Gazzetta n. 212 del 11 settembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 9 agosto 2012
Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale della brucellosi ovina e caprina, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556 e il decreto del Ministro della salute 2 luglio 1992, n. 453, di recepimento della direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 e successive modifiche, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunita' e successive modificazioni;
Viste le note della Commissione europea - Direzione generale salute e consumatori rispettivamente del 16 luglio 2010 e del 10 agosto 2011, che ritengono essenziali la reiterazione delle misure contenute nella succitata ordinanza 14 novembre 2006 allo scopo di consolidare e migliorare i risultati ottenuti;
Ritenuto necessario e urgente, considerati i casi di infezione nell'uomo riscontrati nel corso del 2009 e del 2010 nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, applicare misure di lotta straordinarie contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e della sanita' animale;
Considerata la necessita' di proporre nuovamente talune misure gia' presenti nell'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006 concernente «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006, il cui termine di validita' e' scaduto il 31 dicembre 2009, che hanno contribuito ad un miglioramento del controllo delle suddette malattie;
Tenuto conto che per conseguire risultati apprezzabili e' necessario un periodo di applicazione delle misure di polizia veterinaria previste dalla presente ordinanza di almeno ventiquattro mesi, corrispondente al tempo previsto per sottoporre i capi di bestiame a due cicli di controlli;

Ordina:

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. La presente ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta ed eradicazione della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi-caprina, nonche' della leucosi bovina enzootica nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
2. Le prove sierologiche ufficiali per il controllo della brucellosi devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato A della presente ordinanza mentre le prove per la diagnosi di tubercolosi e leucosi devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute negli Allegati A, B e D del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
 
Art. 2
Obiettivi delle Aziende Sanitarie Locali

1. Le Regioni di cui all'art. 1 comma 1 della presente ordinanza assegnano ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento, tra gli altri, l'obiettivo di eradicare la tubercolosi, la brucellosi bovina e bufalina, la brucellosi ovi-caprina e la leucosi bovina enzootica, applicando le misure previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 3
Identificazione degli animali
e registrazione delle attivita'

1. Il Servizio veterinario ufficiale, fatta eccezione per gli animali gia' identificati elettronicamente e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro 6 mesi dalla nascita, provvede, in aggiunta al marchio identificativo ufficiale, ad identificare mediante bolo endoruminale, entro 2 giorni dalla notifica ufficiale della positivita' degli animali al proprietario o detentore, gli animali presenti negli allevamenti infetti, nonche' gli animali vaccinati. I capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante sono identificati mediante bolo endoruminale dal proprietario prima dello spostamento. Nel caso di mancata identificazione da parte del proprietario, il Servizio veterinario ufficiale provvede d'ufficio con spese a carico del proprietario.
2. Fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra individualmente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) tutti i capi ovi-caprini identificati elettronicamente entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento.
3. Il Servizio veterinario ufficiale rende disponibili entro il 20 novembre di ogni anno le informazioni relative alla programmazione sul 100% degli allevamenti nonche' tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attivita' di controllo previste dalla presente ordinanza nel sistema informativo della sanita' animale denominato SANAN, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, accessibile tramite il portale www.vetinfo.sanita.it entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati.
4. Il Ministero della salute autorizza le Regioni a sostituire, nell'ambito delle movimentazioni intraregionali, la compilazione cartacea del modello 4, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, con la registrazione nella BDN dei dati previsti dallo stesso modello 4 prima dell'uscita degli animali dall'allevamento di partenza e a non effettuare i controlli ufficiali di premovimentazione previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, a condizione che le attivita' di profilassi per tubercolosi, brucellosi e leucosi, effettuate negli ultimi tre anni, siano state integralmente registrate nel sistema informativo SANAN. Il Servizio veterinario ufficiale competente sull'allevamento di destino puo', se lo ritiene necessario, effettuare un controllo sierologico sugli animali introdotti nei 30 giorni successivi alla data dell'introduzione nell'allevamento, prescrivendo al detentore degli animali di garantire l'isolamento degli stessi dal resto dell'allevamento fino a dimostrazione della negativita'.
 
