Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 208
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l'articolo 27, che dispone l'emanazione del regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare, l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico, subentrato nelle competenze del Ministero delle attivita' produttive che, a sua volta, era subentrato nelle competenze in materia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per adeguarne le disposizioni al progresso tecnico ed all'adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, sottoscritta a Vienna il 15 novembre 1972, e successive modificazioni;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica della direttiva 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
Considerato che il Comitato centrale metrico e' stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I metodi ufficiali di analisi, di cui all'allegato II previsto dal comma 1, sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, anche in relazione all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall'articolo 4 del decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser.
5-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili all'attuazione del presente regolamento relativamente alle modalita' per l'applicazione della tecnologia laser, nonche' per la sicurezza informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia.»;
c) all'articolo 25, comma 7, lettera c), le parole: «apposta ai fini dell'esportazione.» sono sostituite dalle seguenti: «apposta ai fini dell'esportazione, salvo il caso in cui si tratta di marchi o indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.»;
d) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto e' costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui e' un cartiglio riportante la sigla della provincia.
2. Il marchio di cui al comma 1 e' realizzato in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'allegato VII.
2-bis. Il marchio di cui al comma 1 puo' essere apposto anche con tecnologia laser.»;
e) all'articolo 35, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di applicazione del marchio su tutti gli oggetti ai sensi del comma 3, gli interessati possono richiedere, ai laboratori all'uopo abilitati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, l'apposizione del marchio di cui al comma 2 dell'articolo 34 come marchio ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni apposti in relazione alle prescrizioni di convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.
3-ter. I marchi o indicazioni di cui al comma 3-bis possono essere apposti anche con tecnologia laser.»;
f) all'articolo 35, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le spese per il saggio e per l'applicazione dei marchi previsti dall'articolo 34 sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.»;
g) l'allegato VII e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Cancellieri, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 114



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari .
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
Il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi, in attuazione
dell'articolo 42 della L. 24 aprile 1998, n. 128),
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, e' il
seguente:
«Art. 27. 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il
Consiglio di Stato, sara' emanato il regolamento di
applicazione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento,
si applica il regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e
successive modifiche ed integrazioni .».
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 150 (Regolamento recante norme per l'applicazione
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi), e' pubblicato della Gazz. Uff. 25 luglio
2002, n. 173.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 11, 12, 25, 34 e 35
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 150 (Regolamento recante norme per l'applicazione del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi), come modificati dal presente decreto:
«Art. 11. 1. I metodi ufficiali di analisi per
l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori
in metalli preziosi, ai fini della legge, sono quelli
riportati all'allegato II.
2. Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono
eseguite con doppia determinazione del titolo, per ciascun
campione di analisi prelevato dalla lega in esame.
3. Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali di
analisi tutti quelli previsti dalle norme emanate da enti
di normazione nazionale o internazionale che presentano un
grado d'incertezza eguale o minore a quelli dettati
nell'allegato II.
3-bis. I metodi ufficiali di analisi di cui
all'allegato II previsto dal comma 1 sono periodicamente
aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di natura non regolamentare, anche in relazione
all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.»
«Art. 12. 1. Le caratteristiche e le dimensioni
nominali del marchio di identificazione sono riportate
nell'allegato III.
2. In relazione alle esigenze degli oggetti da
marchiare, la matrice del marchio di identificazione e'
realizzata a cura della camera di commercio competente, in
una serie di quattro diverse grandezze.
3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da
risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la
stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le
impronte della quarta grandezza, anche il contorno
poligonale dell'impronta medesima.
4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da
1 a 3, il Ministero delle attivita' produttive dispone, con
suo decreto, sentito il Comitato centrale metrico, che il
marchio di identificazione puo' essere realizzato anche in
altre grandezze, quando cio' e' espressamente richiesto da
esigenze di carattere tecnico.
5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4 e con le
stesse modalita', possono essere disposte, per i fusti dei
punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste
dall'articolo 15, comma 3, e per le impronte dei titoli
legali e per le impronte del marchio delle Camere di
commercio.
5-bis. Il marchio di identificazione e l'indicazione
del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso
previsti dall'articolo 4 del decreto possono essere
impressi anche mediante tecnologia laser.
