Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2012 (vai al sommario)
LEGGE 14 novembre 2012, n. 203
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonche' gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui e' avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumita' personale della stessa, puo' denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e' raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al piu' prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attivita' di ricerca di cui al comma 4, nonche' per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
3. Copia della denuncia e' immediatamente rilasciata ai presentatori.
4. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresi', sentiti l'autorita' giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne da' immediata comunicazione alle forze di polizia.
6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme gia' vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 306):
Presentato dal sen. Bianconi il 30 aprile 2008.
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 25 giugno 2008 con pareri delle Commissioni 2ª , 4ª, 5ª, 6ª, 11ª e 12ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione in sede referente il 16 luglio; 1° ottobre; 19 novembre 2008; 18 febbraio; 3 marzo; 1, 7 e 22 aprile; 6 maggio; 8, 22 e 29 luglio 2009; 27 gennaio; 5 maggio; 19 novembre; 1° e 22 dicembre 2010; 18 gennaio; 2, 15, 16 e 23 marzo; 6 e 20 luglio 2011.
Assegnato nuovamente alla 1ª Commissione, in sede deliberante, il 19 luglio 2011.
Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante ed approvato in un Testo Unificato con l'atto n. 346 (Di Giovan Paolo ed altri) il 27 luglio 2011. Camera dei deputati (atto n. 4568):
Assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 2 agosto 2011 con parere delle Commissioni II, V, VII, VIII e XII.
Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 22, 29 settembre; 18, 26 ottobre; 21 dicembre 2011; 7, 20 giugno; 5 e 31 luglio 2012.
Assegnato nuovamente alla I Commissione, in sede legislativa, il 3 ottobre 2012.
Esaminato dalla I Commissione in sede legislativa ed approvato il 3 ottobre 2012. Senato della Repubblica (atto n. 306-346 B):
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede deliberante, il 10 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni 2ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione il 16, 24 e 25 ottobre 2012 ed approvato il 31 ottobre 2012.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- L'art. 333 del codice di procedura penale e' il
seguente:
«Art. 333 (Denuncia da parte di privati). - 1. Ogni
persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio
puo' farne denuncia. La legge determina i casi in cui la
denuncia e' obbligatoria.
2. La denuncia e' presentata oralmente o per iscritto,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al
pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria;
se e' presentata per iscritto, e' sottoscritta dal
denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non puo' essere fatto alcun
uso, salvo quanto disposto dall'art. 240.».
- Il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza) e' il seguente:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera
a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
- Il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un Ministro da lui delegato.».



 
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