Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 4 ottobre 2012
Concessione dell'apertura al traffico aereo civile dell'Aeroporto militare di Sigonella per il periodo dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012 per consentire il rifacimento della pista di volo dell'Aeroporto di Catania Fontanarossa.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», come corretto ed integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione», ed in particolare gli articoli 697, 704, 705, 706, 748, 793, 794, 795;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e, in particolare, l'art. 231 «Priorita' di traffico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, recante l'«Uso dello spazio aereo civile, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242».
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250 concernente l'«Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile»;
Visto il decreto del Ministro della difesa del 20 aprile 2006, relativo al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di volo militare sugli aeroporti militari e sulle installazioni militari adibite al decollo e atterraggio di aeromobili militari;
Visto il decreto del Ministro della difesa del 25 gennaio 2008, concernente la classificazione degli aeroporti militari;
Visto il decreto del Ministro della difesa del 14 aprile 2008, concernente le autorizzazioni al sorvolo del territorio nazionale da parte di aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia, ai sensi dell'art. 794, comma 2, del codice della navigazione;
Considerato che l'aeroporto militare di Sigonella - sede del 41° stormo AS - e' classificato, ai sensi del citato decreto del Ministro della Difesa del 25 gennaio 2008, come aeroporto militare destinato al ruolo di Main Operating Base (MOB), ad uso pieno ed esclusivo militare su cui sono svolte le attivita' fondamentali dell'Aeronautica militare che non possono essere rilocate pena il decadimento della funzione assolta;
Tenuto conto altresi', che rientra nelle prerogative del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Ministro della difesa del 25 gennaio 2008, adottare modifiche al medesimo decreto, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
Tenuto conto che l'aeroporto militare di Sigonella e' oggetto di accordi tra il Ministero della difesa Italiana e gli Stati Uniti d'America, anche in ottemperanza della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (c.d. NATO-SOFA) fra gli Stati partecipanti al trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, ratificata e resa esecutiva con legge 30 novembre 1955, n. 1335;
Considerato che ai sensi dell'art. 697 del codice della navigazione, sono aperti al traffico aereo civile gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
Considerato che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha rappresentato la necessita' di garantire, senza soluzione di continuita', il traffico aereo civile da e per la Sicilia orientale anche nel periodo di temporanea chiusura dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012 dell'aeroporto militare di Fontanarossa per lavori improcrastinabili di completo rifacimento della pista di volo;
Tenuto conto che l'ENAC ha richiesto al Ministero della difesa - Aeronautica militare la possibilita' di utilizzare temporaneamente, in via eccezionale, l'aeroporto militare di Sigonella per il periodo presumibile dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012;
Considerato che l'ENAC ha valutato, ai sensi dell'art. 697 del codice della navigazione, l'idoneita' delle infrastrutture e dei servizi di supporto presenti nell'aeroporto militare di Sigonella alla operativita' temporanea del traffico aereo civile, e ha definito, altresi', le restrizioni e le limitazioni tecniche correlate;
Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 settembre 2007, e' stata affidata in concessione alla societa' SAC S.p.A., ai sensi dell'art. 704 del codice della navigazione, la gestione totale dell'aeroporto militare di Catania ed e' stata approvata la relativa convenzione, sottoscritta dall'ENAC e dalla societa' di gestione in data 22 maggio 2007.
Considerata la necessita' di contemperare le esigenze operative ed internazionali militari con quelle commerciali, garantendo comunque la priorita' alle prime e fermo restando il rispetto delle indicazioni tecniche impartite da ENAC agli operatori civili per lo svolgimento delle operazioni del traffico aereo civile in piena sicurezza;
Tenuto conto che il Ministero della difesa, ed in particolare l'Aeronautica militare, collabora fattivamente con l'ENAC, sostenendo la rete degli aeroporti civili, anche con attivita' non rientranti nei propri compiti istituzionali;

Decreta:

Art. 1

1. A parziale deroga del decreto ministeriale della difesa del 25 gennaio 2008 citato in premessa, l'aeroporto militare di Sigonella e' aperto, in via eccezionale, anche al traffico aereo civile, per il periodo presunto dal 5 novembre 2012 al 5 dicembre 2012.
 
Art. 2

1. L'ENAC provvede ad emettere le prescrizioni tecniche finalizzate a garantire la sicurezza delle operazioni di volo civili sull'aeroporto militare di Sigonella. A tal fine, vengono congiuntamente concordate tra l'ENAC, l'Aeronautica militare ed il gestore aeroportuale le procedure per l'utilizzo delle piste di volo e delle relative infrastrutture che sono oggetto di specifico accordo di dettaglio a livello locale.
2. L'accordo di dettaglio di cui al precedente comma contiene anche il piano di emergenza relativo agli interventi in caso di incidente di volo, da ritenersi valido anche per gli aeromobili civili.
3. L'Aeronautica militare mantiene almeno uno dei cavi di arresto tipo «BLISS- BAK 12» presenti nella pista di volo 10R/28L, in stato di prontezza, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ai velivoli ad alte prestazioni militari. Tutte le autorizzazioni e prescrizioni tecniche saranno impartite tenendo conto di tale ostacolo.
 
Art. 3

1. L'Aeronautica militare - avvalendosi anche dei Carabinieri per l'Aeronautica militare ed in coordinamento con la Direzione ENAC di Catania, del gestore aeroportuale e degli altri soggetti interessati - predispone le misure di controllo per garantire la sicurezza (security) delle aree dell'aeroporto, individuate come sensibili dalle apposite procedure vigenti e definite a livello locale.
2. I soggetti di cui al precedente comma assicurano l'adozione ed il rispetto di tutte le misure precauzionali volte alla totale separazione delle aree di rispettiva competenza.
3. L'ENAC adotta le forme di pubblicita-notizia ritenute piu' opportune affinche' tutti i soggetti pubblici e privati operanti nell'aeroporto, non appartenenti al Ministero della difesa ed alle forze armate straniere, rispettino le predette misure di sicurezza.
 
Art. 4

1. Il traffico aereo civile sull'aeroporto militare di Sigonella e' soggetto alle limitazioni ed alle restrizioni poste dall'Aeronautica militare tese a garantire il corretto svolgimento delle operazioni militari, sia nazionali che alleate, e di Stato, in ottemperanza agli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana. Le predette limitazioni e restrizioni, su indicazione della catena di comando e controllo, sono adottate a livello locale dal comando del 41° stormo.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Ministero della difesa e' sollevato da qualsiasi responsabilita' civile, anche a titolo di rivalsa o surroga delle somme eventualmente anticipate da societa' di assicurazione o compagnie aeree, per eventuali ritardi o soppressioni dei voli civili, disposti per consentire la prioritaria attivita' militare o di Stato anche da parte degli aeromobili militari e di Stato italiani o stranieri.
3. Nello specifico, in funzione della particolare situazione che si dovesse determinare:
a. tutti i movimenti, a terra ed in volo, di aeromobili civili possono essere ritardati, modificati o cancellati anche con un preavviso minimo;
b. il traffico aereo civile puo' essere sospeso temporaneamente o per periodi prolungati, anche con un preavviso minimo.
4. Le valutazioni riguardanti il numero dei Movimenti Assegnati all'Aviazione Civile (MAAC) sull'aeroporto militare di Sigonella sono effettuate congiuntamente dallo Stato maggiore dell'aeronautica e dalla direzione generale dell'ENAC e comunque sottoposte all'esclusivo assenso dell'Aeronautica militare.
 
