Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 novembre 2012
Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il Titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 401/2010 del 7 maggio 2010, n. 538/2011 del 1° giugno 2011 e n. 670 del 12 luglio 2011, con i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti, in particolare, l'art. 7, comma 2, e l'art. 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il proprio decreto 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il proprio decreto 14 giugno 2012 recante l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al predetto decreto 16 dicembre 2010, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali previsti a carico dei soggetti legittimati al momento della presentazione delle domande di riconoscimento delle DOP e IGP e di modifica dei disciplinari di produzione, nonche' per adeguarlo a talune innovazioni procedurali introdotte con i citati regolamenti comunitari di modifica del Reg. (CE) n. 607/2009;
Ritenuto, per motivi di semplificazione, di dover ricodificare in un unico decreto le disposizioni relative alla procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, procedendo alla conseguente abrogazione del richiamato decreto 16 dicembre 2010;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 25 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o una indicazione geografica di cui all'art. 118-sexies del Reg. (CE) n. 1234/2007;
b) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) per regione, la competente regione o provincia autonoma, ovvero le competenti regioni o province autonome, sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione;
d) per Comitato, il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
e) quando non diversamente specificato, per Denominazione, indistintamente «Denominazione di origine protetta» (DOP) ovvero «Indicazione geografica protetta» (IGP);
f) per «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e «Denominazione di origine controllata» (DOC), le «menzioni tradizionali» italiane di cui all'art. 118-duovicies, par. 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1234/2007, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP.
 
Art. 2

Soggetto richiedente

1. Il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione per una DOP o IGP ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e' qualunque associazione di produttori, costituita dall'insieme dei produttori vitivinicoli della denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Possono far parte dell'associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purche' rappresentanti gli interessi della relativa denominazione.
2. L'associazione di cui al comma 1 deve:
a) essere costituita ai sensi di legge;
b) avere tra gli scopi sociali la registrazione a livello Comunitario della denominazione per la quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della denominazione interessata, qualora tale previsione non sia contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo;
c) essere espressione dei produttori vitivinicoli della produzione interessata;
d) fermo restando lo scopo sociale, impegnarsi a non sciogliersi prima della registrazione della denominazione interessata a livello Comunitario.
 
Art. 3

Pluralita' di richieste per un'unica denominazione

1. Nel caso in cui siano presentate piu' istanze per la stessa denominazione la regione provvede ad individuare il soggetto maggiormente rappresentativo, sia in termini di produzione, sia di numero di imprese vitivinicole.
 
Art. 4

Documentazione da presentare

1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di protezione della denominazione, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 1, del Reg. (CE) n. 1234/2007, al Ministero - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA IV, per il tramite della regione.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;
b) delibera assembleare dalla quale risulti la volonta' dei produttori di presentare istanza per la protezione della denominazione, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;
c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino:
in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica delimitata nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;
in caso di vini DOC, almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a partire dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento;
in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
d) in caso di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'elenco sottoscritto puo' essere sostituito dal verbale dell'assemblea degli associati che comprovi, relativamente agli associati favorevoli alla presentazione della domanda presenti in assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentativita' di cui alla lettera c). La predetta deliberazione consortile puo' essere altresi' integrata con la raccolta delle firme di altri viticoltori favorevoli alla presentazione della domanda, al fine di raggiungere i richiamati limiti percentuali previsti per assolvere al predetto requisito di rappresentativita';
e) disciplinare di produzione, da compilare in conformita' allo schema di cui all'art. 14, comma 2;
f) progetto di documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, redatto in conformita' al modello di cui all'allegato I del presente decreto;
g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto rapporto tra la zona geografica e la qualita' e le caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona geografica e la qualita', la notorieta' o altra caratteristica specifica del prodotto. La relazione tecnica, redatta da esperti competenti in materia, deve comprovare gli elementi previsti dal disciplinare, con particolare riguardo a:
le caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine;
le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densita' di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;
le rese per ettaro espresse in quantita' di uve e di vino finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;
il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia;
le tecniche e le modalita' di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle vigenti norme comunitarie;
le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonche' il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo;
in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei controlli;
per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC di provenienza;
h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, della DOP. Per i vini IGP la relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione deve comprovare la rinomanza acquisita dal prodotto a livello nazionale ed internazionale;
i) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti informazioni:
livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura produttiva;
potenzialita' produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto;
l) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini; le regioni possono prevedere disposizioni tecniche relative alla predisposizione della cartografia;
m) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese a norma dell'art. 118-unvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007. L'importo e le modalita' di versamento della predetta tassa sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i), deve essere presentata anche in formato elettronico. La documentazione di cui al comma 2, lettera l), puo' essere presentata in formato elettronico, anche come quadro d'insieme.
4. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e firmata dal legale rappresentante dell'associazione richiedente. La stessa domanda e' presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche.
 
Art. 5

Disciplinare di produzione

1. Il disciplinare di produzione, deve contenere:
a) tutti gli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) gli eventuali elementi idonei all'identificazione della denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione devono essere comunque rispettate le proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato.
2. Il segno o logo di cui al comma 1, lettera b) deve possedere i requisiti della originalita', della capacita' distintiva e della conformita' ai principi della legislazione vigente riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume.
3. L'utilizzazione di un marchio gia' registrato puo' essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione interessata.
 
Art. 6

Esame domanda da parte della regione

1. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la regione, previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda nel B.U.R., effettuate le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta:
a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentativita', con particolare riguardo, per i casi di cui all'art. 4, lettera d) ed all'art. 10, comma 6, alla documentazione comprovante l'esercizio delle deleghe;
b) la completezza della documentazione come individuata all'art. 4, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007;
c) la rispondenza del disciplinare alle norme del Reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.
2. Le eventuali osservazioni sono comunicate al soggetto richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla regione adeguati elementi di risposta entro novanta giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, comporta il parere negativo sulla domanda da parte della regione.
3. Terminata l'istruttoria di cui ai comma 1 e 2, la regione trasmette al Ministero la documentazione di cui all'art. 4, corredata dal proprio parere e dall'estratto del B.U.R. contenente l'avviso di cui al comma 1.
 
Art. 7

Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato

1. Entro quarantacinque giorni dalla presa in carico della documentazione di cui all'art. 6, comma 3, il Ministero, anche avvalendosi del comitato, verifica la completezza e la rispondenza della stessa documentazione alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.
2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Ministero d'intesa con la regione ed il soggetto richiedente, convoca entro sessanta giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il Ministero invita altresi' la regione e il soggetto richiedente a darne comunicazione agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare - con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento - la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalita' e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.
3. Scopo della riunione di pubblico accertamento e' quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 118-septies, paragrafo 5, lettera b) del Reg. (CE) n. 1234/2007, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione.
4. Alla riunione di cui al comma 2, aperta a tutti i soggetti interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, almeno un rappresentante del comitato e almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della regione, con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione.
5. Successivamente alla riunione di pubblico accertamento, il Ministero sottopone la domanda al comitato nella prima riunione plenaria utile, il quale esprime il proprio parere e formula la proposta di disciplinare aggiornata.
6. Qualora, in caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, nonche' nel merito di taluni aspetti connessi al procedimento di cui al presente articolo, si renda necessaria una valutazione congiunta con la regione, il Ministero, anche su richiesta della stessa regione, convoca una Conferenza dei servizi, alla quale puo' assistere il soggetto richiedente. In caso di esito negativo della conferenza, il procedimento e' da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento e' ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.
 
Art. 8
Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze

1. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di produzione, affinche' tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate e documentate, al Ministero stesso entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
2. Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede al soggetto richiedente di predisporre le relative controdeduzioni. Entro trenta giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero convoca una Conferenza dei servizi con il Presidente del Comitato o suo delegato, con la competente regione, il soggetto richiedente e il soggetto che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione il Ministero, d'intesa col Presidente del Comitato e con la regione, decide in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed al soggetto che ha presentato le osservazioni. In caso di esito negativo, il procedimento e' da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento e' ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.
3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al comma 1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto richiedente, predispone il documento unico di cui all'art. 118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed invia i citati documenti aggiornati al soggetto richiedente, che li restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero.
 
Art. 9

Trasmissione della domanda di protezione alla UE
e relativi adempimenti del Ministero

1. Terminata la procedura di cui all'art. 8, il Ministero:
a) provvede a pubblicare il documento unico e il disciplinare di produzione sul sito internet del Ministero stesso;
b) trasmette alla Commissione europea la domanda di protezione unitamente alla documentazione di cui all'art. 118-septies, par. 5, lettera b) del Reg. (CE) n. 1234/2007, avvalendosi del sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 70-bis del CE n. 607/2009.
2. Nel corso della procedura a livello comunitario di cui agli articoli 118-octies, 118-nonies e 118-decies del Reg. (CE) n. 1234/2007, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla domanda di protezione, il Ministero invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed alla regione.
3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella G.U. dell'Unione europea della decisione della Commissione di conferimento della protezione alla denominazione e della relativa iscrizione della denominazione nel registro di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007, il Ministero provvede a pubblicare sul sito internet del Ministero stesso e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione cosi' come approvato dalla Commissione U.E.
 
Art. 10

Domande di modifica del disciplinare
Art. 118-octodecies del Reg. CE n. 1234/2007

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di modifica del disciplinare, che comportano una o piu' modifiche del documento unico di cui all'art. 118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale fattispecie analoga alla richiesta di modifica di un disciplinare DOP, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. Alla domanda di modifica deve essere allegata la seguente documentazione:
a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare;
b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformita' al modello di cui all'allegato II del presente decreto.
3. La documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte. Pertanto, relativamente alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non e' tenuto a produrre la documentazione gia' presentata per la domanda di protezione.
4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi:
a) la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per la relativa denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio, e le relazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere g), h), i) devono essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione;
b) la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le denominazioni per le quali e' consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, in aggiunta alle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), la domanda deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio.
5. Per le modifiche ai disciplinari diverse da quelle indicate al comma 4, ivi comprese le modifiche di cui al comma 8, la domanda deve essere avallata da:
a) in caso di vini DOCG, almeno il 40 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 40 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;
b) in caso di vini DOC, almeno il 30 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 30 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;
c) in caso di vini IGP, almeno il 20 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 20 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;
6. Qualora le richieste di modifica ai disciplinari di cui al comma 5 siano presentate dai consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, la documentazione attestante i requisiti di rappresentativita' di cui allo stesso comma 5 puo' essere sostituita dal verbale dell'assemblea degli associati al Consorzio dal quale risulti la presenza di tanti soci che detengano almeno il 50%+1 dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto ad intervenire in assemblea e che la relativa delibera sia stata assunta con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui le predette maggioranze assembleari non fossero raggiunte, i requisiti di rappresentativita' di cui al comma 5 possono essere dimostrati integrando la deliberazione consortile con la raccolta delle firme di altri viticoltori favorevoli alla presentazione della domanda di modifica, al fine di raggiungere i limiti percentuali di rappresentativita' previsti allo stesso comma 5.
7. La riunione di pubblico accertamento e' prevista soltanto per le modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi opportuno, al fine di accertare la rispondenza delle modifiche proposte ai requisiti di cui all'art. 7, comma 6.
8. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare che non comportano variazioni al documento unico di cui all'art. 118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, conformemente al disposto di cui all'art. 118-octodecies, par. 3, lettera a), il Ministero applica una procedura semplificata che comporta:
a) la presentazione della domanda con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4 ed ai comma 5 e 6 del presente articolo, fatto salvo che la documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte;
b) il rispetto della procedura di cui all'art. 6.
9. Limitatamente alle modifiche del disciplinare di cui al comma 8 relative all'autorita' o all'organismo di controllo di cui all'art. 118-septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007, il Ministero attua una procedura nazionale d'ufficio che recepisce le variazioni approvate in conformita' alle disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 e del decreto ministeriale 14 giugno 2012.
 
Art. 11
Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art. 118-novodecies
del Reg. CE n. 1234/2007 - Conversione da una DOP ad una IGP - Art.
28 par. 1 del Reg. CE n. 607/2009.

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di cui trattasi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma.
2. Per la cancellazione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 118-novodecies del Reg. CE n. 1234/2007, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2010 e all'allegato III del presente decreto.
3. Per la conversione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 28 del Reg. CE n. 607/2009, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'allegato IV del presente decreto.
4. Le competenti amministrazioni seguiranno un iter procedurale adeguato all'esame delle domande di cui trattasi, fatte salve l'adeguata pubblicazione delle stesse domande ed il rispetto dei tempi procedurali, con particolare riguardo alla presentazione ed alla definizione delle eventuali opposizioni.
 
Art. 12
Trasmissione alla U.E. delle domande di modifica del disciplinare,
delle domande di cancellazione della protezione di una DO o IG,
delle domande di conversione da una DOP ad una IGP e relativi
adempimenti del Ministero.

1. Terminata la procedura nazionale per l'esame delle domande di cui trattasi, di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall'art. 9 del presente decreto, per quanto concerne gli adempimenti del Ministero connessi alla procedura comunitaria ed alla pubblicazione dei relativi documenti.
 
Art. 13

Disposizioni nazionali transitorie di etichettatura
Art. 72 del Reg. CE n. 607/2009

1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonche' della domanda di modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma 1, e della domanda di conversione di cui all'art. 11, i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del Reg. (CE) n. 607/2009, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la regione. A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta apposita domanda al Ministero ed alla regione corredata dalla seguente documentazione:
a) decreto ministeriale di approvazione del relativo piano dei controlli, presentato dall'autorita' o dall'organismo di cui all'art. 118-septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 al competente Ufficio del Ministero - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
b) dichiarazione con la quale si esonera espressamente il Ministero e la regione da qualunque responsabilita' presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione o della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione UE.
2. Sul sito internet del Ministero e' pubblicato l'elenco delle autorizzazioni transitorie di cui trattasi.
 
Art. 14

Disposizioni particolari e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformita' ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le regioni, previo parere del comitato, sara' approvato lo schema di disciplinare di produzione di cui all'art. 4, comma 2, lettera e). Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, lo schema di disciplinare di produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto 16 dicembre 2010 richiamato in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2012

Il Ministro: Catania
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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