Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 ottobre 2012, n. 209
Regolamento recante: «Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44».


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto l'articolo 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;
Rilevata la necessita' di modificare il predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche legislative in tema di notifica a mezzo della posta elettronica certificata;
Acquisito il parere espresso in data 29 dicembre 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 21 dicembre 2011 da DigitPA;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 13 del decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al secondo periodo, le parole: «Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, le parole: «dal codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «dalla vigente normativa processuale».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario):
«Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante per la protezione dei dati personali,
adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le
comunicazioni e notificazioni per via telematica si
effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite
con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e
le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli
uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le
notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma
dell'art. 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del
codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui all'art. 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo
stesso modo si procede per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,
comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata
solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010,
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
alle parti che non hanno provveduto ad istituire e
comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo
comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria
dell'ufficio giudiziario.";
b).
3-bis. Il secondo comma dell'art. 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
introdotto dal comma 5 dell'art. 51 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
"Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale,
l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai
sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica
certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza
giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al
Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia
nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione".
4. All'art. 40 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1,
l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto
cartaceo e' fissato in misura superiore di almeno il
cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di
copia in formato elettronico.".
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art.
40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli
allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati
del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in
formato elettronico di atti esistenti nell'archivio
informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in
ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura
precedentemente fissata per le copie cartacee.
Conseguentemente, fino alla stessa data, e' sospesa
l'applicazione dell'allegato n. 8 al medesimo decreto
limitatamente ai supporti che contengono dati informatici
per i quali e' possibile calcolare le pagine memorizzate.
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei
diritti di cui ai commi 4 e 5 e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota
parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'art. 2,
comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con
esclusione delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi di
Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di
digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
le ulteriori attivita' di natura informatica individuate
con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite
convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le
disposizioni del presente comma si applicano
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione
europea, previa notifica da parte del Ministero della
giustizia.
8. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 125, primo comma, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "che indica il proprio codice fiscale";
b) all'art. 163, terzo comma, n. 2), le parole: "il
cognome e la residenza dell'attore" sono sostituite dalle
seguenti: "il cognome, la residenza e il codice fiscale
dell'attore" e le parole: "il nome, il cognome, la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle
persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono" sono sostituite dalle seguenti: "il nome, il
cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o
la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
li rappresentano o li assistono";
c) all'art. 167, primo comma, dopo le parole: "Nella
comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le
sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore
a fondamento della domanda, indicare" sono inserite le
seguenti: "le proprie generalita' e il codice fiscale,";
d) dopo l'art. 149 e' inserito il seguente:
"Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta
elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta
elettronica certificata, anche previa estrazione di copia
informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale
giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui
il gestore rende disponibile il documento informatico nella
casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui
all'art. 148, primo comma, su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'art. 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il
quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia
informatica del documento cartaceo sono allegate, con le
modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario
restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.";
d-bis) all'art. 530 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita'
telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre
che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'art. 490,
secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto";
d-ter) all'art. 533, primo comma, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Il commissionario assicura agli
interessati la possibilita' di esaminare, anche con
modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre
giorni prima della data fissata per l'esperimento di
vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima
del pagamento integrale del prezzo";
d-quater) il primo comma dell'art. 540 e' abrogato;
d-quinquies) all'art. 569, dopo il terzo comma e'
inserito il seguente:
"Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che
il versamento della cauzione, la presentazione delle
offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo,
siano effettuati con modalita' telematiche";
d-sexies) all'art. 591-bis, primo comma, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Si applica l'art. 569,
quarto comma".
8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 161-bis e' inserito il seguente:
"Art. 161-ter (Vendite con modalita' telematiche). - Il
Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le
regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita
di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi
previsti dal codice, nel rispetto dei principi di
competitivita', trasparenza, semplificazione, efficacia,
sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure
telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di
cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica
e tecnologica";
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'art. 169-ter sono
