Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 settembre 2012
Disposizioni in materia di ripetibilita' delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 249, il quale stabilisce che le spese per il pagamento dei compensi per la notifica degli atti dell'Amministrazione delle finanze sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle Finanze;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente sia eseguita tramite messi comunali o messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le modifiche contenute nello stesso primo comma;
Visto l'art. 60, primo comma, lett. b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che, se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto notificato, il messo notificatore da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata;
Visto l'art. 60, primo comma, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per decorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; nonche' la lettera e-bis) dello stesso comma primo in cui si dispone che nei casi di comunicazione da parte del contribuente, che non ha residenza nello Stato, dell'indirizzo estero per la notifica degli atti che lo riguardano, la notifica va eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
Visto l'art. 60, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che, salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera, rilevato dai registri dell'Anagrafe dei Residenti all'Estero o da quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e);
Visto l'art. 60, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata ai sensi del quarto comma, qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita' previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione o le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione;
Visto l'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in cui si dispone che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente puo' avvenire tramite posta;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, il quale dispone che gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati tramite raccomandata con avviso di ricevimento e che la stessa modalita' di notifica e' prevista anche dall'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto l'art. 10, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che consente alle pubbliche amministrazione di avvalersi, per la notificazione dei propri atti, dei messi comunali;
Visto l'art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, in cui si dispone l'aumento a euro 1,55 del compenso previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione effettuata dai messi dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto 3 ottobre 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' stata determinata in euro 5,88 la somma spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto 8 gennaio 2001 del Ministro delle finanze, che, in attuazione dell'art. 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, ha determinato, rispettivamente, in euro 3,10, per le notifiche effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in euro 5,16, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il costo delle notifiche ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto;
Considerata la necessita' di aggiornare, al mutato costo del servizio postale, nonche' all'introduzione di ulteriori formalita' notificatorie, la determinazione delle spese di notifica ripetibili;

Decreta:

Art. 1

Ripetibilita' delle spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalita' di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
 
Art. 2

Costo della notifica

1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
2. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, e' fissato nella misura unitaria di euro 8,35 per le notifiche eseguite all'estero, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dell'art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.
 
Art. 3

Esclusioni

1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione e' tenuta su richiesta.
2. E' esclusa, altresi', la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
 
Art. 4

Effetti

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2012

Il Ministro: Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economie e finanze, foglio n. 204
 
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