Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 ottobre 2012
Riconoscimento, al sig. Restivo Gustavo Eduardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.


IL DIRETTORE GENERALE
delle professioni sanitarie
e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
Vista l'istanza in data 30/04/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Restivo Gustavo Eduardo, nato a Bahia Blanca (prov. di Buenos Aires) - Argentina il giorno 14/05/1964, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Psicologia», rilasciato in data 20 febbraio 1990 dalla «Universidad Argentina John F. Kennedy» di Buenos Aires (Argentina), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' psicoterapeutica;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessato;
Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 8 ottobre 2012, si e' ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attivita' di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en Psicologia», rilasciato in data 20 febbraio 1990 dalla «Universidad Argentina John F. Kennedy» di Buenos Aires (Argentina) al Sig. Restivo Gustavo Eduardo, nato a Bahia Blanca (prov. di Buenos Aires) - Argentina il giorno 14/05/1964, di cittadinanza italiana, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica in Italia.
2. Il dott. Restivo Gustavo Eduardo, gia' iscritto alla sez. A dell'Ordine degli psicologi della regione Piemonte, e' autorizzato, pertanto, ad esercitare in Italia l'attivita' psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non registri detta qualifica al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: Parisi
 
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