Gazzetta n. 267 del 15 novembre 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192
Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l'articolo 10;
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione;
d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;
c) all'articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad accertare la conformita' della merce o dei servizi al contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.
2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7(Nullita'). - 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.»;
h) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso.».



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'Articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'Articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 10 legge 11 novembre 2011, n.
180 (Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto
delle imprese), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
novembre 2011, n. 265, cosi' recita:
«Art. 10 (Delega al Governo in materia di disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, nonche' differimento di termini per
l'esercizio di deleghe legislative in materia di incentivi
e di internazionalizzazione delle imprese). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) contrasto degli effetti negativi della posizione
dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese
subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di
micro, piccole e medie imprese;
b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini
e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare
sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in
atto da grandi imprese.
2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno
1998, n. 192, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina
di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta
in essere ai danni delle imprese, con particolare
riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura
a prescindere dall'accertamento della dipendenza
economica».
3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di
cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si
applica anche ai casi di abuso di dipendenza economica di
cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, come
modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo.
4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole:
«diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«trentaquattro mesi»;
b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole:
«diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto
mesi».".
- La direttiva 2011/7/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
23 febbraio 2011, n. L 48.
- Il decreto legislativo 9 ot\tobre 2002 , n. 231
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2002, n. 249.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 3. (Responsabilita' del debitore). - 1. Il
creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi
moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e
5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel
pagamento del prezzo e' stato determinato
dall'impossibilita' della prestazione derivante da causa a
lui non imputabile.».
«Art. 8. (Tutela degli interessi collettivi). - 1. Le
associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie
imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani,
sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi
collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquita', ai sensi
dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il
termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o
il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne
l'uso.
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento possa
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. L'inibitoria e' concessa, quando ricorrono giusti
motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti
dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2,
il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha
agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da
€ 500 a € 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto
della gravita' del fatto.».



 
Art. 2
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di otto punti percentuali».



Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 3 della legge 18 giugno 1998,
n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attivita'
produttive) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
1998, n. 143, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 3. (Termini di pagamento). - 1. Il contratto deve
fissare i termini di pagamento della subfornitura,
decorrenti dal momento della consegna del bene o dal
momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della
prestazione, e deve precisare, altresi', gli eventuali
sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla
consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un
termine che non puo' eccedere i sessanta giorni dal momento
della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta
esecuzione della prestazione. Tuttavia, puo' essere fissato
un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in
accordi nazionali per settori e comparti specifici,
sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti
per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei
committenti. Puo' altresi' essere fissato un diverso
termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in
accordi riferiti al territorio di competenza della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso
la quale detti accordi sono sottoscritti dalle
rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al
secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma
devono contenere anche apposite clausole per garantire e
migliorare i processi di innovazione tecnologica, di
formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento
il committente deve al subfornitore, senza bisogno di
costituzione in mora, un interesse determinato in misura
pari al saggio d'interesse del principale strumento di
rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla
sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in
questione, maggiorato di otto punti percentuali, salva la
pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura
superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio
di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della
Banca centrale europea del semestre in questione si applica
per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento
ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il
committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per
cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato
i termini.
4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo
entro i termini pattuiti costituira' titolo per
l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente
esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice
di procedura civile.
5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del
rapporto, su richiesta del committente, significative
modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei
costi, il subfornitore avra' diritto ad un adeguamento del
prezzo anche se non esplicitamente previsto dal
contratto.».



 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Severino, Ministro della giustizia

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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