Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 ottobre 2012
Approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» che, all'art. 3, individua le competenze degli Enti locali in materia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma ed ha previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che ha previsto, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico.»;
Vista la legge 30 ottobre 2008 n. 169 di conversione del decreto-legge 137/08 ed in particolare l'art. 7-bis per effetto del quale «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso.»;
Vista la delibera 18 dicembre 2008 n. 114 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2009 in attuazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, il CIPE ha destinato al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici contributi quindicennali per 3 milioni di euro a partire dalla annualita' 2009 e 7,5 milioni di euro a partire dalla annualita' 2010;
Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010 n. 302, S.O.) ed in particolare il comma 239 dell'art. 2 che ha testualmente previsto che «Al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonche' per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste ai sensi dell' art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Vista la risoluzione n. 8-00099 del 24 novembre 2010 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei Deputati che ha approvato il previsto atto di indirizzo recante «Interventi in materia di edilizia scolastica»;
Vista la successiva risoluzione n. 8-00143 del 2 agosto 2011, con la quale le Commissioni riunite V e VII della Camera hanno modificato i1 precedente atto di indirizzo, hanno individuato puntualmente i beneficiari, gli interventi ed i relativi importi stimati stabilendo, tra l'altro, quanto segue:
il Governo dovra' individuare le modalita' piu' opportune per effettuare gli interventi previsti in favore delle scuole facenti parte integrante del sistema pubblico di istruzione;
«a seguito dell'approvazione della presente risoluzione, gli interventi in materia di edilizia scolastica in essa previsti debbano ricevere attuazione, previa adozione di apposito decreto interministeriale, senza necessita', in deroga a quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di sottopone i medesimi interventi all'approvazione del CIPE...»;
impegna «il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione delle risorse, dei cui all'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle priorita' di cui all'allegato 1»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare, l'art. 30, comma 5-bis, che stabilisce, tra l'altro, che «Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo da' attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni Parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ...»;
Vista la nota n. 1436 del 4 aprile 2012, con la quale il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio ha comunicato, tra l'altro, che il CIPE, ai sensi dell'art. 80 comma 21, della legge n. 289/2002, ha gia' deliberato le risorse stanziate dall'art. 7-bis, comma 1 del decreto-legge 137/2008;
Vista la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di stato con nota n. 29585 del 10 agosto 2012, in merito alla finanziabilita' degli edifici privati;
Considerato che il suddetto parere non e' ancora stato reso;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
Visto, altresi', il comma 177-bis dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 2006);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 2004);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 2005);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali, secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» ed in particolare, l'art. 13 comma 1 con cui sono state emanate disposizioni volte all'attivazione degli interventi previsti nel programma delle infrastrutture strategiche;
Considerato che i relativi contributi pluriennali sono stati impegnati con decreto ministeriale n. 13847 del 22 dicembre 2010, per le finalita' previste dalla normativa di cui in premessa a valere sul capitolo 7060 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il comma l-bis dell'art. 25 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 cosi come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici».
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della normativa citata e della richiamata risoluzione delle Commissioni Parlamentari del 2 agosto 2011, e' necessario e urgente stabilire gli opportuni criteri e modalita' di attivazione delle risorse finanziarie destinate ai soggetti individuati nella predetta risoluzione ai fini della realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
Ritenuto di dare attuazione alla citata normativa e alla richiamata risoluzione della Camera dei Deputati del 2 agosto 2011;
Considerata la necessita' di urgenza di dare attuazione agli interenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con il presente decreto si provvede anche all'autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali destinati al finanziamento dei predetti interventi;

Decreta:

Art. 1

Approvazione del programma

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente dispositivo, e' approvato il «Programma stralcio di attuazione della risoluzione AC8-00143» del «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.
Il programma, che riguarda 989 edifici scolastici per un costo stimato complessivo di 111.800.000,00 euro, e' articolato negli interventi dettagliati nelle tabelle allegate che riportano, tra l'altro, l'indicazione del Comune, la denominazione dell'edificio scolastico e l'importo preventivato per gli interventi corrispondente al limite superiore del finanziamento statale.
Si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo a livello di Regione:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. L'onere relativo al predetto programma stralcio di cui al precedente punto 1 viene imputato alle risorse individuate dalla citata delibera CIPE n. 114/08 e precisamente sui contributi quindicennali per 3 milioni di euro a partire dalla annualita' 2009 e 7,5 milioni di euro a partire dalla annualita' 2010 individuati all'art. 21 del decreto-legge n. 185/2008.
3. Il soggetto abilitato - nel seguito definito «Ente aggiudicatore» - all'utilizzo dei contributi anche mediante accensione di mutui o altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, e' il soggetto titolare dell'intervento, cioe' l'Ente (Provincia o Comune) competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento. Ai fini indicati si riporta, nelle tabelle di cui al citato allegato, anche la quota massima di contributo attribuita per ciascun intervento con la specificazione dell'anno di riferimento. Detta quota e' da intendere quale misura massima del finanziamento dell'intervento considerato a carico delle risorse indicate nel precedente comma. Tutte le economie, comunque maturate, restano finalizzate alla realizzazione dell'intervento sino al completamento del medesimo.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Procedure di attuazione

1. Nei 45 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a pena di revoca del finanziamento gli Enti Aggiudicatori comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia pubblica e gli interventi speciali l'interesse al finanziamento secondo l'allegato modello 1 specificando, tra l'altro, il nominativo del Responsabile del Procedimento o del dirigente competente dell'Ente Aggiudicatore, con i relativi recapiti.
2. Nei successivi 15 giorni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli atti acquisiti, comunica all'Ente beneficiario l'avvenuta ricezione della comunicazione di interesse pervenute entro i termini stabiliti dal presente decreto.
3. Nei successivi 240 giorni l'Ente Aggiudicatore, utilizzando il modello 2, certifica la coerenza al programma del progetto definitivo regolarmente approvato relativo all'intervento da finanziare. In tale contesto si intendono come ammissibili le spese effettuate dopo l'emanazione del presente decreto subordinatamente alla verifica che le predette spese siano direttamente imputabili a lavori che rispettino le seguenti condizioni, contrassegnate con le lettere da «a» a «b»:
a. lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente connesse ad interventi di adeguamento o miglioramento controllato con indicatore di rischio superiore a 0.65 ed alle finiture strettamente connesse.
b. lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente connesse ad interventi che rientrano fra le tipologie previste dall'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) di cui al d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Sono inoltre sono considerate ammissibili a finanziamento, per una quota non superiore al 75%, le opere che, rispettando le finalita' del piano, sono destinate alla costruzione, in altro sito dello stesso comune, di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di uno esistente da demolire o da destinare ad uso diverso da quello scolastico esclusivamente nei casi di estrema necessita' e a fronte di particolari documentate condizioni sfavorevoli connesse alla natura del sito e all'assoluta diseconomicita' dell'intervento di ristrutturazione, anche in rapporto alla durata e complessita' dei lavori e alle esigenze di funzionalita' e di razionale organizzazione del servizio scolastico. In tali casi, la cofinanziabilita' dell'opera resta subordinata alla contemporanea corrispondenza agli ulteriori seguenti requisiti da accertare in sede di redazione dell'attestazione di coerenza:
i. rispetto della finalita' del piano;
ii. parere favorevole da parte del competente Ufficio scolastico regionale alla dismissione dell'edificio scolastico esistente ed alla successiva localizzazione sul sito prescelto;
iii. il nuovo edificio dovra' avere una capienza, misurata in numero studenti, non inferiore a quella dell'edificio esistente;
iv. l'edificio esistente dovra' essere demolito o destinato ad uso diverso da quello scolastico. In tale ultimo caso il predetto edificio dovra' essere declassato per un uso consono alla valutazione di sicurezza della struttura: tale valutazione dovra' essere contenuta in apposita relazione allegata in copia al progetto del nuovo edificio;
v. il progetto del nuovo edificio dovra' essere altresi' corredato da una valutazione economica dettagliata che tenga conto anche dell'eventuale riutilizzo dell'edificio esistente.
4. Dopo avere proceduto alla certificazione di cui al precedente comma 3 gli Enti attuatori, nei limiti delle risorse assegnate, dovranno procedere alla sottoscrizione con l'«Istituto finanziatore» del contratto di mutuo ovvero relativo ad altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge 166/2002. Entro 90 giorni successivi alla sottoscrizione del predetto «contratto» gli Enti attuatori dovranno procedere all'aggiudicazione e alla consegna dei lavori e darne al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali ed al Ministero per l'istruzione, universita' e ricerca - Direzione generale per il personale della scuola.
 
