dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi. Successivamente alla stipula
dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni
nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e il Ministero della giustizia con
riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche' i beni
immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari
esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
(Omissis)".
Si riporta il testo degli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 166, (recante Norme in
materia di concorso notarile, pratica e tirocinio
professionale, nonche' in materia di coadiutori notarili in
attuazione dell'articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre
2005, n. 246), come modificati dalla presente legge.
"Art. 5. (Composizione della commissione esaminatrice).
1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio
di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto
1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima
dell'inizio della prova con decreto del Ministro della
giustizia, e' unica ed e' composta da:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita',
che la presiede;
b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
con funzioni di vice presidente;
c) sette magistrati con qualifica di magistrato di
appello;
d) sei professori universitari, ordinari o associati,
che insegnino materie giuridiche;
e) nove notai, che abbiano almeno dieci anni di
anzianita' nella professione.
1-bis. I componenti della commissione, aventi le
qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in
pensione da non piu' di cinque anni.
2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi
indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del
notariato.
3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte,
alla procedura concorsuale, non possono essere nominati
nella commissione dei due concorsi successivi.
4. (abrogato).
5. La commissione opera con tre sottocommissioni
composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal
presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di
cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente.
6. I magistrati e i docenti universitari sono
esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di
lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla
formazione della graduatoria del concorso da parte della
commissione. L'esonero dei magistrati e' disposto dal
Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei
docenti universitari e' disposto dall'universita' di
appartenenza."
"Art. 11. (Correzione delle prove scritte).
1. La sottocommissione di cui all'articolo 10 procede,
collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei
temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio
complessivo di idoneita' per l'ammissione alla prova orale.
2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura
dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a
maggioranza se il candidato merita l'idoneita'.
3. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del
voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre
prove scritte.
4. In caso di idoneita', la sottocommissione assegna,
in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio
complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad
un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun
commissario dispone di un voto da zero a tre punti.
5. Il giudizio di non idoneita' e` sinteticamente
motivato con formulazioni standard, predisposte dalla
commissione quando definisce i criteri che regolano la
valutazione degli elaborati. Nel giudizio di idoneita' il
punteggio vale motivazione.
6. Il segretario annota la votazione complessiva o la
motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per
ciascun elaborato.
7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del
secondo elaborato emergono nullita' o gravi insufficienze,
secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non
idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli
elaborati successivi.".
Si riporta il testo dell'articolo 285 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, contenente
norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14
aprile 2006, n. 88, S.O, come modificato dalla presente
legge.
"Art. 285. Caratteristiche tecniche.
1. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata
in vigore della presente disposizione, sono stati
autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire
da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono
essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1°
settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e
vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico,
quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il
titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi,
le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della
stessa parte quinta nei novanta giorni successivi
all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da
tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare
dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
288.".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, come modificato della presente legge:
"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti
da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione
tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo
seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas
a condensazione che, per valori di prestazione energetica e
di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano
alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente
e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica
di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il
posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in
conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e
successive integrazioni."
Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 della legge 28
giugno 2012, n. 92, come modificati dalla presente legge:
"Art. 1. (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore)
(Omissis).
21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37»
sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con piu' di
cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di
ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che
le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di eta'»;
b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa
o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata con modalita' semplificate alla
Direzione territoriale del lavoro competente per
territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al precedente periodo, nonche' ulteriori modalita'
di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al
presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore
per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;
(Omissis)."
"Art. 4. (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro)
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra
datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici
dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale possono prevedere che,
al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,
il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai
lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento
di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed
a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi
sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di
processi di riduzione di personale dirigente conclusi con
accordo firmato da associazione sindacale stipulante il
contratto collettivo di lavoro della categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al
comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a
seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua
l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al
comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare
mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del
versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e'
tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a
notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta
giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS
procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte
dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle
pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
applicazione anche nel caso in cui le prestazioni
spetterebbero a carico di forme sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro
procede al recupero delle somme pagate ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991,
relativamente ai lavoratori interessati, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della
presente legge. Resta inoltre ferma la possibilita' di
effettuare nuove assunzioni anche presso le unita'
produttive interessate dai licenziamenti in deroga al
diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 429 e 430,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1.(Omissis).
