Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2012 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura.



L'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 - che recepisce in Italia la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo - prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi.
Alla luce di tale previsione l'accluso Provvedimento fornisce indicazioni ai prestatori di servizi di pagamento volte a facilitare l'applicazione del Regolamento comunitario nel sistema dei pagamenti italiano, fornendo indicazioni dettagliate circa l'ambito di applicazione e gli adempimenti che devono essere posti in essere da parte dei diversi prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un trasferimento di fondi. Le disposizioni tengono in considerazione gli sviluppi piu' recenti del quadro di riferimento internazionale, in particolare del Rapporto del Comitato di Basilea sulla trasparenza dei messaggi dei pagamenti di copertura del 2009; esse tengono inoltre conto delle osservazioni formulate nell'ambito della procedura di consultazione pubblica.
La trasparenza dei messaggi di pagamento rappresenta un importante strumento di supporto alle attivita' di indagine in materia di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite e di finanziamento del terrorismo, soprattutto con riguardo ai pagamenti internazionali particolarmente esposti al rischio di abuso. A tale scopo l'inserimento delle informazioni relative alle parti di un'operazione di pagamento e' essenziale: il Regolamento impone l'inserimento dei dati dell'ordinante, il rapporto di Basilea rafforza la trasparenza richiedendo l'inserimento delle informazioni sul beneficiario nei pagamenti di copertura.
Il Provvedimento si articola in cinque sezioni dedicate alle definizione e ambito applicativo, agli obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante, di quello intermediario, di quello del beneficiario e ai pagamenti di copertura.
L'accluso Provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito www.bancaditalia.it
Roma, 18 settembre 2012

Il Governatore: Visco
 
Allegato
Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006
riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che
accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura.

Settembre 2012
Capitolo I
Definizioni e ambito di applicazione
Premessa e fonti normative.
Il primo gennaio 2007 e' entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1781/2006, del 15 novembre 2006, che pone a carico delle banche e degli altri soggetti che offrono servizi di pagamento nella UE l'obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante nonche' quello di registrazione e verifica di tali dati.
Il Regolamento, che recepisce la VII Raccomandazione speciale del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) del 2003, si inserisce nel contesto delle norme in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, fra le quali si richiamano in particolare i Regolamenti CE n. 2580/2001 e n. 881/2002, la Direttiva 2005/60/CE (recepita in Italia con il d.lgs. n. 231/2007 e il d.lgs. n. 109/2007).
Il Regolamento e' direttamente applicabile nell'ambito dell'Unione europea a tutte le persone fisiche o giuridiche le cui attivita' comprendono la prestazione di servizi di trasferimento fondi o che partecipano in qualita' di intermediari all'esecuzione di tali trasferimenti.
Le presenti Istruzioni sono emanate ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, entrato in vigore il 29 dicembre 2007. Esse sono volte a disciplinare nel dettaglio taluni aspetti del Regolamento, tenendo anche conto degli approfondimenti svolti in materia a livello internazionale (1) .
La violazione degli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante nonche' di quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal Regolamento e' punita ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 231/2007 con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
La materia e' regolata:
dal Regolamento CE 1781/2006 del 15 novembre 2006;
dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche ed integrazioni);
dal d.lgs 29 dicembre 2011, n. 230. 1. Definizioni.
Nel presente provvedimento si intende per:
a) «ordinante» la persona fisica o giuridica titolare di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto; in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che ordina il trasferimento di fondi;
b) «beneficiario del pagamento» la persona fisica o giuridica destinataria finale dei fondi trasferiti;
c) «prestatore di servizi di pagamento» uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche;
d) «prestatore intermediario di servizi di pagamento» prestatore di servizi di pagamento che non agisce per conto ne' dell'ordinante ne' del beneficiario del pagamento, ma partecipa all'esecuzione di un trasferimento di fondi;
e) «servizi di pagamento» le seguenti attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;
8) emissione di moneta elettronica cosi' come definita nell'art. 1, lett. h-ter, del TUB;
f) «trasferimento di fondi» operazione di pagamento effettuata per conto di un ordinante, in via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona;
g) «codice unico di identificazione» una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento in conformita' con i protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi;
h) «conto di pagamento» un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, inclusi i trasferimenti di fondi;
i) «pagamento di copertura» trasferimento di fondi utilizzato quando non vi e' un rapporto diretto tra il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario ed e' quindi necessario ricorrere a una catena di rapporti (di corrispondenza o similari) tra prestatori di servizi di pagamento. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o piu' prestatori di servizi di pagamento; detto pagamento e' finalizzato a dare copertura finanziaria a un messaggio inviato dal prestatore dell'ordinante a quello del beneficiario con il quale si comunica direttamente il trasferimento di fondi medesimo;
l) giornata operativa: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e' operativo, in base a quanto necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa. 2. Ambito di applicazione.
2.1 Ambito di applicazione soggettivo.
Le presenti Istruzioni si applicano ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da prestatori di servizi di pagamento italiani nonche' dalle succursali insediate in Italia di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale in uno Stato estero.
In particolare, secondo quanto prevede la vigente normativa, le presenti Istruzioni sono rivolte ai seguenti soggetti: istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., altre autorita' pubbliche, pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche.
2.2 Ambito di applicazione territoriale.
Ai sensi della vigente normativa, i riferimenti al territorio dell'Unione europea comprendono gli Stati membri dell'Unione europea nonche' i seguenti Paesi o territori: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, territori francesi d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Reunion), isole Azzorre, Madeira, isole Canarie, Ceuta, Melilla e Gibilterra.
Non essendo stata attivata la deroga di cui all'art. 17 del Regolamento 1781/2006, il regime semplificato previsto dall'art. 6 del medesimo Regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito in uno dei seguenti Paesi: Citta' del Vaticano, Repubblica di San Marino, ancorche' in questi paesi circolino banconote e monete in euro.
2.3 Ambito di applicazione oggettivo.
Secondo un approccio basato sul rischio e coerentemente con quanto previsto nel Regolamento, le presenti Istruzioni non si applicano ai trasferimenti di fondi effettuati attraverso carte di pagamento (ivi incluse quelle relative a prodotti di moneta elettronica), a condizione che i trasferimenti siano effettuati per l'acquisto di beni o servizi presso esercenti convenzionati (merchant) e siano accompagnati da un codice unico di identificazione che consenta di risalire all'ordinante: tale codice potra' ad esempio consistere nel codice che identifica uno strumento di pagamento nominativo, quale il PAN (2) Le presenti Istruzioni si applicano invece ai trasferimenti di fondi tra i conti di pagamento su cui insistono le relative carte, in quanto non siano finalizzati all'acquisto di beni o servizi (pagamenti cc.dd, peer-to-peer) nonche' alle operazioni di avvaloramento di moneta elettronica.
Ai fini delle presenti Istruzioni le carte prepagate a spendibilita' generalizzata costituiscono moneta elettronica.
Sempre seguendo il criterio della proporzionalita' rispetto al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le presenti Istruzioni non si applicano ai trasferimenti di fondi:
1. con moneta elettronica non nominativa di importo pari o inferiore a 1.000 euro (tale esenzione trova applicazione anche nei confronti delle operazioni di avvaloramento/creazione di tali strumenti);
2. prepagati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici quando l'importo non superi i 150 euro;
3. postpagati mediante telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici per l'acquisto di beni o servizi presso merchant convenzionati a condizione che: i trasferimenti siano corredati di un codice unico di identificazione che consente di risalire all'ordinante (ad esempio, il numero di telefono cellulare o l'indirizzo e-mail); il prestatore di servizi di pagamento sia soggetto agli obblighi di cui alla Direttiva 2005/60/CE;
4. effettuati tramite prelievi di contanti dal proprio conto ai quali sono equiparate le operazioni di rimborso di moneta elettronica;
5. effettuati tramite addebiti preautorizzati di un conto a favore di un altro conto di pagamento (quali ad esempio i RID), purche' il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d'identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica dell'ordinante;
6. effettuati tramite assegni troncati;
7. effettuati a favore di autorita' pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi;
8. in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che operano per proprio conto;
9. effettuati in ambito nazionale sul conto di un beneficiario per il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire, attraverso il medesimo beneficiario al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;
c) l'importo della transazione non superi 1.000 euro.
Alla luce di quanto precede, e nel rispetto del limite di 1.000 euro di cui al punto 9) lettera c), risultano pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento i servizi MAV, Ri.Ba. e bollettini bancari e postali sia nel caso di pagamento mediante addebito di un conto sia nel caso di pagamento in contanti. Sono infine esclusi i versamenti di contante su un conto di pagamento.
