Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012, n. 168
Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza» ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' garante, per disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio, nonche' la gestione delle spese;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ed in particolare gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 29 novembre 2011, con la quale il dott. Vincenzo Spadafora e' nominato titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2012;
Sulla proposta dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente decreto, sono denominati:
a) «legge»: la legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
b) «Garante»: l' Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 1, della legge;
c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 5, della legge;
d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unita' di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 5, della legge;
e) «Conferenza»: la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge;
f) «Consulta»: la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, di cui all'articolo 8, del presente decreto;
g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'articolo 9, del presente decreto.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2, e
degli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita'
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo
49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196):
"2. Il controllo di cui al comma 1 e' svolto dagli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in
particolare, nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e
periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica,
nonche' dai collegi di revisione e sindacali presso gli
enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la
legittimita' e proficuita' della spesa.".
"Art. 19 (Costituzione dei collegi dei revisori dei
conti e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le
societa', sono costituiti con la nomina disposta da parte
della amministrazione vigilante ovvero mediante
deliberazioni dei competenti organi degli enti ed
organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
statutarie e regolamentari.
2. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda
alla costituzione dei collegi ai sensi del comma 1,
l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria,
nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti
in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente
il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il
Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri
funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie
funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.".
"Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti e
sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui
all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla
normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa
pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in
particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati
nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli
analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel
corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in
bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e
l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la
correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza
dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e
nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire
informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni
circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono
la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla
base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza
dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i
titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni
ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei
residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono
sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da
analogo documento, almeno quindici giorni prima della data
della relativa delibera, all'esame del collegio dei
revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono
sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si
conforma ai principi della continuita', del campionamento e
della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non
intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva
degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
assiste almeno un componente del collegio dei revisori e
sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti
consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito
verbale.".
"Art. 21 (Indipendenza dei revisori e dei sindaci
presso gli enti ed organismi pubblici). - 1. Gli organi di
controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro
attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci
presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti
di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti
dall'articolo 2387 del codice civile.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, comma 7, e 5
della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2011, n. 166:
"Art. 1 (Istituzione dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza). - 1. Al fine di assicurare la
piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi
delle persone di minore eta', in conformita' a quanto
previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare
riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata:
«Convenzione di New York», alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa
esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonche' dal
diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e
legislative nazionali vigenti, e' istituita l'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito
denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e
i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con
poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza
amministrativa e senza vincoli di subordinazione
gerarchica.".
"7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza
nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza»,
presieduta dall'Autorita' garante e composta dai garanti
regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure
analoghe, ove istituiti. La Conferenza e' convocata su
iniziativa dell'Autorita' garante o su richiesta della
maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e
dell'adolescenza, o di figure analoghe.".
"Art. 5 (Organizzazione) - 1. E' istituito l'Ufficio
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di
seguito denominato «Ufficio dell'Autorita' garante», posto
alle dipendenze dell'Autorita' garante, composto ai sensi
dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o
appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di
dieci unita' e, comunque, nei limiti delle risorse del
fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una
di livello dirigenziale non generale, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in
relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. I
funzionari dell'Ufficio dell'Autorita' garante sono
vincolati dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorita' garante. Ferme restando l'autonomia
organizzativa e l'indipendenza amministrativa
dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati
all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a
disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui
all'articolo 3 e per le attivita' connesse e strumentali,
nonche' per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita'
garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e iscritto in apposita unita' previsionale di base
dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al
comma 3 ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili.".



