Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2012 (vai al sommario)
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
DECRETO 27 settembre 2012
Modifica del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura; Vista la delibera in data 15 febbraio 2012 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la «Riscrittura del Regolamento interno alla luce delle modifi che di normativa primaria e secondaria intervenute ed in relazione alle esigenze di miglior coordinamento tra le singole disposizioni.»;

Decreta
di modificare il testo degli articoli 4, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 21 -bis , 22, 23, 24, 24 -bis , 25, 28, 28 -bis , 29, 29 -bis , 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 49 e 52 del R.I., nei termini di seguito indicati.
Capo I

Costituzione del Consiglio
Art. 4
Presidenza

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento e quelle delegategli dal Presidente, che puo' demandargli anche la convocazione delle sedute.
Art. 8
Componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio stesso e delle sue Commissioni in condizione di parita'.
2. Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il Vicepresidente e, quindi, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale presso la stessa Corte e tutti gli altri componenti in ordine di eta'.
3. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.
Capo II

Segretario Generale e Magistrati addetti al Consiglio
Art. 10

Magistrati addetti alla Segreteria

1. Il magistrato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e' addetto alla Segreteria, esercita le seguenti funzioni, secondo la ripartizione dei settori di competenza determinata dal Comitato di Presidenza e dal Segretario Generale:
a) collabora con il Segretario Generale per assicurare il buon andamento delle Segreterie delle Commissioni e degli altri settori della struttura consiliare a lui assegnati, sovrintendendo alle relative attivita' ed all'organizzazione e curando l'attuazione delle direttive emanate dal Comitato di Presidenza e dal Segretario Generale;
b) collabora con il Presidente della Commissione alla quale e' assegnato, lo assiste nell'attivita' organizzativa e nello svolgimento dei lavori e cura l'attuazione delle sue direttive;
c) secondo le direttive impartite dal Presidente della Commissione o dai relatori, cura la preparazione delle singole pratiche, ricercando i materiali consiliari, dottrinali e giurisprudenziali funzionali alla trattazione di esse; cura altresi' che sia compiuta la necessaria istruttoria;
d) assiste alle sedute della Commissione; a richiesta dei relatori, predispone gli elementi per la stesura delle motivazioni e delle relazioni che accompagnano le proposte da sottoporre al Consiglio; provvede, su disposizione del Presidente della Commissione, alla redazione del verbale, quando non sia possibile farvi luogo a norma dell'art. 10-bis, lett. b);
e) assiste alle sedute del Consiglio e della Sezione Disciplinare, redige il verbale e sovrintende alla stesura del resoconto da parte dei resocontisti;
f) svolge, se richiesto dal Vicepresidente, dal Comitato di Presidenza o dai Presidenti delle Commissioni, attivita' di massimazione di precedenti e attivita' di ricerca di materiale d'interesse consiliare, anche in collaborazione con l'Ufficio Studi, quando non sia richiesta a quest'ultimo la predisposizione di relazioni o pareri; se addetto alla Sezione Disciplinare, provvede alla massimazione delle decisioni;
g) esercita ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di Presidenza.

Art. 11

Ufficio Studi - Funzioni ed attivita'

1. L'Ufficio Studi e Documentazione svolge la propria attivita' nelle seguenti forme:
a) ricerca e raccolta sistematica di materiale di interesse consiliare;
b) stesura di relazioni a richiesta delle Commissioni o del «Plenum», nonche' di relazioni e pareri a richiesta del Vicepresidente o del Comitato di Presidenza;
c) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio;
d) assistenza ai Consiglieri per sommarie indicazioni bibliografiche e sommarie informazioni sullo stato di determinate questioni.
2. L'Ufficio Studi provvede alla pubblicazione del Notiziario del Consiglio, all'organizzazione e direzione della biblioteca e alla pubblicazione delle massime della sezione disciplinare.

