Gazzetta n. 225 del 26 settembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 giugno 2012
Equiparazione di un velivolo privato ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'articolo 746 del codice della navigazione.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e in particolare gli articoli 746 e 748, comma secondo, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato, nonche' gli articoli 826 e 831 del medesimo codice;
Visto il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Ministro della difesa 20 aprile 2006 che assegna al Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare la competenza in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sugli aeroporti militari, nonche' la responsabilita' afferente lo svolgimento dell'attivita' di volo militare che in essi si svolge;
Visto il contratto n. 2559 USA, in data 23 dicembre 2011, con il quale il Ministero della difesa ha noleggiato per un anno, eventualmente rinnovabile per un secondo anno, a decorrere dal 16 aprile 2012, un aeromobile Gulfstream III tipo G-1159A, da assegnare all'Aeronautica militare per lo svolgimento di attivita' addestrativa e operativa secondo le modalita' specifiche concordate tra le parti, dalla societa' Lockeed Martin Corporation;
Visto il documento Lockeed Martin con il quale tale societa' accetta che l'aeromobile Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX sia considerato per la durata del citato contratto n. 2559 USA aeromobile di Stato italiano;
Visto il messaggio ENAC, protocollo n. 50911/ETA del 20 aprile 2012 che autorizza l'attivita' di volo in Italia dell'aeromobile Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX, finalizzato all'attivita' sperimentale a condizione che vengano rispettate le limitazioni e le condizioni riportate nel Certificato di Navigabilita' Speciale emesso dalla FAA;
Vista la polizza assicurativa, stipulata in aderenza al Regolamento (CE) n. 785/2004, n. AW011810 del 1° giugno 2010 concernente il citato aeromobile con numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in materia di esenzioni inerenti le tariffe dei servizi della navigazione aerea, adottato in attuazione del Regolamento (CE) n. 1794/2006;
Vista la legge 18 marzo 2008, n. 71, di ratifica e di esecuzione di due protocolli relativi alla Convenzione internazione di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento interno;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;
Vista la richiesta del Ministero della difesa di equiparare il velivolo Gulfstream III tipo G-1159° numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'art. 746 del codice della navigazione, fino al 16 aprile 2013, periodo in cui il citato velivolo e' concesso in leasing all'Aeronautica militare dalla Lockeed Martin Corporation;
Considerato che le citate attivita' in cui viene impiegato il velivolo sono svolte senza alcun fine di lucro, esclusivamente e ininterrottamente per l'espletamento dei compiti istituzionali assegnati alle Forze armate e che pertanto ricorrono i requisiti per adottare il decreto di equiparazione a velivolo di Stato richiesto dal Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1

1. L'aeromobile denominato Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX, di proprieta' della Lockeed Martin Corporation, e' equiparato, fino al 16 aprile 2013, ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'art. 746 del codice della navigazione.
2. L'aeromobile di cui al comma 1 mantiene l'iscrizione al Registro aeronautico statunitense, tenuto dalla Federal Aviation Administration - F.A.A.
 
Art. 2

1. Nel quadro dei compiti istituzionali svolti dall'Aeronautica militare, l'aeromobile di cui all'art. 1, comma 1, e' impiegato in attivita' addestrativa e relativa attivita' operativa.
2. L'attivita' di volo viene effettuata nel rispetto della normativa europea per il traffico aereo generale (GAT - General Air Traffic), o in aderenza alle vigenti normative nazionali applicabili al Traffico Aereo Operativo (OAT - Operational Air Traffic).
3. Il controllo sulla sicurezza sulle operazioni di volo rimane di responsabilita' dell'Aeronautica militare compreso il rispetto delle limitazioni e delle condizioni riportate nel Certificato di navigabilita' speciale emesso dalla F.A.A.
 
Art. 3

1. L'attivita' effettuata con l'aeromobile di cui all'art. 1, comma 1, e' svolta esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Aeronautica militare ed e' esentata, ai sensi dell'art. 748, comma secondo, del codice della navigazione, dal pagamento di qualsiasi tassa, diritto o tariffa e comporta il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.
 
Art. 4

1. Le inchieste tecniche in caso di incidenti o inconvenienti gravi occorsi all'aeromobile di cui all'art. 1, comma 1, sono condotte ai sensi degli articoli 826 e 831 del codice della navigazione.
Roma, 21 giugno 2012

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Passera
 
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