Art. 4
Controlli e qualifica sanitaria

1. I controlli per il conferimento ed il mantenimento delle qualifiche sanitarie di allevamento bovino e bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi, leucosi e brucellosi e indenne da brucellosi e di allevamento ovi-caprino ufficialmente indenne e indenne da brucellosi sono effettuati secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, del decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e del decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, integrate e modificate dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e dal decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453.
 
Art. 5
Misure da applicare negli allevamenti infetti

1. Entro due giorni lavorativi dal ricevimento dei risultati di positivita' alla brucellosi o leucosi da parte del laboratorio o dalla constatazione di positivita' alla prova di intradermotubercolinizzazione (IDT), il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente dispone:
a) la notifica al proprietario dei capi positivi;
b) l'obbligo di macellazione degli animali positivi o, se necessario, di tutti gli animali presenti (stamping out), entro 15 giorni dalla data di notifica di cui alla lettera a);
c) le misure da applicare nell'allevamento secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, del decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592 e del decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, integrate e modificate dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
2. Per garantire il rapido abbattimento degli animali positivi o l'applicazione dell'abbattimento totale, in caso di assenza di adeguati stabilimenti di macellazione all'interno della Regione di appartenenza dell'allevamento, il Servizio veterinario ufficiale, previo accordo con il Servizio veterinario competente sul mattatoio, puo' autorizzare la macellazione dei capi in altri stabilimenti al di fuori della Regione compilando i moduli di cui all'allegato B,
 
Art. 6
Sospensione delle qualifiche sanitarie

1. Il Servizio veterinario ufficiale sospende la qualifica sanitaria degli allevamenti ufficialmente indenni e indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi e da leucosi secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, del decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e del decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, integrate e modificate dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e dal decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453 e qualora si verifichi il mancato rispetto della periodicita' dei controlli, a seguito di mancata cooperazione dei detentori degli animali con il Servizio veterinario nell'esecuzione dei piani di profilassi nazionali.
 
Art. 7
Stalle di sosta

1. Le stalle di sosta costituiscono unita' epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e in quanto tali non possono coesistere con altre aziende da riproduzione o da ingrasso.
2. Nelle stalle di sosta annesse ai mattatoi gli animali possono permanere massimo 72 ore e devono essere destinati direttamente alla macellazione.
3. Ai sensi della lettera r), paragrafo 2, art. 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, il commerciante o detentore della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprieta'.
4. In caso di permanenza degli animali oltre i 30 giorni il Servizio veterinario ufficiale applica al commerciante o detentore della stalla di sosta le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1.
5. L'autorizzazione delle stalle di sosta e' revocata ai sensi dell'art. 13, comma 2.
6. Nelle stalle di sosta che introducono sia animali da vita che animali destinati direttamente al macello e' garantita la separazione dei locali destinati a detti animali, in maniera tale da prevenire contatti fisici diretti, ovvero qualsivoglia contatto di tipo indiretto attraverso personale, mezzi o cose.
 
Art. 8
Controllo genetico degli animali

1. Le autorita' competenti, in caso di sospetto di frode o irregolarita', dispongono accertamenti genetici su animali appartenenti ad allevamenti positivi, ufficialmente indenni o indenni.
 
Art. 9
Indennizzi

1. Il Servizio veterinario ufficiale, ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, della legge 28 maggio 1981, n. 296 e della legge 2 giugno 1988, n. 218, art. 5, entro 90 giorni dalla data di abbattimento degli animali positivi, previa verifica dei dati di macellazione registrati in BDN, corrisponde al proprietario degli animali una indennita' secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute dal 3 novembre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2012.
 
Art. 10
Indagini epidemiologiche

1. Il Servizio veterinario ufficiale registra il sospetto, l'accertamento e l'estinzione dei focolai di tubercolosi, brucellosi o leucosi nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) accessibile tramite il portale www.vetinfo.sanita.it
2. Il Servizio veterinario ufficiale svolge tempestivamente un'indagine epidemiologica per determinare l'origine dell'infezione e la sua possibile trasmissione ad altri allevamenti. I modelli di indagine epidemiologica pre-compilati con le informazioni anagrafiche e quelle relative ai controlli pregressi sono disponibili sul sistema informativo (SIMAN) nel quale sono registrati gli esiti di dette indagini epidemiologiche.
 
