Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 novembre 2012
Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena», relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e spumante e Pignoletto frizzante e spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare e della pesca

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «di Modena» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Modena» o «di Modena»;
Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP «Modena» o «di Modena», che conferisce al Ministero la facolta' di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima con proprio decreto;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena», ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Lambrusco frizzante e spumante e Pignoletto frizzante e spumante, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'acidita' totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena», relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e spumante e Pignoletto frizzante e spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013;

Decreta:
Articolo unico

Il limite minimo dell'acidita' totale di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «di Modena», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente:
per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e spumante e' ridotto da 5,5 a 5,0 g/l;
per le tipologie Pignoletto frizzante e Pignoletto spumante e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2012

Il capo dipartimento: Serino
 
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