429. Le imprese che operano nel settore della grande
distribuzione possono trasmettere telematicamente
all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto
vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande
distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi
commerciali definiti media e grande struttura di vendita
aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei
comuni con popolazione residente superiore ai 10.000
abitanti, nonche' le imprese che pur in assenza dei
requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla
superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo
societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
che opera con piu' punti di vendita sul territorio
nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato
superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande
distribuzione commerciale come sopra definite, la
trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto
di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione
fiscale dei corrispettivi stessi.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. (Liberalizzazione in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione
di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni)
1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma
3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma
6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma
4 e»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio
per consentire la progressiva entrata in operativita' del
Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle
tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, attraverso il
concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica
delle componenti software e hardware, anche ai fini
dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo
piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste,
organizzando, in collaborazione con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, test di
funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia
partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui
all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26
maggio 2011, il termine di entrata in operativita' del
SISTRI e' il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, sentite le
categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti,
alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita'
ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le
procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente
rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi
di gestione regolati per legge possono delegare la
realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai
consorzi di recupero, secondo le modalita' gia' previste
per le associazioni di categoria.
4.
5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto
dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati,
l'autenticazione certa dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare,
entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista
dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la
realizzazione e la messa a disposizione della posizione
debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.
6-bis. Al fine di semplificare l'attivita'
amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore
contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno
beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 1, commi
331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
assenza della condizione reddituale stabilita dal citato
comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali
e amministrative se essi restituiscono le somme
indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. I procedimenti penali ed amministrativi
eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del
predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta
restituzione.
6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di
quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa
delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree a
piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad
operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con
esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti
pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al
fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti
in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero
appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato
ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato
comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi
statali gia' stanziati e non impegnati al fine della
realizzazione di nuovi immobili per valutare la
possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni
di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da
destinare ad uso governativo. Nel caso di permuta con
immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con
significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale
massima del 75 per cento della permuta mentre il restante
25 per cento dovra' interessare immobili dello Stato
dismessi e disponibili. Le suddette permute sono attuate,
in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la
realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi
centrali di corte d'appello in cui sia prevista la
razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e
minorili nonche' l'accorpamento delle soppresse sedi
periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre
2011, n. 148".

 

Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 4-undecies,
4-duodecies e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80:
"Art. 2. Disposizioni in materia fallimentare, civile e
processuale civile nonche' in materia di libere
professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative
alla CONSOB
(Omissis).
"4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza
derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante
nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo
determinato, non piu' di quindici persone che, per i titoli
professionali o di servizio posseduti, risultino idonee
all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La
ripartizione del personale cosi' assunto e' stabilita con
deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza
prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni.
4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e
stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i
dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto siano in servizio, possono essere
inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella
presa a riferimento nel contratto, mediante apposito
esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal
Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da
due docenti universitari o esperti nelle materie di
competenza istituzionale della CONSOB. L'esame-colloquio e'
svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti
dei dipendenti interessati.
4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione dei commi 4-undecies e 4-duodecies sono
coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse
previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724. ".

 
Art. 35
Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine di incrementare la capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e' istituito il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, con funzioni di soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.
2. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri costituisce il punto di riferimento per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attivita' svolte dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e propone la sostituzione di procedimenti amministrativi con accordi integrativi o sostitutivi dei relativi provvedimenti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri opera presso il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, concordando con Agenzia ICE e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalita' e procedure attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le modalita' e procedure concordate sono comunicate alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire di individuare le necessarie forme di coinvolgimento degli uffici regionali. La riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' attuata con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All'ufficio di cui al comma 4 sono adibiti prioritariamente i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso Istituto per il commercio estero, dei quali sia avvenuto il trasferimento alle regioni in conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a), dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione di cui al primo periodo opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri, garantendo in ogni caso che gli indirizzi per l'operativita' dello stesso Sportello non vengano modificati per un periodo di tempo necessario ad assicurare la realizzazione degli investimenti in Italia da parte degli investitori esteri.
7. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: «struttura dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto»; al secondo periodo, le parole: «Formula proposte al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione»; le parole: «, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo».
Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 117, secondo comma, lettera a) e
lettera q), della Costituzione:
"Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
(Omissis).
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;".
Si riportano gli articoli da 14 a 14 - quinquies della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazz. Uff. 18
agosto 1990, n. 192:
"Art. 14. Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni."
"Art. 14-bis. Conferenza di servizi preliminare
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si
esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater,
comma 3".
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni."
"Art. 14-ter. Lavori della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Sopraintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza dei servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e
della pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS
e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati."
"Art. 14-quater. Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta
giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le
Province autonome interessate, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu'
amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la
Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso
tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro
trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e'
espresso da una regione o da una provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, ai fini del
raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data
di rimessione della questione alla delibera del Consiglio
dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della
regione o della provincia autonoma, degli enti locali e
delle amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori
trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
3-bis.
3-ter.
3-quater.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303."
"Art. 14-quinquies. Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati
all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater
della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.".
Si riporta l'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012,
n. 147, S.O.:
"Art. 27. Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.".
Si riporta l'articolo 15 della citata legge n. 241 del
1990:
"Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, pena la nullita' degli stessi.".
Si riporta l'articolo 14, commi 18-bis e 19, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
(Omissis).
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.".
Si riporta l'articolo 2, commi 10 e 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156,
S.O.:
"Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
(Omissis).
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165."
"10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo
23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.".
Si riporta l'articolo 14, commi 26-sexies, lettera a),
e 26-septies del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
(Omissis).
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al
comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.
Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le
regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono definire opportune intese per
individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
(Omissis).
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.".
Si riporta l'articolo 14, comma 22, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
(Omissis).
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia,
secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto.
Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio
di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle
deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
alle disposizioni operative del presidente, assicurando
altresi' gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 
Art. 36

Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti
d'impresa

1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014.
2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo e' costituito dai contributi volontari degli agricoltori e puo' beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 puo' prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita' tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis.
3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale o del patrimonio della societa' emittente e sempreche' il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime."»;
c) il comma 16 e' abrogato;
d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: «19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»;
e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.»;
f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: «Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.»;
g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: «24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8».
3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalita':
a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;
b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a);
c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).
3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta' di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.
3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in societa' per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis.
3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater puo' essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.
3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.
3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.
3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a vendere, un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione. Tale facolta' di acquisto e' trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.
3-novies. La facolta' di acquisto di cui al comma 3-octies viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a), che e' corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.
3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies e 3-novies e' accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno e' determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto di voto e il diritto agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento.
4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»;
b) il numero 1) e' soppresso;
c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;».
4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: «con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo' essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o piu' organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.
5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37»;
b) all'articolo 37, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis)».
5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3o, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «negli atti del notaro rogante» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero sia iscritto nel registro delle imprese».
6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.»;
6-bis. I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. «Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue:
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;».
7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti i seguenti:
«4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20»;
b) all'allegato III della parte II, alla lettera z), dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»;
c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»;
d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale».
7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.
7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone e' versato direttamente ai comuni».
8. «All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attivita' agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreche' i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito della marginalita' si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
8-bis. Al fine di rendere piu' efficienti le attivita' di controllo relative alla rintracciabilita' dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla validita' tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente.
10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato.
10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la parola: «puo'» e' sostituita dalle seguenti: «e' autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a».
10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse le seguenti parole: «, purche' i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari».
10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 del decreto- legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle societa' cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999 permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «a piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «nonche' alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».
10-septies. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso decreto.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in
materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito
nel settore lattiero-caseario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, pubblicato
nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34:
"Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese
(Omissis).
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1)
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per
le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
l'organo comune redige una situazione patrimoniale,
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la
deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del
luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.".
Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32. Strumenti di finanziamento per le imprese
1.
2.
3.
4.
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non
inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla
data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed
aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore
a trentasei mesi dalla data di emissione».
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13
gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse
da societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e
mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del
capitale negoziati in mercati regolamentati o non
regolamentati possono emettere cambiali finanziarie
subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di
sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da
una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una
societa' di gestione armonizzata, da una societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con
succursale costituita nel territorio della Repubblica, che
assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino
alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non
inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli,
per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in
aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della
percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un
revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e
girate esclusivamente in favore di investitori
professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente; il collocamento presso
investitori professionali in rapporto di controllo con il
soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato
dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun
emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in
circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente,
come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo
corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio
con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto
alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato
da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere
considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio
consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque
categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in
relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di
garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende
pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis,
lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al
comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
in misura non inferiore al 25 per cento del valore di
emissione, da garanzie prestate da una banca o da
un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di
certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia
assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del
valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali
emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la
cambiale non puo' avere durata superiore al predetto
periodo di diciotto mesi».
6.
7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n.
43, come modificato dal presente articolo, e' inserito il
seguente:
«Art. 1-bis.- 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono
essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine
l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla
societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari,
contenente la promessa incondizionata di pagare alla
scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali
finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli
intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi'
specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per
singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo
comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre
1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare
della garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed
esistente alla data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede
dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale
l'emittente e' iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni
contenute nel capo II del titolo II della parte III del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo
sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma
restando comunque l'esecutivita' del titolo».
8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle
cambiali finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli
similari emessi da societa' non emittenti strumenti
finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie,
obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di
Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali
finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano
quotati, a condizione che siano detenuti da investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di
societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del 2
per cento del capitale o del patrimonio della societa'
emittente e sempreche' il beneficiario effettivo dei
proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali
finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi
a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche,
da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione
di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa'
diverse dalle prime.».
10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle
banche e dalle societa' con azioni quotate nei mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9
si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11.
12.
13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie,
delle obbligazioni e dei titoli similari di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, primo comma, sono deducibili nell'esercizio in cui
sono sostenute indipendentemente dal criterio di
imputazione a bilancio.
14.
15. Lo sponsor assiste la societa' nella procedura di
emissione dei titoli supportando l'emittente nella fase di
emissione e di collocamento. Egli assume altresi' con
l'emittente impegni volti ad assicurare la liquidabilita',
almeno a intervalli predefiniti, dei titoli fino alla
scadenza.
Il collocamento dei titoli presso investitori
qualificati in rapporto di controllo con il soggetto che
assume il ruolo di sponsor e' disciplinato dalle norme
vigenti in materia di conflitti di interesse.
16. (abrogato).
17.
18.
19.Le obbligazioni e i titoli similari emessi da
societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono
prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o
superiore a trentasei mesi.
20. La clausola di subordinazione definisce i termini
di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli
altri creditori della societa' e ad eccezione dei
sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle societa'
emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui
all'articolo 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra
le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti
massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del
corrispettivo spettante al portatore del titolo
obbligazionario, commisurandola al risultato economico
dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto
al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi
si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore,
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una
somma commisurata al risultato economico dell'esercizio,
nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte
variabile del corrispettivo). Tale somma e' proporzionale
al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni
partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato
della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle
predette obbligazioni.
22. Le regole di calcolo della parte variabile del
corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non
possono essere modificate per tutta la durata
dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non
possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni
societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la
remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto
di rimborso in linea capitale dell'emissione.
24. Qualora l'emissione con clausole partecipative
contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei
limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la
componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto
di specifico accantonamento per onere nel conto dei
profitti e delle perdite della societa' emittente,
rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del
reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il
corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale
componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.
24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica
solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
nel comma 8.
25. La parte variabile del corrispettivo non e'
soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto
comma e' sostituito dal seguente
«I commi primo e secondo non si applicano alle
emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».".
Si riporta l'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese
(Omissis).
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1)
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per
le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
l'organo comune redige una situazione patrimoniale,
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la
deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del
luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche
amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al
contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
Si riportano gli articoli 34, comma 1, lettera e) e 37
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come
modificati dalla presente legge:
"Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti,
salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le
societa' commerciali, le societa' cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti,
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui
all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37;
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si
applicano le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3,
comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi."
"Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di concorrenti
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di
tipo verticale si intende una riunione di concorrenti
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cosi'
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una
riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di
concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli
imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel
regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei
consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40,
sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed
e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente
comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in
valore il quindici per cento dell'importo totale dei
lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di
realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle
opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che
possono essere periodicamente revisionati con il
regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto
la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite
dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si
applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di
presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
di operatori riuniti.
13. Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura e' conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis).
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo'
recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire.".
Si riporta l'articolo 51, secondo comma, della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli
archivi notarili), pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo
1913, n. 55, come modificato dalla presente legge:
"Art. 51.
(Omissis).
L'atto deve contenere:
1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno del
mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui e'
ricevuto;
2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza
del notaro, e del Collegio notarile presso cui e iscritto;
3° il nome, il cognome, la paternita', il luogo di
nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei
testimoni e dei fidefacenti.
Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per
mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si
osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto
al loro rappresentante. La procura deve rimanere ammessa
all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che
l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro
rogante ovvero sia iscritto nel registro delle imprese;
4° la dichiarazione della certezza dell'identita'
personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento
fattone per mezzo dei fidefacienti;
5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere
per disteso, delle date, delle somme e della quantita'
delle cose che formano oggetto dell'atto;
6° la designazione precisa delle cose che formano
oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con
altre.
Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno
designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione
della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri
catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro
confini in modo da accertare la identita' degli immobili
stessi;
7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che
s'inseriscono nell'atto;
8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei
titoli inserti nel medesimo, fu data dal notaro, o,
presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle
parti, in presenza dei testimoni, se questi siano
intervenuti.".
Si riporta l'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile
1990, n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a
societa' ed imprese miste all'estero), pubblicata nella
Gazz. Uff. 3 maggio 1990, n. 101, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1.
(Omissis).
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad
apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale
per il credito a medio termine (Mediocredito centrale),
provvede in particolare, sulla base di programmi che
evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di societa' all'estero
da parte di societa' ed imprese, anche cooperative, e loro
consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti
pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite
indicato all'articolo 3, comma 1, a societa' ed imprese
all'estero, anche gia' costituite;
b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti
di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche con sede
in Italia, specializzate nella valorizzazione e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni
e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di
opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di cui
alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera
b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese
e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed imprese
all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese
partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica,
amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi
di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,
preordinate alla costituzione di societa' ed imprese
all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed
istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a
soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla
lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi
e societa' consortili, fra piccole e medie imprese che
abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore
di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di
altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non
superiore a otto anni, alle imprese o societa' estere di
cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per
cento dell'impegno finanziario previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera; tale limite e'
aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese,
come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti
alla durata del finanziamento, al destinatario dello
stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano
alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla
Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla
International Financial Corporation (IFC) o da altre
organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato
italiano e' membro;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che
abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento
degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle
iniziative di imprese italiane di investimento e di
collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
societa' finanziarie, assicurative, di leasing, di
factoring e di general trading;
h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno
dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il
Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi di
cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi rotativi di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo
2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46
della legge 12 dicembre 2002, n. 273.".
Si riporta l'articolo 62 del citato decreto-legge n. 1
del 2012:
"Art. 62. Disciplina delle relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei
prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli
conclusi con il consumatore finale, sono stipulati
obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le
quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il
prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I
contratti devono essere informati a principi di
trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni
forniti.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione
dei beni di cui al comma 1, e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni
extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei
contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime
relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da
parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto
degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non
giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni
commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale
che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle
relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di
approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci
deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e
per tutte le altre merci entro il termine di sessanta
giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo
giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli
interessi e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali
ed e' inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono
i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari
preconfezionati che riportano una data di scadenza o un
termine minimo di conservazione non superiore a sessanta
giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi,
comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in
involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a
trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi
per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00.
L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento
al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00.
La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento
al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i
divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato
rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento
stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entita' della
sanzione viene determinata in ragione del fatturato
dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato
e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle
presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi
previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A
tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo
della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento
delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su
segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le
attivita' di cui al presente comma sono svolte con le
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
iscritti nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza
e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per
finanziare iniziative di informazione in materia alimentare
a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita' di
ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
nello stato di previsione del Ministero per le Politiche
agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di
iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il
risarcimento del danno derivante dalle violazioni della
presente disposizione, anche ove promosse dalle
associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle
categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a
livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresi'
legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione
della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003.
11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' applicative delle
disposizioni del presente articolo.".
Si riporta il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla
Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff.
14 aprile 2006, n. 88, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"2. Industria energetica ed estrattiva
a) impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 50 MW;
b) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze
minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse
geotermiche, incluse le relative attivita' minerarie;
c) impianti industriali non termici per la produzione
di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva
superiore a 1 MW;
d) impianti industriali per il trasporto del gas,
vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una
lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
e) impianti industriali per la produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva
superiore a 1 MW;
f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture
per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio
geologico superiori a 20 km;
g) attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma;
h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui
all'art. 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite;
l) impianti di superficie dell'industria di estrazione
di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di
minerali metallici nonche' di scisti bituminose;
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica
con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e,
per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella
casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di
concessione superiore a 250 kW;
n) impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone;
n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2
provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II
e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio
geologico a norma del decreto legislativo di recepimento
della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio
geologico di biossido di carbonio.".
Si riportano il punto 4, dell'allegato II della parte
II, la lettera z) dell'allegato III della parte II, il
punto 7, lettera z) dell'allegato IV della parte II,
l'articolo 6, comma 8, del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, come modificati dalla presente legge:
"4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in
corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a
40 chilometri.
4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia
elettrica, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed
elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con
tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km,
qualora disposto all'esito della verifica di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20."
"z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia
elettrica, non facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100
kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km."
