Gazzetta n. 282 del 3 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 ottobre 2012
Solidarieta' nel pagamento dell'IVA per il settore degli pneumatici, emanato ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.


IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto, in particolare, l'articolo 60-bis, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede, per le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, la solidarieta' del cessionario soggetto passivo al versamento dell'imposta dovuta dal cedente;
Visto, in particolare, l'articolo 60-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede che, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e su proposta degli organi competenti al controllo, sono individuati i beni per i quali opera la solidarieta' nel pagamento dell'imposta;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2005, recante «Adozione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005;
Ritenuta la necessita' di individuare ulteriori settori ai quali applicare la solidarieta' nel pagamento dell'imposta, al fine di contrastare i fenomeni di frode che incidono direttamente sul bilancio dell'Unione europea e, quindi, sulle risorse disponibili per l'attuazione delle politiche europee;
Su proposta degli organi competenti al controllo;

Decreta:

Art. 1
Solidarieta' passiva

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma (v.d. 4012).».
 
Art. 2
Efficacia

1. Il presente decreto si applica alle operazioni effettuate a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2012

Il Ministro: Grilli
 
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