Nel caso di trasferimento fondi per finalita' di investimento/disinvestimento in valori mobiliari (ad es., sottoscrizione o rimborso di quote o azioni di OICR e di fondi pensione), le presenti Istruzioni trovano applicazione nei rapporti tra il cliente e il prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento. Resta escluso dall'ambito d'applicazione il trasferimento effettuato dal prestatore di servizi di pagamento a favore della banca depositaria e da quest'ultima all'intermediario che effettua l'operazione d'investimento, e viceversa. 3. Profili organizzativi.
I criteri applicativi, le misure organizzative, le procedure e i controlli relativi all'adempimento degli obblighi del regolamento e delle presenti istruzioni sono definiti secondo i principi di proporzionalita' - in correlazione con la natura, le dimensioni e la complessita' delle attivita' di ciascun intermediario - e dell'approccio basato sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutato alla luce dei fattori rilevanti, tra cui quelli indicati nell'art. 20 del d.lgs. 231/2007.
La definizione delle linee di policy, delle procedure e dei processi di cui ai paragrafi successivi avverra' nell'ambito dei piu' generali compiti degli organi aziendali cosi' come individuati alla luce delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 10 marzo 2011 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria a tini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L'insieme degli adempimenti previsti dal regolamento e disciplinati nei paragrafi successivi formeranno altresi' oggetto di apposite verifiche da parte degli organi aziendali a cio' deputati nell'ambito del piu' generale quadro delineato dal succitato provvedimento. 4. Rapporti con la normativa in materia di Archivio Unico Informatico.
Alla luce delle diverse finalita' e del diverso ambito di applicazione, per i soggetti destinatari della disciplina contenuta nel «Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalita' semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» gli adempimenti previsti dal Regolamento e disciplinati dalle presenti istruzioni non fanno venire meno gli obblighi contenuti nel suddetto provvedimento.
Resta ferma la possibilita', per i soggetti obbligati, di avvalersi dei dati registrati nell'archivio unico informatico per adempiere gli obblighi previsti dalle presenti Istruzioni.

Capitolo II
Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante
Premessa.
L'obiettivo del Regolamento e' quello di assicurare l'accesso alle informazioni relative ai nominativi dei soggetti coinvolti nei trasferimenti di fondi in qualunque fase del trasferimento medesimo da parte delle autorita' investigative e di quelle deputate alla prevenzione e al contrasto delle attivita' di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante che genera il trasferimento di fondi e' quindi responsabile della completezza e affidabilita' delle informazioni inserite nel messaggio di pagamento, perche' ha il contatto diretto con l'ordinante. I suoi obblighi consistono quindi: nell'identificazione dell'ordinante, nella verifica dei dati acquisiti, nell'inserimento degli stessi nel messaggio di pagamento e nella loro registrazione. 1. Acquisizione dei dati.
I dati informativi che devono essere acquisiti per l'inserimento nei messaggi di pagamento consistono nel nome e cognome dell'ordinante (ovvero nella ragione sociale), nel suo indirizzo e nel suo numero di conto. L'indirizzo puo' essere sostituito dall'indicazione del luogo e della data di nascita dell'ordinante ovvero da un numero identificativo assegnatogli dal suo prestatore di servizi di pagamento, ovvero dal numero di un documento di identita'; ove l'ordinante non intrattenga un rapporto di conto con il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale per l'esecuzione del trasferimento di fondi, le informazioni relative al conto vengono sostituite da un codice unico di identificazione che consente di far risalire il trasferimento univocamente all'ordinante.
I clienti sono tenuti a fornire ai prestatori di servizi di pagamento tutte le informazioni necessarie a questi ultimi per adempiere agli obblighi di identificazione; in linea con quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2007, ove non sia possibile acquisire i suddetti dati il prestatore di servizi di pagamento si astiene dall'eseguire l'operazione.
Resta ferma la possibilita' per i soggetti obbligati di avvalersi dei dati raccolti in ossequio alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007 in tema di adeguata verifica della clientela per adempiere gli obblighi del presente paragrafo. 2. Verifica dei dati.
Quando il trasferimento di fondi e' effettuato a valere su un conto di pagamento, l'obbligo di verifica dei dati informativi relativi all'ordinante si riterra' adempiuto quando sia stata gia' eseguita l'identificazione in occasione dell'apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica siano stati archiviati in conformita' con quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2007. Per i trasferimenti di fondi non eseguiti a valere su un conto, a garanzia dell'affidabilita' delle informazioni contenute nei messaggi, prima di eseguire il trasferimento medesimo il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante deve verificare le informazioni relative a quest'ultimo attraverso documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. A tal fine potra' utilizzare, ad esempio, archivi camerali, albi ed elenchi di soggetti autorizzati, comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti, siti web di organismi ed autorita' pubbliche, anche esteri.