aggiunti i seguenti:
"Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del pagamento del
prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto puo' essere
versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con
carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi
di pagamento con moneta elettronica disponibili nei
circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime
e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari a
norma dell'art. 532 del codice, o ai quali sono affidate le
vendite con incanto a norma dell'art. 534 del medesimo
codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al
giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e
all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto
informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo
di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione,
per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni
pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'art.
518 del codice, della stima effettuata dall'esperto
nominato e del prezzo di vendita";
c) l'art. 173-quinquies e' sostituito dal seguente:
"Art. 173-quinquies (Ulteriori modalita' di
presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione
della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice,
con l'ordinanza di vendita di cui all'art. 569, terzo
comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai
sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo
codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
nei circuiti bancario e postale e mediante la
comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai
predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
teletrasmessi.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le
stesse modalita' di cui al primo comma".
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che
stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento
delle vendite con modalita' telematiche, previsto dall'art.
161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal
comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, e' adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale, del contributo unificato, del diritto
di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di
mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il
Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari
abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
e gli articoli d'entrata. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che
l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle
infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad
adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare
la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e
trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della
giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi
dell'art. 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, le spese continuative relative alla gestione dei
sistemi informatici del Ministero della giustizia,
derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale):
«Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese). - 1. All'art. 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: "La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.";
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i
commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono
sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono
sostituite dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole: "un ottavo",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un
dodicesimo".
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'art. 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal
mezzo di trasporto.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del
codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa
che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica
certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell'ordine
inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2,
del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i
soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo,
che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti,
possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la
propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art.
31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
sono obbligati a richiedere per via telematica la
registrazione degli atti di trasferimento delle
partecipazioni di cui all'art. 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'art. 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'art. 1, comma 1-bis.1, numero
3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
digitale", sono sostituiti dai seguenti:
"4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'art. 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.".
12-bis. Dopo l'art. 2215 del codice civile e' inserito
il seguente:
"Art. 2215-bis (Documentazione informatica). - I libri,
i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta
e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento
o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni
dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti
informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di
cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione
e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per
tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma
digitale e la marcatura temporale devono essere apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione
decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I
libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti
informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo,
hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e
2710 del codice civile.".
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'art. 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma
12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'art. 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel" sono sostituite
dalle seguenti: "del deposito di cui al";
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
al terzo periodo, le parole: "e l'iscrizione sono
effettuati" sono sostituite dalle seguenti: "e'
effettuato";
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale".
12-quinquies. Al primo comma dell'art. 2471 del codice
civile, le parole: "Gli amministratori procedono senza
indugio all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'art. 2472 del codice
civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle
seguenti: "registro delle imprese".
12-septies. All'art. 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: "I primi tre libri"
sono sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il quarto"
sono sostituite dalle seguenti: "; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto".
12-octies. Al secondo comma dell'art. 2478-bis del
codice civile, le parole: "devono essere depositati" sono
sostituite dalle seguenti: "deve essere depositata" e le
parole: "e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse.
12-novies. All'art. 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: "libro dei soci"
sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".
12-decies. Al comma 1-bis dell'art. 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.».
«Art. 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie
e per le imprese). - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le
modalita' ivi previste, i cittadini comunicano il
trasferimento della propria residenza e gli altri eventi
anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro
ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento
amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette
le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui
all'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle
accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. In caso
di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle
anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a
titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a
titolo di danno erariale.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni
o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la
formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai
fini della responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per
l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di
massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una
casella di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. L'utilizzo della posta elettronica
certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per
la predetta casella di posta elettronica certificata sono
senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni
amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica
certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le
comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra amministrazione
pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di
uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente
articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
di esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita'
di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza
pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di
progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese" con decreto dei Ministri delle attivita'
produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29
giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
9. All'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", in conformita' a quanto previsto dagli standard
del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)";
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge".
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 18,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e dall'art. 43, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto
dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di
lavoro domestico gli obblighi di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, si intendono assolti con la
presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le
comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi
competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e
nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui
all'art. 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto
previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.».
- La legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2012):
«Art. 25 (Impiego della posta elettronica certificata
nel processo civile). - 1. Al codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 125, primo comma, le parole: "il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite
dalle seguenti: "l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine";
b) all'art. 133, il terzo comma e' abrogato;
c) all'art. 134, il terzo comma e' abrogato;
d) all'art. 136:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a
mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Salvo che la legge disponga diversamente, se non e'
possibile procedere ai sensi del comma che precede, il
biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso
all'ufficiale giudiziario per la notifica";
3) il quarto comma e' abrogato;
e) all'art. 170, al quarto comma, le parole da: "Il
giudice puo' autorizzare per singoli atti" sino a:
"l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di
voler ricevere le comunicazioni" sono soppresse;
f) all'art. 176, al secondo comma, le parole da: "anche
a mezzo telefax" sino a: "l'indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione"
sono soppresse;
g) all'art. 183, il decimo comma e' abrogato;
h) all'art. 250, il terzo comma e' sostituito dal
seguente:
"L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle
parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata
dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.";
i) all'art. 366:
1) al secondo comma, dopo le parole: "se il ricorrente
non ha eletto domicilio in Roma" sono inserite le seguenti:
"ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine";
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni
tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono
effettuate ai sensi dell'art. 136, secondo e terzo comma.";
l) all'art. 518, al sesto comma, il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario
trasmette copia del processo verbale al creditore e al
debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica
certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo
telefax o a mezzo posta ordinaria.".
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 173-bis, al terzo comma, le parole da: "a
mezzo di posta ordinaria" sino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica
certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo
telefax o a mezzo posta ordinaria";
b) all'art. 173-quinquies, al primo comma, le parole
da: "a mezzo di telefax" sino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica
certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo
telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni
prescritte dai predetti articoli".
3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: "a mezzo del
servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge
20 novembre 1982, n. 890," sono inserite le seguenti:
"ovvero a mezzo della posta elettronica certificata";
b) all'art. 3, il comma 3-bis e' sostituito dal
seguente:
"3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della posta
elettronica certificata solo se l'indirizzo del
destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante
procede con le modalita' previste dall'art. 149-bis del
codice di procedura civile, in quanto compatibili,
specificando nella relazione di notificazione il numero di
registro cronologico di cui all'art. 8";
c) all'art. 4:
1) al comma 1, dopo le parole: "puo' eseguire
notificazioni in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale, direttamente," sono inserite le seguenti:
"a mezzo posta elettronica certificata, ovvero";
2) al comma 1 le parole: "e che sia iscritto nello
stesso albo del notificante" sono soppresse;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La notifica puo' essere eseguita mediante consegna
di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi
ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal
caso l'originale e la copia dell'atto devono essere
previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel
cui albo entrambi sono iscritti.";
d) all'art. 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nella notificazione di cui all'art. 4 l'atto deve
essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo di posta elettronica certificata che il
destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.";
2) al comma 2, al primo periodo e' premesso il
seguente: "Quando la notificazione viene effettuata ai
sensi dell'art. 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato
nelle mani proprie del destinatario.";
3) al comma 3, le parole: "In entrambi i casi di cui ai
commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi
previsti dal comma 2".
4. All'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell'ordine
inadempiente".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.».
- Il decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio
2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi
dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.
24) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2011,
n. 89.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4, del citato
decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Trasmissione dei documenti da parte dei
soggetti abilitati esterni e degli utenti privati). -
(Omissis).
4. Il rigetto del deposito da parte dell'ufficio non
impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati
o previsti dalla vigente normativa processuale.
(Omissis).».