Art. 3

Erogazione dei contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali provvedera' ad erogare all'Ente aggiudicatore, a valere sui contributi pluriennali di cui al precedente art. 1, comma 2 relativi alle annualita' dal 2009 al 2012 per complessivi € 34.500.000,00, un acconto del 30% dell'importo totale dell'intervento ammesso a finanziamento, su richiesta dell'ente aggiudicatore successivamente all'aggiudicazione dei lavori e alla consegna degli stessi da attestarsi nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2 comma 7.
2. Il residuo importo ammesso a finanziamento sara' erogato dall'Istituto finanziatore all'ente aggiudicatore entro la quota di limite di impegno assegnata, in due rate, la prima di acconto, pari al 75% dell'importo oggetto del contratto di mutuo, la seconda di saldo pari al 25% di tale importo secondo le seguenti modalita':
a. la rata di acconto verra' erogata su richiesta dell'Ente aggiudicatore corredata da copia dell'attestato di avvenuta ricezione della comunicazione di interesse pervenuta entro i termini previsti all'art. 2 comma 2 nonche' di apposita certificazione del responsabile del procedimento o dirigente competente dell'Ente aggiudicatore attestante che l'avanzamento della spesa effettivamente sostenuta e' pari almeno all'80% dell'importo dell'acconto erogato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b. la rata di saldo verra' erogata, su richiesta dell'Ente aggiudicatore su certificazione del responsabile del procedimento o dirigente competente dell'ente stesso circa l'avvenuta approvazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi delle norme vigenti e della «Relazione acclarante i rapporti Stato-Ente».
3. L'istituto finanziatore comunica con cadenza almeno semestrale le intervenute erogazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali ed al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - Direzione generale per il personale della scuola ai fini dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 e fornisce, su richiesta degli Enti vigilanti, ogni informazione ritenuta necessario o utile dagli stessi.
 
Art. 4

Quantificazione definitiva del finanziamento ed economie

1. Nei 45 giorni successivi all'approvazione degli atti finali di contabilita' l'Ente Aggiudicatore redige sulla base dell'allegato modello 3 la «Relazione acclarante i rapporti Stato-Ente» nel quale, a consuntivo, rendiconta la spesa e certifica la sua ammissibilita' con le condizioni di cui al precedente art. 2, comma 2 e provvede, con comunicazione sottoscritta dal responsabile del procedimento o dirigente competente a trasmettere la predetta «Relazione acclarante i rapporti Stato-Ente», al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, unitamente ad una copia autentica di tutti i mandati di pagamento quietanzati e delle relative fatture.
2. Le somme erogate e non utilizzate unitamente a quelle impiegate per spese riconosciute come non ammissibili dovranno essere versate dall'Ente aggiudicatore all'entrata del bilancio dello Stato e saranno destinate ad altri interventi rispondenti alle finalita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio. In caso di coesistenza di piu' fonti di finanziamento le suddette economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al concorso al finanziamento dell'opera.
3. Gli importi residui non utilizzati e le somme assegnate e non erogate saranno, anche essi, destinati ad altri interventi rispondenti alle finalita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio.
 