Secondo il principio di proporzionalita' rispetto al rischio, l'obbligo di verifica dei dati informativi relativi all'ordinante non trova applicazione per i trasferimenti di fondi non eseguiti a valere su un conto quando questi siano di importo pari o inferiore a 1.000 euro; l'obbligo di verifica va tuttavia adempiuto in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nonche' nel caso di frazionamento dell'operazione in piu' trasferimenti di fondi che, sommati, superino l'importo di 1.000 euro.
I dati informativi sull'ordinante devono essere sempre inseriti nei messaggi di pagamento, anche nei casi in cui non sussista l'obbligo di verifica di tali dati. 3. Conservazione dei dati.
I dati informativi relativi all'ordinante acquisiti dal prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale vengono registrati in un archivio e conservati per un periodo di 5 anni. 4. Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione europea.
Il regolamento prevede un regime meno stringente per i trasferimenti di fondi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia quello del beneficiario siano stabiliti nell'Unione europea, trattandoli alla stregua di pagamenti nazionali. In tale caso, i dati informativi relativi all'ordinante che devono essere inseriti nei messaggi di pagamento possono limitarsi al solo numero di conto o, nel caso in cui l'ordinante non intrattenga un rapporto di conto con il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale, da un codice unico di identificazione assegnato dal prestatore di servizi che consenta di risalire univocamente all'ordinante.
In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante fornisce al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che ne faccia richiesta i dati informativi completi relativi all'ordinante - ovvero li mette a sua disposizione in modo da consentirne l'acquisizione - entro tre giornate operative dalla ricezione della richiesta. Restano fermi gli obblighi di identificazione e verifica dei dati di cui al paragrafo precedente. 5. Trasferimenti di fondi destinati all'esterno dell'Unione europea.
I trasferimenti di fondi diretti a un prestatore di servizi di pagamento stabilito all'esterno dell'Unione europea devono essere sempre accompagnati dai dati informativi completi relativi all'ordinante.
Nel caso di pagamenti raggruppati (cc.dd. «pagamenti batch») che provengano tutti da uno stesso ordinante i dati informativi completi relativi all'ordinante medesimo non sono inseriti nei singoli messaggi di pagamento, ma possono essere inseriti anche solo nel file di raggruppamento, a condizione che il singolo pagamento rechi il numero di conto dell'ordinante o un codice unico di identificazione.

Capitolo III
Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
Premessa.
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve adempiere a una serie di obblighi che rappresentano il naturale complemento a quelli di cui al Capitolo II delle presenti istruzioni. In primo luogo deve verificare che nel messaggio di trasferimento di fondi siano presenti i dati informativi relativi all'ordinante, deve quindi adoperarsi per ottenere le informazioni eventualmente mancanti nei messaggi di trasferimento di fondi ricevuti e conservare i dati in essi contenuti. 1. Verifica della completezza (lei dati informativi relativi all'ordinante.
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve dotarsi di procedure che gli consentano di accertare l'incompletezza o l'inattendibilita' dei dati relativi all'ordinante che devono essere presenti nei messaggi di trasferimento fondi ricevuti. Si precisa che il messaggio recante informazioni inattendibili equivale a un messaggio incompleto. A tal fine:
si accerta che i campi del messaggio di trasferimento fondi siano riempiti in conformita' con le regole di messaggistica utilizzate dal sistema di pagamento attraverso il quale e' stato eseguito il trasferimento di fondi. I controlli a cio' deputati non garantiscono automaticamente che le informazioni inserite nei campi dei messaggi di trasferimento fondi siano attendibili: e' quindi raccomandata l'applicazione di filtri atti ad individuare le informazioni palesemente inattendibili o prive di significato (ad es. nomi di fantasia, combinazioni di lettere prive di significato, presenza di numeri in campi nei quali si presume debbano invece essere presenti caratteri alfabetici), anche sulla base dell'esperienza maturata nel tempo;
periodicamente effettua controlli ex-post a campione sui pagamenti ricevuti per l'individuazione di messaggi incompleti o palesemente inattendibili che non siano stati individuati con i sistemi di controllo di cui al punto precedente. In occasione di tali verifiche campionarie e' prestata particolare attenzione ai messaggi di trasferimento fondi provenienti da prestatori di servizi di pagamento che abbiano gia' inviato messaggi incompleti o palesemente inattendibili o che siano considerati rischiosi (ad esempio perche' insediati in Paesi o territori a rischio (3) ).