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 15 del decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e' depositato telematicamente nel fascicolo informatico.»;
b) al comma 4 le parole «e vi appone la sua firma digitale, ove previsto» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Deposito dell'atto del processo da parte dei
soggetti abilitati interni). - 1. L'atto del processo,
redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato
interno e sottoscritto con firma digitale, e' depositato
telematicamente nel fascicolo informatico.
2. In caso di atto formato da organo collegiale
l'originale del provvedimento e' sottoscritto con firma
digitale anche dal presidente.
3. Quando l'atto e' redatto dal cancelliere o dal
segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la
propria firma digitale e ne effettua il deposito nel
fascicolo informatico.
4. Se il provvedimento del magistrato e' in formato
cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio
giudiziario ne estrae copia informatica nei formati
previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'art. 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo
informatico, apponendovi la propria firma digitale.».



 
Art. 3
Modifiche all'articolo 16 del decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso e' visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Comunicazioni per via telematica). - 1. La
comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario
ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato
avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di
posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario
mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del
destinatario, indicato nel registro generale degli
indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica
consultabile ai sensi dell'art. 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per
l'impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio
giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica
dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti
dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34,
che conserva nel fascicolo informatico.
3. La comunicazione per via telematica si intende
perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del destinatario e produce gli
effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice
dell'amministrazione digitale.
4. Fermo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e salvo
il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici
giudiziari individuati con il decreto di cui all'art. 51,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata
consegna previsto dalle regole tecniche della posta
elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3
del medesimo art. 51 e viene pubblicato nel portale dei
servizi telematici, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 34, un apposito avviso di
avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella
cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario,
contenente i soli elementi identificativi del procedimento
e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso e' visibile
solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi
dell'art. 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio
2011, n. 44.
5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di
mancata consegna vengono conservati nel fascicolo
informatico.
6. La comunicazione che contiene dati sensibili e'
effettuata per estratto con contestuale messa a
disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del
portale dei servizi telematici, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 e nel rispetto dei
requisiti di sicurezza di cui all'art. 26, con modalita'
tali da garantire l'identificazione dell'autore
dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'.
7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si
intende perfezionata il giorno feriale successivo al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del destinatario.
8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'art. 49
del codice dell'amministrazione digitale.».



 
Art. 4
Modifiche all'articolo 17 del decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, le parole «nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste dalla normativa processuale vigente».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 6, del citato
decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Notificazioni per via telematica). -
(Omissis).
6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla
notificazione per via telematica, effettua la copia
cartacea del documento informatico, attestandone la
conformita' all'originale, e provvede a notificare la copia
stessa con le modalita' previste dalla normativa
processuale vigente.».



 
Art. 5
Modifiche all'articolo 18 del decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve» sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.».



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Notificazioni per via telematica tra
avvocati). - 1. Nel caso previsto dall'art. 4, legge 21
gennaio 1994, n. 53, il difensore puo' eseguire la
notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi
telematici, anche previa estrazione di copia informatica
del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia
informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale
all'indirizzo di posta elettronica certificata del
destinatario risultante dal registro generale degli
indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio
di posta elettronica certificata inviato al destinatario.
Nel corpo del messaggio e' inserita la relazione di
notificazione che contiene le informazioni di cui all'art.
3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il
quale l'atto e' stato inviato, nonche' del numero di
registro cronologico di cui all'art. 8 della suddetta
legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento
in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle
comparse o delle memorie, ai sensi dell'art. 170, quarto
comma, del codice di procedura civile, la notificazione e'
effettuata mediante invio della memoria o della comparsa
alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere
visione degli atti del procedimento tramite accesso al
portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche
tramite il punto di accesso.».



 
Art. 6
Modifiche all'articolo 29 del decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. L'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e' sostituito dal seguente:
«1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilita' dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso e' garantita la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.».
2. Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che precede, il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Orario di disponibilita' dei servizi di
consultazione). - 1. Il portale dei servizi telematici e il
gestore dei servizi telematici garantiscono la
disponibilita' dei servizi secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 34. In ogni caso e' garantita
la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni
feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al
venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e
dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.».



 
Art. 7
Modifiche all'articolo 35 del decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, dopo le parole «L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici», sono inserite le seguenti «da parte dei soggetti abilitati esterni».



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 35 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici
da parte dei soggetti abilitati esterni e' preceduta da un
decreto dirigenziale che accerta l'installazione e
l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente
alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici nel singolo ufficio.
2. L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto
del Ministro della giustizia 17 luglio 2008, recante
"Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile" e'
utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La data di attivazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, e'
stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito
decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia che
attesta la funzionalita' del sistema di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia.
4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione
dei modelli informatici sono definite con decreto del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia e pubblicate nell'area pubblica
del portale dei servizi telematici.
5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 4, conservano efficacia le caratteristiche di
strutturazione dei modelli informatici di cui al decreto
del Ministro della giustizia 10 luglio 2009, recante "Nuova
strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile e
introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti
informatici e telematici nelle procedure esecutive
individuali e concorsuali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009 al supplemento
ordinario n. 120.».



 
Art. 8
Clausola di invarianza

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2012

Il Ministro della giustizia
Severino
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 386
 
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