Gazzetta n. 225 del 26 settembre 2012 (vai al sommario)
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 settembre 2012
Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni pubbliche competenti per via ordinaria nelle iniziative del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'emergenza post-sismica connessa agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici fino al 31 dicembre 2012;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;
Visto l'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 39/2009, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 17 del predetto decreto-legge n. 39/2009, con cui si dispone di tenere nel territorio della citta' di L'Aquila il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo, ad esclusione degli interventi per il completamento dei progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP);
Visto il decreto-legge 30 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, in particolare l'art. 3, comma 5, che dispone che i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attivita' posta in essere per le finalita' istituzionali del medesimo Dipartimento;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39/2009, in particolare l'art. 4 dell'ordinanza n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui si autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile ad istituire una apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila, «al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di urbanizzazione»;
Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3954 del 22 luglio 2011, con cui sono affidate alla predetta struttura anche le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute necessarie a consentire lo svolgimento del G8 all'Aquila;
Visti gli articoli 9 e 20 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013/2012, con cui e' autorizzata la spesa per il funzionamento della richiamata struttura, nonche' per il pagamento delle indennita' dovute all'esito delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di competenza della medesima, per l'anno 2012;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto in particolare il comma 4-ter dell'art. 5, della legge n. 225/1992, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 7), del richiamato decreto-legge n. 59/2012, che dispone l'emanazione, almeno 10 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, «volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza»;
Visto il comma 1 dell'art. 67-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante la revoca, alla data del 31 agosto 2012, dello stato di emergenza post-sismica in rassegna, nonche' il successivo comma 2, che dispone il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria entro il 15 settembre 2012;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, della legge n. 225/1992, con cui consentire il trasferimento delle attivita' espropriative assicurate dalla struttura di missione di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010 alle amministrazioni ordinariamente competenti, con le connesse;
Ritenuto che le richiamate amministrazioni sono da individuarsi nei comuni e nelle amministrazioni provinciali interessate alle procedure espropriative, in coerenza con le attivita' poste in essere dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009;
Sentito il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. I comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, come individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, nonche' le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, gia' di competenza della struttura di missione di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore.
2. Per i fini di cui al comma 1, il capo della struttura di missione di cui all'art. 4, comma 2 della predetta ordinanza n. 3898/2010, provvede entro il 15 settembre 2012 a trasmettere a ciascuna delle predette amministrazioni una relazione contenente le informazioni necessarie per consentire senza soluzione di continuita' il proseguimento delle attivita', corredata della documentazione amministrativa necessaria, previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni.
3. In considerazione della revoca dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, il Comitato di rientro nell'ordinario istituito al fine di monitorare gli adempimenti di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, e' soppresso.
4. Gli oneri per il pagamento delle indennita' dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie gia' stanziate per l'anno 2012 dall'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013/2012, per le quali si applica la procedura di cui alle disposizioni del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
5. All'esito delle attivita' di competenza, come definite nella presente ordinanza e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, il capo della struttura di missione di cui al comma 2 trasmette al Dipartimento della protezione civile un quadro riepilogativo dell'attivita' espletata, senza nuovi o maggiori oneri.
 
Art. 2

1. La presente ordinanza non comporta oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013/2012.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2012

Il Capo del Dipartimento
della protezione civile
Gabrielli
 
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