Art. 12

Ufficio Studi - Direzione

1. L'Ufficio Studi e Documentazione e' diretto da un componente del Consiglio, nominato da quest'ultimo su proposta del Comitato di Presidenza, sentita la Sesta Commissione.
2. Il Direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti:
a) dirige l'Ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione;
b) assegna le pratiche ai magistrati addetti e nomina i relatori sulle questioni piu' importanti, seguendo criteri oggettivi o di specializzazione;
c) predispone i turni di servizio.
3. La Sesta Commissione sovraintende all'Ufficio Studi e Documentazione e ne indirizza l'attivita' tramite il Direttore.
4. Nello svolgimento delle sue attivita' l'Ufficio si attiene alle indicazioni specificamente emanate dal Consiglio.
Capo III

Attivita' del Consiglio
Art. 14

Proposte e pareri

1. Sulle proposte e i pareri, previsti dal secondo comma dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio delibera su relazione della Sesta Commissione o di altra Commissione, permanente o speciale, competente per materia. Delibera a maggioranza, votando sulle proposte della Commissione e sugli emendamenti che ad esse siano presentati in Consiglio.
2. In caso di urgenza, il Consiglio puo' deliberare direttamente, su relazione del Vicepresidente o del relatore da lui nominato, e puo' demandare la stesura della motivazione al relatore, alla Commissione competente o ad apposito Comitato.
3. Ogni componente puo' richiedere al Comitato di Presidenza, che nella seduta successiva ne riferisce al Consiglio, che siano discussi e votati proposte e pareri; il Consiglio puo' deliberare direttamente sulla richiesta oppure demandarne lo studio e l'elaborazione alla Commissione competente.
4. In ogni caso devono essere osservate le norme degli articoli 45 e 46 per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 18

Rilascio di copia degli atti

1. Tutti hanno diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.
2. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione competente, a richiesta di chiunque abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione puo' essere negata, ovvero limitata alla sola visione, in relazione ad atti e documenti per i quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni o persone o la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti o documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione. Contro il diniego di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.
3. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento sono autorizzati dal Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione, esclusivamente quando la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In tali casi, l'autorizzazione, se richiesta da soggetti diversi dal magistrato interessato al procedimento, e' limitata alla sola visione ove sussistano prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attivita' consiliare. La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti quando la segretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.
4. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso e per i quali la Commissione non abbia disposto la segretazione, sono autorizzati dal Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione, solamente se la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di tutela della sicurezza di beni o persone, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attivita' consiliare. Al magistrato interessato al procedimento puo' essere negata l'autorizzazione anche alla sola visione degli atti, soltanto se le esigenze suddette rivestano caratteri di eccezionale preminenza. Contro il diniego, anche parziale, di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.
5. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.

Art. 19

Obbligo del segreto

1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita' nonche' su quanto concerne i lavori delle Commissioni per i quali sia stata deliberata la segretazione, nei limiti in cui essa e' stata disposta. Non sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle Commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.
2. Le Commissioni, se sussistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 18, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per i medesimi motivi, il Comitato di Presidenza, all'atto dell'assegnazione della pratica alla Commissione competente, puo' disporne la segretazione provvisoria fino a che la Commissione non abbia deliberato in merito.
3. La segretazione disposta dalla Commissione ha efficacia fino alla approvazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la Commissione non deliberi, con il voto della maggioranza dei propri componenti, di proporre al Consiglio di escludere la pubblicita' delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di singoli atti o documenti.
4. I magistrati della Segreteria e dell'Ufficio studi, nonche' il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita', salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1.
5. I magistrati della Segreteria e dell'Ufficio Studi, nonche' il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle Commissioni nonche' sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica. Sono escluse da segreto le informazioni di cui all'art. 9, comma 3.

Art. 20

Notiziario del Consiglio

1. Il Consiglio pubblica un Notiziario nel quale sono contenute, subito dopo l'approvazione:
a) le vacanze degli Uffici giudiziari;
b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei precedenti articoli 13, 14 e 16;
c) le risoluzioni adottate a norma dell'art. 15.
2. Il Consiglio, su proposta della Sesta Commissione, delibera in ordine a forma, struttura, periodicita' e destinatari del Notiziario.
3. Su richiesta di almeno tre componenti, si procede alla pubblicazione dei verbali delle sedute consiliari, salvo che si tratti di sedute segrete.
4. La richiesta deve essere formulata entro quindici giorni dalla seduta cui si riferisce.

Art. 21

Direttive alle Commissioni

1. Il Consiglio puo' assegnare alle Commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, formulando proprie direttive.