 
Art. 2
Il Garante

1. Il Garante nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 3 della legge:
a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attivita' dell'ufficio e definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, verificandone l'attuazione;
b) adotta il documento programmatico, il bilancio di previsione e il conto finanziario;
c) adotta il Codice etico dell'ufficio, recante i principi guida del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 12
luglio 2011, n. 112:
"Art. 3 (Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione
e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). - 1.
All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti
competenze:
a) promuove l'attuazione della Convenzione di New
York e degli altri strumenti internazionali in materia di
promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa
europea e nazionale vigente in materia di promozione della
tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' del
diritto della persona di minore eta' ad essere accolta ed
educata prioritariamente nella propria famiglia e, se
necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o
sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa
esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
c) collabora all'attivita' delle reti internazionali
dei Garanti delle persone di minore eta' e all'attivita' di
organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di
promozione dei loro diritti. Collabora, altresi', con
organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei
diritti delle persone di minore eta' appartenenti ad altri
Paesi;
d) assicura forme idonee di consultazione, comprese
quelle delle persone di minore eta' e quelle delle
associazioni familiari, con particolare riferimento alle
associazioni operanti nel settore dell'affido e
dell'adozione, nonche' di collaborazione con tutte le
organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi
e gli istituti per la promozione e per la tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli
altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non
governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti
nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti
delle persone di minore eta' nonche' con tutti i soggetti
comunque interessati al raggiungimento delle finalita' di
tutela dei diritti e degli interessi delle persone di
minore eta';
e) verifica che alle persone di minore eta' siano
garantite pari opportunita' nell'accesso alle cure e
nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari
opportunita' nell'accesso all'istruzione anche durante la
degenza e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di
azione di interventi per la tutela dei diritti e lo
sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, previsto
dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei
termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare
per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;
g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti
locali e territoriali interessati, negli ambiti di
rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per
assicurare la piena promozione e tutela dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare
riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione,
all'istruzione, alla salute;
h) segnala, in casi di emergenza, alle autorita'
giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone
di minore eta' in stato di abbandono al fine della loro
presa in carico da parte delle autorita' competenti;
i) esprime il proprio parere sul rapporto che il
Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del
fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di
New York, da allegare al rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte
sull'individuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi
alle persone di minore eta', di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in
merito al rispetto dei livelli medesimi;
m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in
collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si
occupano di persone di minore eta', iniziative per la
sensibilizzazione e la diffusione della cultura
dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al
riconoscimento dei minori come soggetti titolari di
diritti;
n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati
dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e
territoriali, dagli ordini professionali o dalle
amministrazioni delegate allo svolgimento delle attivita'
socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti
delle persone di minore eta', anche tramite consultazioni
periodiche con le autorita' o le amministrazioni indicate;
puo' altresi' diffondere buone prassi sperimentate
all'estero;
o) favorisce lo sviluppo della cultura della
mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere
con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore
eta', stimolando la formazione degli operatori del settore;
p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni
anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7,
una relazione sull'attivita' svolta con riferimento
all'anno solare precedente.
2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate
nel presente articolo nel rispetto del principio di
sussidiarieta'.
3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo
sui disegni di legge del Governo medesimo nonche' sui
progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti
normativi del Governo in materia di tutela dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. L'Autorita' garante promuove, a livello nazionale,
studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle
informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di
cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli
articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 103 del 2007, nonche' dell'Osservatorio per
il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,
di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269. L'Autorita' garante puo' altresi' richiedere
specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al
presente comma.
5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle proprie
funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui
all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e
successive modificazioni, e si avvale delle relazioni
presentate dalla medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia
organizzativa delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di
politiche attive di sostegno all'infanzia e
all'adolescenza, l'Autorita' garante assicura idonee forme
di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e
dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni
possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza,
autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e
adolescenza previsti per l'Autorita' garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza
nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza»,
presieduta dall'Autorita' garante e composta dai garanti
regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure
analoghe, ove istituiti. La Conferenza e' convocata su
iniziativa dell'Autorita' garante o su richiesta della
maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e
dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello
Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:
a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei
garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare
sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere
nelle sedi internazionali;
b) individua forme di costante scambio di dati e di
informazioni sulla condizione delle persone di minore eta'
a livello nazionale e regionale.
9. L'Autorita' garante segnala alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni
di disagio delle persone di minore eta', e alla procura
della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza
penale o per i quali possano essere adottate iniziative di
competenza della procura medesima.
10. L'Autorita' garante prende in esame, anche
d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali e'
venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui e' possibile
ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei
diritti delle persone di minore eta', ivi comprese quelle
riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente
segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere di
controllo o di sanzione.
11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e
proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi
sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle
disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante
misure contro la tratta delle persone, e della legge 6
febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet, nonche' dei rischi
di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile,
in conformita' a quanto previsto dalla legge 9 gennaio
2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione
e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale
femminile.".



 
Art. 3
Sede dell'Ufficio

1. L'ufficio ha sede in Roma.
2. Il Garante, con propria deliberazione, puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unita' temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.
 
Art. 4
Composizione dell'Ufficio

1. L'ufficio, posto alle dipendenze del Garante, e' composto dal personale in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 5, comma 1, della legge, nei limiti da essa fissati.
2. Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge.
3. In relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante nel rispetto della normativa vigente, puo' stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazione, facolta' universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni altra istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalita' conformi alle competenze attribuite al Garante.
4. Al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di buone prassi, anche sperimentate all'estero, nei settori di competenza, il Garante puo' avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, di personale in servizio presso istituzioni, organizzazioni o associazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, preposte alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 5, commi 1 e 3, della
legge n. 112 del 2011, si veda nelle note all'articolo 1.



 
Art. 5
Organizzazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'ufficio e' ispirata ai seguenti principi:
a) efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza dell'attivita' amministrativa;
b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una organizzazione flessibile ed adattabile a sopravvenute, mutate esigenze;
c) integrazione e piena cooperazione tra le funzioni.
2. L'unita' di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, assume le funzioni di coordinatore dell'ufficio.
3. Il coordinatore dell'ufficio:
a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando ed indirizzando l'attivita' del personale preposto;
b) redige lo schema di bilancio e la relativa nota illustrativa, nonche' il conto finanziario;
c) esercita i compiti delegati dal Garante ed in particolare i poteri contrattuali in materia di lavori e fornitura di beni e servizi e quelli di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla complessiva attivita' dell'ufficio.
4. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' di organizzazione ed articolazione interna dell'ufficio.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 5, commi 1 e 3, della
legge n. 112 del 2011, si veda nelle note all'articolo 1.



 
Art. 6
Trattamento giuridico ed economico del Garante
e del personale dell'Ufficio

1. Al Garante e' attribuita un'indennita' di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennita' non puo' superare euro duecentomila lordi annui.
2. Al personale addetto all'Ufficio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.
 
Art. 7
Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il Garante presiede la Conferenza di cui all'articolo 3, comma 7, della legge, ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
2. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Garante e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la meta' dei componenti a pieno titolo. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei componenti stessi. Le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera a) della legge sono approvate dalla Conferenza all'unanimita' dei componenti presenti all'assemblea. La Conferenza puo' costituire, con il voto della maggioranza dei presenti, gruppi di lavoro temporanei per approfondire specifiche tematiche, ai quali possono partecipare soggetti esterni alla Conferenza.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 3, commi 7 e 8, lettera
a), della legge n. 112 del 2011, si veda nelle note
all'articolo 2.



 
Art. 8
Consulta nazionale delle associazioni
e delle organizzazioni

1. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante.
2. Le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta sono individuate dal Garante tra le associazioni ed organizzazioni che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le modalita' di funzionamento e le relative procedure.
3. Particolare attenzione e' accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attivita', promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti.
4. Nel corso dell'anno, le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta possono richiederne la convocazione in via straordinaria. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da almeno la meta' dei partecipanti.
 
