Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2012, n. 159
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicati nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto di dover rendere piu' evidenti i compiti e le funzioni delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, in relazione al riordino di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 10 maggio 2010, del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "Corpo nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale".



AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 2002, n. 314 recante: Regolamento concernente
l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 14 febbraio 2003, n. 37.
Note alle premesse
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, commi 2
e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) :
«Articolo 17 (Regolamenti)
(Omissis)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(omissis)
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali. > > .
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante:
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229." e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante: Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25
ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche." e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.
106, Supplemento ordinario.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, si veda la nota al
titolo.
- Il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante:
"Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali
di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno.", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre
2001, n. 258, e' il seguente:
«Art.6. Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso
pubblico e della difesa civile.
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i
compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) soccorso pubblico;
b) prevenzione incendi e altre attivita' assegnate al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti
normative;
c) difesa civile;
d) politiche ed ordinanze di protezione civile.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti
direzioni centrali e uffici:
a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso
tecnico;
b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica;
c) Direzione centrale per la difesa civile e le
politiche di protezione civile;
d) Direzione centrale per la formazione;
e) Direzione centrale per le risorse umane;
f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;
g) Direzione centrale per gli affari generali;
h) Direzione centrale per le risorse logistiche e
strumentali;
i) Ufficio centrale ispettivo.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e' diretto da un Capo
dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo
dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale
compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa
vigente per la posizione di Ispettore generale capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento
delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f)
ed h) del comma 2. Ad un altro vice capo dipartimento e'
affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la
difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo
del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in
volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere
a), b), d) ed h), sono preposti dirigenti generali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314, come modificato dal presente decreto:
«Articolo 2 (Direzioni regionali ed interregionali dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile.)
1. Sono istituite le direzioni regionali ed
interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, a cui e' preposto un dirigente
generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione
di direttore regionale o interregionale.
2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono
istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni
Veneto e Trentino-Alto Adige e' istituita la direzione
interregionale di cui al comma 1, ferme restando le
competenze esclusive delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Gli ispettorati regionali ed interregionali
istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono
soppressi.».



 
Art. 2

Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, le parole: «e coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, coordinamento e controllo» e dopo le parole: «difesa civile» sono aggiunte le seguenti: «, di seguito denominato: "Dipartimento"».
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti gia' previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
a) pianificazione e coordinamento delle attivita' di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;
b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attivita' operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di piu' comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;
c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;
d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;
e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:
1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione;
2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;
3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facolta' di revoca da parte del Dipartimento;
4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta;
5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;
f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:
1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita', di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione;
2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti piu' comandi provinciali della regione;
3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;
4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;
5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;
g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;
i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
1) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale;
m) impulso all'attivita' di mappatura dei rischi, nonche' predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;
n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;
o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattivita' ambientale;
p) coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;
q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314, come modificato dal presente decreto:
«Articolo 3 (Funzioni e compiti delle direzioni
regionali ed interregionali)
1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono
uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede
locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti
allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione
incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente,
nonche' i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale
in materia di protezione e di difesa civile.
2. I compiti di organizzazione, indirizzo,
coordinamento e controllo in relazione alle funzioni di cui
al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito
denominato "Dipartimento".
3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi
restando i compiti di organizzazione, indirizzo,
coordinamento e controllo del Dipartimento, sono
attribuiti, oltre ai compiti gia' previsti dalla normativa
vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i
compiti di seguito indicati:
a) pianificazione e coordinamento delle attivita' di
soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale,
di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione
civile per gli aspetti di competenza previsti dalle
disposizioni vigenti;
b) coordinamento generale, mediante le sale operative
regionali, dell'attivita' operativa per la gestione di
interventi complessi che necessitano dell'integrazione di
risorse umane, logistiche e strumentali di piu' comandi
provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei
specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali
di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni
regionali e interregionali assicurano l'efficienza del
dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio,
previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e
attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad
altri comandi provinciali della regione, in relazione alle
specifiche esigenze operative;
c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo
della colonna mobile regionale in raccordo con il
Dipartimento;
d) coordinamento delle componenti specialistiche e
specializzate del Corpo nazionale che operano nel
territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il
Dipartimento;
e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito
regionale, con specifico riferimento:
1) alla gestione funzionale delle componenti
specialistiche e specializzate del Corpo nazionale,
dipendenti dai comandi provinciali della regione;
2) alla ripartizione del personale discontinuo,
destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della
regione, che provvedono ai richiami in relazione alle
risorse assegnate;
3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito
regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con
i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I
trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni,
prorogabile per una sola volta, fatta salva la facolta' di
revoca da parte del Dipartimento;
4) all'autorizzazione all'invio in missione del
personale in ambito regionale per esigenze di servizio,
fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola
volta;
5) alla gestione dei servizi di assistenza
previdenziale e contributiva del personale in ambito
regionale;
f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e
strumentali, con specifico riferimento:
1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita',
di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei
comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi
provinciali interessati e previa comunicazione al
Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute
disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione;
2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle
procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la
fornitura di servizi riguardanti piu' comandi provinciali
della regione;
3) alla gestione dei servizi amministrativi per la
liquidazione delle competenze accessorie del personale
assegnato in ambito regionale;
4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi
tecnici, logistici, informatici e di manutenzione,
individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse
assegnate;
5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e
natanti targati VF;
g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali
nella individuazione di nuovi presidi permanenti e
volontari;
i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle
aziende in materia di miglioramento della sicurezza
antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo
46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle
direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita
anche attraverso i poli didattici territoriali, di
formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di
addestramento, da svolgersi in sede provinciale;
m) impulso all'attivita' di mappatura dei rischi,
nonche' predisposizione e gestione dei piani
interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;
n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni
di difesa civile e protezione civile di carattere
regionale;
o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti
regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo
nazionale, compresa la rete di rilevamento della
radioattivita' ambientale;
p) coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta
dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi
sui luoghi di lavoro;
q) svolgimento di ogni altro compito espressamente
delegato dal Dipartimento.».



 
Art. 3

Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali). - 1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attivita' dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.
2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni:
a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;
b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilita' di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;
c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;
d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;
e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;
f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;
h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale.
3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento e' sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.».
 
Art. 4

Integrazione all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n.314 del 2002,
come modificato dal presente decreto:
«Art.4. Disposizioni transitorie e finali.
1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di
natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati gli uffici delle direzioni regionali e
interregionali con la definizione dei relativi compiti.
2. (abrogato)
3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano
annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unita'
di personale utilizzate ai fini della rideterminazione
della pianta organica di cui al presente regolamento.
3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano
nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n.217.
4. L'attuazione del presente regolamento non comporta
maggiori oneri a carico dello Stato.».



 
Art. 5
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 luglio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Patroni Griffi, Ministro della
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2012 Registro n. 6, Interno, foglio n. 232
 
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