Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2012
Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilita' interno per il 2012 per le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e i prospetti di rilevazione.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalita' definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 32, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 18;
Visto l'art. 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, il quale dispone che le regioni, cui si applicano limiti di spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009 e, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli obiettivi rideterminati e gli elementi informativi utili per verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi;
Visto l'art. 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, il quale stabilisce che le modalita' per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni che rideterminano il proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui all'art. 32, comma 18, della medesima legge;
Visto l'art. 32, comma 10, della legge n. 183 del 2011, secondo il quale la ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella tabella di cui al medesimo comma 10;
Visto l'art. 32, comma 11, della legge n. 183 del 2011, il quale prevede che, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui all'art. 32, comma 10, della medesima legge;
Visto l'art. 32, comma 12, della legge n. 183 del 2011, il quale, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui all'art. 32, comma 10, della medesima legge;
Visto l'art. 32, comma 12-bis, della legge n. 183 del 2011, aggiunto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede, in caso di mancato accordo entro il 31 luglio, le modalita' di determinazione degli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente;
Visto l'art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del quale il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, ridotti degli importi di cui alla tabella presente nel medesimo comma 2;
Visto l'art. 32, comma 3, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del quale il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, ridotti degli importi di cui alla tabella presente nel medesimo comma 3;
Visto l'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, cosi' come modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che individua le esclusioni dalle spese finali ai fini del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario;
Visto l'art. 12, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che all'art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiunge la lettera n-ter) dell'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'art. 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 13 febbraio 2012 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
Visto l'art. 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, il quale prevede che restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Visto l'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, procedendo, per lo stesso importo, a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;
Visto l'art. 1, comma 138-bis, della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, ai fini dell'applicazione del comma 138, prevede che le regioni definiscano criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;
Visto l'art. 1, comma 139, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo;
Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunichino, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, entro il termine del 31 ottobre al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto l'art. 32, comma 23, della legge n. 183 del 2011, che sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, secondo il quale, la sanzione, prevista nella stessa lettera a), non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
Visto l'art. 32, comma 24, della legge n. 183 del 2011, il quale stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le prescrizioni da esso individuate;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 18, della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2012 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2012, per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 15, della citata legge n. 183 del 2011;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 25 luglio 2012, ha espresso parere favorevole con le richieste presentate dalla regione Valle D'Aosta, dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, di modificare il punto B.2 dell'allegato A al presente decreto;
Ritenuto di accogliere la richiesta delle Regioni di modificare il punto B.2 dell'allegato A al presente decreto;

Decreta:
Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno relative all'anno 2012 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 32, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2012, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione e' spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 32, comma 15, della legge n. 183 del 2011, di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione degli obiettivi di competenza, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare il calcolo dei nuovi obiettivi, con le modalita' ed i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
4. La comunicazione, concernente la ridefinizione degli obiettivi di cui al comma 3, e' spedita entro il 31 luglio dell'anno con riferimento al quale si chiede la compensazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
5. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2012

Il Ragioniere Generale
dello Stato
Canzio
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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