La responsabilita' della veridicita' delle informazioni trasmesse resta in capo al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante. 2. Adempimenti nel caso di ricezione di messaggi di trasferimento fondi nei quali i dati informativi relativi all'ordinante manchino o siano incompleti.
2.1 Adempimenti organizzativi.
Ove, nell'eseguire i controlli di cui al paragrafo precedente, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si renda conto che le informazioni contenute in un messaggio di trasferimento fondi da lui ricevuto sono incomplete o palesemente inattendibili egli deve alternativamente:
a) respingere il trasferimento fondi, oppure;
b) chiedere le informazioni mancanti al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante. In attesa della ricezione delle informazioni mancanti il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario esegue il pagamento accreditando i fondi sul conto del beneficiario o mettendoli a sua disposizione secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 23 del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 e relative misure di attuazione. Non e' invece possibile trattenere i fondi ricevuti in attesa della comunicazione delle informazioni mancanti, in quanto tale condotta sarebbe in contrasto con tale disciplina.
I prestatori di servizi di pagamento definiscono policy aziendali da seguire in caso di ricezione di messaggi di trasferimento fondi incompleti; in particolare sono definiti criteri idonei a distinguere i trasferimenti fondi che saranno eseguiti direttamente e quelli che saranno respinti. I suddetti criteri informano le procedure e i processi interni di cui il prestatore di servizi di pagamento deve dotarsi per ottemperare agli obblighi delle presenti istruzioni. Nel definire tali criteri si tiene conto degli obblighi di legge e regolamento applicabili, in particolare di quelli derivanti dai Regolamenti comunitari n. 2580/2001, n. 881/2002, n. 110 del 2008.
2.2 Rigetto di un pagamento incompleto.
Quando decide di respingere un pagamento incompleto, il prestatore di servizi di pagamento da' conto del motivo della decisione al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante. In tal caso non ricorre l'obbligo di chiedere le informazioni mancanti.
Nel caso in cui respinga un pagamento incompleto, il prestatore di servizi di pagamento non incorre nelle responsabilita' previste dall'art. 25, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 11/2010 ne' e' soggetto all'obbligo di cui al comma 7 del medesimo articolo.
L'incompletezza di un messaggio di trasferimento fondi non costituisce di per se' motivo per ritenere l'operazione sospetta e segnalarla all'Unita' di informazione finanziaria: i prestatori di servizi di pagamento considerano di effettuare una segnalazione all'Unita' di informazione finanziaria, a norma dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007, soltanto quando sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche avvalendosi degli indicatori di anomalia di cui al citato articolo del d.lgs. n. 231/2007.
L'incompletezza di un pagamento costituisce inoltre un elemento da tenere in considerazione per valutare il carattere sospetto di altre operazioni collegate al pagamento medesimo. Per la valutazione del carattere sospetto di un pagamento e delle operazioni ad esso collegate (ad es. pluralita' di pagamenti riferibili a uno stesso soggetto ordinante o beneficiario), nonche' per l'eventuale segnalazione degli stessi all'Unita' di informazione finanziaria, i prestatori di servizi di pagamento si avvalgono degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007.
2.3 Esecuzione di un pagamento incompleto.
Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento esegua un pagamento incompleto o non attendibile, deve chiedere le informazioni mancanti al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante senza indugio dopo l'esecuzione dell'operazione. Nella richiesta di informazioni viene indicato il termine entro il quale dette informazioni devono essere ricevute: tale termine non deve comunque eccedere le sette giornate operative. Si potra' concedere un lasso di tempo maggiore ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti all'esterno dell'Unione europea.
Una volta ottenute le informazioni mancanti o scaduto il termine fissato senza che queste siano state ricevute, il prestatore di servizi di pagamento valuta il carattere sospetto dell'operazione sulla base dei criteri esposti nel paragrafo precedente.
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non e' responsabile per l'esecuzione in buona fede di un pagamento che non avrebbe eseguito se il relativo messaggio avesse contenuto le informazioni complete sull'ordinante.
Il prestatore di servizi di pagamento definisce policy e procedure da seguire a seguito della richiesta di informazioni complete sull'ordinante al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento deve essere in grado di dimostrare che le policy e le procedure interne sono adeguate ad assicurare il rispetto del Regolamento e delle presenti istruzioni e che la loro applicazione e' efficace allo scopo; a tal fine deve essere registrata ogni richiesta di informazioni, la risposta ottenuta o la mancata ricezione della risposta.
Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento non abbia ricevuto una risposta soddisfacente entro il termine fissato nella richiesta di informazioni, invia un sollecito al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante indicando un nuovo termine entro il quale rispondere. Nel sollecito il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e' informato che, in caso di mancata risposta entro il nuovo termine fissato, verra' assoggettato a forme di monitoraggio specifiche in considerazione dell'elevato profilo di rischio assegnatogli e, ove non sia gia' previsto nel contratto che disciplina i rapporti tra il prestatore di servizi dell'ordinante e il prestatore di servizi del beneficiario, che potranno essere adottate le misure di cui al paragrafo successivo. Nel caso in cui piu' richieste vengano inviate a uno stesso prestatore di servizi di pagamento, esse potranno essere raggruppate.
2.4 Sistematico inadempimento dell'obbligo di fornire le complete informazioni sull'ordinante.
Nel caso di sistematico inadempimento da parte di un prestatore di servizi di pagamento di inserire nei messaggi di trasferimento fondi le informazioni sull'ordinante, il prestatore di servizi del beneficiario deve:
1. inviargli un richiamo con il quale gli comunica che e' stato classificato come controparte sistematicamente inadempiente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento;
2. segnalare la circostanza alla Banca d'Italia, Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti (4) mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo smp@pec.bancaditalia.it. Tale segnalazione dovra' recare l'oggetto «Segnalazione Regolamento 1781/2006» e contenere i seguenti elementi informativi: denominazione del prestatore di servizi di pagamento sistematicamente inadempiente, Stato nel quale il prestatore di servizi di pagamento sistematicamente inadempiente ha la propria sede legale, sintetica descrizione delle motivazioni che hanno indotto a qualificare come sistematicamente inadempiente il prestatore di servizi di pagamento.
3. applicare misure rafforzate di adeguata verifica ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del d.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231, salvo che ricorrano motivate ragioni per escluderle.
I prestatori di servizi di pagamento definiscono i criteri al ricorrere dei quali un prestatore di servizi di pagamento viene considerato sistematicamente inadempiente all'obbligo di fornire le complete informazioni sull'ordinante. Per l'individuazione dell'inadempimento sistematico si tiene conto dei seguenti aspetti:
il livello di collaborazione in occasione di richieste di informazioni mancanti o inattendibili;
il superamento di un determinato numero o di una determinata percentuale di messaggi di trasferimento fondi incompleti o contenenti informazioni palesemente non attendibili sull'ordinante inviati;
il superamento di un determinato numero o di una determinata percentuale di messaggi di trasferimento tondi incompleti o recanti informazioni palesemente inattendibili inviati in un determinato arco di tempo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha inviato un certo numero di richieste di integrazione di informazioni mancanti o palesemente inattendibili.
Il Regolamento prevede che, dopo reiterati richiami il prestatore di servizi di pagamento debba respingere tutti i pagamenti provenienti da un prestatore di servizi di pagamento sistematicamente inadempiente ai sensi del presente paragrafo o, in alternativa, limitare (ad esempio escludendo l'operativita' connessa con la ricezione di messaggi di pagamento) o interrompere i rapporti con lo stesso. La scelta della contromisura da prendere e' nella piena discrezionalita' del prestatore di servizi di pagamento. Ove vi sia un rapporto di corrispondenza con il prestatore sistematicamente inadempiente ai sensi del presente paragrafo, l'inadempimento sistematico viene tenuto presente nella gestione del rischio connesso a tale rapporto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del d.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231.
2.5 Conservazione dei dati.
I dati relativi all'ordinante contenuti nei messaggi di trasferimento fondi ricevuti vengono conservati dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario per cinque anni.

Capitolo IV
Obblighi del prestatore di servizi di pagamento intermediario
Premessa.
Il Regolamento assegna un ruolo circoscritto ai prestatori di servizi di pagamento intermedi, che devono limitarsi ad assicurare che le informazioni relative all'ordinante presenti nei messaggi di trasferimento fondi non vadano perse nelle fasi intermedie di esecuzione del trasferimento di fondi. 1. Trasmissione dei dati dell'ordinante e del beneficiario insieme al trasferimento di fondi.
Il prestatore di servizi di pagamento che interviene come mero intermediario nell'esecuzione di un trasferimento di fondi, non avendo rapporti diretti ne' con l'ordinante ne' con il beneficiario del trasferimento, assicura che i dati presenti nel messaggio di trasferimento fondi ricevuti siano mantenuti nel messaggio che egli ritrasmette.
