Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012
Attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche» (di seguito decreto legislativo n. 228/2011);
Considerato che i Ministeri sono tenuti a svolgere attivita' di valutazione degli investimenti al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilita' finanziate a valere sulle leggi di spesa pluriennale a carattere permanente;
Considerato che ogni Ministero predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 228/2011;
Considerato che i Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attivita' di valutazione nei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, assicurando l'indipendenza e la professionalita' degli stessi;
Ritenuto necessario individuare i criteri per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate per lo svolgimento dell'attivita' di valutazione degli investimenti in opere pubbliche e prevedere uno schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione;
Sentito il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2011, definisce:
a) il modello di riferimento, di cui all'allegato I, per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate relative alla valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali, alla valutazione ex ante ed ex post dei progetti di investimento infrastrutturali e al coinvolgimento degli organismi di valutazione nelle predette attivita' (di seguito: «modello di riferimento»);
b) lo schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione, di cui all'allegato II (di seguito: Documento).
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni che seguono:
a) la «valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali» e' l'attivita', di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 228/2011, distinta per settori, sub-settori e aree territoriali, avente ad oggetto il confronto tra segmenti omogenei di domanda e di offerta di infrastrutture, finalizzata ad identificare obiettivi ed interventi necessari al loro soddisfacimento;
b) la «valutazione ex ante delle singole opere» e' l'attivita' di valutazione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2011, effettuata, di regola, attraverso tecniche proprie dell'analisi costi-benefici, finalizzata ad individuare le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione dei fabbisogni infrastrutturali;
c) la «selezione delle opere» e' l'attivita', di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 228/2011, funzionale all'individuazione, in via definitiva, delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, da includere nel Documento, ordinate per priorita' e risultati attesi, anche al fine di identificare la soglia al di sotto della quale le istanze di finanziamento non possono essere accolte;
d) la «valutazione ex post» e' l'attivita', di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 228/2011, finalizzata a misurare l'utilita' delle opere realizzate, allo scopo di migliorare l'efficienza del processo programmatorio e la complessiva efficacia degli investimenti pubblici.
 
Art. 3
Entrata in vigore

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.
Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 121
 
Allegato I

MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE
DA PARTE DEI MINISTERI DELLE LINEE GUIDA
Premessa.
Le linee guida devono essere considerate come una sorta di check list in modo da assicurare che tutti gli aspetti rilevanti ai fini della progettazione e della completa realizzazione delle infrastrutture siano stati considerati.
L'analisi costi-benefici e' utilizzata come principale metodologia per la valutazione degli investimenti pubblici proposti e realizzati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Qualora non sia possibile quantificare i benefici o misurarli in termini monetari si suggerisce di ricorrere all'analisi costi-efficacia.
Relativamente a ciascun sub-settore, i Ministeri devono provvedere a delimitare la tipologia di benefici ammessi e a indicare modalita' di calcolo standardizzate. Analogamente, i costi dovranno essere confrontati con quelli di progetti similari dello stesso sub-settore per verificarne la congruita'.
I Ministeri sono tenuti a indicare il set di priorita' relativo a ciascun sub-settore che insieme al merito relativo dei singoli progetti dovra' contribuire alla costruzione di criteri selettivi a fronte di vincoli di bilancio particolarmente stringenti.
I Ministeri devono predisporre una graduatoria delle proposte di investimento per sub-settore sulla base delle valutazioni svolte e delle priorita' indicate.
Il documento pluriennale di pianificazione contiene l'intero lavoro tecnico-valutativo necessario per impostare il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori che a loro volta hanno lo scopo di coordinare la fase di programmazione con il bilancio dell'ente.
I Ministeri garantiscono che soltanto progetti valutati e approvati saranno selezionati per essere finanziati con le risorse di bilancio. I progetti non finanziati per mancanza di disponibilita' finanziarie saranno identificati e classificati in un apposito inventario dei progetti favorevolmente valutati con un ranking che ne rappresenta la priorita' di accesso a futuri finanziamenti.
Ai fini di una diffusione e un perfezionamento delle tecniche valutative, i Ministeri sono tenuti a pubblicizzare le proprie linee di valutazione e a diffondere i risultati delle singole valutazioni. Indice.
1. Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi.
2. Valutazione ex ante delle singole opere.
3. Criteri e procedure di selezione delle opere.
4. Criteri e procedure di valutazione ex post delle opere.
5. Attivita' degli organismi di valutazione. 1. Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi di
cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 228/2011.
