Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 ottobre 2012
Determinazione dell'entita' e delle modalita' di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come introdotti dall'art. 1, comma 1, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2011, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;
Visti i regolamenti attuativi del citato decreto legislativo n. 39/2010, ed in particolare il regolamento emanato in applicazione dell'art. 3, in materia di disciplina del tirocinio, il regolamento emanato in applicazione dell'art. 6, in materia di iscrizione al Registro dei revisori legali, ed il regolamento emanato in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4, e 7, comma 7, concernente i requisiti di iscrizione al Registro dei revisori legali ed il contenuto informativo del registro;

Decreta:

Art. 1
Contributi di competenza del Ministero dell'economia
e delle finanze

1. I contributi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dai relativi regolamenti di attuazione, a copertura degli oneri in misura fissa che non rientrano nella contribuzione ordinaria annuale, sono determinati come segue:
a) contributo per l'iscrizione al registro del tirocinio, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 50,00;
b) contributo per l'iscrizione al registro dei revisori legali delle persone fisiche, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 50,00;
c) contributo per l'iscrizione al registro dei revisori legali delle societa' di revisione, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 50,00;
d) contributo per l'iscrizione dei revisori legali di altri Paesi dell'Unione europea o dei Paesi terzi, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione: € 100,00;
2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'aggiornamento avra' vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 2
Incasso della contribuzione

1. I contributi di cui all'art. 1 sono versati mediante bonifico ordinario su apposito conto corrente intestato a Consip S.p.A., che ne tiene distinta contabilita', anche al fine della rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Consip versa i contributi incassati in ciascun bimestre di ogni anno, al netto di eventuali anticipazioni di imposte sostenute ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XI, capitolo 3525, entro il termine di 10 giorni dalla chiusura del bimestre stesso. Consip versa altresi', con cadenza semestrale e con le modalita' di cui al periodo precedente, gli interessi ed i frutti maturati sul predetto conto corrente.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2012

Il Ministro: Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 313
 
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