Art. 21 bis

Procedura per gli interventi a tutela dell'indipendenza e
del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria

1. Gli interventi del Consiglio a tutela di magistrati o della magistratura hanno come presupposto l'esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria.
2. Le richieste di interventi a tutela ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Comitato di Presidenza alla Prima Commissione, che procede alla verifica della esistenza dei presupposti per l'avvio della relativa procedura.
Quando la Commissione ritiene che i comportamenti segnalati siano lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione, tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria, delibera l'apertura della pratica e procede all'istruttoria ed alla formulazione della proposta da sottoporre all'Assemblea plenaria.
La deliberazione di apertura della pratica e' assunta dalla maggioranza dei componenti la commissione.
3. Se non viene disposta l'apertura della pratica, la Prima Commissione ne propone l'archiviazione.
La proposta e' depositata presso la Segreteria generale del Consiglio e del deposito e' data tempestiva notizia al Presidente ed a tutti i componenti del Consiglio Superiore con la procedura prevista dall'art. 44, comma 4, del presente Regolamento interno. Decorsi dieci giorni dalla avvenuta comunicazione del deposito la proposta si intende definitivamente approvata.
Se entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione del deposito almeno la meta' dei componenti del Consiglio fa richiesta di apertura della pratica, gli atti sono trasmessi alla Prima Commissione per la trattazione e la formulazione della proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria.

Art. 22

Procedura per il conferimento degli uffici direttivi

1. Per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la Commissione competente, previa apposita deliberazione, comunica al Ministro della Giustizia l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede al concerto.
2. All'esito riferisce al Consiglio, che delibera.
3. Per il conferimento degli uffici direttivi, per i quali non ha luogo il concerto con il Ministro, il Consiglio delibera sulle proposte della Commissione formulate con le modalita' previste dal primo comma.
4. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese.

Art. 23

Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

1. La Commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti e, salva l'adozione di ulteriori idonee forme di pubblicita' atte a garantire la generalita' e tempestivita' dell'informazione, ne richiede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. La Commissione, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia recante l'avviso della vacanza, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati dal Consiglio ed a formulare la conseguente proposta.
3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione, e, se respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione.
4. Quando debbono essere assegnati piu' posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative. Ove sia stata presentata una proposta alternativa, il Presidente, su richiesta di un componente diverso dal proponente, rinvia la discussione alla seduta successiva. In tal caso non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 48, comma 2.
5. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, puo' contestualmente segnalare al Ministro della Giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunita' che esso abbia effetto con urgenza.

Art. 24

Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio

1. Qualora non siano state presentate istanze per l'assegnazione di posto vacante di magistrato di Corte di Appello o di Cassazione, il Consiglio puo' designarvi d'ufficio un magistrato che sia titolare di funzioni corrispondenti, ma ancora non le abbia assunte per carenza di posti, che lo accetti o, indipendentemente dal gradimento, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo.
2. Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 24 bis

Procedura per le modifiche del Regolamento interno

1. Per le modifiche al Regolamento interno, la Commissione competente formula le proposte e le trasmette al Comitato di Presidenza affinche' le sottoponga al Presidente della Repubblica.
2. Ove, nell'assemblea plenaria, siano approvati emendamenti, la Commissione per il regolamento procede al coordinamento del testo dell'originaria proposta con gli emendamenti approvati. La proposta, cosi' riformulata, e' discussa e votata nella seconda seduta consiliare successiva a quella della precedente discussione.

Art. 25

Votazioni

1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale previsto dall'art. 44 e dall'art. 37.
2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano.
3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano tre componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.
4. Si da' luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in Commissione, di due componenti, o, in Consiglio, di sei componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppongono almeno tre componenti, decide il Consiglio.
5. E' approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale.
6. In Consiglio su disposizione del Presidente della seduta o su richiesta di tre componenti, si procede alla votazione con sistema elettronico.
7. In Consiglio le votazioni per alzata di mano o per appello nominale hanno luogo con sistema elettronico, quando lo dispone il Presidente della seduta o lo richiedono tre componenti.
8. Quando lo dispone il Presidente della seduta di Consiglio o lo richiedono tre componenti, la votazione nominale ha luogo, anziche' per appello, con sistema elettronico, con contestuale espressione di voto e scrutinio simultaneo.
9. In caso di concorso di richiesta di votazione nominale con sistema elettronico e di votazione per appello nominale con sistema elettronico, si procede a votazione per appello nominale con sistema elettronico.