Art. 5

1. Gli oneri diretti e indiretti derivanti dall'esecuzione del presente decreto interministeriale, nonche' dai discendenti accordi tecnici, sono a carico del gestore aeroportuale - societa' SAC S.p.A. .
2. Il gestore aeroportuale, previo assenso e secondo tempi, modalita' e condizioni indicate dal Comando del 41° stormo e da questi segnalate ad ENAC ed al gestore aeroportuale per garantire l'operativita' dell'aeroporto militare di Sigonella anche agli aeromobili militari stranieri, effettua, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione, ristrutturazione, mantenimento, efficientamento ed ammodernamento delle strutture aeroportuali, ritenuti necessari allo svolgimento e alla gestione delle operazioni connesse al traffico aereo civile e commerciale. Il Ministero della difesa e' esonerato da qualsiasi responsabilita' e da eventuali controversie che dovessero derivare a qualsiasi titolo dai rapporti instaurati con le imprese contrattualizzate dal gestore aeroportuale.
3. Gli oneri correlati all'impiego del personale della Difesa, alla fornitura dei servizi di navigazione aerea, al servizio meteo, al servizio telecomunicazione, al servizio di vigilanza, all'utilizzo di infrastrutture aeroportuali, ai consumi idrici ed elettrici, all'eventuale utilizzo di automezzi militari e all'ammortamento dei beni, sono quantificati sulla base delle tabelle di onerosita' in vigore in ambito Ministero della difesa ed i relativi costi, in ragione della loro destinazione allo svolgimento delle attivita' derivanti dal presente decreto, sono posti a carico del gestore aeroportuale - societa' SAC S.p.A.
I criteri, le modalita' e le percentuali di imputazione dei predetti oneri sono definiti, in dettaglio, con un successivo accordo tra il comando del 41° stormo di Sigonella, l'ENAC ed il gestore aeroportuale - Societa' SAC S.p.A..
4. Le modalita' ed i termini di reintegro degli oneri sostenuti dal Ministero della difesa - Aeronautica militare in esecuzione del presente decreto, sono disciplinati in accordi di dettaglio, anche mediante il ristoro diretto, attraverso il ricorso ad istituti previsti dalle norme contabili vigenti o, in alternativa, mediante il ricorso alla permuta di materiali e/o servizi, ai sensi dell'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e degli articoli 569 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
 
Art. 6

1. Al fine di assicurare la fornitura dei servizi di navigazione aerea al traffico aereo civile, in funzione dei livelli di capacita' operativa necessari all'aeroporto militare di Sigonella, il Ministero della difesa - Aeronautica militare provvede sia ad individuare, nell'ambito della propria organizzazione, il personale militare da inviare in supporto, sia a ricorrere all'istituto dell'attivita' lavorativa straordinaria per il personale gia' presente in sede.
2. Il personale di cui al comma 1, da inviare in supporto, sara' prioritariamente recuperato dagli aeroporti di Treviso, Verona, Rimini e Brindisi.
3. Il Ministero della difesa - Aeronautica militare fornisce all'ENAC, per successiva diffusione presso gli operatori aerei civili, le informazioni aeronautiche di competenza relative all'aeroporto militare di Sigonella.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono disciplinate da appositi accordi di dettaglio tra l'Aeronautica militare, l'ENAC ed il gestore aeroportuale.
 
Art. 7

1. In relazione allo status dell'aeroporto militare di Sigonella, e alla complessita' dello svolgimento delle operazioni antincendi in modalita' mista, l'Aeronautica militare, avvalendosi di proprio personale specialista antincendi, assicura il concorso al suddetto servizio con il personale ed i mezzi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa abilitazione in tempo utile per l'inizio dell'attivita' di volo civile, da parte del Ministero dell'interno dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Per disciplinare le modalita' ed i termini di espletamento del servizio antincendi di cui al presente articolo, l'Aeronautica militare, l'ENAC ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono stipulare apposito accordo di dettaglio.
 
Art. 8

1. Gli accordi derivanti dal presente decreto sostituiscono ogni precedente accordo o intesa tra l'Aeronautica militare ed ENAC relative all'utilizzo dell'aeroporto militare di Sigonella.
2. Nell'eventualita' che i lavori di rifacimento della pista dell'aeroporto militare di Fontanarossa dovessero protrarsi oltre la data del 5 dicembre 2012, il presente decreto e' prorogato, previa richiesta scritta da parte dell'ENAC, fino al termine dei citati lavori e, comunque, per un periodo massimo di un mese.
Roma, 4 ottobre 2012

Il Ministro della difesa: Di Paola
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Passera
 
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