Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 dicembre 2012
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito dei fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. (Ordinanza n. 34).


IL CAPO
del dipartimento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006 e n. 3560 del 19 gennaio 2007;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note della Regione Lazio del 28 settembre 2012 e del 15 novembre 2012;
Acquisita l'intesa della Regione Lazio;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Lazio e' individuata quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticita' di cui in premessa.
2. Per i fini di cui al comma 1, il direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione Lazio e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasferimento dei documenti di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Dott. Luca Fegatelli, Commissario delegato ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa, provvede entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza, a trasferire al Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione Lazio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Lazio, oltre che della predetta direzione, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3233, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2013. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. All'esito delle attivita' di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate al bilancio della Regione Lazio.
6. Il direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione Lazio, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2012

Il Capo del dipartimento
Gabrielli
 
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