Art. 28

Relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia

1. Il Consiglio redige una relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia, in conformita' all'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 1969.
2. I temi della relazione e gli eventuali gruppi di lavoro per la loro elaborazione sono deliberati dal Consiglio su proposta della Sesta Commissione. I gruppi di lavoro sottopongono le loro proposte alla Commissione stessa, che ne presenta il testo al Comitato di Presidenza, il quale fissa la data della discussione in Consiglio, previa distribuzione del testo a tutti i componenti ed al Ministro della Giustizia. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto almeno tre giorni prima della discussione. Si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 26.
3. I gruppi di lavoro sono composti da non meno di tre e non piu' di cinque componenti del Consiglio, uno dei quali e' nominato coordinatore, coadiuvati da magistrati addetti all'Ufficio studi del Consiglio e da altri magistrati incaricati.
4. La relazione e' trasmessa al Ministro della Giustizia e pubblicata nel Notiziario del Consiglio Superiore della Magistratura o in apposito supplemento, da distribuirsi ai magistrati e a chiunque vi abbia interesse.

Art. 28 bis
Sessione sullo stato delle attivita' del Consiglio superiore della
magistratura

1. Il Consiglio dedica annualmente una sessione di lavori all'esame dello stato delle sue attivita'.
2. La sessione annuale sullo stato delle attivita' del Consiglio si articola in una o piu' sedute, convocate dal Comitato di Presidenza.
3. Nel corso dell'esame sullo stato delle sue attivita' il Consiglio procede:
a) all'esame dell'attivita' delle Commissioni, anche sulla base di specifiche relazioni, avuto riguardo, in particolare, ai tempi di definizione delle pratiche e all'andamento del contenzioso sulle relative delibere;
b) all'esame delle attivita' del Comitato scientifico, del Comitato per le pari opportunita' in magistratura e dei comitati e gruppi di lavoro eventualmente istituiti;
c) all'esame delle problematiche attinenti all'organizzazione del Consiglio e alla gestione delle risorse finanziarie, ferme restando le disposizioni di cui al regolamento di disciplina del personale e le disposizioni di cui al regolamento di amministrazione e contabilita';
d) alla programmazione delle attivita' per il successivo anno ed all'individuazione degli obiettivi di lavoro da perseguire in via prioritaria.
4. All'esito della sessione, il Consiglio puo' impartire direttive alle Commissioni ai sensi dell'art. 21.
5. I verbali delle sedute della sessione annuale sullo stato delle attivita' del Consiglio sono comunicati a tutti i magistrati».

Art. 29

Incontri e seminari di studio, tirocinio dei magistrati ordinari

1. Il Consiglio, su proposta della Nona Commissione, organizza incontri di aggiornamento professionale e incontri di studio per i magistrati ordinari in tirocinio.
2. Il programma annuale dei corsi, i temi, la sede e la durata degli incontri di studio, nonche' la scelta dei temi, della sede, della durata, dei relatori e dei coordinatori esterni dei singoli incontri, sono decisi dal Consiglio, su proposta della Nona Commissione.
3. Per lo svolgimento delle attivita' relative alla formazione professionale e' istituito un Comitato scientifico, con il compito di elaborare e proporre alla Commissione la sistematica rilevazione delle esigenze di formazione professionale, il programma annuale dei corsi, i temi, le modalita' didattiche e organizzative, i docenti e i coordinatori esterni, i criteri per l'individuazione dei destinatari e ogni altro elemento necessario per la definizione di ciascuna iniziativa formativa. I componenti del Comitato scientifico partecipano ai corsi con compiti di coordinamento e di integrazione delle attivita' didattiche che vi si svolgono e ne riferiscono i risultati alla Commissione.
4. Il Comitato scientifico e' composto da sedici magistrati o docenti universitari. Di esso fa parte un magistrato dell'Ufficio Studi designato dal Direttore dell'Ufficio.
5. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio ai sensi dell'art. 20 del regolamento di contabilita', su proposta della Commissione, per la durata di un anno. L'incarico e' rinnovabile fino ad un massimo di tre anni.
6. La Nona Commissione, sulla base delle proposte del Comitato scientifico, redige i piani annuali di massima degli incontri di studio e delle altre attivita' di formazione professionale.
7. I componenti la Nona Commissione, coadiuvati dai componenti del Comitato scientifico, sovraintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio e svolgono le funzioni di coordinatori interni, provvedendo ad eventuali adempimenti indifferibili ed urgenti.

