Gazzetta n. 299 del 24 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 novembre 2012
Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualita' dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visti in particolare l'articolo 6 e l'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, i quali prevedono l'individuazione, mediante apposito decreto ministeriale, di una serie di stazioni speciali di misurazione della qualita' dell'aria;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente, le regioni e province autonome e le autorita' competenti in materia di qualita' dell'aria, avente tra l'altro il compito di fornire indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto;
Considerato che, al fine di consentire l'individuazione delle stazioni speciali di misurazione, il Coordinamento ha richiesto ad autorita' regionali ed enti di ricerca di proporre una o piu' tra le proprie stazioni ed ha istituito appositi gruppi di lavoro destinati a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle piu' idonee;
Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 6, dall'articolo 8, commi 6 e 7, e dalle altre pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 155/2010 ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione;
Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dai gruppi di lavoro, sono state valutate, per ciascun gruppo di stazioni proposte, l'omogenea distribuzione territoriale e, in relazione a ciascuna stazione proposta, l'idoneita' dell'ubicazione e della dotazione strumentale, anche al fine di assicurare che la selezione rispondesse ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicita' previsti dal decreto legislativo n. 155/2010;
Considerato che, nell'esecuzione di questa istruttoria, e' stato inoltre osservato il criterio secondo cui si devono individuare, ove tecnicamente possibile, stazioni che possano essere utilizzate per piu' finalita' tra quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 155/2010;
Considerato che i gruppi di lavoro istituti per la selezione delle stazioni hanno presentato gli esiti della propria istruttoria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole;
Considerato che, in riferimento all'ozono, le stazioni da individuare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 sono solo quelle relative a zone in cui sussiste, in almeno uno dei cinque anni civili precedenti, il superamento degli obiettivi a lungo termine previsti dal decreto, in quanto non esistono, in Italia, zone caratterizzate dall'assenza di superamenti di tale limite;
Considerato che, con successivo decreto ministeriale, saranno definiti i metodi di campionamento e analisi, ove non ancora individuati dalla vigente normativa, e le prescrizioni necessarie per la comunicazione dei dati relativi alle stazioni speciali;
Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 21 giugno 2012

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le stazioni speciali di misurazione della qualita' dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
2. Con successivo decreto si provvede alla applicazione delle ulteriori disposizioni richieste dall'articolo 6 e dell'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, alla specifica dei formati da utilizzare per la comunicazione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera d) ed e) dello stesso decreto ed alla fissazione della data di avvio delle attivita'.
 
Art. 2
Stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione della
concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM2.5

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Stazioni di misurazione per la verifica della costanza dei rapporti
tra il benzo(a)pirene e gli altri ipa di rilevanza tossicologica

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:
Parte di provvedimento in formato grafico


3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 operera' per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attivita' oltre il periodo sopra indicato sara' disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanita'.
 
Art. 4
Stazioni per la misurazione indicativa delle concentrazioni di
arsenico, cadmio, nichel, mercurio, benzo(a)pirene ed altri ipa di
rilevanza tossicologica e per la misurazione indicativa della
relativa deposizione totale

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel, al benzo(a)pirene ed agli altri ipa di rilevanza tossicologica, le seguenti stazioni:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Opera come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione alle concentrazioni del mercurio gassoso totale, alla deposizione totale del mercurio e alla misura del mercurio bivalente particolato e gassoso la seguente stazione:
Parte di provvedimento in formato grafico


3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 operera' per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attivita' oltre il periodo sopra indicato sara' disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il CNR, Istituto Inquinamento Atmosferico.
 
Art. 5
Stazioni per la misurazione della concentrazione di massa totale e
per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 su base annuale

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:
Parte di provvedimento in formato grafico


3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 operera' per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attivita' oltre il periodo sopra indicato sara' disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanita'.
 
Art. 6

Stazioni di fondo i siti rurali per la misurazione dell'ozono

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7

Stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:
Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2012

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Clini Il Ministro della salute
Balduzzi
 
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