5-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico di natura non regolamentare sono
stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio
indispensabili all'attuazione del presente regolamento
relativamente alle modalita' per l'applicazione della
tecnologia laser, nonche' per la sicurezza informatica e
per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di
tale tecnologia.».
«Art. 25. (Omissis).
7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in
vendita anche nel territorio della Repubblica italiana alle
seguenti condizioni:
a) conformita' delle caratteristiche costruttive di
essi alle norme di legge e alle prescrizioni del presente
regolamento;
b) applicazione del marchio e dell'impronta del titolo
legale, seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2;
c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di
marchio od impronta di titolo, diversa da quelle legali,
che e' stata apposta ai fini dell'esportazione, salvo il
caso in cui si tratta di marchi o indicazioni previsti da
convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia
firmataria.»
«Art. 34. 1. Il marchio di cui all'articolo 13 del
decreto e' costituito dall'immagine di profilo della testa
dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui e'
un cartiglio riportante la sigla della provincia.
2. Il marchio di cui al comma 1 e' realizzato in una
serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e
dimensioni sono indicate nell'allegato VII.
2-bis. Il marchio di cui al comma 1 puo' essere apposto
anche con tecnologia laser.
3. Il suddetto marchio e' apposto sugli oggetti in
metalli preziosi a convalida delle impronte del titolo
legale e del marchio di identificazione impressi sugli
oggetti medesimi ad eccezione dei casi previsti
all'articolo 25, comma 1; esso e' applicato quando il
titolo reale risulta, attraverso l'analisi, uguale o
superiore al predetto titolo legale, tenuto conto delle
tolleranze previste dal decreto. A tal fine la camera di
commercio interessata si avvale del proprio laboratorio di
saggio, o di quello di un'altra camera di commercio, o del
laboratorio dell'azienda speciale di una delle suddette
camere.
4. Nel caso in cui dall'analisi di oggetti destinati ad
essere posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a
quello impresso sugli oggetti stessi, essi sono resi
all'interessato e non sono rimessi in vendita se non previo
adeguamento alle norme di legge.
5. Il marchio di cui ai commi da 1 a 4 si appone,
altresi', sulle materie prime, a garanzia del titolo reale
riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio
di cui al comma 3 provvede direttamente ad imprimere tale
titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi,
accanto al predetto marchio.
6. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al
comma 5 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva
apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di
identificazione.»
«Art. 35. 1. Il saggio facoltativo e l'apposizione del
relativo marchio sull'oggetto saggiato, sono richiesti ed
ottenuti a condizione che il presentatore dichiari di
conoscere ed accettare l'eventuale danneggiamento che puo'
derivare all'oggetto dall'applicazione di uno dei metodi di
analisi previsti dal presente regolamento.
2. Se e' presentato al saggio facoltativo un
considerevole numero di oggetti, al fine di garantire
modalita' omogenee di prelevamento, il numero degli
esemplari da cui estrarre i campioni di analisi, per ogni
tipologia produttiva e lega utilizzata e' fissato dallo
schema riportato nell'allegato VIII, che puo' essere
modificato con decreto del Ministro delle attivita'
produttive.
3. In presenza di esito positivo delle analisi si
procede, in alternativa su richiesta dell'interessato,
all'applicazione del marchio su tutti gli oggetti, ovvero,
alla certificazione dell'intera partita.
3-bis. Nel caso di applicazione del marchio su tutti
gli oggetti ai sensi del comma 3, gli interessati possono
richiedere, ai laboratori all'uopo abilitati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, l'apposizione del
marchio di cui al comma 2 dell'articolo 34 come marchio
ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni
apposti in relazione alle prescrizioni di convenzioni o
accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.
3-ter. I marchi o indicazioni di cui al comma 3-bis
possono essere apposti anche con tecnologia laser.
4. Nel primo caso previsto dal comma 3 le operazioni di
marchiatura sono eseguite direttamente dal presentatore
degli oggetti o da un suo delegato, sotto il diretto
controllo del personale del laboratorio, altrimenti il
certificato di analisi, indicante la data, il peso, il
titolo ed il metallo prezioso relativo, e' sigillato
insieme agli oggetti cui si riferisce all'interno del
laboratorio medesimo. Tale involucro reca all'esterno i
sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione.
5. Le spese per il saggio e per l'applicazione dei
marchi previsti dall'articolo 34 sulle materie prime e
sugli oggetti sono a carico del richiedente.».



 
Allegato
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