Art. 9
Commissioni consultive

1. Il Garante puo' avvalersi della collaborazione di commissioni consultive istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse.
2. Le commissioni sono nominate dal Garante e composte da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, delle associazioni preposte alla tutela dei diritti delle persone di minore eta' e dei loro familiari, delle forze sociali, delle associazioni di volontariato, delle professioni, nonche' da esperti qualificati nelle materie oggetto di consultazione. Il Garante definisce le modalita' di funzionamento e le relative procedure.
3. Ai lavori delle commissioni possono partecipare rappresentanze di bambini e adolescenti, individuate dal Garante ovvero indicate dai soggetti di cui al comma 2.
4. Le commissioni possono formulare proposte sui temi da inserire nell'ordine del giorno e fornire contributi in merito alle attivita' di competenza del Garante.
5. Il Garante, sulla base degli obiettivi concreti da raggiungere caso per caso, individua le istituzioni, le associazioni ovvero le categorie professionali da convocare alle riunioni delle commissioni.
 
Art. 10
Modalita' di segnalazione

1. Presso l'ufficio e' istituita una casella di posta elettronica, ovvero strumenti telematici assimilabili, alla quale chiunque puo' inoltrare segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore eta', nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il Garante puo' stabilire modalita' di collaborazione stabili per il raccordo con i soggetti, pubblici e privati, che gestiscono i numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti.
3. Con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione.



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.



 
Art. 11
Autonomia finanziaria

1. L'attivita' del Garante si ispira ai principi della programmazione delle spese e della prudente valutazione delle entrate ed e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza.
2. Il Garante, in attuazione dell'articolo 1 della legge, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 in quanto compatibili.
3. L'ufficio e' dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economiche-finanziarie e di quelli stabiliti dall'articolo 5 della legge. La gestione delle predette risorse puo' essere delegata al coordinatore dell'Ufficio.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'articolo 1 della legge n. 112 del
2011, si veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2010, n.
286.
- Per il testo dell'articolo 5 della legge n. 112 del
2011, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 12
Formazione del bilancio di previsione

1. Entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente, il coordinatore dell'Ufficio redige lo schema di bilancio, sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e lo sottopone al Garante, corredato della nota illustrativa, il quale lo approva entro il 30 novembre.
2. Nella nota illustrativa sono esposti i criteri seguiti nella predisposizione dello schema di bilancio ed ogni altra informazione utile alla gestione.
3. Il Garante puo' autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa vigente per il bilancio dello Stato.
4. Il Garante comunica il bilancio di previsione ai Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione.
5. Entro il 15 dicembre, il bilancio di previsione e' trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 13
Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione e' costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilita' amministrativa.
2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da:
a) contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalita' di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;
d) attivita' di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonche' da organismi internazionali;
e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attivita' del Garante o prevista dall'ordinamento;
f) avanzo presunto;
g) entrate per partite di giro.
3. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato per fronteggiare le spese di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge, iscritte in apposita unita' previsionale di base del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio. Le somme, finalizzate al Garante, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Garante, sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.
4. Le disponibilita' accertate al 31 dicembre 2011 sui capitoli n. 523 e n. 524 del Centro di responsabilita' n. 15 «Politiche per la famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 2012 per confluire nel bilancio dell'Autorita'.
5. Le spese sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitoli secondo l'oggetto della spesa.
6. Le spese non possono superare complessivamente le entrate.
7. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta corrispondenza.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge n. 112 del 2011:
"Art. 7 (Copertura finanziaria) - 1. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente
legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a
euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000
a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a
decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".



 
Art. 14
Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale, elaborato solo in termini di competenza, e' riferito ad un triennio e viene aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi delle attivita' individuati dal Garante nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.
 
Art. 15
Avanzo di esercizio e avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di esercizio e' costituito dalla somma algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata.
2. L'avanzo di amministrazione e' costituito dalla somma algebrica data dall'avanzo di esercizio e dagli avanzi provenienti dagli esercizi precedenti.
3. L'avanzo puo' essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio.
4. Su richiesta motivata del coordinatore dell'Ufficio, il Garante puo' deliberare il riporto delle disponibilita' non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, in aggiunta alla competenza degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione. Il riporto e' in ogni caso effettuato non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento e' stato iscritto in bilancio per la prima volta.
5. Il Garante, dopo gli adempimenti di cui al comma 4, dispone il trasferimento dell'avanzo nel fondo di riserva.
 
Art. 16
Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante il corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione.
3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.
 
Art. 17
Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio sono autorizzate dal Garante, su motivata proposta del coordinatore dell'Ufficio.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere approvate solo in presenza di adeguata copertura finanziaria, che puo' essere costituita anche mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
3. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza.
 
Art. 18
Approvazione del conto finanziario

1. Il conto finanziario, predisposto dal coordinatore dell'Ufficio, e' approvato dal Garante entro il 30 aprile e comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per competenza e per residui.
2. Il conto finanziario e' accompagnato da una relazione del Garante nella quale sono illustrati i risultati complessivi della gestione, in correlazione con la programmazione finanziaria.
3. Il Garante, entro dieci giorni dall'approvazione, trasmette ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione.
4. Il conto finanziario e la relazione sono trasmessi, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 19
Residui attivi e passivi

1. Con l'approvazione del conto finanziario il Garante accerta, per ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio concluso, in base ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture del suo Ufficio.
2. I residui attivi e passivi risultano dalle scritture di cui all'articolo 27 e sono distinti per esercizio di competenza.
3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e' imputata ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.
4. I residui passivi sono eliminati per accertata insussistenza del titolo giuridico dell'impegno di spesa assunto e per decorrenza del termine di prescrizione previsto in relazione alla natura dell'obbligazione originaria.
 
Art. 20
Gestione delle entrate

1. L'entrata e' accertata quando il coordinatore dell'Ufficio, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario.
2. L'accertamento di entrata da' luogo ad annotazione nelle scritture contabili di cui all'articolo 27, con imputazione al competente capitolo di entrata.
3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1.
 
Art. 21
Impegno

1. Sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'impegno determina l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione al capitolo di bilancio.
2. L'impegno e' imputato al capitolo pertinente in relazione alla tipologia della spesa e non puo' eccedere lo stanziamento.
3. Gli impegni di spesa sono assunti dal Garante o, per sua delega, dal coordinatore dell'Ufficio.
4. Chiuso il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
5. Quando la spesa e' accertata contestualmente al pagamento, l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.
6. Al momento dell'approvazione del bilancio si costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti spese:
a) indennita' di carica spettante al Garante;
b) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge o regolamentari.
 
Art. 22
Liquidazione

1. Il Garante o, per sua delega, il coordinatore dell'Ufficio provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarita' della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta prestazione.
2. Il decreto di liquidazione contiene:
a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 5;
b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalita' di pagamento;
c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno.
3. Il dispositivo di liquidazione, con i documenti giustificativi della spesa, nonche' la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni, deve essere conservato in allegato al mandato di pagamento estinto.
 
Art. 23
Ordinazione tramite ordine di pagamento

1. L'ordinazione e' disposta dal Garante o, per sua delega, dal coordinatore dell'Ufficio tramite ordine di pagamento.
2. L'ordine di pagamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) l'esercizio di provenienza e di gestione della spesa;
b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;
c) la descrizione della spesa;
d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;
e) i dati anagrafici, il numero di partita IVA ed il codice fiscale del creditore;
f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in lettere, la data di emissione e l'eventuale data di esigibilita';
g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, e le disposizioni del Regolamento per la contabilita' generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento.



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-ter,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 14
settembre 2011, n. 148:
"4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di
favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti
di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare
il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di
supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in
via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o
di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di
pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque,
superare l'importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e
locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori
d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque
destinato, di importo superiore a mille euro, debbono
essere erogati con strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate e le carte di cui all' articolo 4 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere
modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono
comunque escluse le somme corrisposte a titolo di
tredicesima mensilita'.".



