Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 novembre 2012
Scioglimento della «Prosericop societa' cooperativa sociale», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;
Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.;
Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942 n.267;
Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica del 10/01/2012, effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 legge n.241/90, prot. 0119935 del 23/05/2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita';
Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La Cooperativa "Prosericop societa' cooperativa sociale" con sede in Cagliari, costituita in data 10 settembre 1992 Codice fiscale n. 02090720927, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Carlo Crobeddu, nato a Cagliari il 14 ottobre 1960, con studio in via Figari, n. 7/b - 09131 Cagliari, ne e' nominato commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 23 novembre 2012

Il direttore generale: Esposito
 
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