Gazzetta n. 253 del 29 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 agosto 2012
Riparto del Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita', ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006 - annualita' 2011.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
con delega
ALLE PARI OPPORTUNITA'

di concerto

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita';
Visto l'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, riserva all'Ufficio della consigliera nazionale di parita' una quota pari al trenta per cento;
Visto l'art. 18, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del settanta per cento alle regioni;
Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede l'istituzione di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita';
Visto l'art. 17, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 2), lettera n) del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che stabilisce che, nei limiti della disponibilita' del Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita', alle consigliere e ai consiglieri di parita', sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi professionisti, e' attribuita una indennita' mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, e' fissata annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 18, comma 2;
Visto l'art. 17, comma 5, secondo cui la consigliera o il consigliere nazionale di parita', ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'art. 18, comma 2, nonche' di un'indennita' fissata dallo stesso decreto e che in alternativa puo' richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennita' complessiva, a carico del Fondo di cui all'art. 18, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attivita' svolta e ove l'ufficio di consigliera o consigliere nazionale di parita' sia ricoperto da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennita' nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all'art. 18, comma 2;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2010 di ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 ha assegnato al capitolo 3971 «Fondo per le attivita' finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei Consiglieri di parita'» una disponibilita' in termini di competenza per l'anno 2011 pari ad € 2.077.446,00 che, al netto dell'accantonamento di € 215.759,00 in attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e della riduzione di € 25.244,00 in applicazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 risulta pari a € 1.836.443,00;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del settanta per cento delle risorse disponibili per l'annualita' 2011, pari a euro 1.285.510,10;
Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario ed il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 «Ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» che recepisce la proposta formulata dalla conferenza delle regioni e delle Province autonome nella seduta dell'11 novembre 2010 e trasmessa dal Presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 4464/C2FIN dell'11 novembre 2010;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni a statuto speciale dell'importo di € 350.650,87, risultante dall'importo destinato alle stesse nell'anno 2010, decurtato in applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonche' in applicazione dell'art. 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario della restante somma pari ad € 934.859,23;
Considerato l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la soppressione della partecipazione delle Province autonome alla ripartizione di risorse dello Stato previste dalle varie leggi di settore in favore delle Regioni ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;
Ritenuto altresi' di dover fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, lettera n) del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, l'indennita' mensile delle consigliere regionali e provinciali, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente;
Ritenuto inoltre di dover determinare, per l'annualita' 2011, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente il numero massimo di permessi non retribuiti nonche' l'indennita' e in alternativa l'indennita' complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratore autonomo o libero professionista l'indennita' nella misura complessiva annua;
Tenuto conto della proposta di riparto del settanta per cento delle risorse del 2011 tra le regioni, approvata nella riunione del 15 settembre 2011 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Vista la delega di funzioni in materia di pari opportunita' conferita al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dal Presidente del Consiglio ed approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 19 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2011, la quota di euro 1.285.510,10 pari al settanta per cento delle risorse disponibili sul cap. 3971 per l'annualita' 2011, e' destinata alle regioni ed e' suddivisa tra le stesse secondo la tabella n. 1 allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Le somme riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
 
Art. 2

1. Relativamente all'anno 2011, il numero massimo di permessi non retribuiti nonche' l'indennita' per la consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettiva/o e supplente lavoratrice/ore dipendente e in alternativa l'indennita' complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e l'indennita' nella misura complessiva annua ove lavoratore autonomo o libero professionista sono fissate come da tabella n. 2A allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

1. Relativamente all'anno 2011, l'indennita' mensile attribuita alle consigliere e consiglieri di parita' regionali effettive e supplenti e' fissata rispettivamente nella misura di euro 450,00 e euro 225,00 come da allegata tabella 2B e quella attribuita alle consigliere di parita' provinciali effettive e supplenti e' fissata rispettivamente nella misura di euro 360,00 ed euro 180,00 come da allegata tabella 2C.
2. Il riconoscimento delle predette indennita' alle consigliere di parita' supplenti e' limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.
 
Art. 4

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio sulle modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 con il supporto dell'ISFOL.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
con delega
alle pari opportunita'
Fornero Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 228
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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