Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2012 (vai al sommario)
LEGGE 31 agosto 2012, n. 164
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione sostenute per l'attuazione degli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 11.600 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 15.920 a decorrere dall'anno 2014, e agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 del medesimo Accordo, pari a euro 333.400 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 agosto 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati: (atto n. 3744)
Presentato dal deputato Ettore Rosato ed altri il 6 ottobre 2010.
Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 ottobre 2010 con pareri delle Commissioni I, II, V, VII e Questioni Regionali.
Esaminato dalla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 luglio 2011, 21 settembre 2011, 2 novembre 2011 e 28 marzo 2012.
Esaminato in Aula ed approvato il 29 maggio 2012. Senato della Repubblica: (atto n. 3324)
Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e Questioni Regionali.
Esaminato dalla 3ª Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 giugno 2012 e 1° agosto 2012.
Esaminato in Aula ed approvato il 7 agosto 2012.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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