 
Art. 24
Pagamento in generale

1. Il servizio di cassa e' affidato ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, in base a specifica convenzione stipulata secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
2. Nei casi previsti agli articoli 25 e 26 i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito.
3. Il pagamento avviene nei tempi stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le modalita' temporali possono essere stabilite anche dal contratto, qualora ne risultino per l'Ufficio condizioni piu' favorevoli, che devono evidenziarsi espressamente dal contratto.
4. Nel caso di contratti per adesione, il pagamento puo' essere effettuato prima dell'inizio della prestazione, qualora sia necessario per il suo perfezionamento.



Note all'art. 24:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n.
298.



 
Art. 25
Pagamento tramite carta di credito

1. Il Garante puo' avere in dotazione una carta di credito per l'intero periodo di durata del mandato, nel rispetto delle vigenti modalita' di utilizzo previste dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante, con propria deliberazione, puo' disporre l'assegnazione della carta di credito di cui al comma 1 al coordinatore dell'ufficio delegato all'esercizio del potere di spesa, con specifica indicazione delle tipologie di spesa consentite.
3. Al momento della consegna e della restituzione della carta di credito e' redatto apposito verbale. L'assegnatario e' tenuto a far pervenire mensilmente all'ufficio un riepilogo dell'utilizzo della carta corredato dalla documentazione giustificativa ai fini delle conseguenti regolazioni contabili da effettuare entro il giorno 20 del mese successivo.
4. Qualora la carta di credito abbia anche funzione di bancomat, le somme prelevate sono utilizzabili solo per il pagamento delle spese previste nella deliberazione di assegnazione.
5. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, in ogni caso, superare l'importo di mille euro. Di essi deve essere data comunicazione nell'ambito del riepilogo di cui al comma 3 producendo la documentazione giustificativa.
6. Qualora siano effettuati pagamenti di spese non riconducibili alle tipologie consentite, le stesse non devono gravare sul bilancio del Garante. In tal caso, l'ufficio procede al recupero.
7. Le spese sostenute sono imputate ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.
 
Art. 26
Servizio di cassa economale

1. Il Garante puo' deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entita' non superiore a tremila euro reintegrabile durante l'esercizio. Tale importo e' comprensivo di millecinquecento euro per la ricarica di una carta di credito prepagata.
2. Con il fondo di cassa di cui al comma 1 si provvede, nei casi di urgenza, al pagamento delle minute spese di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni, trasporti nel territorio nazionale, acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, acconti di spese di viaggio e di missione, e di altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento.
3. L'incarico di cassiere economo e' conferito dal coordinatore dell'Ufficio, sulla base delle linee di indirizzo del Garante, ad un impiegato in possesso di un'adeguata professionalita' in campo amministrativo e contabile per un periodo non superiore ad un triennio. L'incarico e' rinnovabile una sola volta ed e' cumulabile con quello di consegnatario.
 
Art. 27
Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie rilevano la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonche' delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali rilevano il valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso della gestione, nonche' la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio.
3. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono approvati con delibera del Garante.
 
Art. 28
Controllo di regolarita' amministrativo-contabile

1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti comportanti spesa e' esercitato da un collegio dei revisori dei conti i cui componenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono nominati con deliberazione del Garante e restano in carica tre anni, prorogabili una sola volta.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente della Corte dei conti tra i magistrati in servizio e due designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui all'articolo 20, del decreto legislativo n. 123 del 2011.



Note all'art. 28:
- Per il testo degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 29
Inventari dei beni

1. L'Ufficio provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.
2. I beni mobili sono annotati in appositi inventari con rilevazione informatica secondo le modalita' contenute negli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.



Note all'art. 29:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2010, n.
286.



