Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2012
Determinazione della percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12, con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione della delega, nonche' quelli specifici concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», ed, in particolare, l'art. 2, comma 4, il quale attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la cui percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Rilevato che il predetto art. 2, comma 4, assume a riferimento, ai fini dell'attribuzione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto ai singoli comuni, il territorio su cui si e' determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo;
Visti gli articoli 2, comma 4, ultimo periodo, e 14, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011, i quali dispongono che l'assegnazione di tale compartecipazione avvenga, in sede di prima applicazione ed in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per comune, sulla base del gettito della citata imposta ripartito per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune ovvero, fino a quando non siano disponibili le informazioni necessarie per assicurare l'assegnazione sulla base del gettito per provincia, sulla base del gettito della medesima imposta distinto per regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;
Visto, altresi', l'art. 13, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che le citate disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2, nonche' al comma 10 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 23 del 2011, non trovano applicazione per gli anni 2012, 2013 e 2014;
Visto l'art. 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 13, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede che per gli anni 2012, 2013 e 2014 la predetta compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto vada ad alimentare il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al medesimo comma 3, dell'art. 2, del decreto legislativo n. 23 del 2011, secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7, dello stesso art. 2;
Visto, infine, l'art. 13, comma 19-bis del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, il quale statuisce che per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che l'importo finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato sulla base dei pertinenti articoli del capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata, rientranti nell'ambito dell'unita' previsionale relativa al gettito derivante dall'attivita' ordinaria di gestione, e' pari a 3.024 milioni di euro;
Considerato, altresi', che il gettito dell'imposta sul valore aggiunto, determinato in base alle previsioni iscritte sul capitolo 1203 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012, risultanti dalla relativa tabella allegata al decreto del 1 dicembre 2011, recante «Ripartizioni in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 271 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011, al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante all'Unione europea a titolo di risorse proprie, nonche' di quella riconosciuta alle regioni a statuto speciale, e' pari a 119.346 milioni di euro;
Rilevato, pertanto, che la percentuale della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' pari al 2,53 per cento del suddetto gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2012;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 19 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1
Percentuale di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto
spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno
2012.

1. Per l'anno 2012, la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' determinata in misura pari al 2,53 per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2012, calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante all'Unione europea a titolo di risorse proprie nonche' della compartecipazione alla medesima imposta riconosciuta alle regioni a statuto speciale, in quanto finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia
e delle finanze
Monti

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 355
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone