Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 12 novembre 2012
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante "Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e bioliquidi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 giugno 2012, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, che modifica il decreto 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2012;
Viste le ordinanze pubblicate in data 27 luglio 2012 in cui il TAR Lazio ha accolto le istanze cautelari formulate nei giudizi promossi da alcuni operatori produttori di bioliquidi associati ad APER, con l'intervento ad adiuvandum dell'Associazione stessa e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia delle disposizioni del citato decreto 23 gennaio 2012 impugnate, invitando l'Amministrazione a riesaminare la normativa in relazione alle difficolta' evidenziate al fine di ottenere la certificazione entro i termini previsti dal regime transitorio;
Ritenuto, pertanto, necessario adeguare il testo del citato decreto del 23 gennaio 2012 alla luce del contenuto delle predette ordinanze;

Decreta:

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2012, come modificato dal decreto interministeriale 11 giugno 2012, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Non e' altresi' considerato operatore economico il produttore di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e su modifiche e integrazioni, che conferisce gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo Regolamento nel rispetto dei requisiti di tracciabilita' ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal Regolamento (UE) n. 142/2011 e sue modifiche e integrazioni.";
b) all'art. 7, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente comma:
"8-bis. L'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), che cede i bioliquidi all'utilizzatore puo', fino al 1 aprile 2013, omettere di riportare il valore delle emissioni di cui all'art. 7, comma 8, punto b), nel caso in cui la data di entrata in esercizio di almeno uno degli impianti di lavorazione utilizzato nel processo di produzione sia anteriore al 23 gennaio 2008";
c) il comma 1 dell'art. 13 e' sostituito dai seguenti commi:
"1. Le partite di biocarburanti prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute al fornitore entro il 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli art. 24, 33, comma 3, e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purche' l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dimostri al fornitore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformita' dell'azienda rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli art. 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di accordo ivi previsto.".
"1-bis. Le partite di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute all'utilizzatore entro il 31 dicembre 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli art. 24, 33, comma 3 e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purche' l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dimostri all'utilizzatore, entro il 31 dicembre 2012, di essere in possesso del certificato di conformita' dell'azienda rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli art. 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.".
Roma, 12 novembre 2012

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Clini
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania
 
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