Il prestatore intermediario non deve omettere, cancellare o alterare in alcun modo le informazioni presenti nei messaggi di trasferimento fondi ricevuti e ritrasmessi. 2. Limitazioni tecniche.
Un prestatore di servizi di pagamento puo' avvalersi di un sistema la cui messaggistica non consente la trasmissione delle informazioni complete relative all'ordinante per inoltrare un trasferimento fondi disposto da un prestatore di servizi di pagamento stabilito in un Paese extracomunitario al prestatore di servizi del beneficiario stabilito nell'Unione europea.
Il prestatore di servizi di pagamento che inoltra il trasferimento fondi -ove a conoscenza della circostanza che le informazioni sull'ordinante sono incomplete o palesemente inattendibili - puo' utilizzare un sistema di pagamento con le limitazioni tecniche di cui al paragrafo precedente solo se in grado, con qualsiasi mezzo concordato, di informare il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il messaggio di trasferimento fondi e' incompleto; in caso contrario l'operazione deve essere rigettata.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi, il prestatore di servizi di pagamento intermediario - ove si avvalga di un sistema di pagamento la cui messaggistica non consente la trasmissione delle informazioni complete relative all'ordinante - fornisce tutte le informazioni ricevute, ovvero le mette a disposizione in modo da consentirne l'acquisizione, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che ne faccia richiesta entro tre giornate operative dalla ricezione della richiesta medesima.
Il prestatore di servizi di pagamento intermediario che si avvale di sistemi di pagamento la cui messaggistica non consente la trasmissione delle informazioni complete relative all'ordinante pone in essere gli opportuni accorgimenti atti a individuare le operazioni con dati incompleti o palesemente inattendibili al fine di adempiere correttamente a quanto previsto nel presente paragrafo. 3. Conservazione dei dati.
Il prestatore di servizi di pagamento intermediario conserva tutte le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo precedente per cinque anni.

Capitolo V
Pagamenti di copertura
Premessa.
Il presente capitolo disciplina aspetti specifici relativi ai cc.dd. pagamenti di copertura (noti anche come cover payments) la cui peculiarita' consiste nel fatto che le informazioni relative a ordinante e beneficiario della transazione viaggiano tipicamente in un messaggio - che non transita necessariamente in un sistema di pagamento - diverso da quello relativo alla movimentazione dei fondi. Per tale ragione nel presente Capitolo si ha riguardo, oltre che al Regolamento CE n. 1781/2006, alle linee guida emanate nel mese di maggio 2009 dal Comitato di Vigilanza bancaria della Banca dei Regolamenti Internazionali. Poiche' i pagamenti di copertura sono tipicamente utilizzati in presenza di rapporti di corrispondenza collegati tra piu' prestatori di servizi di pagamento, a questi si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 28 del d.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231.
Le presenti istruzioni non si applicano ai pagamenti di copertura scambiati all'interno dell'Unione europea. 1. Messaggistica utilizzata.
I prestatori di servizi di pagamento non possono utilizzare messaggi di trasferimento fondi specifici al solo fine di evitare che le informazioni relative ad ordinante e beneficiario siano visibili da altri prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione del trasferimento fondi. Per tale ragione, ad esempio, nell'esecuzione di pagamenti di copertura mediante la rete SWIFT, dovra' essere utilizzato il messaggio MT202 COV anziche' il messaggio MT202. 2. Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante.
Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che nel messaggio di trasferimento fondi di copertura inviato a un prestatore intermediario siano presenti sia le informazioni complete relative all'ordinante, sia quelle relative al beneficiario che vengono trasmesse a parte direttamente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
Sulla base di quanto dichiarato dal cliente ordinante, le informazioni relative al beneficiario comprendono nome, cognome, numero di conto. Ove l'ordinante non sia in possesso di quest'ultima informazione essa potra' essere sostituita dal luogo e data di nascita del beneficiario ovvero da ogni altra informazione utile a individuare univocamente il beneficiario.
L'inserimento di ulteriori dati informativi relativi al beneficiario viene effettuato quando cio' possa contribuire a limitare il rischio di erroneo congelamento, blocco o respingimento dei fondi del beneficiario, ovvero di ritardi nell'esecuzione del pagamento di copertura. 3. Obblighi dei prestatori intermediari.
