Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 settembre 2012
Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 20, comma 5 il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano stabilite le relative tariffe;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 9 luglio 1999 recante: «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290 e successive modificazioni recante: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;
Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli alimenti;
Visto l'art. 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e successive modificazioni recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ed in particolare:
il comma 2, il quale dispone che «Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche»;
il comma 2-bis il quale prevede che «le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 n. 469»;
Visto il regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio «Concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio» e, in particolare, l'art. 42 che prevede la possibilita' per gli Stati membri di richiedere il pagamento di tasse o diritti per recuperare i costi connessi con l'attivita' da essi svolta in applicazione del regolamento stesso;
Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 «Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE» e in particolare:
l'art. 74 concernente la possibilita' per gli Stati membri di richiedere il pagamento di tasse o diritti, per recuperare i costi connessi con l'attivita' da essi svolta in applicazione del regolamento stesso prevedendo eventualmente un tariffario di oneri fissi in funzione dei costi medi della medesima attivita';
l'art. 80, comma 5, lett. b) il quale fa salve, per le domande antecedenti al 14 giugno 2011 volte alla modifica o ritiro di un'autorizzazione di prodotti fitosanitari a seguito dell'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CE o a seguito di un'approvazione a norma del paragrafo 1 del medesimo art. 80, le disposizioni nazionali previgenti, da individuarsi per l'Italia nell'allegato I, lett. c) del citato decreto interministeriale 9 luglio 1999;
Ritenuto, in base ai criteri di cui all'art. 74 del regolamento (CE) 1107/2009, di procedere all'individuazione delle tariffe relative alle nuove linee di attivita' introdotte dal medesimo regolamento e di rideterminare le tariffe di cui al su menzionato decreto interministeriale del 9 luglio 1999, fatte salve quelle di cui all'allegato 1, lett. c) del medesimo decreto relative alle attivita' oggetto della disposizione transitoria di cui all'art. 80, comma 5, lettera b) dello stesso regolamento (CE) 1107/2009;
Ritenuto, altresi', di procedere in base ai criteri di cui all'art. 42 del regolamento (CE) 396/2005 all'individuazione delle tariffe dovute per le attivita' di valutazione ai fini della fissazione, modifica e revisione dei limiti massimi di residui dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 10 e 12 del medesimo regolamento;
Ritenuto opportuno definire oneri fissi come previsto dagli articoli 74 del regolamento (CE) 1107/2009 e 42 del regolamento (CE) 396/2005 in funzione dei costi medi dell'attivita' svolta in adempimento di quanto previsto dai citati regolamenti;
Considerato che Autorita' competente per l'adempimento degli obblighi che il regolamento (CE) 1107/2009 e successive modificazioni e il regolamento (CE) 396/2005 impongono agli Stati membri e' il Ministero della salute - Direzione generale dell'igiene e sicurezza degli alimenti e della nutrizione (DGISAN);
Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella riunione del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua e determina gli oneri fissi per il mantenimento della banca dati dei prodotti fitosanitari in uso presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e le tariffe dovute per la copertura dei costi relativi alle attivita' svolte dal Ministero della salute in applicazione del regolamento (CE) 396/2005 e del regolamento (CE) 1107/2009 e successivi regolamenti applicativi, ai fini della:
a) valutazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti, oltre che dei coadiuvanti e dei coformulanti, che sono contenuti nei prodotti fitosanitari o che li costituiscono;
b) autorizzazione, immissione sul mercato, impiego e controllo dei prodotti fitosanitari, cosi' come sono presentati nella loro forma commerciale;
c) ogni attivita' connessa alla fissazione, alla modifica o a qualsiasi altro lavoro derivante dagli obblighi di adeguamento in materia di Limiti Massimi dei Residui (LMR) dei prodotti fitosanitari, cosi' come definiti dall'art. 3 del regolamento (CE) 396/2005.
 