1.1. La valutazione dei fabbisogni infrastrutturali, che ha per oggetto il confronto tra segmenti omogenei di domanda e di offerta di infrastrutture, deve essere effettuata con riferimento a un arco temporale minimo di tre anni - pari al periodo di programmazione - e a un arco temporale massimo di dieci anni.
1.2. Gli indicatori di domanda e di offerta devono essere confrontabili.
1.3. L'analisi della domanda e', di norma, articolata nelle seguenti componenti:
a) analisi della domanda attuale, soddisfatta e non soddisfatta. La domanda attuale puo' essere rilevata per successive aggregazioni o calcolata con opportune formule e stime;
b) analisi della domanda potenziale. La domanda potenziale deve essere analiticamente dimostrata sulla base di indicatori tali da prestarsi ad essere oggetto di verifica nell'ambito dell'analisi di rischio, tra i quali, dati demografici, tasso di crescita, mutamento nei comportamenti, modifica delle normative;
c) analisi della domanda sostitutiva. La domanda sostitutiva, che riguarda sia la domanda sottratta ad altri interventi sia quella finalizzata ad un miglioramento della qualita' della domanda esistente, deve essere analiticamente dimostrata.
1.4. Nelle ipotesi in cui alle infrastrutture sia associato un servizio, la domanda di tale servizio, espressa attraverso l'unita' di misura adottata, puo' essere considerata una proxy della domanda di infrastrutture. Negli altri casi, occorre scegliere un insieme di indicatori economicamente significativi che permettano di ricavare, anche per via indiretta, la domanda.
1.5. Qualora non sia possibile una rilevazione analitica e una successiva aggregazione dei dati sulla domanda, si possono utilizzare indicatori particolari, modelli di analisi ad hoc e stime indirette, effettuate anche attraverso studi, analisi, rilevazioni e inchieste relative a specifici sub-settori e aree territoriali. La procedura seguita deve essere resa esplicita e le scelte metodologiche motivate. Nel caso di utilizzo di indicatori indiretti (proxies) e' necessario esplicitare il legame fra questi e il «vero» indicatore di domanda/offerta, ferma restando l'adozione di una metrica comune.
1.6. La quota di domanda non soddisfatta che si vuole tradurre in studi di fattibilita' relativi a nuovi interventi dipende dagli obiettivi posti dal decisore. Tali obiettivi coincidono, di norma, con gli indicatori di domanda/offerta; in questo caso, si procede direttamente ad individuare l'obiettivo in termini di domanda da soddisfare e si verificano le tipologie di offerta.
1.7. Quando gli obiettivi posti dal decisore sono piu' ampi rispetto a quanto emergerebbe dalla sola analisi della domanda/offerta e rappresentati da indicatori piu' complessi rispetto a quelli della domanda/offerta, si procede preliminarmente a fornire evidenza empirica del legame sistematico («coefficiente di trasformazione») tra tali indicatori e quelli di domanda, per poi procedere come indicato nel caso generale.
1.8. La corrispondenza tra obiettivi e indicatori di domanda e' oggetto di verifica in sede di valutazione ex post dei singoli progetti. Le stesse valutazioni ex post devono consentire di verificare l'esistenza di domanda non soddisfatta nella misura indicata dagli obiettivi posti.
1.9. L'analisi dell'offerta considera l'offerta in essere, quella in corso di realizzazione e quella gia' programmata. L'analisi dell'offerta e' supportata da informazioni e statistiche su indicatori di dotazioni fisiche delle infrastrutture idonei a consentire il confronto tra le diverse aree territoriali nonche' tra queste e il livello internazionale.
1.10. Il confronto tra la domanda e l'offerta fornisce indicazioni sul fabbisogno infrastrutturale relativo a settori, sub-settori e aree territoriali. Tale confronto avviene sulla base degli indicatori di cui al presente articolo, che possono essere aggregati e/o ponderati secondo metodologie affidabili e trasparenti. La quota di domanda attuale, potenziale e sostitutiva che risulti non soddisfatta all'esito di tale confronto, esprime il fabbisogno infrastrutturale. Con riferimento a tale fabbisogno puo' essere programmato l'aumento di offerta, da tradurre in studi di fattibilita'. L'elenco degli studi di fattibilita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 228/2011, deve essere riconducibile al confronto fra domanda e offerta.