"Punto 7 - z) elettrodotti aerei esterni per il
trasporto di energia elettrica, non facenti parte della
rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione
nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 3 km."
"Art. 6. Oggetto della disciplina
(Omissis).
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le
soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II,
punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.".
Si riporta l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.), pubblicata
nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132 :
"Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 .".
Si riporta l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953,
n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle
acque e sugli impianti elettrici), pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 dicembre 1953, n. 299, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Qualora non si raggiunga la maggioranza
prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione
del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere
pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per
forza motrice ai sensi del precedente articolo, sara'
versato su di apposito conto corrente fruttifero della
Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici,
il quale provvedera' con decreto alla ripartizione della
somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri
stabiliti nell'articolo stesso. A decorrere dall'esercizio
2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone e'
versato direttamente ai comuni.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazz. Uff.
22 aprile 2004, n. 94, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. Societa' agricole
1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle
societa' che hanno quale oggetto sociale l'esercizio
esclusivo delle attivita' di cui all' articolo 2135 del
codice civile deve contenere l'indicazione di societa'
agricola. Non costituiscono distrazione dall'esercizio
esclusivo delle attivita' agricole la locazione, il
comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo,
nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle
attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del c.c.,
sempreche' i ricavi derivanti dalla locazione o
dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti
dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata. Il
requisito della marginalita' si considera soddisfatto
qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e
affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare
dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di
tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
Si riporta il testo dell'articolo 34, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n.
292, S.O.:
"Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli
(Omissis).
6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal
versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
bollette doganali a norma dell' articolo 39. I cessionari e
i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con
le modalita' e nei termini di cui all' articolo 21,
indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell' articolo 25. Le disposizioni
del presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall'anno solare successivo a quello in cui e'
stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.".
Si riporta l'articolo 21 del citato decreto-legge n. 78
del 2010:
"Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle
Entrate
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da
limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto
l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le
sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di
emissione della fattura la comunicazione telematica deve
essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di
importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti
alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai
rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7,
commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni
di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605 che emettono carte di credito, di debito o
prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le
operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il
pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di
credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori
finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.".
Si riportano gli articoli 16, comma 2, e 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale), pubblicata nella
Gazz. Uff. 27 febbraio 1982, n. 57:
"Art. 16.
Gli interventi del Fondo di cui al precedente articolo
14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato
tecnico. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le
modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole
particolari da inserire nel contratto di cui al comma
successivo. Il presente articolo e' stato abrogato
dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la
decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma."
"Art. 14. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.".
Si riporta l'articolo 23 del citato decreto-legge n. 83
del 2012, n. 83, come modificato dalla presente legge:
"Art. 23. Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione
nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella
finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di
sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare
riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra
le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5. (abrogato).
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta l'articolo 1, comma 50, della legge 15
dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino,
il coordinamento e l'integrazione della legislazione in
materia ambientale e misure di diretta applicazione),
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.:
"Art. 1.
(Omissis).
50. Al fine di adeguare le strutture operative
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una
maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico
degli enti locali nel coordinamento delle attivita' a
livello locale nelle aree marine protette, negli scavi
portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi
decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, e'
autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000
euro annui.".
Si riporta l'articolo 4, comma 45 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata
nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4.
(Omissis).
45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5,
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA e'
autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme
associative e consortili con banche ed altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario,
all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di
obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine
effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore
agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a
breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole
e medie imprese operanti nel settore agricolo e
agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli
agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al
regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della
Commissione.".
Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 19
settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti
in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi),
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2012, n. 230, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Modifiche all'articolo 12 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole:
«istituti di pagamento» sono inserite le seguenti: «,
istituti di moneta elettronica»;
b) al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo, e'
aggiunto il seguente: «Quanto previsto dalla presente
lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite
dalle associazioni stesse per il perseguimento delle
finalita' associative»;
c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
conto del soggetto abilitato che ha conferito loro
l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato
cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori
finanziari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i
danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.»;
d) al comma 2 le parole: «istituti di pagamento o di
istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle
seguenti: «soggetti autorizzati alla prestazione di servizi
di pagamento» e le parole: «, non determini l'insorgere di
rapporti di debito o di credito» sono soppresse;
e) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria
comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale
previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice
civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies
individua forme di collaborazione e di scambio di
informazioni con gli enti di previdenza.».".
Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, (Misure urgenti per il rilancio competitivo
del settore agroalimentare), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, pubblicato nella
Gazz. Uff. 4 novembre 2008, n. 258:
"Art. 4. Programma SFOP
1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi
cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione
1994/1999, pari a 50,6 milioni di euro per l'anno 2008,
fanno carico alle disponibilita' del Fondo di rotazione di
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.".
Si riporta l'articolo 2, comma 5-decies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie), convertito con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, pubblicato nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2010, n. 303:
"Art. 2. Proroghe onerose di termini
(Omissis).
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
nazionale triennale della pesca, di seguito denominato
«Programma nazionale», contenente gli interventi di
esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'
articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria.".
Si riporta l'articolo 39, comma 4, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 39. Misure per le micro, piccole e medie imprese
1. In materia di fondo di garanzia a favore delle
piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la
controgaranzia possono essere concesse a valere sulle
disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento
dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di
piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il
territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti
previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura
della copertura degli interventi di garanzia e
controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima
delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di
operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie
finali, settori economici di appartenenza e aree
geografiche, con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del
Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento
minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere
definita con decreto di natura non regolamentare adottato
dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal
Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e
cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni
finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali,
le aree geografiche e i settori economici di appartenenza
individuati con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota
non inferiore [all'80] per cento delle disponibilita'
finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non
superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo
garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere
concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti
erogati a piccole e medie imprese nonche' alle grandi
imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la
partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto
previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5,
lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106 da banche e intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono
definite le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, puo' essere modificata la
misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute
dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione
alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al
comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e
le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la
controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di
cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo
Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al
capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi
29 e 32 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326
possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di
legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione,
imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti
pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese
socie dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti
esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti
degli organi che esercitano funzioni di gestione e di
supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Tale
disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra
liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del
Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese,
di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di
garanzia in favore del microcredito di cui all' articolo
111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
microimprenditorialita'. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito,
sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione della garanzia di cui al presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula
convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni,
nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del
Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per
l'istituzione di fondi di riserva separati presso il
medesimo Fondo.".

 
Art. 37

Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone
Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza

1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni.
1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo «Convergenza» per le quali e' stata gia' avviata una procedura di riconversione industriale, purche' siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'.
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresi' sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia - Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di spesa.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 1, commi 340, 341 e 342 , della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
"1.
(Omissis).
340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione
sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione
sociale e culturale delle popolazioni abitanti in
circoscrizioni o quartieri delle citta' caratterizzati da
degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalita'
di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di
abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al
periodo precedente, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo
con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di
programmi di intervento, ai sensi del comma 342. L'importo
di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di
spesa.
341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attivita' economica
nelle zone franche urbane individuate secondo le modalita'
di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti
agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al
comma 340 a tal fine vincolante:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi
cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta
successivi, l'esenzione e' limitata, per i primi cinque al
60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla
presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di
euro 100.000 del reddito derivante dall'attivita' svolta
nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per
ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000,
ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo
indeterminato, residente all'interno del sistema locale di
lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a
concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di
imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a
decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli
immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse
imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove
attivita' economiche.
d) esonero dal versamento dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni
di attivita', nei limiti di un massimale di retribuzione
definito con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato di durata non
inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30
per cento degli occupati risieda nel sistema locale di
lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni
successivi l'esonero e' limitato per i primi cinque al 60
per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla
presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono
l'attivita' all'interno della zona franca urbana.
342. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale, provvede alla definizione dei criteri
per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e
la selezione delle zone franche urbane, sulla base di
parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di
degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla
perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla
concessione del finanziamento in favore dei programmi di
intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle
disposizioni dei commi da 341 a 342 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione
della Commissione europea.".
La delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009
(Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e
ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e
articolo 2, legge n. 244/2007). (Deliberazione n. 14/2009)
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 11 luglio 2009, n. 159.
Si riporta l'articolo 5 del Regolamento (CE) 11-7-2006
n. 1083/2006 recante Regolamento del consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210:
"Art. 5. Convergenza
1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi
strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono
quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione
comune delle unita' territoriali per la statistica (di
seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE)
n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro
capite, misurato in parita' di potere di acquisto e
calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo
2000-2002, e' inferiore al 75% del PIL medio dell'UE a 25
per lo stesso periodo di riferimento.
2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del
Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale
lordo (RNL) pro capite, misurato in parita' di potere di
acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il
periodo 2001-2003, e' inferiore al 90% dell'RNL medio
dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle
condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104
del trattato.
3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni
che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli
Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo
2. L'elenco e' valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre
2013.