Art. 2
Oneri fissi annuali

1. Ogni impresa titolare di prodotti fitosanitari e' tenuta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento di un onere fisso annuale pari a 200 euro per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato all'immissione in commercio e registrato nella banca dati in uso presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute.
2. L'impresa titolare di un prodotto gia' iscritto in banca dati alla data di entrata in vigore del presente decreto e' tenuta ad effettuare il primo versamento dell'onere annuo di cui al comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, corrispondendo un onere commisurato alla porzione d'anno residua.
3. L'impresa titolare di prodotti di nuova registrazione e' tenuta ad effettuare il versamento per il primo anno di iscrizione in banca dati entro trenta giorni dalla data di registrazione di ciascun prodotto, corrispondendo un onere commisurato alla porzione d'anno residua.
4. L'eventuale cancellazione della registrazione di un prodotto fitosanitario dalla banca dati di cui al comma 1 non da diritto al rimborso degli oneri fissi gia' corrisposti per l'anno di riferimento.
5. Copia della ricevuta del pagamento deve essere inviata alla Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute entro i quindici giorni successivi al pagamento dell'onere di cui ai commi precedenti.
 
Art. 3
Criteri di determinazione delle tariffe

1. Le tariffe di cui all'art. 1 sono determinate sulla base del costo totale effettivo sostenuto dal Ministero della salute nell'adempimento dell'attivita' di cui al medesimo articolo, secondo quanto previsto nell'art. 74 del regolamento (CE) 1107/2009 nell'art. 42 del regolamento (CE) 396/2005.
2. Gli importi delle tariffe di cui al comma 1 sono definiti negli allegati A, B, C, D e E, al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, e sono a carico di coloro che chiedono di immettere sul mercato o che immettono sul mercato prodotti fitosanitari e coadiuvanti e di coloro che chiedono la valutazione per l'approvazione di sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti e coformulanti, anche ai fini della fissazione e della revisione dei limiti massimi dei residui.
 
Art. 4
Sostanze attive, antidoti agronomici,
sinergizzanti e coformulanti

1. Le tariffe dovute per le attivita' di valutazione finalizzate alla approvazione, rinnovo o riesame delle sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti e coformulanti di cui al Capo II del regolamento (CE) 1107/2009, sono indicate nell'allegato A al presente decreto.
 
Art. 5
Prodotti fitosanitari e stabilimenti di produzione

1. Le tariffe dovute per le attivita' finalizzate al rilascio, al riconoscimento reciproco, al rinnovo revoca e modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, di cui al Capo III, sezione I, sottosezioni 1, 2, 3, e 4 del regolamento (CE) 1107/2009, e le tariffe dovute per le attivita' finalizzate al rilascio delle autorizzazione agli stabilimenti di produzione, sono definite nell'allegato B al presente decreto.
 
Art. 6
Limiti massimi di residui dei prodotti fitosanitari

1. Le tariffe dovute per le attivita' di valutazione ai fini della fissazione e modifica dei limiti massimi di residui (LMR) dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 396/2005, nonche' le tariffe per le valutazione ai fini della revisione di cui all'art. 12 del regolamento medesimo, sono definite nell'allegato C al presente decreto.
 
Art. 7
Coadiuvanti

1. Le tariffe dovute per le attivita' finalizzate all'immissione in commercio e all'uso dei coadiuvanti ai sensi dell'art. 58 del regolamento (CE) 1107/2009, sono indicate nell'allegato D al presente decreto.
 
Art. 8
Autorizzazioni eccezionali

1. Le tariffe dovute per le attivita' di cui agli articoli 53 del regolamento (CE) 1107/2009 «situazioni di emergenza fitosanitaria», sono definite nell'allegato E al presente decreto.
 
Art. 9
Modalita' di versamento

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui agli allegati al presente decreto sono integralmente vincolati e destinati alla copertura dei costi delle attivita' di cui al presente decreto, in conformita' alla previsione di cui all'art. 9, comma 2-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Gli oneri fissi e le tariffe, di cui al presente decreto, devono essere versate sul c/c Postale n. 52744570, Cod. IBAN IT43E0760114500000052744570, con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2225 capo 20, acceso presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute, indicando nella causale «oneri fissi e/o tariffe fitosanitarie».
3. Copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere inviata alla Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute contestualmente alla presentazione della relativa istanza.
 
Art. 10
Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 9 luglio 1999 e' abrogato fatto salvo l'art. 1, nella parte in cui richiama l'allegato 1 e limitatamente alla lettera c) del medesima allegato.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 settembre 2012

Il Ministro della salute
Balduzzi

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 88
 
Allegato A
ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI
PRODOTTI FITOSANITARI CUI ALL'ARTICOLO 5
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO 396/2005 DI CUI ALL'ARTICOLO 6
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DI COADIUVANTI DI PRODOTTI
FITOSANITARI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
AUTORIZZAZIONE ECCEZIONALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ARTICOLO 8.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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