1.11. Il fabbisogno infrastrutturale deve essere finalizzato ad identificare obiettivi ed interventi necessari al loro soddisfacimento.
Gli indicatori di domanda/offerta prescelti ai fini dell'analisi del fabbisogno infrastrutturale sono di regola utilizzati anche per i singoli studi di fattibilita', al fine di accertare l'incremento di offerta di un determinato sub-settore e la corrispondente riduzione del fabbisogno infrastrutturale dello stesso.
1.12. Ai fini della definizione delle priorita' di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 228/2011, si tiene conto di quanto segue:
a) la domanda attuale non soddisfatta esprime, in linea di massima, esigenze prioritarie rispetto alla domanda potenziale e a quella sostitutiva;
b) la domanda potenziale esprime esigenze prioritarie rispetto a quella sostitutiva;
c) l'amministrazione puo' individuare proprie priorita' anche sulla base della distinzione tra infrastrutture sociali rivolte ai cittadini e infrastrutture finalizzate alla produzione;
d) la priorita' puo' essere assegnata sulla base della collocazione territoriale;
e) la priorita' puo' essere assegnata in relazione a indici di dotazione infrastrutturale qualora assuma rilevanza l'esistenza o meno di tale dotazione fisica;
f) possono essere assegnate altre priorita' derivanti dalle politiche perseguite che possono essere in genere dedotte dagli obiettivi quantificati indicati.
1.13. Allo scopo di migliorare la qualita' e l'ampiezza delle informazioni utilizzate nell'analisi, appare opportuno avvalersi di tutte le banche dati disponibili, ivi comprese quelle in possesso di grandi operatori, gestori di rete, autorita' di settore e organismi di vigilanza.
1.14. Si raccomanda infine di corredare la stima del fabbisogno infrastrutturale con un'indicazione, anche preliminare, del costo necessario a colmarlo. Cio' al fine evidente di agevolare la quantificazione dello sforzo di bilancio derivante dalla selezione delle opere prioritarie da ammettere a finanziamento. 2. Valutazione ex ante delle singole opere, di cui all'art. 4 del
decreto legislativo n. 228/2011.
2.1. La valutazione ex ante delle singole opere e' svolta attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilita' ed e' finalizzata ad individuare le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi.
2.2. Essa viene di norma condotta applicando i principi dell'Analisi costi-benefici (ACB), come consolidati nella letteratura scientifica internazionale e dalle indicazioni metodologiche impartite dalla Commissione Europea e da altri autorevoli organismi.
L'analisi costi-benefici viene applicata nell'ambito degli studi di fattibilita' o della documentazione equivalente ed e' necessaria anche nel caso in cui sia stato gia' predisposto il progetto preliminare.
La valutazione con l'approccio costi-benefici permette la verifica di modalita' e tempi di realizzazione delle opere e presenta gli opportuni indicatori di realizzazione, che saranno oggetto di valutazione ex post.
2.3. L'approccio valutativo puo' in generale seguire le seguenti fasi:
a) identificare bisogni di servizio e assicurare coerenza con politiche e priorita' contenuti nei programmi in vigore;
b) identificare outcomes e outputs in termini misurabili. Selezione degli indicatori (di impatto e di risultato: cd. outcome indicators) volti a cogliere il contributo che l'opera arreca alla riduzione del fabbisogno infrastrutturale; vi rientrano i cd. core indicators definiti dalle Autorita' di gestione dei programmi operativi in esito all'interlocuzione metodologica e di merito con l'unita' di valutazione degli investimenti pubblici e le competenti strutture tecniche della DG-Regio della Commissione europea. Gli indicatori prescelti dovranno possedere caratteri di verificabilita' oggettiva, continuita' di osservazione, rilevanza euristica rispetto all'obiettivo finale dell'intervento;
c) determinare il base case o la situazione «senza progetto»;
d) identificare e stimare tutti gli impatti finanziari incrementali rispetto al base case;
e) identificare tutti i significativi impatti socio-economici incrementali, includendo sia quelli che possono essere misurati in termini monetari, sia quelli che non possono essere misurati in termini monetari ma che possono essere quantificati, sia ancora quelli che non possono essere misurati in termini monetari e che non possono essere quantificati;
f) sviluppare una appropriata analisi del rischio;
g) prevedere modalita' e fasi per l'implementazione del progetto.
