Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 25 ottobre 2012
Aggiornamento del decreto 25 settembre 2012, recante sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilita' relativo all'anno 2011.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali

Visto l'art. 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede, a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilita', una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e che gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella stessa misura;
Considerato altresi' che il predetto art. 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 149 del 2011 prescrive che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Tenuto conto che il testo dello stesso art. 7 comma 2, lettera a) prevedeva - prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, - l'applicazione di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, con il quale sono state applicate le predette sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilita' relativo all'anno 2011, con i relativi allegati A e B;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2012, con il quale si e' aggiornato l'allegato B di cui al predetto decreto ministeriale 26 luglio 2012;
Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) capoverso numero 5) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con il quale si prevede che ai comuni ricedenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno 2011, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
Considerate le nuove risultanze, alla data odierna, delle assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, nonche' dei trasferimenti erariali attribuiti agli enti locali che consentono di applicare le sanzioni sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno, aggiornate rispetto a quelle risultanti alla data del 23 luglio 2012 e prese in considerazione con il decreto ministeriale 26 luglio 2012 ai fini di operare la riduzione di risorse;
Ravvisata pertanto l'esigenza, sia di disapplicare la sanzione agli enti che rientrano nella richiamata previsione di cui l'art. 11, comma 1, lettera a) capoverso numero 5) del decreto-legge n. 174 del 2012, sia di procedere ad una rideterminazione del quantum della sanzione che e' possibile recuperare sulle risorse attribuite da questo Ministero e quanto andra' versato entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2;

Decreta:

Art. 1

Disapplicazione della sanzione

Per i motivi di cui in premessa, e' disposta la disapplicazione della sanzione irrogata con decreto ministeriale del 26 luglio 2012, per i comuni di Gualtieri e Pieve di Cento ricadenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, inadempienti al patto di stabilita' 2011.
 
Art. 2
Aggiornamento della suddivisione fra importi a recupero e importi da
versare della sanzione

E' aggiornato l'ammontare del recupero della sanzione sulle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio e sui trasferimenti erariali e, in caso di incapienza, le somme da versare al bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, entro il 31 dicembre 2012 a seguito del mancato rispetto del patto di stabilita' 2011.
 
Art. 3

Elenco enti locali assoggettati a sanzione

Per effetto delle modifiche intervenute, sono approvati gli allegati A e B, aggiornati, che formano parte integrante del presente decreto, relativi agli enti locali assoggettati a sanzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2012

Il Capo del dipartimento: Pansa
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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