Gazzetta n. 267 del 15 novembre 2012 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
PROVVEDIMENTO 26 settembre 2012
Regolamento per l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del demanio, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137»;
Visto lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di gestione nella seduta del 19 dicembre 2003, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 28 gennaio 2004 e modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata nella seduta del 30 dicembre 2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata nella seduta del 29 gennaio 2010, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 23 febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 2010;
Visto, altresi', il vigente Regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia del Demanio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare gli articoli 2 e 4, che disciplinano i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e l'individuazione delle unita' organizzative responsabili della relativa istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», che, modificando l'articolo 2 della legge n. 241/1990, all'articolo 7 prevede che gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa il 12 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 1° aprile 2010, recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 54583 dell'8 novembre 2011, con cui, su richiesta dell'Agenzia del Demanio formulata con nota n. 6673 del 4 novembre 2011, e' stato precisato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, come modificato dal comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 69/2009, e' facolta' degli enti pubblici nazionali stabilire, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza;
Considerato che, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni, salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 147 («Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza»), che ha abrogato il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, che regolava i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti funzioni pubbliche del citato Dicastero successivamente trasferite all'Agenzia del Demanio;
Ritenuto, pertanto, di procedere in via autonoma, con proprio provvedimento a determinare i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'Agenzia del Demanio non superiori a novanta giorni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», che, modificando l'articolo 2 della legge n. 241/1990, all'articolo 1 disciplina i poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione;
Considerata, la necessita', a seguito delle profonde e sostanziali modifiche normative intervenute, di procedere ad un esame complessivo dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del Demanio, dei tempi di conclusione degli stessi e delle relative unita' organizzative responsabili, nonche' all'individuazione dei soggetti responsabili dei singoli procedimenti e dei titolari dei relativi poteri sostitutivi;
Vista la delibera del Comitato di Gestione dell'Agenzia del Demanio adottata nella seduta del 26 settembre 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'attivita' dell'Agenzia che si esplica attraverso procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, posti in essere nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge e per i quali apposite norme non regolino espressamente la relativa procedura.
2. I procedimenti indicati nelle tabelle di cui all'allegato A, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente regolamento, debbono concludersi nei termini e con le decorrenze ivi indicate, mediante l'adozione di provvedimenti espressi e motivati.
3. I procedimenti non inclusi nelle predette tabelle e per i quali non siano comunque previsti termini di legge o di regolamento, debbono concludersi nel termine massimo di trenta giorni a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990, cosi' come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 69/2009.
4. Per i procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di cui al comma 2 iniziano a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore dello stesso, con esclusione di quei procedimenti per i quali risulti appositamente previsto un diverso termine da altre disposizioni di legge o di regolamento.
 
Art. 2
Decorrenza del termine iniziale
dei procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Agenzia ha formale notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere, fatte salve le decorrenze dei termini iniziali dei procedimenti espressamente previste nelle tabelle di cui all'allegato A.
2. Qualora l'atto iniziale del procedimento promani da un'altra Amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Agenzia, della richiesta o della proposta.
3. La data di effettiva ricezione della richiesta o della proposta di avvio del procedimento da parte dell'unita' organizzativa competente dell'Agenzia costituisce data di ricevimento.
4. Ove l'atto iniziale sia ritenuto irregolare ovvero incompleto il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'Amministrazione inviante entro un termine congruo rispetto al termine di durata del procedimento, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In tali casi la nuova decorrenza del termine di durata del procedimento inizia dalla ricezione da parte dell'unita' organizzativa competente dell'atto perfezionato o completato.
 