2.4. Le amministrazioni destinatarie del presente decreto individuano in autonomia il grado di approfondimento e di completezza dell'analisi valutativa da loro giudicato opportuno, applicando i principi di appropriatezza e di proporzionalita' richiamati dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2011.
Il livello di approfondimento dell'analisi dovra' essere preferenzialmente correlato alla dimensione fisica e finanziaria dell'opera oggetto di valutazione, alla sua complessita' tecnologica, procedurale e gestionale, nonche' del grado di esposizione dei servizi resi per il suo tramite alle dinamiche di mercato.
2.5. In particolare, per le seguenti quattro categorie di opere si specifica quanto segue:
a) gli interventi di rinnovo del capitale, quali ad esempio manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione.
A fini valutativi lo studio di fattibilita' deve essere incentrato principalmente o esclusivamente sull'analisi delle alternative progettuali e su una approfondita analisi dei costi, individuando dove possibile standard, costi parametrici e costi sostenuti per interventi analoghi. Sotto il profilo delle tecniche valutative sono richieste analisi costi-efficacia, anche sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato II;
b) nuove opere puntuali di piccola dimensione, inferiori ai 10 milioni di euro, privi di introiti tariffari.
In questi casi si puo' procedere a predisporre studi di fattibilita' semplificati, che attraverso un'attenta analisi della domanda, dei costi e dei principali benefici permettano di dimostrare sinteticamente l'utilita', l'efficienza e l'efficacia degli interventi;
c) opere, senza introiti tariffari, superiori ai 10 milioni di euro.
Per questi interventi si richiede: 1) lo studio di fattibilita'; 2) l'analisi costi-benefici; 3) l'analisi dei rischi.
Nel caso di grandi progetti nell'accezione fatta propria dalla Commissione europea (investimenti superiori ai 50 milioni di euro), costituisce strumento di riferimento la guida per l'analisi costi-benefici adottata dalla Commissione europea ai fini dell'accesso ai fondi strutturali;
d) opere di qualsiasi dimensione, escluse quelle di cui alla precedente lettera a), per le quali e' prevista una tariffazione del servizio.
In questi casi, occorre una redazione esaustiva degli studi di fattibilita' in vista di un ampio utilizzo sia dell'analisi economica con il confronto di costi e benefici - gia' prevista per altre fattispecie - sia dell'analisi finanziaria con specifico riferimento ai piani finanziari (flussi di cassa), tenendo altresi' conto delle istruzioni fornite dal CIPE ai fini dell'approvazione delle opere della legge obiettivo che abbiano introiti tariffari (delibera CIPE 27 maggio 2004, n. 11).
2.6. Le deroghe ai criteri elencati al comma precedente devono essere autorizzate dal CIPE in sede di esame delle linee guida predisposte dalle singole amministrazioni.
2.7. Gli indicatori di domanda - uguali a quelli individuati per l'analisi dei fabbisogni - e quelli utilizzati per il calcolo dei benefici permettono di misurare i risultati degli interventi e ne consentono una verifica in sede di valutazione ex post.
2.8. L'analisi costi-benefici prevede, tramite opportuni indicatori, l'analisi dei principali effetti del progetto, e, ai fini del calcolo degli indicatori sintetici finali di redditivita' sociale, la relativa traduzione in valori monetari.
2.9. Nel corso dell'analisi viene confrontata la situazione dei costi e dei benefici dovuta alla realizzazione del progetto con una situazione di riferimento che normalmente e' quella «senza progetto».
2.10. Il periodo di riferimento, ossia il numero di anni per i quali e' necessario fornire previsioni dipende dal sub-settore di appartenenza e dalla natura dell'investimento, varia dai 10 ai 30 anni.
2.11. L'analisi finanziaria e' fondata sui flussi di cassa attualizzati e permette di calcolare gli indicatori relativi ai risultati finanziari del progetto. Il tasso di attualizzazione da usare nell'analisi finanziaria dovrebbe rispecchiare il costo opportunita' del capitale vale a dire il rendimento del migliore progetto alternativo. Nella fase iniziale, ai fini dell'analisi finanziaria, deve essere adottato un tasso di attualizzazione del 5 per cento in termini reali, secondo le indicazioni attualmente fornite dalla Commissione europea.
2.12. Nel caso di opere strutturate con il ricorso al capitale dei privati, la valutazione della redditivita' finanziaria deve essere effettuata tenendo conto anche dell'opzione «senza progetto». Per la sostenibilita' finanziaria e' necessario utilizzare appositi quozienti, in particolare il Debt Service Cover Ratio.