Art. 29 bis

Comitato per le pari opportunita' in magistratura

1. E' istituito il Comitato per le pari opportunita' in magistratura con il compito di formulare, alle competenti Commissioni referenti, pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati oltre che alla promozione di azioni positive.
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Sesta Commissione ed e' composto da: a) due componenti del Consiglio Superiore della Magistratura; b) sei magistrati ordinari designati, in proporzione della loro rappresentativita', da associazioni della magistratura; c) due esperti designati dal comitato nazionale e dalla commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Presidente ed i componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati.
4. Il Consiglio Superiore della Magistratura procede alla nomina del presidente e dei componenti non oltre tre mesi dal suo insediamento. Qualora, pur dopo la nomina del presidente e dei componenti del Consiglio Superiore, le associazioni e le amministrazioni indicate al comma 2 lettere b) e c) non abbiano provveduto alla designazione dei loro componenti, quelli facenti parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto.
Capo IV

Commissioni
Art. 32

Rinnovo delle Commissioni

1. Le Commissioni sono nominate di regola ogni anno, tranne la Commissione per il regolamento del Consiglio e la Commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilita', che restano in carica con la stessa composizione per tutta la durata del Consiglio. Sono eccettuate, altresi', le Commissioni speciali previste dall'ultimo comma dell'art. 30, che restano in carica per il tempo fissato nel provvedimento che le istituisce. Entro un mese dalla scadenza, il Presidente, con le stesse modalita', provvede alla nuova costituzione delle Commissioni e delle loro presidenze. Fino alla prima seduta successiva al rinnovo, ciascuna Commissione esercita le proprie funzioni nella composizione precedente.
2. Salvo quanto previsto dal primo comma, la composizione e la presidenza delle Commissioni non possono rimanere immutate. Ogni anno i componenti, di regola, sono rinnovati per almeno un terzo, ma per non piu' di due terzi.

Art. 33

Commissione per il regolamento del Consiglio

1. La Commissione per il regolamento del Consiglio formula pareri sulla interpretazione del regolamento interno, quando ne sia richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modifica del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modifica del regolamento, che siano presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Comitato di Presidenza, il quale informa il Consiglio.

Art. 34

Assegnazione delle pratiche alle Commissioni

1. Il Comitato di Presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che siano indirizzati al Consiglio, e li trasmette alla Commissione competente, o, in caso di competenza di due Commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali Commissioni congiunte, ad eccezione degli esposti anonimi, i quali sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di Presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.
2. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una Commissione, questa provvede direttamente ai sensi del primo comma.
3. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o piu' relatori tra i componenti la Commissione, secondo i criteri stabiliti da quest'ultima. La fa quindi iscrivere nel registro della Commissione, con indicazione del relatore, e all'ordine del giorno della Commissione.
4. Le Commissioni, esclusa la Quinta possono, con deliberazione unanime, decidere la formazione, nel proprio ambito, di sottocommissioni per la trattazione di determinate categorie di pratiche ovvero di pratiche per le quali sia di volta in volta decisa la trattazione in sottocommissione.
5. Ciascuna delle sottocommissioni e' formata da tre componenti, dei quali due eletti dai magistrati ed uno eletto dal Parlamento, individuati con la decisione di cui al comma precedente. Le sottocommissioni sono presiedute l'una dal Presidente e l'altra dal Vicepresidente della Commissione. Se le sottocommissioni sono tre, la terza e' presieduta dal componente piu' anziano.
6. La sottocommissione istruisce autonomamente le pratiche ad essa assegnate e presenta al Consiglio la relativa proposta.
7. Ciascun componente la Commissione, prima della deliberazione della proposta, puo' chiedere che la trattazione della pratica avvenga ad opera della Commissione nella sua composizione integrale.
8. Se lo ritiene opportuno la Commissione puo' affidare il compito di fungere da correlatore ad un componente del Consiglio che non faccia parte della Commissione stessa.
9. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il Presidente della Commissione propone alla Commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o alla Autorita' giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne siano gia' stati informati. Se si tratti di questione di competenza di altra Commissione, il Presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra Commissione sollevi questione di competenza, decide il Comitato di Presidenza.
10. Se due o piu' pratiche assegnate a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e gia' non siano state rimesse alle Commissioni congiunte a norma del primo comma, le Commissioni che ne sono investite possono chiedere al Comitato di Presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente piu' anziano di eta' di una di esse.
[11. E' competente la seconda Commissione per le ipotesi in cui l'esposto, il rapporto, la segnalazione prospettino una situazione di incompatibilita' nella quale, insieme a fattori derivanti da rapporti di parentela, coniugio, o stabile convivenza, concorrano fattori di incompatibilita' ambientale o funzionale di altro tipo.
12. La pratica per l'accertamento di una situazione di incompatibilita' appartenente, per quanto prospettato nell'esposto, nel rapporto o nella segnalazione, alla competenza della prima o della seconda Commissione resta di competenza della stessa anche nel caso in cui, successivamente all'inizio della procedura, emergano fattori di incompatibilita' il cui esame rientri nella competenza dell'altra Commissione.] (1)