Art. 5

Vigilanza e controllo

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca esercitano, sia in forma coordinata che separatamente le funzioni di controllo sull'utilizzo dei fondi disponendo verifiche, anche a campione, sull'utilizzo dei finanziamenti e sullo stato di attuazione sia dell'intero programma che dei singoli interventi.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 190/02, provvede alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da parte degli Enti Aggiudicatori e della successiva realizzazione delle opere.
3. Gli Enti aggiudicatori forniscono, su richiesta dei Ministeri vigilanti, copia conforme di tutti gli atti afferenti il procedimento ed ogni informazione ritenuta necessario o utile dagli stessi.
 
Art. 6

Revoca del finanziamento

1. La mancata ricezione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della comunicazione di interesse entro i termini previsti al precedente art, 2 comma 4 costituisce motivo di automatica revoca del Finanziamento.
2. La mancata stipula del contratto di mutuo finalizzato al finanziamento degli interventi con l'istituto finanziatore entro il termine perentorio di 365 giorni dalla data ultima prevista nel precedente art. 2 comma 4 per l'invio della comunicazione di interesse costituisce motivo di automatica revoca del contributo.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' revocare il finanziamento nei seguenti casi:
qualora entro il termine di 365 giorni a decorrere dalla data di stipula del mutuo l'Ente aggiudicatore non trasmetta la «Relazione acclarante i rapporti Stato-Ente»;
qualora, per cause imputabili all'Ente, non vengano rispettati i termini previsti dal presente decreto;
ove l'Ente incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni di cui alle procedure di attuazione di cui al precedente art. 2 quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative;
ove l'Ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera.
4. Nel caso di revoca, fermo restando che saranno corrisposte all'istituto finanziatore le somme necessarie al rimborso delle rate per capitale ed interessi relative agli importi erogati a valere sui contributi pluriennali di cui al precedente art. 1, comma 2 si fara' luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori eseguiti e utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente erogate, od al cui pagamento l'Ente medesimo sia legittimamente tenuto, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente che hanno portato alla revoca del finanziamento.
 
Art. 7

Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato l'utilizzo - da parte degli enti locali (Province e Comuni), individuati dal presente decreto e specificati nell'elenco di cui all'allegato citato al precedente comma 1 dell'art. 1, dei contributi pluriennali, nella misura e per gli importi a ciascuno assegnati;
2. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al precedente punto, riportato in dettaglio nell'allegato sopra richiamato, sara' effettuato come segue:
a. mediante erogazione diretta di quota parte dei contributi pluriennali nella misura specificata nell'allegato sopra citato;
b. mediante attualizzazione della residua quota parte dei contributi pluriennali;
3. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al precedente punto 2b, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avverra' per i singoli beneficiari, sulla base di quanto riportato nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che i beneficiari dei contributi sono autorizzati a perfezionare con gli istituti finanziari a cio' abilitati nonche' al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze - adeguatamente documentate - dei soggetti beneficiari dei contributi, dovranno essere preventivamente comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvedera' a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto del presente decreto, il perfezionamento delle stesse potra' avvenire mediante la stipula sulla base di un contratto di mutuo tipo, che dovra' essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI. Entro 30 giorni dalla stipula, l'Istituto finanziatore dovra' notificare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.
5. Nel contratto stipulato con l'Istituto finanziatore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici, nonche' da quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, sara' inserita apposita clausola che prevede l'obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro 30 giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro (Direzioni II e VI) e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale per le politiche di bilancio - Ufficio III), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento - dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'informazione di cui al prospetto allegato alla circolare del MEF n. 2276 del 24 maggio 2010. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte del Ministero delle Infrastrutture sara' effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.
6. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.
7. Le somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dal soggetto aggiudicatore dovranno essere versate, da parte dello stesso soggetto, all'entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo.
Roma, 3 ottobre 2012

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Passera

Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
Profumo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli

 
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