2.13. L'analisi economica comporta normalmente correzioni ai prezzi di mercato. Nella fase di avvio della valutazione ex ante si tiene conto delle sole correzioni fiscali e del salario ombra, quale parametro che in via semplificata considera le distorsioni del mercato del lavoro. Nell'analisi economica i benefici sono differenziati per sub-settori e stimati con opportune metodologie. I benefici economici sono oggetto specifico e dettagliato dell'analisi ex post. Anche nel caso dell'analisi economica si procede all'attualizzazione dei flussi di cassa. Gli indicatori finali dell'analisi economica sono il valore attuale netto, il tasso interno di rendimento e il rapporto benefici/costi. Essi sintetizzano e aggregano tutte le misure adottate in sede di calcolo dei benefici per misurare l'impatto del progetto, confrontandolo al tempo stesso con i costi sostenuti. Anche in questo caso, in assenza di diverse indicazioni, si utilizza convenzionalmente il tasso sociale di sconto del 3,5 per cento per tutte le regioni ad eccezione di quelle dell'obiettivo convergenza per le quali la Commissione europea ha indicato il 5,5 per cento.
2.14. Uno dei principali obiettivi delle linee guida e' la selezione di metodi di calcolo standardizzati dei benefici economici relativi a progetti appartenenti allo stesso comparto o settore omogeneo. Per le procedure standardizzate di calcolo dei costi, e' opportuno avvalersi dei calcoli dei costi effettuati per progetti analoghi gia' realizzati, raccogliendo tali dati in appositi archivi. Il confronto tra la composizione e l'entita' di tali costi relativi a progetti gia' realizzati e la composizione e l'entita' dei costi dei preventivi relativi ai nuovi progetti fornira' informazioni rilevanti ai fini della costruzione di procedure standardizzate di calcolo dei costi.
2.15. Per gli interventi con costi superiori ai 10 milioni di euro deve essere sviluppata una apposita analisi dei rischi. Una parte generale di tale analisi riguarda l'analitica descrizione di tutti i fattori che possono incidere negativamente sulle previsioni realizzative del progetto, nonche' sui flussi di cassa finanziari ed economici. Tale parte generale:
a) ripercorre tutte le fasi e le tempistiche relative alla progettazione, alle gare e agli altri aspetti amministrativi e procedurali con riferimento a progetti analoghi o confrontabili con quello in esame;
b) individua analiticamente i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto e formula specifiche ipotesi sui relativi comportamenti;
c) descrive i rischi derivanti da aspetti politici, legislativi e ambientali in senso ampio;
d) analizza i rischi propri del progetto, provenienti da fattori quali la domanda, la tecnologia, la capacita' operativa e gestionale e altri aspetti organizzativi.
2.16. L'analisi dei rischi deve applicare una metodologia idonea ad evitare stime eccessivamente ottimistiche di costi e benefici (optimism bias). I costi di investimento, i costi operativi, la durata dell'intervento e i benefici tengono conto di dati derivanti dai progetti gia' realizzati o da progetti similari . In assenza di piu' specifiche evidenze empiriche le amministrazioni sono tenute a raccogliere i dati che diano conto di stime caratterizzate da eccessivo ottimismo. Attraverso appositi studi relativi ai vari sub-settori e' possibile ricavare appropriati fattori correttivi da utilizzare per i singoli progetti. In una fase iniziale le stesse analisi ex post dei singoli progetti forniranno indicazioni importanti relative ai costi previsti e a quelli attuali. 3. Criteri e procedure per la selezione delle opere di cui all'art. 5
del decreto legislativo n. 228/2011.
3.1. I criteri di selezione delle opere, da includere nel Documento, si basano sugli esiti sia dell'analisi dei fabbisogni infrastrutturali sia della valutazione ex ante dei singoli interventi.
3.2. Completati gli studi di fattibilita', i criteri di selezione dei singoli interventi sono quelli tipicamente progettuali:
a) gli indicatori di redditivita' sociale derivanti dall'analisi economica;
b) gli indicatori derivanti dall'analisi finanziaria per i progetti a tariffa;
c) gli indicatori che esprimono il contributo del progetto ad altri obiettivi di politica economica.