Art. 35

Registro delle Commissioni

1. La Segreteria di ogni Commissione tiene un registro ove le pratiche, ad essa assegnate, sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono.
2. Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa adottate in proposito, gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne sia discusso e le conclusioni finali.

Art. 37

Sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni formate da non meno di sei componenti deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le Commissioni formate da tre deliberano con la partecipazione di tutti i componenti; in caso di impedimento di uno di essi, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio nomina un supplente a sostituirlo. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio puo', altresi', nominare un supplente per qualsiasi altra Commissione quando un suo componente sia temporaneamente impedito; il numero dei supplenti non puo' essere superiore alla meta' dei componenti la Commissione.
2. Il Presidente della Commissione convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, le presiede il Vicepresidente, o, se anche questi sia assente, il componente piu' anziano di eta'.
3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli altri atti di competenza del Presidente, per sua delega o per disposizione del Vicepresidente del Consiglio.

Art. 38

Ordine dell'esame delle pratiche

1. Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi siano obiezioni, si puo' derogare a tale ordine.
2. Ogni componente la Commissione puo' chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa venga in discussione, puo' chiedere il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata non puo' eccedere i venti giorni.
3. Se il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, il Comitato di Presidenza o il Presidente della Commissione ritengano l'urgenza di una pratica, essa e' fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di cio' e' dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti la Commissione e agli altri componenti del Consiglio.
4. La Commissione puo' procedere altresi' alla discussione di una pratica assegnata, ancorche' non iscritta al suo ordine del giorno, se la ritenga urgente. Tuttavia non puo' su di essa deliberare se non siano presenti tutti i suoi componenti e se uno di essi si opponga; in questi casi il rinvio non potra', di regola, eccedere i due giorni.
5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, puo' richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.

Art. 41

Partecipazione alle sedute delle Commissioni

1. Ogni componente del Consiglio ha facolta' di intervenire alle sedute delle Commissioni e di partecipare alla discussione, senza diritto di voto.
2. A tal fine ogni componente del Consiglio puo' comunicare al Presidente di una Commissione di voler intervenire quando si tratta una determinata pratica, chiedendo che gli sia comunicata la data. Il Presidente della Commissione da' comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti la Commissione.