L'ammissibilita' degli Stati membri al Fondo di
coesione sara' riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati
comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.".
Si riporta l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazz. Uff.
29 novembre 2004, n. 280:
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
La delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 93/2012, recante
" Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Sardegna -
Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013
e modifica delibera n. 62/2011. (Delibera n. 93/2012)" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 21 novembre 2012, n. 272.

 
Art. 38
Disposizioni finanziarie

1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attivita' di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attivita' professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attivita'. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e' considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»;
b) all'articolo 10, primo comma, il n. 5) e' sostituito dal seguente:
«5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;».
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro per l'anno 2013, 246,72 milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di euro per l'anno 2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;
b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;
c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;
d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo. A tale fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali di cui al periodo precedente.
4. Le rimanenti risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al netto di quanto complessivamente necessario per assicurare il versamento all'entrata previsto dal comma 3, lettera d), possono essere destinate, solo a partire dall'anno 2017, alle attivita' di cui ai numeri ii e iv della lettera b) del comma 1, dell'articolo 32, del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000,
n. 177:
"Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono .
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
Si riportano gli articoli 4, quinto comma, 10, primo
comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 233 del 1972, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Esercizio di imprese
Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle
attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2135
e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma
di impresa, nonche' l'esercizio di attivita', organizzate
in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che
non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio
di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per
azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle
societa' cooperative, di mutua assicurazione e di
armamento, dalle societa' estere di cui all'art. 2507 del
Codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i
consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza
personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio
di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e
dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o
partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che
non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attivita' commerciali o agricole, si considerano
effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte
nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o
di contributi supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
esclusione di quelle effettuate in conformita' alle
finalita' istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche , di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona,
anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la
medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono
considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate
da enti pubblici, le seguenti attivita':
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona cedute
prevalentemente ai propri associati;
b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e
depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e
somministrazione di pasti;
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
prestazioni alberghiere o di alloggio;
h) servizi portuali e aeroportuali;
i) pubblicita' commerciale;
l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Non sono invece considerate attivita' commerciali:
le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto
pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';
le operazioni relative all'oro e alle valute estere,
compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate
dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;
la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o
dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al
proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui
dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi
inerenti al servizio;
la prestazione alle imprese consorziate o socie, da
parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche
e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei
prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita';
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche
dai partiti politici rappresentati nelle assemblee
nazionali e regionali;
le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in
essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al
pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria
erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.
Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali,
anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari
classificate o classificabili nella categoria catastale A e
le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
o classificabili nella categoria catastale A10, di unita'
da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al
ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di
societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi
consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore
al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento
sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad
associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre
attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
obbligazioni o titoli similari, costituenti
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare
attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di
coordinamento o altri interventi nella gestione delle
societa' partecipate .
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera commerciale, anche se
effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia
strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo
periodo, e sesto si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni
limitazione in funzione della temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo
comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano
rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale ;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
settimo comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente
non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
"Art. 10. Operazioni esenti dall'imposta
Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il
servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio ;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate ;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10).
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81,
comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se
il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee (144) ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (144), serie C, sulla
base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad
assicurarne l'esecuzione;
17).
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25).
26).
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis).
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari
di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2.
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle
imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini
della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.".
Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:
"Art. 32. Interventi a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale
1. Al fine di corrispondere all'esigenza di garantire
uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3
attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di
tecnologie per l'efficienza energetica e le fonti
rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello
sviluppo economico con propri decreti individua, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e
industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza
energetica sulla base dei seguenti criteri:
a) gli interventi e le misure sono coordinate con le
disposizioni di cui al presente Titolo al fine di
contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3;
b) gli interventi e le misure prevedono, anche
attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico,
con particolare riguardo alle infrastrutture della rete
elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassificazione ed
alla pirogassificazione di biomasse, ai biocarburanti di
seconda generazione, nonche' di nuova generazione, alle
tecnologie innovative di conversione dell'energia solare,
con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta
concentrazione;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e
dell'organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli
di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti
di cui al punto 1);
iv. ai fondi per la progettualita' degli interventi di
installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico a favore di enti pubblici.
2. Per il finanziamento delle attivita' di cui al comma
1 e' istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il
settore elettrico alimentato dal gettito delle tariffe
elettriche e del gas naturale in misura pari,
rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce le modalita' con le quali le risorse di cui al
comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti delle
tariffe elettriche e del gas, dando annualmente
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle
relative disponibilita'.".

 
Art. 39
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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