3.3. Oltre all'analisi di convenienza economica e di sostenibilita' finanziaria, deve essere indicata la misura di soddisfazione dei progetti selezionati rispetto agli specifici obiettivi di settore e di area indicati nella sezione del Documento dedicata all'analisi dei fabbisogni infrastrutturali.
3.4. I confronti tra progetti avvengono su base omogenea, con riguardo alla tipologia progettuale e all'appartenenza a un determinato sub-settore e a una specifica area territoriale. E' possibile, altresi', formare graduatorie, sulla base dei criteri predetti, che permettano di selezionare gli interventi nel rispetto dei vincoli di bilancio. A tal fine, l'uso degli indicatori potra' essere ulteriormente affinato tramite procedure di standardizzazione e di aggregazione. 4. Criteri e procedure per la valutazione ex post delle opere di cui
all'art. 6 del decreto legislativo n. 228/2011.
4.1. La valutazione ex post si propone di verificare per ogni opera ovvero, qualora utile o pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali:
il grado di conseguimento degli obiettivi di realizzazione fisica;
l'effettiva entrata in esercizio degli interventi e delle opere pubbliche;
i risultati direttamente dipendenti dall'attuazione dell'opera con particolare riferimento ai benefici per la collettivita' nell'arco temporale di un triennio a partire dalla entrata in funzione;
gli impatti diretti ed indiretti sul contesto di riferimento;
l'efficacia dei «metodi di valutazione» ex ante nel selezionare i progetti;
l'efficienza ed economicita' del processo di programmazione e di implementazione del progetto.
4.2. La valutazione ex post tiene conto di fattori quali:
processi di selezione delle opere e completezza dei progetti, inclusa la sostenibilita' gestionale dell'intervento, la stima dei benefici (valutazione ex ante) e la presenza ex ante dei criteri e degli indicatori su cui basare le valutazioni ex post;
processi di attuazione delle opere, compresi i tempi di progettazione e realizzazione, l'analisi ed evoluzione dei costi (eventuale presenza di varianti, riserve e contenziosi), l'economicita' delle procedure di selezione di forniture, beni e servizi e le procedure di monitoraggio e controllo;
completamento delle opere, effettiva entrata in funzione e conseguente gestione;
conseguimento degli obiettivi a cui le opere sono orientate, con riferimento a realizzazione, risultati (obiettivi di servizio) ed impatti.
4.3. La valutazione ex post tiene conto delle informazioni di monitoraggio, comprese quelle contenute nella banca dati ex art. 13 della legge n. 196/2009; e' effettuata dal momento di entrata in funzione dell'opera ma puo' essere estesa anche a opere in via di realizzazione o non entrate ancora in funzione, al fine tra l'altro di evidenziarne i motivi.
Essa e' svolta sulla base dei seguenti possibili livelli di analisi in accordo alle previsioni del Documento pluriennale di pianificazione:
a) «verifica della realizzazione»: si considerano i dati di realizzazione in termini di conformita' tra programmato e realizzato;
b) «verifica dei risultati» (efficacia): si riscontra l'effettiva funzionalita' dell'intervento e si verifica l'entita' del risultato di servizio effettivamente fornito alla collettivita' rispetto alle previsioni iniziali;
c) «valutazione degli impatti»: si confrontano gli impatti reali con quelli stimati ex ante, individuando gli effetti netti riconducibili all'opera realizzata anche attraverso metodologie di valutazione controfattuale;
d) «ripetizione della valutazione ex ante»: si verifica il processo decisionale che ha determinato le opzioni progettuali e l'appropriatezza dei processi di stima di costi e benefici anche al fine di una revisione della metodologia di valutazione ex ante;
e) «verifica dell'efficienza e dell'economicita' degli investimenti»: si confronta il rapporto tra risorse utilizzate e risultati ottenuti nonche' se il processo sia stato attuato al minor costo possibile;
f) «avvio di una nuova valutazione»: si effettua una nuova valutazione con un approccio diverso da quello utilizzato ex ante.
4.4. L'analisi ex post include le motivazioni degli scostamenti rilevati tra i risultati osservati e quelli attesi in sede di valutazione ex ante. Si tratta di esaminare gli aspetti relativi alle procedure e alle modalita' di implementazione dei progetti, rilevando e analizzando tutti i problemi che hanno influenzato l'iter previsto dei progetti stessi.
4.5. L'esecuzione della valutazione ex post degli interventi e delle opere pubbliche tiene conto degli approcci e degli standard internazionali. 5. Coinvolgimento degli organismi indipendenti di valutazione di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 228/2011.
