Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 settembre 2012
Quantificazione dei fondi da riassegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli artt. da 186 a 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplinano la qualificazione dei contraenti generali.
Visto l'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare il comma 5 che demanda all'allegato C, parte II la definizione dei criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale;
Visto l'allegato C, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che determina gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale prevedendo che gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attivita' di qualificazione a contraente generale;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, n. 59498 del 19 luglio 2011 con la quale si comunica la variazione allo stato di previsione delle entrate ed in particolare l'istituzione del capitolo 2454 art. 16, Capo XV relativo alle "entrate derivanti dai versamenti per gli oneri relativi alla procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attivita' di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione, di cui all'art. 97 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, da riassegnare nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento della suddetta attivita'".
Visto che con la predetta nota il versamento da parte del contraente generale e' effettuato sul conto corrente n. IT95Q0100003245348015245416 relativo al capitolo 2454 art. 16 Capo XV;
Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla determinazione della misura degli oneri di qualificazione versati dai contraenti generali da riassegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle relative modalita' di riassegnazione;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce la misura degli oneri versati dai contraenti generali per le attivita' di qualificazione da riassegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per tale attivita' e disciplina le modalita' di riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 2
Quantificazione dei fondi da riassegnare al Ministero delle
infrastrutture e trasporti e relative modalita' di riassegnazione.
1. La misura di cui all'art. 1 e' stabilita nell'importo di € 92.242,00 annui, determinata sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'attivita' di qualificazione dei contraenti generali, risultanti dai dati della contabilita' analitica per centri di costo relativi all'anno 2010.
2. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono riassegnate su apposito capitolo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le somme versate dai contraenti generali fino alla concorrenza dell'importo massimo di cui al comma 1.
 
Art. 3
Utilizzo dei proventi

1. Gli importi di cui all'art. 2 sono riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento degli uffici competenti nella gestione del Sistema di qualificazione.
 
Art. 4
Aggiornamento.

1. Con successivi decreti, aventi cadenza almeno triennale, si provvede all'aggiornamento dell'importo di cui all'art. 2 comma 1.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, 17 settembre 2012

Il Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti
Passera Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 134
 
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