Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 agosto 2012
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Proteus 82,5 Oteq».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 10 luglio 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 27 marzo 2009, presentata dall'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato proteus 82,5 oteq contenente le sostanze attive deltametrina e tiacloprid;
Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/EC della Commissione del 10 gennaio 2003;
Visto il decreto del 17 febbraio 2005 di inclusione della sostanza attiva tiacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2014 in attuazione della direttiva 2004/99/CE della Commissione del 1 ottobre 2004;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2011 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 dicembre 2014, del prodotto fitosanitario in questione;
Vista la nota dell'Ufficio in data 24 ottobre 2011 e successive integrazioni di cui l'ultima del 11 maggio 2012, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 31 maggio 2012 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato proteus 82,5 oteq con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tiacloprid riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 5- 10 -50 -100 -200 -250 -500 e L 1-2-3-5.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:
Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania),
nonche' confezionato presso lo stabilimento estero:
Bayer S.A.S - Marle sur Serre (Francia).
Il prodotto e' confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:
Bayer CropScience Srl - Filago (BG);
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.13465.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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