Art. 11

Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza,
monticazione e pascolo vagante

1. Il Servizio veterinario ufficiale autorizza e regola sulla base di quanto previsto dall'Allegato C alla presente ordinanza la movimentazione per transumanza, monticazione e pascolo vagante, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi o indenni da brucellosi e identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1.
2. La procedura di richiesta, di autorizzazione, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui al comma precedentie e' attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalita' informatiche presenti nella BDN.
 
Art. 12
Divieto di commercializzazione, detenzione ed utilizzazione di
materiali per la diagnosi di tubercolosi animale, brucellosi
animale e leucosi bovina enzootica
1. E' vietata la commercializzazione, detenzione ed utilizzazione su tutto il territorio nazionale di materiali per la diagnosi diretta o indiretta della tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica. Tale divieto non si applica ai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
 
Art. 13
Sanzioni

1. Il commerciante o il detentore della stalla di sosta che non ottempera alrobbligo gia' prescritto dall'art. 7, comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,37 a euro 9.296,22, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Il Servizio veterinario ufficiale provvede a ripetere, con costo a carico del detentore, le prove ufficiali di cui all'art. 1, comma 2 e provvede ad assegnare un termine non superiore a 30 giorni entro il quale dovra' essere perfezionata la vendita.
2. Nel caso in cui la violazione di cui al precedente comma venga commessa per piu' di due volte nel corso dell'anno solare, viene disposta la revoca dell'autorizzazione.
 
Art. 14
Disposizioni finali

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha validita' di 24 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 87
 
ALLEGATO A

PROVE SIEROLOGICHE UFFICIALI
PER IL CONTROLLO DELLA BUCELLOSI

Le prove sierologiche ufficiali sono:
la prova della sieroagglutinazione (SAR) da eseguirsi su tutti i campioni ematici prelevati,
la prova della fissazione del complemento (FDC) da eseguirsi su tutti i campioni positivi alla SAR e su tutti gli animali dell'allevamento nel caso in cui sia non indenne o non ufficialmente indenne e sottoposto a controllo per l'acquisizione della qualifica. Negli allevamenti ovi-caprini la FDC e' anche effettuata su tutti gli animali dell'allevamento nel caso in cui uno o piu' animali hanno reagito positivamente alla SAR. La prova della FDC e' considerata positiva ad un titolo uguale o maggiore a 20 UIFC/ml. Per le bovine o bufaline vaccinate con Buck 19 e di eta' inferiore a 18 mesi e' tollerato un titolo di positivita' in FdC fino a 30 UIFC/ml.
Interpretazione dei risultati delle due prove:
a. nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisce esito negativo alla SAR ed alla FDC → animale negativo;
b. nel caso il siero di un animale esaminato fornisce esito positivo alla FDC (maggiore o uguale a 20 UIFC/ml) e alla SAR → animale positivo;
c. nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisce esito positivo alla SAR e negativo alla FDC → animale dubbio e all'allevamento di provenienza e' sospesa la qualifica sanitaria. Nel caso in cui tale risultato e' ottenuto per sieri di animali presenti in allevamenti infetti, i capi con SAR positiva e FDC negativa sono considerati positivi.
Per gli allevamenti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, la Regione puo' richiedere l'intervento dell'IZS competente per territorio e del Centro di referenza nazionale per eventuali approfondimenti diagnostici.
 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