Art. 42

Incombenti istruttori

1. Quando una Commissione lo ritenga necessario, per istruire convenientemente una pratica che le sia stata assegnata, puo' richiedere informazioni e chiarimenti al Consiglio Giudiziario, al Presidente o al Procuratore Generale della Corte di Appello, al Presidente o al Procuratore della Repubblica del Tribunale e al magistrato interessato. Il Presidente della Commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.
2. Se la Commissione ritiene necessario invitare a presentarsi alla Commissione stessa, per esserne sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magistrato interessato o altri magistrati, ovvero inviare sul posto uno o piu' dei suoi componenti per indagini, oppure avvalersi dell'Ispettorato presso il Ministero della Giustizia, ovvero effettuare visite ai distretti e agli uffici giudiziari per le questioni di propria competenza, dispone in conformita'. La deliberazione e' comunicata tempestivamente, oltre che ai Consiglieri, al Comitato di Presidenza che puo' assumere le iniziative atte a garantire il coordinamento rispetto alle attivita' delle altre Commissioni.
3. Per i fini di cui ai commi precedenti la Commissione puo' sentire i Consigli degli Ordini degli Avvocati per informazioni e chiarimenti, previa la comunicazione di cui al comma precedente.
4. Puo' altresi' richiedere informazioni e chiarimenti ad autorita' amministrative e procedere all'audizione di privati.
5. Su proposta del Presidente, del relatore o di altro componente la Commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, puo' delegare l'istruttoria della pratica ad uno o piu' componenti, eventualmente impartendo loro le direttive ritenute necessarie.
6. Nel caso previsto dal comma precedente, il Presidente o la Commissione impartiscono le opportune istruzioni per la tempestiva comunicazione agli altri componenti la Commissione degli atti istruttori che il relatore delegato intende compiere, diversi dall'acquisizione di documentazione presente negli atti del Consiglio e dalla richiesta di documenti ai dirigenti degli uffici giudiziari o ai Consigli Giudiziari. Per avvalersi dell'Ispettorato istituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sempre necessaria la previa deliberazione della Commissione. Per l'espletamento degli altri incombenti istruttori di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio ed eventualmente della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso.
7. Nel caso di opposizione di un componente la Commissione all'espletamento di un incombente istruttorio, sulla questione decide la Commissione.
8. Su proposta del Presidente, del relatore o di altro componente la Commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, puo' delegare al relatore o ai relatori l'espletamento di singoli incombenti, previa la comunicazione di cui al comma 6.
9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 8, ogni componente del Consiglio ha facolta' di assistere e partecipare all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fuori sede, ed ha facolta' di prendere parte alle visite ai distretti e agli uffici giudiziari.

Art. 43

Deliberazioni delle Commissioni

1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione delibera le proposte che intende sottoporre al Consiglio e, ove non ritenga di confermare quello che ha riferito alla Commissione, designa fra i suoi componenti il relatore ovvero piu' relatori; il Presidente ne da' comunicazione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La relazione al Consiglio informa delle ragioni a sostegno della proposta formulata.
3. Se la Commissione ha deliberato di presentare relazione scritta o ne e' stata richiesta dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio, essa e' sottoposta all'approvazione della Commissione e, quindi, trasmessa al Vicepresidente del Consiglio, che ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta cui e' iscritta.
Capo V

