Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 settembre 2012
Individuazione delle iniziative da attuare per la realizzazione delle attivita' prioritarie per lo sviluppo della filiera pesca definite dall'articolo 1 del decreto 19 settembre 2012.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto in particolare l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilita' per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le associazioni nazionali di categoria ovvero con consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' attivita' fra quelle indicate nel medesimo art. 5;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il D.M.T. del 10 luglio 2012, n. 34255, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2012, registro n. 8, foglio n. 296 con il quale e' stato assegnato l'importo di euro 5.800.000,00 al capitolo di spesa 7044/1 istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il finanziamento delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
Visto il decreto del Ministro 19 settembre 2012 con il quale sono state individuate le attivita' prioritarie cui destinare le risorse attualmente disponibili in bilancio per il finanziamento delle convenzioni di cui trattasi al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca;
Visto in particolare l'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 19 settembre 2012 che dispone che con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura siano stabilite le misure di attuazione per la migliore realizzazione degli obiettivi di sviluppo della filiera pesca, provvedendo altresi' alla ripartizione dello stanziamento complessivo fra le attivita' prioritarie di cui all'art. 1 del medesimo decreto;
Ritenuto necessario dare esecuzione al citato decreto ministeriale 19 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e definizioni

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro del 19 settembre 2012 citato in premessa il presente decreto individua le iniziative da attuare per la realizzazione delle attivita' prioritarie definite dall'art. 1 del medesimo decreto ministeriale per le finalita' previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Con il presente decreto vengono altresi' determinate le modalita' di presentazione dei progetti afferenti le singole iniziative ed i relativi criteri di valutazione nonche' il riparto dello stanziamento complessivo tra le suddette attivita' prioritarie.
3. Ai fini del presente decreto per «attivita' prioritarie» si intendono le attivita' definite dall'art. 1 del decreto ministeriale del 19 settembre 2012 per le finalita' previste dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»; per «iniziative» si intendono i singoli interventi individuati dai successi articoli per la realizzazione delle attivita' prioritarie.
4. Tutte le «iniziative» individuate dal presente decreto concorrono in eguale misura ad assicurare la massima efficacia nella realizzazione di ogni singola attivita' prioritaria e sono, pertanto, di pari valore nell'ambito delle risorse disponibili.
 
Art. 2

Attuazione dei sistemi di controllo
e di tracciabilita' delle filiere agroalimentare ittiche

1. Le «iniziative» per la realizzazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentare ittiche di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 devono intendersi quali:
a) formazione ed informazione agli operatori della filiera agroalimentare ittica in merito agli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilita' nella commercializzazione dei prodotti della pesca ed ai relativi strumenti attuativi;
b) progetti pilota di supporto e start-up delle procedure interne di compilazione e trasmissione dei documenti previsti dal regolamento (CE) 1224/2009.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4) del presente decreto, per il finanziamento dei progetti relativi alle «iniziative» previste dal precedente comma 1, la disponibilita' finanziaria e' pari alla complessiva somma di € 1.160.000,00.
 
Art. 3

Agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese
della pesca e dell'acquacoltura

1. Le «iniziative» finalizzate ad agevolare l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura di cui alla lettera b) dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 devono intendersi quali:
a) attivita' di informazione riguardanti il mercato del credito, con particolare attenzione ai canali creditizi dedicati alle imprese del settore.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4) del presente decreto, per il finanziamento dei progetti relativi alle «iniziative» previste dal precedente comma 1, la disponibilita' finanziaria e' pari alla complessiva somma di € 580.000,00.
 
Art. 4
Riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel
quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei
rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione
vigente in materia

1. Le «iniziative» finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, di cui alla lettera c) dell'art. 1 del decreto ministeriale19 settembre 2012, devono intendersi quali:
a) assistenza e supporto amministrativo agli operatori della filiera anche mediante l'implementazione di sportelli;
b) attivita' dirette alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori nei rapporti con la pubblica amministrazione;
c) formazione ed informazione della filiera in materia di adempimenti amministrativi a carico degli operatori del settore;
d) predisposizione e diffusione di materiale divulgativo inerente le attivita' documentali e gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori del settore;
e) assistenza finalizzata alla semplificazione amministrativa per lo sviluppo di processi di integrazione di filiera.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4) del presente decreto, per il finanziamento dei progetti relativi alle «iniziative» previste dal precedente comma 1, la disponibilita' finanziaria e' pari alla complessiva somma di € 2.900.000,00.
 
Art. 5
Assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni
previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari
marittimi

1. Le «iniziative» per l'assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla Politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi di cui alla lettera d), art. 1 del D.M. 19 settembre 2012, devono intendersi quali:
a) assistenza alle imprese, con particolare riguardo all'accesso alle misure di sostegno offerte dalla politica comune della pesca;
b) formazione ed informazione in merito alle misure di sostegno offerte dalla politica comune della pesca e degli affari marittimi.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4) del presente decreto, per il finanziamento dei progetti relativi alle «iniziative» previste dal precedente comma 1, la disponibilita' finanziaria e' pari alla complessiva somma di € 1.160.000,00.
 
Art. 6

Modalita' di presentazione dei progetti

1. Le associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i consorzi dalle stesse istituiti che intendano realizzare progetti inerenti le singole «iniziative» individuate dal presente decreto per la realizzazione delle «attivita' prioritarie», devono presentare istanza alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con le modalita' indicate nel presente articolo. I progetti devono essere presentati separatamente per ciascuna «iniziativa».
2. I progetti, a pena di inammissibilita', devono riguardare l'esecuzione di attivita' che non costituiscano oggetto di progetti gia' completati o in corso di realizzazione e gia' finanziati a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
3. Per ogni «iniziativa», ciascun progetto deve pervenire all'amministrazione in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la denominazione dell'«iniziativa» per la quale il progetto viene proposto, riportando l'articolo, la lettera e l'esatta dicitura del presente decreto, con l'ulteriore indicazione di quanto segue: «Progetto per le finalita' di sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».
4. Ciascun plico deve essere indirizzato a «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV», viale dell'Arte n. 16 - III piano - 00144 Roma.
5. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, presso l'Ufficio di segreteria della Direzione generale, sita al III piano di viale dell'Arte n. 16, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comportera' l'inammissibilita' della istanza. Per la ricezione utile del plico fara' fede il timbro apposto dalla segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
7. Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:
busta n. 1: documentazione amministrativa.
busta n. 2: proposta tecnico-economica.
 