3.1 Verifica della completezza e attendibilita' dei messaggi di trasferimento fondi.
I prestatori di servizi di pagamento intermediari in un pagamento di copertura devono dotarsi di policy aziendali e procedure in grado di individuare i messaggi di copertura che non rechino le informazioni relative all'ordinante e al beneficiario. Nel caso in cui i messaggi di copertura ricevuti risultino incompleti o palesemente inattendibili, deve essere adottata una delle seguenti misure:
1. rifiuto del pagamento incompleto:
2. richiesta delle informazioni mancanti al prestatore dell'ordinante o a quello che ha eseguito la fase immediatamente precedente del pagamento di copertura.
Nel secondo caso il prestatore di servizi di pagamento puo' comunque fare proseguire l'operazione.
In entrambi i casi viene valutata l'opportunita' di segnalare l'operazione come sospetta all'Unita' di Informazione Finanziaria.
Nel caso in cui vi siano gia' stati episodi di messaggi incompleti o palesemente inattendibili provenienti dal medesimo prestatore di servizi di pagamento o qualora il corrispondente rifiuti di fornire le informazioni mancanti, il prestatore di servizi di pagamento valuta di limitare o interrompere il rapporto di corrispondenza in questione.
Le ragioni che hanno determinato la scelta sul comportamento da tenere di seguito alla ricezione di un messaggio di trasferimento fondi di copertura incompleto sono documentate.
I prestatori di servizi di pagamento intermediari non sono obbligati a verificare la congruenza tra la messaggistica utilizzata dal prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e la tipologia di pagamento sottostante.
3.2 Controllo dei dati nominativi elencati nelle liste per il congelamento o il blocco dei fondi.
Viene verificata la presenza dei nominativi dell'ordinante e del beneficiario presenti nei messaggi di trasferimento fondi di copertura nelle liste nominative pubbliche consultabili mediante link sul sito della Banca d'Italia, sezione Unita' di Informazione Finanziaria. Qualora ricorrano soggetti specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dovranno essere applicati gli obblighi di congelamento, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Restano salvi gli obblighi di segnalazione all'Unita' di Informazione Finanziaria qualora le risultanze del controllo conducano alla individuazione di anomalie e incongruenze che possono indurre al sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il controllo dei nominativi puo' essere omesso in quanto effettuato dal corrispondente del prestatore di servizi di pagamento intermediario in un pagamento di copertura in una delle seguenti ipotesi:
le liste sulla base delle quali effettuare i controlli sono le stesse nei diversi paesi in cui sono stabiliti i due prestatori di servizi di pagamento;
il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e gli intermediari coinvolti nel pagamento di copertura appartengono al medesimo gruppo e tutti i componenti del gruppo utilizzano un'unica lista, definita dalla capogruppo, che comprende tutti i nominativi previsti dalle liste applicabili nei diversi paesi in cui sono stabiliti i diversi prestatori di servizi di pagamento appartenenti al gruppo;
il prestatore di servizi dell'ordinante verifica su base volontaria la presenza dei nominativi di ordinante e beneficiario nelle liste applicabili nei paesi in cui sono stabiliti i prestatori intermediari coinvolti nell'esecuzione del pagamento di copertura ed invia il pagamento solo nel caso in cui il controllo medesimo abbia esito negativo.
Resta ferma la responsabilita' del prestatore di servizi di pagamento delegante per l'adempimento degli obblighi di verifica dei nominativi di cui al presente paragrafo.

(1) In particolare sono state tenute in considerazione: le
indicazioni contenute nel «Common understanding of the
obligations imposed by the European Regulation 1781/2006 on the
information on the payer accompanying funds transfers to payment
service providers of payees» predisposto dalla Anti-Money
Laundering Task Force (AMLTF) costituita in sede CEBS, CESR and
CEIOPS nell'ottobre 2008; le linee guida del Comitato di Basilea
per la Vigilanza Bancaria «Due diligence and transparency
regarding cover payment messages related to cross-border wire
transfers» del maggio 2009.

(2) Il PAN (primary account number) e' il codice identificativo
univoco della carta di pagamento (sia di debito che di credito).

(3) Si tratta di Paesi o i territori non annoverati in quelli a
regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, (quelli)
indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI,
OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di
informazioni anche in materia fiscale.

(4) Tale segnalazione non costituisce una segnalazione di operazione
sospetta ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2007 in quanto il
prestatore di servizi di pagamento sistematicamente inadempiente
all'obbligo di inserire le informazioni sull'ordinante nei
messaggi di trasferimento fondi non e' per cio' stesso sospettato
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
 
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