Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 agosto 2012
Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007 recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento recante «l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;
Considerato che l'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica l'agosto 2011, n. 151, per garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, prevede la disciplina, con decreto del Ministro dell'interno, delle modalita' di presentazione delle istanze oggetto del medesimo decreto del Presidente della Repubblica l'agosto 2011, n. 151, e della relativa documentazione da allegare;
Atteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre per le nuove attivita' introdotte all'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si applicano le tariffe individuate nella tabella di equiparazione di cui all'allegato II del medesimo decreto;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le seguenti:
a) attivita' soggette: attivita' riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
c) professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio: applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;
e) SGSA: sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;
f) segnalazione: segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
 
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalita' di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attivita' soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell'Allegato III al presente decreto.
 
Art. 3
Istanza di valutazione dei progetti

1. Per le attivita' soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
d) informazioni generali sull'attivita' principale e sulle eventuali attivita' secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
2. All'istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.
4. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.
 
Art. 4
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita'

1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' previsti dalla vigente normativa.
2. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 e' integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attivita', in merito all'attuazione del SGSA.
3. Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformita' dell'attivita' ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformita' alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
2) per le attivita' soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B, al presente decreto.
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
4. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m³ , non a servizio di attivita' soggette, la segnalazione deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita' soggetta, oggetto della segnalazione;
c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' previsti dalla vigente normativa.
5. Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:
a) dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
b) attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformita' dell'attivita' ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
c) planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;
d) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
6. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo e' corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attivita' di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista e' corredata degli allegati indicati al comma 5.
7. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformita' dell'attivita', limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonche' dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonche' quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si puo' fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attivita'.
 
Art. 5
Attestazione di rinnovo periodico
di conformita' antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto della attestazione;
c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonche' di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attivita' previsti dalla normativa vigente.
2. La richiesta di rinnovo e' inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:
a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalita'. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m³, non a servizio di attivita' soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita' soggetta, oggetto della attestazione;
c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonche' di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attivita' previsti dalla normativa vigente.
4. Alla richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati:
a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformita' alle normative vigenti;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
 
Art. 6
Istanza di deroga

1. L'istanza di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto dell' istanza di deroga;
c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
d) specificazione delle caratteristiche dell'attivita' o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilita' di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c);
e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.
2. All'istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonche' dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.
 
Art. 7
Istanza di nulla osta di fattibilita'

1. L'istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilita', di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilita';
c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilita'.
2. All'istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
 
Art. 8
Istanza di verifiche in corso d'opera

1. L'istanza per l'effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell'opera, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
b) riferimenti dell'approvazione dei progetti da parte del Comando, per attivita' soggette di categoria B e C;
c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera.
2. All'istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica illustrativa dell'attivita', a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
 
Art. 9
Voltura

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilita' delle attivita' soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) generalita' e domicilio del nuovo responsabile dell'attivita' soggetta;
b) specificazione dell'attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, la loro ubicazione, nonche' i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' indicati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attivita' rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;
d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.
 
Art. 10
Modalita' di presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 puo' essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.
 
Art. 11
Disposizioni finali e abrogazioni

1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, e' stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto. Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, potra' essere modificata o integrata la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
2. Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante «disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» e' abrogato, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti.
4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro: Cancellieri
 
Allegato I
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Allegato II
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Allegato III
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Allegato IV
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