Art. 7

Documentazione amministrativa

1. La busta n. 1 (documentazione amministrativa) deve contenere la seguente documentazione:
a) istanza di ammissione, resa in forma di dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente i dati dell'ente proponente: nome, forma giuridica, sede, legali rappresentati, amministratori e direttori tecnici, recapiti;
b) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l'indicazione del titolo del progetto, nonche' l'attestazione che il progetto presentato non e' gia' completato o in corso di realizzazione e/o gia' finanziato a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;
c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la societa' ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione assicurativa territoriale) dell'INAIL;
e) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente proponente, in copia conforme con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La documentazione di cui al comma 1) del presente articolo deve essere siglata in ciascuna pagina nonche' sottoscritta con firma leggibile dal/dai legale/i rappresentante/i, indicando la qualifica del sottoscrittore, dell'ente proponente. La documentazione puo' essere sottoscritta anche dal «procuratore/i» del proponente ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
3. A tutte le dichiarazioni sostitutive di notorieta' e alle attestazioni di conformita' all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, richieste dal presente articolo, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identita', in corso di validita', del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera tamquam non esset e comporta l'irricevibilita' dell'istanza.
 
Art. 8

Proposta tecnico-economica

1. La busta n. 2 (proposta tecnico-economica) deve contenere una relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:
a) gli obiettivi del progetto, in relazione alle problematiche affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi;
b) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti;
c) le metodologie previste per lo sviluppo del progetto e l'indicazione analitica delle attivita' in funzione degli obiettivi;
g) i benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);
d) le iniziative previste per la comunicazione e la massima diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, nonche' la divulgazione, e il trasferimento dei risultati;
e) gli eventuali altri soggetti, enti pubblici, istituzioni scientifiche e strutture coinvolte nel progetto;
f) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che collettiva degli operatori impegnati nel progetto;
g) l'articolazione della gestione del programma (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri programmi, delle funzioni delle unita' operative interne e delle modalita' sia di coordinamento delle relative attivita' sia di monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse);
h) l'elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione nel progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);
i) le attivita' precedentemente svolte e competenze acquisite dai responsabili (curriculum professionale del responsabile del progetto e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti in ordine ad argomenti attinenti al progetto);
j) durata del progetto (mesi) e la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione;
k) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, ecc.);
h) ulteriore documentazione allegata.
2. In attuazione di quanto disposto dal precedente art. 1, comma 4), per ciascuna delle «iniziative» previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto il piano di spesa proposto non deve superare, a pena di inammissibilita', l'importo di euro 580.000,00.
3. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sara' gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verra' utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.
 
Art. 9

Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti e' demandata alla commissione nominata dal Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012.
2. Per ciascuna «iniziativa», la commissione procede all'accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal presente decreto ai fini della ammissibilita' del progetto stesso.
 
Art. 10

Criteri di valutazione dei progetti

1. Per ciascuna «iniziativa», la commissione procede alla valutazione delle offerte tecnico-economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente articolo, mediante l'applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di 100 punti, cosi' ripartito:
qualita' della proposta tecnica (massimo 70);
qualita' della proposta economica (massimo 30).
2. Per la valutazione della qualita' della proposta tecnica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l'attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


3. Per la valutazione della qualita' della proposta economica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori:
congruita' della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti);
dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 15 punti);
ripartizione dei costi, fra costi del personale ed altri mezzi impiegati (punteggio massimo 5 punti).
4. Nell'attribuzione della valutazione, la commissione deve tener conto dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare:
massima efficacia delle attivita' previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi;
innovativita' delle attivita' progettuali;
ricaduta territoriale delle stesse;
coerenza delle attivita' progettuali con gli obiettivi di sviluppo della Politica comune della pesca nonche' delle normative comunitarie;
coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire;
competenza e professionalita' dei soggetti coinvolti nei progetti.
5. La commissione conclude i propri lavori individuando per ogni «iniziativa», di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, il progetto che ha raggiunto il punteggio complessivo piu' alto.
 
Art. 11

Stipula delle convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001. n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono stipulate, per ogni «iniziativa» di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che ha presentato il progetto che ha ottenuto dalla commissione di cui al precedente art. 10, il punteggio complessivo piu' alto.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente disciplinano lo svolgimento delle attivita' previste, modalita' e tempi di erogazione del finanziamento a copertura delle spese, modalita' di rendicontazione e di consegna di appositi rapporti di avanzamento delle attivita', sanzioni e penalita' applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilita' di proroga dei termini di realizzazione dei progetti.
3. La stipula delle convenzioni e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte dell'interessato, nella misura del 10% del finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, che dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione, e' svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto.
4. La stipula delle convenzioni e' subordinata all'accertamento da parte della pubblica amministrazione dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonche' all'accertamento dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.
 
Art. 12

Disposizione finale

1. Con successivo decreto direttoriale possono essere individuate le «iniziative» afferenti le «attivita' prioritarie» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 cui destinare le eventuali somme residue.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali www.politicheagricole.gov.it
Roma, 27 settembre 2012

Il direttore generale: Abate

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 12, foglio n. 12
 
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