PROCEDURA PER LO SPOSTAMENTO
DI ANIMALI IN TRANSUMANZA
1. Compiti dell'ASL competente sul territorio ove insiste il pascolo. 1. Richiesta e assegnazione del codice pascolo
Il codice pascolo, qualora non gia' assegnato, si acquisisce presentando istanza, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'arrivo degli animali, al Servizio Veterinario della A.U.S.L. di competenza territoriale ove insiste il pascolo. La richiesta va presentata per qualsiasi tipo di pascolo.
La presentazione dell'istanza e' a cura del proprietario del terreno o in alternativa dall'avente titolo di disponibilita' (affitto, vendita di erba, comodato o altre modalita' consentite dalla legge). L'istanza deve essere corredata da visura ed estratto del foglio di mappa catastale del terreno.
Le procedure di registrazione e rilascio del codice pascolo sono di competenza del Servizio Veterinario territorialmente competente tramite l'acquisizione delle coordinate geografiche. Il Servizio Veterinario utilizzando l'apposita funzione informatica prevista nel menu' ANAGRAFICHE > PASCOLI > INSERIMENTO dovra' immettere obbligatoriamente in BDN tutte le informazioni previste dal sistema.
Il Servizio Veterinario dovra' assegnare un codice identificativo per ogni unita' epidemiologica, cosi' come risulta delimitata dalle caratteristiche geografiche del territorio (presenza di confini naturali o artificiali quali strade, fiumi ovvero recinzioni, ecc.), in maniera tale da garantire un'adeguata separazione degli animali presenti al pascolo con quelli eventualmente presenti nei territori attigui e da assegnare alla stessa unita' epidemiologica animali provenienti da aziende diverse, ma temporaneamente conviventi sullo stesso pascolo. Nel Pascolo cosi' identificato devono pascolare animali con identica qualifica sanitaria, cioe' tutti ufficialmente indenni o tutti indenni. 2. Compiti del detentore che intende spostare gli animali per motivi
di pascolo. Registrazione in BDN della richiesta da parte del detentore
Il detentore, almeno 30 giorni prima della partenza degli animali, utilizzando l'apposita funzione informatica prevista nel menu' MOVIMENTAZIONI > TRANSUMANZA > RICHIESTA registra nella BDN l'intenzione di sottoporre a transumanza gli animali di cui indichera' i codici identificativi unitamente all'indicazione del codice del pascolo di destino. La BDN notifica l'avvenuta registrazione automaticamente al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente sull'allevamento ed al Servizio Veterinario (o Servizi Veterinari) competente sul pascolo di destinazione. Tale richiesta va effettuata anche nel caso del rientro dalla sede della transumanza all'allevamento originario. 3. Compiti del servizio veterinario competente sull'allevamento Verifica stato sanitario e concessione nulla osta al trasferimento
Il servizio veterinario competente sull'allevamento verifica la presenza e la correttezza in BDN dei dati registrati da parte del detentore, lo stato sanitario dell'allevamento, effettua se necessario le prove premovimentazione e concede, se del caso, il nulla osta al trasferimento degli animali utilizzando l'apposita funzione informatica prevista nel menu' MOVIMENTAZIONI > TRANSUMANZA > AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO > CONFERMA RICHIESTA. 4. Compiti del servizio veterinario competente sui territori di
destinazione Verifica disponibilita' pascolo e concessione nulla osta al
ricevimento
Il servizio veterinario competente sui territori di destinazione una volta verificata l'effettiva disponibilita' di pascolo relativamente al numero ed alla specie animale, concede, se del caso, il nulla osta al ricevimento degli animali utilizzando l'apposita funzione informatica prevista nel menu' MOVIMENTAZIONI > TRANSUMANZA > AUTORIZZAZIONE RICEVIMENTO > CONFERMA RICHIESTA. Il nulla osta puo' essere concesso anche in caso di trasferimento di animali provenienti da piu' allevamenti presso un unico pascolo. In tale caso i dati pertinenti gli allevamenti andranno inseriti in BDN sotto lo stesso codice pascolo e gli animali trasferiti dovranno avere la stessa qualifica sanitaria di ufficialmente indenni o indenni.
Inoltre verifica l'identita' degli animali presenti nei pascoli di propria competenza entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo e ne conferma in BDN la movimentazione sul pascolo. Allo scopo di monitorare adeguatamente la movimentazione degli animali verso i pascoli di propria competenza, il servizio veterinario competente sui territori di destinazione aggiorna periodicamente (almeno una volta all'anno) l'elenco dei pascoli, verificando l'esattezza dei codici identificativi e le altre informazioni pertinenti.
 
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