 
Art. 30
Consegnatario

1. L'incarico di consegnatario e' conferito dal coordinatore dell'Ufficio ad un dipendente in possesso di adeguata professionalita' in campo amministrativo e contabile per un periodo massimo di un triennio ed e' rinnovabile una sola volta.
2. Il consegnatario tiene le scritture di cui all'articolo 27, comma 2, ed e' soggetto al controllo di rendicontazione; provvede, sulla base delle direttive impartite dal coordinatore dell'Ufficio, a svolgere la propria attivita' secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 4 e 5, e dall'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.
3. L'incarico di consegnatario e' cumulabile con quello di cassiere economo.
4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la regolarita' dei registri contabili tenuti dal consegnatario e' certificata dal coordinatore dell'Ufficio.
5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili e' data evidenza in apposita scheda riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal coordinatore dell'Ufficio.
6. Con delibera del Garante possono essere disciplinate ulteriori modalita' di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni mobili. nonche' le modalita' del controllo di cui al comma 2.



Note all'art. 30:
- Per i riferimenti al D.P.C.M. 22 novembre 2010 si
veda nelle note all'art. 29.



 
Art. 31
Attivita' contrattuale

1. Il Garante ha piena autonomia negoziale, nei limiti della disponibilita' di bilancio, in merito alla deliberazione di addivenire al contratto, alla scelta della forma di contrattazione, alla determinazione delle clausole del contratto ed alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Alla stipulazione del contratto puo' provvedere il coordinatore dell'Ufficio che agisce, nei casi stabiliti dalla legge, anche in qualita' di ufficiale rogante.
3. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a collaudo nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Per le forniture di beni e servizi di importo non superiore a diecimila euro, in luogo del collaudo e' disposta l'attestazione di regolare esecuzione.
5. Il Garante puo' aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e puo' acquisire beni e servizi mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione entro i limiti di importo della prescritta soglia comunitaria.



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del
procedimento) - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.".
"Art. 5 (Responsabile del procedimento) - 1. Il
dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad
assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la
responsabilita' della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonche',
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque
vi abbia interesse.".
"Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) -
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione. L'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.".
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2010, n. 288, supplemento ordinario.



 
Art. 32
Procedure in economia

1. Per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione dei lavori mediante il ricorso alla procedura in economia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.



Note all'art. 32:
- Per i riferimenti al D.P.C.M. 22 novembre 2010 si
veda nelle note all'art. 29.



 
Art. 33
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, l'attivita' amministrativo-contabile dell'Ufficio e' comunque svolta nel rispetto dei principi generali contenuti nelle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2012

Il Presidente: Monti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 269



Note all'art. 33:
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123:
"Art. 2 (Principi del controllo di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di
regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha per oggetto gli atti
aventi riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle
altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' svolto dagli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in
particolare, nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e
periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica,
nonche' dai collegi di revisione e sindacali presso gli
enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la
legittimita' e proficuita' della spesa.
3. L'Ispettorato generale di finanza esercita le
funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attivita' di
controllo svolte dagli uffici centrali e periferici del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai
collegi di revisione e sindacali. Per ogni esercizio
finanziario l'Ispettorato generale di finanza presenta una
relazione sull'attivita' svolta al Ragioniere generale
dello Stato, che la comunica con le proprie eventuali
osservazioni al Ministro dell'economia e delle finanze. La
relazione e' trasmessa dal Ministro dell'economia e delle
finanze alla Corte dei conti.
4. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in
materia di controllo vigenti per le amministrazioni, gli
organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia
finanziaria e contabile.
5. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile e' volto a garantire la legittimita' contabile e
amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la
regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, e
si svolge in via preventiva o successiva rispetto al
momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti,
secondo i principi e i criteri stabiliti dal presente
decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell'esito
positivo del controllo preventivo di regolarita'
amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a
decorrere dalla data della sua emanazione.
7. Il procedimento di controllo e' svolto nei termini e
secondo le modalita' previste dal presente decreto.
8. I controlli di cui al presente articolo si adeguano
al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto
delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione
dei documenti su supporto idoneo a garantirne la
conformita' agli originali, secondo la vigente normativa di
riferimento.".



 
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