Riunioni del Consiglio
Art. 45

Formazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto dal Vicepresidente, e, previo assenso del Presidente, e' comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.
2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.
3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti di una Commissione, del Comitato di Presidenza o del Vicepresidente vengono aggiunti all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti, salvo che il Consiglio deliberi di non inserirli all'ordine del giorno. In ogni caso, se un componente ne faccia richiesta, ogni questione e' rinviata alla seduta successiva. Su richiesta di un componente, il Consiglio puo' deliberare di non trattare con procedura d'urgenza l'argomento inserito nell'ordine del giorno ai sensi del presente comma. Se la richiesta e' accolta, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il trentesimo giorno, salvo che il Consiglio non abbia deliberato una data diversa. Nella seduta cosi' fissata non puo' piu' essere proposta questione preclusiva, salvo che la stessa sia collegata a circostanze sopravvenute.
4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma e' predisposto un ordine del giorno speciale, distinto in sezioni autonome, rispettivamente denominate «sezione A» e «sezione B».
Nella «sezione A» sono inserite le proposte che siano state deliberate con voto unanime dei componenti delle singole commissioni e che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione non abbia richiesto di inserire nell'ordine del giorno ordinario, sempre che si tratti di:
a) proposte della Prima commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza;
[b) proposte della Seconda commissione di autorizzazione di incarichi di insegnamento, di presa d'atto o di non luogo a provvedere;] (2)
c) proposte della Terza commissione relative ai trasferimenti ad uffici di merito non semidirettivi in cui non siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini o punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unita' familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate;
d) proposte della Quarta commissione relative alla progressione in carriera, ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario o per astensione obbligatoria, al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di eta', alle cessazioni per collocamento a riposo, a presa d'atto o non luogo a provvedere, all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati, all'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, prese d'atto e non luogo a provvedere;
e) proposte della Quinta commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali;
f) proposte della Sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d'atto;
g) proposte della Settima commissione relative a pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimemente valutate dal Consiglio giudiziario e prive di osservazioni degli interessati, ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, presa d'atto o non luogo a provvedere, nonche' quelle di rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali;
h) proposte dell'Ottava commissione, escluse quelle in tema di incompatibilita', dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia, nonche' in tema di sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici di pace;
i) proposte della Nona commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere, al tirocinio dei magistrati ordinari, al rilascio di copia di atti della procedura di concorso;
[l) proposte della Decima commissione di archiviazione per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.] (3)
Nella «sezione B» e' inserita ogni altra proposta, diversa dalle precedenti (con esclusione di quelle attinenti al conferimento di uffici direttivi e alle modificazioni del regolamento interno), che sia stata deliberata all'unanimita' e per la quale sia stato ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti della relativa commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno speciale senza che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione abbia richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario.
5. Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richieda, immediatamente ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che avesse previamente domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini del successivo inserimento di ciascuna proposta nell'ordine del giorno ordinario, le Commissioni competenti possono presentare apposite relazioni scritte a norma dell'art. 43, comma 3. La richiesta di trattazione in via ordinaria puo' anche essere avanzata con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza almeno un giorno prima della data fissata per l'esame.
6. Le disposizioni dei precedenti quarto e quinto comma si applicano alle materie e alle competenze cosi' come determinate nei decreti istitutivi delle Commissioni.
7. L'ordine del giorno speciale - sezioni A e B - deve essere distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al Ministro almeno quindici giorni prima della data per la quale e' fissata la trattazione.

Art. 49

Discussione

1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta, puo' prendere la parola una sola volta per non piu' di cinque minuti.
2. La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione (o le relazioni) della Commissione o la illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente dell'assemblea puo' ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni.
3. Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione alla trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 45, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto. Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, puo' aumentare i tempi ed il numero degli interventi.
4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno e' introdotta e conclusa dal relatore o dai relatori (a partire da quello della proposta che ha avuto il maggior numero dei voti ovvero, in caso di parita' dei voti, secondo l'ordine di presentazione della proposta in Commissione), i quali hanno a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione e quindici minuti per la replica: ogni componente puo' prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione, puo', a richiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non piu' di tre minuti dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare.
5. Per fatto personale si puo' chiedere la parola per non piu' di cinque minuti. E' facolta' del Presidente della seduta concederla subito o in fine discussione.
6. Ogni componente, che non l'abbia gia' fatto nella discussione, puo' illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di voto per non piu' di cinque minuti.
7. Il rispetto dei limiti di tempo e' assicurato dal Presidente, il quale, prima dell'inizio della discussione, puo' aumentare i tempi stessi ove lo ritenga opportuno in relazione al rilievo e alla natura delle questioni trattate.
8. In caso di argomenti di particolare rilievo il Consiglio puo' deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio.
9. La richiesta di deroga e' motivata per non piu' di dieci minuti dal proponente e su di essa e' ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non piu' di cinque minuti. La questione e', quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.
10. A richiesta di almeno tre componenti, avanzata prima dell'inizio della discussione, tutti i tempi di cui ai commi 3 e 4 vengono aumentati di un terzo.

Art. 52

Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del relativo decreto del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Esso sostituisce il regolamento di cui al decreto 25 novembre 1959 e successive modificazioni, che sono abrogati.

Roma, 27 settembre 2012

NAPOLITANO
Il segretario generale: Visconti

(1) Commi da intendersi come abrogati a seguito dell'accorpamento
delle relative competenze presso la prima Commissione referente.

(2) Lettera da intendersi come abrogata a seguito del trasferimento
delle relative competenze alla quarta Commissione referente.

(3) Lettera da intendersi come abrogata a seguito dell'accorpamento
delle relative competenze presso la sesta Commissione referente.
 
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