5.1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle predette attivita' di valutazione nei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito «nuclei») di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.
5.2. I nuclei sono responsabili di una efficace ed efficiente attivita' di valutazione e in particolare della:
a) valutazione ex ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nel settore di competenza dell'amministrazione di appartenenza allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento;
b) valutazione ex ante delle singole opere, secondo i principi di appropriatezza e proporzionalita', al fine di individuare, attraverso l'elaborazione o la valutazione degli studi di fattibilita', accompagnati laddove richiesto dall'analisi dei rischi, le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi;
c) valutazione ex post di singole opere, svolta per misurare l'efficacia e l'utilita' delle opere realizzate nei settori di competenza.
5.3. Ciascun Ministero procede ad una verifica dell'operativita' e della funzionalita' del proprio nucleo, con particolare riferimento alla presenza al suo interno di professionalita' e competenze adeguate sotto il profilo qualitativo e quantitativo in relazione al numero e alla natura delle attivita' valutative da svolgere. In caso di inadeguatezza, i Ministeri procedono all'integrazione delle professionalita' mancanti all'interno dei rispettivi nuclei, ricorrendo prioritariamente a valutatori appartenenti ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni e limitando il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente complesse.
5.4. Le amministrazioni, al fine di garantire il rigore e l'imparzialita' della valutazione, assicurano la separazione fra le attivita' di valutazione ex ante e le attivita' di valutazione ex post, prevedendo l'attribuzione delle due attivita' a componenti distinti all'interno del nucleo o a soggetti distinti nei casi in cui venga fatto ricorso a professionalita' esterne.
 
Allegato II

SCHEMA-TIPO DI DOCUMENTO PLURIENNALE
DI PIANIFICAZIONE
Premessa.
Lo scopo del documento pluriennale di pianificazione (di seguito documento) e' delineare gli obiettivi e le strategie del Ministero rendendoli coerenti con le risorse finanziarie e gli strumenti normativi e programmatori a disposizione nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche.
Le risorse indicate nel documento vanno intese come l'insieme delle risorse finanziarie (di origine interna, comunitaria o privata) destinate a spesa in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche da parte:
del Ministero interessato;
di altri soggetti, a cui le risorse - inizialmente nello stato di previsione del Ministero stesso - vengono trasferite (ad es. amministrazioni aggiudicatrici, stazioni appaltanti, organismo di diritto pubblico, imprese pubbliche, societa' in house, concessionarie, etc).
E' necessario che gli obiettivi indicati trovino corrispondenza logica e finanziaria con il bilancio dello Stato e dunque con la struttura per missioni e programmi e con le note integrative dello stesso.
Il documento assicura anche la corrispondenza con la direttiva sugli indirizzi per la programmazione strategica del Governo e con le direttive generali dei Ministri per l'attivita' amministrativa e la gestione, nonche' con quanto previsto da altri strumenti legislativi/programmatori (come ad esempio contratti di programma, programmi finanziati dall'UE, APQ, partenariato pubblico privato, etc). Introduzione.
1. Elencazione e descrizione dei piani e programmi di investimento in essere per opere pubbliche a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente e di altri strumenti legislativi/programmatori di settore.
2. Evidenza delle risorse finanziarie (nel senso citato in premessa) e ripartizione dalle stesse per fonte.
3. Quadro di raccordo tra le risorse finanziarie e gli obiettivi (target) di risultato e di impatto dichiarati.
4. Quadro di raccordo tra gli obiettivi (target) di risultato e di impatto indicati nel documento e quelli indicati nella corrispondente nota integrativa del bilancio dello Stato.
5. Quadro di raccordo tra gli obiettivi (target) di risultato e di impatto indicati nel documento e 1) la direttiva sugli indirizzi per la programmazione strategica del Governo e 2) la direttiva per l'attivita' amministrativa e la gestione del ministro interessato.
6. Sintesi del programma triennale in essere e motivazioni dell'attuale ordine di priorita'.
Dai quadri relativi ai punti 4 e 5 deve evincersi la struttura responsabile dell'attivita'. 1. Prima sezione: analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali.
1.1. Analisi del bilancio domanda/offerta attraverso l'uso di indicatori, con riferimento ai sub-settori di attivita', ai programmi di investimento e alle aree territoriali.
