Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 ottobre 2012
Riconoscimento, al sig. Dhahbi Lazhar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.


IL DIRETTORE GENERALE
delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Visto il proprio decreto direttoriale in data 8 febbraio 2005 con protocollo DGRUPS/IV/5301 con il quale e' stato riconosciuto il titolo di «infermiere», conseguito in Tunisia nel 2000 dal sig. Dhahbi Lazhar nato a Monastir (Tunisia) il giorno 15 novembre 1973, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
Considerato che il predetto decreto direttoriale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Dhahbi Lazhar si sia iscritto all'albo professionale;
Vista la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto dirigenziale del sig. Dhahbi Lazhar proposta in data 16 agosto 2012;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui trattasi;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiere» conseguito nell'anno 2000 presso la scuola professionale della sanita' di Sousse (Tunisia) dal sig. Dhahbi Lazhar nato a Monastir Tunisi (Tunisia) il giorno 15 novembre 1973, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
2. Il sig. Dhahbi Lazhar e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: Bisignani
 
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