Gazzetta n. 226 del 27 settembre 2012 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERAZIONE 25 settembre 2012
Modificazioni agli articoli 14 e 15 e introduzione degli articoli 15-ter e 153-quater del Regolamento della Camera dei deputati.



All'articolo 14, al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attivita'».
All'articolo 15, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che e' trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.
2-ter. Lo statuto prevede le modalita' secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalita' di cui al comma 4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet della Camera.
2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicita' dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale».
All'articolo 15, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari e' assicurata la disponibilita' di locali e attrezzature, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E' altresi' assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo e' determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonche' alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici».
Dopo l'articolo 15-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 15-ter. - 1. Ciascun Gruppo approva un rendi-conto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.
2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una societa' di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
3. Il rendiconto e' trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della societa' di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera.
4. Il controllo della conformita' del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento e' effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi e' autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.
6. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma e' accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, e comporta altresi' l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalita' per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto».
Dopo l'articolo 153-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 153-quater. - 1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura».

Il Presidente: Fini

LAVORI PREPARATORI
(Documento II, n. 24)
Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 19 settembre 2012 a seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 22, di iniziativa dei deputati Colucci, Mazzocchi e Albonetti, svoltosi presso la medesima Giunta nelle sedute del 31 luglio e del 12 e 19 settembre 2012.
Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 2012; riformulato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 25 settembre 2012 ed approvato in pari data dall'Assemblea.



AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota alla deliberazione:
Il testo degli articoli 14, 15, 15-ter e 153-quater del
Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a
seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella
seduta del 25 settembre 2012, sopra riportate, e' il
seguente:
«Art. 14. - 01. I Gruppi parlamentari sono associazioni
di deputati la cui costituzione avviene secondo le
disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi
parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento
della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e
dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio
della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della
loro attivita'.
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un
numero minimo di venti deputati.
2. L'Ufficio di Presidenza puo' autorizzare la
costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti
purche' questo rappresenti un partito organizzato nel Paese
che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in
almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali
abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una
cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di
lista validi.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati
devono dichiarare al Segretario generale della Camera a
quale Gruppo appartengono.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la
dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad
alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono
chiedere al Presidente della Camera di formare componenti
politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna
consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresi'
formate componenti di consistenza inferiore, purche' vi
aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali
rappresentino un partito o movimento politico la cui
esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la
Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e
inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente
con altri, liste di candidati ovvero candidature nei
collegi uninominali. Un'unica componente politica
all'interno del Gruppo misto puo' essere altresi'
costituita da deputati, in numero non inferiore a tre,
appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla
Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati
eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse
siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono
tutelate».
«Art. 15. - 1. Entro quattro giorni dalla prima seduta,
il Presidente della Camera indice le convocazioni,
simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun
Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo
misto.
2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il
presidente, uno o piu' vicepresidenti e un comitato
direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il
deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai
quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio
presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal
Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni
successivo mutamento nella loro composizione e' data
comunicazione al Presidente della Camera.
2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione,
ciascun Gruppo approva uno statuto, che e' trasmesso al
Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni.
Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo
l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il
rendiconto di cui all'articolo 15-ter e indica l'organo
responsabile per la gestione amministrativa e contabile del
Gruppo.
2-ter. Lo statuto prevede le modalita' secondo le quali
l'organo responsabile per la gestione amministrativa e
contabile destina le risorse alle finalita' di cui al comma
4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet della Camera.
2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicita'
dei documenti relativi all'organizzazione interna del
Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il
personale.
3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi
parlamentari e' assicurata la disponibilita' di locali e
attrezzature, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di
Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad
ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E'
altresi' assicurato annualmente a ciascun Gruppo un
contributo finanziario a carico del bilancio della Camera,
unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di
cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo
modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il
contributo e' determinato avendo riguardo alla consistenza
numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi
assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo
al numero e alla consistenza delle componenti politiche in
esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra
le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della
consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai
Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti
all'attivita' parlamentare e alle funzioni di studio,
editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonche'
alle spese per il funzionamento degli organi e delle
strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai
trattamenti economici».
«Art. 15-ter. - 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto
di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune
approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il
rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite
voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con
indicazione del titolo del trasferimento.
2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la
correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i
Gruppi si avvalgono di una societa' di revisione legale,
selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad
evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la
regolare tenuta della contabilita' e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
3. Il rendiconto e' trasmesso al Presidente della
Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del
Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte
dell'organo statutariamente competente e dalla relazione
della societa' di revisione di cui al comma 2. I rendiconti
sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della
Camera.
4. Il controllo della conformita' del rendiconto
presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del
Regolamento e' effettuato a cura del Collegio dei Questori,
secondo forme e modalita' stabilite dall'Ufficio di
Presidenza.
5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del
bilancio della Camera a favore dei Gruppi e' autorizzata
dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito
positivo del controllo di cui al comma 4.
6. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di
Presidenza sulle risultanze dell'attivita' svolta ai sensi
dei commi 4 e 5.
7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il
termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal
diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse
di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri
che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo
dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a
norma del presente articolo, entro dieci giorni dal
ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo
a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il
termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla
regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal
diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse
di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma e'
accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su
proposta del Collegio dei Questori, e comporta altresi'
l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del
bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalita'
stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le
modalita' per l'attuazione del presente articolo, ivi
compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento
di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il
Gruppo misto».
«Art. 153-quater. - 1. Le modifiche all'articolo 15 e
le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore non
appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla
data di approvazione delle stesse le deliberazioni
necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre
l'inizio della XVII legislatura».



 
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