1.2. Individuazione di obiettivi (target) di risultato e di impatto quantificati attraverso specifici indicatori e applicati al singolo sub-settore e/o programma di investimento, con riferimento, ove opportuno, a specifiche aree territoriali. Motivazione dell'eventuale diversita' tra gli indicatori utilizzati per quantificare i target e quelli utilizzati per l'analisi di domanda/offerta e indicazione analitica sui «coefficienti di trasformazione» per poter tradurre gli indicatori di target in indicatori di domanda/offerta.
1.3. Esplicitazione delle priorita' di intervento da perseguire e dimostrazione della loro coerenza con i documenti programmatici esistenti.
1.4. Elenco degli studi di fattibilita' utili da avviare per il raggiungimento degli obiettivi indicati, sempre con riferimento a sub-settori, programmi di investimento e aree territoriali. Oneri e copertura finanziaria relativi a tali studi di fattibilita'.
1.5. Dimostrazione che le singole opere inserite tra le «infrastrutture strategiche» rispondano effettivamente all'esigenza di colmare un fabbisogno infrastrutturale insoddisfatto in base alle analisi di cui al punto 1.1.
1.6. Conclusioni sui fabbisogni infrastrutturali rilevati, sugli obiettivi da realizzare e sulle azioni da intraprendere. 2. Seconda sezione: metodi e risultati della procedura di valutazione
e di selezione delle opere e priorita' di intervento.
2.1. Indicazione dei metodi di valutazione seguiti in base alla tipologia degli interventi.
2.2. Sintesi delle analisi costi-efficacia.
2.3. Sintesi degli studi di fattibilita' semplificati.
2.4. Sintesi degli studi di fattibilita' relativi alle «infrastrutture strategiche».
2.5. Sintesi delle valutazioni dei singoli interventi tramite analisi costi-benefici (cfr. indicazioni piu' ampie in allegato I):
a) risultati dello studio di fattibilita' (principali conclusioni dello studio e dimostrazione che si e' scelta la migliore alternativa);
b) qualita' del materiale prodotto (aspetti tecnici del progetto; coerenza tra obiettivi e impatti; affidabilita' dell'analisi finanziaria e economica);
c) rilevanza dell'iniziativa rispetto alla programmazione di settore;
d) maturita' tecnica, amministrativa e finanziaria del progetto;
e) sintesi dell'analisi finanziaria ed economica con relativi indicatori di redditivita';
f) sintesi dell'analisi dei rischi per le opere di costo superiore ai 10 milioni.
2.6. Conclusioni sulla valutazione ex ante delle singole opere e graduatoria relativa al merito sui singoli progetti.
2.7. Criteri di selezione derivanti dall'analisi dei fabbisogni infrastrutturali. Indicazione delle priorita' individuate.
2.8. Criteri di selezione derivanti dall'analisi finanziaria ed economica dei progetti di un determinato sub-settore e/o area territoriale.
2.9. Altri criteri di selezione.
2.10. Ordine finale di priorita' per sub-settore e/o programma di spesa e area territoriale.
2.11. Segnalazione di eventuali punti di contrasto tra gli esiti della valutazione e i criteri selettivi adottati.
2.12. Armonizzazione tra interventi selezionati e programmazione di bilancio.
2.13. Modalita' di finanziamento e implementazione degli interventi.
2.14. Schede di tutti gli interventi selezionati contenenti i dati rilevanti (anagrafici, tecnici, amministrativi, finanziari ed economici). 3. Terza sezione: metodi e risultati della valutazione ex post degli
interventi.
3.1. Indicazione delle opere da sottoporre a valutazione ex post suddivise in opere ancora a) in corso di realizzazione e b) opere completate.
3.2. Scelta del/dei metodo/i di valutazione e loro motivazione.
3.3. Risultati della valutazione ex post di opere ancora in corso di realizzazione:
a) verifica del grado di realizzazione degli obiettivi;
b) verifica della validita' del metodo di valutazione ex ante;
c) verifica dell'efficienza del processo di implementazione.
3.4. Risultati della valutazione ex post di opere gia' collaudate e fruibili:
a) ripetizione della valutazione ex ante nelle sue varie fasi rilevanti;
b) analisi e spiegazione degli scostamenti rilevati;
c) confronto dei risultati ex post con appositi benchmark;
d) analisi del processo di implementazione.
3.5. Conclusioni sulle valutazioni ex post effettuate e lezioni per la futura programmazione delle opere.
 
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