Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 settembre 2012
Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Exosex Gvm».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 23 maggio 2011 presentata dall'Impresa Intrachem Bio Italia Spa, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile n. 44, diretta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995, del prodotto fitosanitario denominato «Exosex GVM» contenente la sostanza attiva feromoni (E,Z)-7,9-dodecadien-l-yl acetato;
Visto il decreto del 22 aprile 2009. di attuazione della direttiva 2008/127/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, la sostanza attiva feromoni (E,Z)-7,9-dodecadien-l-yl acetato, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva:
Visto il parere favorevole espresso in data 12 dicembre 2011 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del sopra citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo all'autorizzazione fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva feromoni (E,Z)-7,9-dodecadien-l-yl acetato, in allegato I, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Vista la nota dell'ufficio in data 27 marzo 2012 con la quale e' stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;
Vista la nota pervenuta in data 10 aprile 2012 da cui risulta che l'impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa Intrachem Bio Italia Spa, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via XXV Aprile n. 44, e' autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EXOSEX GVM, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.
Il prodotto e' confezionato in 90-96-180-192-270-288-450-480 diffusori.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero Exosect Ltd. - Leylands Business Park, Colden Common, Hants Winchester, SO21 ITH, UK.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15304.
E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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