Art. 3
Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti
ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'unita' organizzativa responsabile del relativo procedimento, fatte salve le decorrenze dei termini iniziali dei procedimenti espressamente previste nelle tabelle di cui all'allegato A.
2. La data di effettiva ricezione da parte dell'unita' organizzativa competente dell'istanza di avvio del procedimento costituisce data di ricevimento.
3. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente ovvero dall'Agenzia, ove determinati e portati a idonea conoscenza dei soggetti interessati, e deve essere corredata dalla documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento finale. Le istanze inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. All'atto della presentazione dell'istanza e' rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241/1990, cosi' come modificato dagli articoli 5 e 21 della legge n. 15/2005. Tali indicazioni sono, comunque, fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 241/1990 e del successivo articolo 4 del presente regolamento, ove applicabili. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. Per le istanze inviate per via telematica o informatica si applica quanto previsto dagli articoli 45 e 48 del decreto legislativo n. 82/2005.
5. Qualora l'istanza sia ritenuta irregolare, incompleta ovvero non sia corredata dalla documentazione di cui al comma 3, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al soggetto interessato entro un termine congruo rispetto al termine di durata del procedimento, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza ovvero la documentazione mancante. In tali casi, il responsabile del procedimento invita l'istante a regolarizzare l'istanza o la documentazione in un periodo di tempo congruo e la nuova decorrenza del termine inizia dal ricevimento da parte dell'unita' organizzativa competente dell'istanza perfezionata o completata o della documentazione mancante.
6. Restano salvi la facolta' di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 13 della legge n. 241/1990 e le ipotesi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' formale comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. L'avvio del procedimento e' comunicato ai soggetti di cui al precedente comma mediante comunicazione personale contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente regolamento, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241/1990, cosi' come modificato dagli articoli 5 e 21 della legge n. 15/2005.
3. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8, mediante altre forme idonee.
4. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti nel cui interesse la comunicazione e' prevista, mediante segnalazione scritta al responsabile preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241/1990, cosi' come modificato dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005 n. 15.
5. Resta fermo quanto stabilito dai precedenti articoli 2 e 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
 
Art. 5
Partecipazione al procedimento

1. I destinatari delle comunicazioni di cui al precedente articolo 4 nonche' i soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241/1990, cosi' come modificato dall'articolo 21 della legge n. 15/2005, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241/1990, cosi' come modificato dall'articolo 21 della legge n. 15/2005, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la relativa durata, sempre che il procedimento non sia gia' concluso.
3. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non puo' comunque determinare la proroga del termine finale, ferma restando la facolta' di riesame in autotutela da parte del responsabile del procedimento.
 
Art. 6
Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alle tabelle dell'allegato A si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve formale comunicazione.
 
Art. 7
Unita' organizzativa responsabile del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale e' la struttura centrale o territoriale competente ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia del Demanio.
 
Art. 8
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento e' il responsabile della struttura centrale o territoriale competente di cui al precedente articolo 7 ovvero persona da lui delegata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia del Demanio.
2. Il responsabile del procedimento cosi' come individuato nel comma precedente esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge n. 241/1990, cosi' come modificato dagli articoli 4 e 21 della legge n. 15/2005, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 9
Organo competente per l'adozione
del provvedimento finale

1. Il provvedimento finale, salvo sia diversamente disposto da leggi, statuto o regolamenti ovvero da atti dispositivi interni, e' adottato dal responsabile della struttura centrale o territoriale competente di cui al precedente articolo 7.
 
Art. 10
Procedimenti di competenza di piu' strutture

1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o piu' strutture, il responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati.
2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le strutture competenti, dando impulso all'azione amministrativa.
 
Art. 11
Poteri sostitutivi

1. In caso di inerzia nell'emanazione di provvedimenti amministrativi, il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, commi 9-bis e seguenti della legge n. 241/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 35/2012, e' attribuito, per i procedimenti amministrativi di competenza delle strutture centrali, al Direttore dell'Agenzia del Demanio e, per i procedimenti amministrativi di competenza delle strutture territoriali, al responsabile preposto alla struttura centrale gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata alle strutture territoriali per i processi di competenza.
2. Qualora i responsabili preposti alle strutture centrali o territoriali non siano stati nominati e non sia stato adottato un provvedimento di reggenza o di delega di firma, il potere sostitutivo e' esercitato rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia del Demanio o dal responsabile preposto alla struttura centrale gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata alle regionali strutture territoriali per i processi di competenza.
3. Il responsabile dell'esercizio del potere sostitutivo, cosi' come individuato nei commi precedenti, esercita le attribuzioni contemplate dai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 35/2012.
4. In ogni caso, a seguito dell'istanza del privato ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 35/2012, gli Uffici competenti trasmettono immediatamente la documentazione al titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, onde consentire l'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento nel rispetto della scadenza temporale prescritta.
 
Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed e' pubblicato sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziademanio.it).
2. Le stesse forme e modalita' di pubblicita' sono utilizzate per le successive modificazioni.
Roma, 26 settembre 2012

Il direttore: Scalera
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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